Sentenza breve 5 agosto 2024
Decreto presidenziale 21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06344/2025REG.PROV.COLL.
N. 01455/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2025, proposto da
IO CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO SO, LV NE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15704/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Greco e Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una progressione tra aree (c.d. verticale) all’interno del corpo della polizia locale del Comune di Roma.
2. L’odierno appellante lamentava di avere ottenuto un punteggio, relativo all’esperienza professionale medio tempore maturata, inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto. Più in particolare, l’avviso di selezione prevedeva 1,75 punti per ogni anno di servizio svolto presso il Comune di Roma e 0,75 punti per ogni anno prestato presso altre amministrazioni comunali. Pertanto, poiché l’appellante era stato in servizio anche presso altri comuni (Padova e Napoli) il relativo punteggio era risultato più basso di almeno 15 punti. Un simile punteggio inferiore, secondo il ricorrente stesso, sarebbe stato in ogni caso ingiusto ed erroneo in quanto la suddetta distinzione tra “servizi romani” e “servizi extraromani” sarebbe stata irrazionale e sproporzionata.
3. Il TAR Lazio dichiarava tuttavia inammissibile il ricorso in quanto era stato notificato ad un controinteressato non effettivo ossia collocato, nella graduatoria finale, in posizione deteriore rispetto al ricorrente.
4. Il ricorso in appello si fonda sui seguenti motivi: a) erroneità della sentenza nella parte in cui non sarebbe stata disposta, dal giudice di primo grado, la notifica per pubblici proclami; b) erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la irragionevolezza ed illogicità dei criteri di attribuzione del punteggio, con riguardo all’esperienza professionale, laddove si distinguono i servizi “romani” (maggiormente premiati) da quelli “extraromani”; c) erroneità nella parte in cui non sarebbe stata considerata la illegittima attribuzione del punteggio con riguardo alla voce relativa alle capacità gestionali.
5. Si costituiva in giudizio il Comune di Roma che, nell’insistere per la declaratoria di inammissibilità del gravame di primo grado, faceva in ogni caso presente che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito in quanto la scelta discrezionale del Comune di Roma di valorizzare maggiormente l’esperienza professionale svolta presso l’amministrazione comunale stessa, rispetto ad altre amministrazioni comunali, non risulta viziata da palese irragionevolezza né da palese sproporzionalità (dato che un punteggio viene comunque riconosciuto anche alle esperienze “esterne”).
6. Alla pubblica udienza del 17 luglio 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
7. Tutto ciò premesso il collegio ritiene infondato il ricorso in appello dal momento che la notifica per pubblici proclami di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a., è applicabile a condizione che risulti comunque soddisfatto il presupposto di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., ossia che il ricorso sia notificato ad almeno un controinteressato che abbia un interesse effettivo e concreto al mantenimento del provvedimento gravato. Condizione minima questa non adeguatamente soddisfatta, nel caso di specie, come pure correttamente evidenziato dal giudice di primo grado. A tanto si perviene sulla base della giurisprudenza di seguito riportata:
- Cons. Stato, sez. VII, 2 aprile 2024, n. 3006, secondo cui: “in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, riveste la posizione di controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2574)” . Più in particolare: “la qualifica di controinteressato, a cui il ricorso deve essere notificato, deve essere riconosciuta non a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato, bensì soltanto a chi riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento" (cfr., Cons. Stato sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5374; Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 771), mentre non può essere così qualificato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio (Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2023, n. 1150)” ;
- Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2021, n. 5499, secondo cui: “in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso" (C.d.S., Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594)” ;
- Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594, secondo cui: “in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso” .
8. Ebbene, nel caso di specie il ricorso di primo grado è stato notificato ad un soggetto che ricopre, in graduatoria, una posizione pacificamente inferiore rispetto a quella dell’appellante. Dunque un soggetto che non ha interesse effettivo al mantenimento della vigente graduatoria ma che, rispetto a quest’ultima (ossia rispetto al suo attuale assetto), si ritrova in una posizione di sostanziale “indifferenza”. E ciò almeno secondo gli effetti che, alla graduatoria stessa, sarebbero impressi sulla base delle prospettazioni della difesa di parte appellante la quale intenderebbe guadagnare posizioni utili, al suo interno, laddove il controinteressato qui evocato in giudizio continuerebbe a mantenere inalterata la propria collocazione pur sempre inferiore rispetto all’odierno appellante (dunque senza poter subire alcun ulteriore pregiudizio). Di qui la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
9. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato stante la inidoneità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., della notifica effettuata al controinteressato in questa sede specificamente (ed esclusivamente) individuato.
10. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo IO Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Paolo IO Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO