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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Scaglione Amina Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Arreghini;
CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate nel termine del 31.3.2025 assegnato per il deposito di note scritte e di seguito riportate CONCLUSIONI
I Ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, assunto ogni provvedimento di legge, voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. disporre che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre che il figlio minorenne sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso la madre sig.ra , anche ai fini anagrafici e di residenza;
Parte_1
3. disporre che i genitori assumano di comune accordo le decisioni più importanti relative agli interessi del figlio minorenne, in un'ottica di fattiva e reciproca collaborazione, prevedendo che lo stesso possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337- ter c.c.;
4. disporre che il diritto di visita del padre al figlio minorenne possa avvenire con Persona_1 modalità direttamente concordate tra padre e figlio e ciò considerata anche l'età del ragazzo che di fatto già oggi si accorda direttamente con il padre in tal senso;
5. i genitori si impegnano ad una reciproca collaborazione relativamente alle chat scolastiche e comunicazioni varie ed istituzionali inerenti al figlio minorenne;
Per_1
6. disporre a carico del signor l'obbligo di provvedere al pagamento dell'importo CP_1 mensile complessivo di € 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli Persona_1 (minorenne) e (maggiorenne ad oggi non economicamente autosufficiente), da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT dall'anno successivo al deposito della sentenza e da versarsi in via anticipata alla RA , entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a Parte_1 mezzo bonifico sul c/c IBAN [...] alla stessa intestato;
7. le parti concordano espressamente che, qualora uno dei due figli dovesse raggiungere la piena indipendenza economica (con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio medesimo), il Signor si impegna ad incrementare l'importo del proprio contributo al CP_1 mantenimento dell'unico figlio non ancora economicamente autosufficiente continuando a corrispondere per il figlio ed a favore della RA la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo indici ISTAT e da versarsi in via anticipata alla RA , entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese per 12 mensilità all'anno, a mezzo bonifico sul c/c IBAN [...] alla stessa intestato;
qualora anche il secondo figlio dovesse raggiungere la piena indipendenza economica, cesserà qualsiasi obbligo in capo al Signor di corrispondere il suindicato importo di € CP_1 500,00 rivalutato come sopra;
8. disporre che le spese straordinarie da sostenersi per i figli fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la piena indipendenza economica siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; le predette spese saranno approvate e disciplinate secondo le linee guida condivise dal Tribunale di LECCO, allegate al presente accordo al DOC. 9 e da intendersi integralmente recepite dai Ricorrenti;
9. disporre che l'assegno unico per il figlio minorenne oggi ammontante ad € 230,00, Persona_1 continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre , qui autorizzata dal signor Parte_1 a farne richiesta di pagamento integrale in suo favore;
Per_1
10. disporre che sia percepita al 100% dalla madre la “dote scuola” ed ogni eventuale contributo pubblico riconosciuto per i minori. Il padre qui presta il proprio assenso permanente affinché la madre possa svolgere domanda ed ottenere al 100% la “dote scuola” ovvero ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i minori;
2 11. nulla osta al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minorenne (carta di identità valida per l'espatrio, passaporto, visti);
12. disporre che l'assegno unico per il figlio maggiorenne oggi ammontante ad € Persona_2 109,00, continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre . Il padre qui presta Parte_1 assenso a che la madre possa farne richiesta di pagamento integrale in suo favore;
13. entrambi i coniugi si impegnano a far predisporre ogni anno DSU ed ISEE al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli e di ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i figli che necessitasse di tale documentazione;
14. disporre che la casa familiare, sita a CALCO, , distinta catastalmente al Parte_2
Foglio 7, Mappale 852, Subalterno 701, di proprietà del signor della di lui madre e CP_1 del fratello, sia assegnata alla RA con tutto ciò che l'arreda, in quanto coniuge Parte_1 convivente con entrambi i figli non ancora indipendenti e collocataria del figlio minorenne;
15. la RA si obbliga a volturare a suo nome le utenze domestiche relative alla Parte_1 suindicata casa familiare ed il signor si obbliga a fornire alla signor tutta la Per_1 Pt_1 documentazione necessaria alle relative volture;
16. le spese di manutenzione ordinaria della suindicata casa familiare sita a CALCO, Parte_2
24/A saranno ad esclusivo carico della RA mentre le spese di manutenzione
[...] Pt_1 straordinaria dell'immobile medesimo saranno a carico dei proprietari come per legge;
17. successivamente alla presentazione del prossimo ISEE, effettuata l'indicazione dell'IBAN di conto corrente intestato alla sola RA affinché vi sia versato l'assegno unico per i figli, i coniugi si Pt_1 impegnano a chiudere il conto corrente IBAN [...] tra loro cointestato ed acceso presso POSTE ITALIANE S.p.a. e su cui attualmente è accreditato l'assegno unico per i figli, eventuali somme residue, alla data della chiusura del predetto conto corrente, saranno versate a favore della RA;
Pt_1
18. dare atto che i Ricorrenti dichiarano di essere oggi economicamente autosufficienti;
19. fermo quanto indicato al precedente articolo 18, il signor tenuto conto delle attuali CP_1 condizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi, si obbliga a versare a favore della moglie Parte_1
, la somma una tantum di € 2.000,00 complessivi, in numero 04 rate dell'importo di € 500,00
[...] ciascuna e di cui la prima con scadenza al 15 FEBBRAIO 2025, la seconda con scadenza al 31 MAGGIO
2025, la terza con scadenza al 30 SETTEMBRE 2025 e la quarta con scadenza al 30 NOVEMBRE 2025;
20. disporre che le spese legali siano integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 il 31/05/2008 a Calco e dalla loro unione sono nati: (nato a [...] il [...]), Persona_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e (nato a [...] il [...]) Persona_1 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario a Calco il 31/05/2008, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte 2, serie A, numero 11;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Scaglione Amina Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Arreghini;
CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate nel termine del 31.3.2025 assegnato per il deposito di note scritte e di seguito riportate CONCLUSIONI
I Ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, assunto ogni provvedimento di legge, voglia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. disporre che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre che il figlio minorenne sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento presso la madre sig.ra , anche ai fini anagrafici e di residenza;
Parte_1
3. disporre che i genitori assumano di comune accordo le decisioni più importanti relative agli interessi del figlio minorenne, in un'ottica di fattiva e reciproca collaborazione, prevedendo che lo stesso possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337- ter c.c.;
4. disporre che il diritto di visita del padre al figlio minorenne possa avvenire con Persona_1 modalità direttamente concordate tra padre e figlio e ciò considerata anche l'età del ragazzo che di fatto già oggi si accorda direttamente con il padre in tal senso;
5. i genitori si impegnano ad una reciproca collaborazione relativamente alle chat scolastiche e comunicazioni varie ed istituzionali inerenti al figlio minorenne;
Per_1
6. disporre a carico del signor l'obbligo di provvedere al pagamento dell'importo CP_1 mensile complessivo di € 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli Persona_1 (minorenne) e (maggiorenne ad oggi non economicamente autosufficiente), da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT dall'anno successivo al deposito della sentenza e da versarsi in via anticipata alla RA , entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a Parte_1 mezzo bonifico sul c/c IBAN [...] alla stessa intestato;
7. le parti concordano espressamente che, qualora uno dei due figli dovesse raggiungere la piena indipendenza economica (con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio medesimo), il Signor si impegna ad incrementare l'importo del proprio contributo al CP_1 mantenimento dell'unico figlio non ancora economicamente autosufficiente continuando a corrispondere per il figlio ed a favore della RA la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo indici ISTAT e da versarsi in via anticipata alla RA , entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese per 12 mensilità all'anno, a mezzo bonifico sul c/c IBAN [...] alla stessa intestato;
qualora anche il secondo figlio dovesse raggiungere la piena indipendenza economica, cesserà qualsiasi obbligo in capo al Signor di corrispondere il suindicato importo di € CP_1 500,00 rivalutato come sopra;
8. disporre che le spese straordinarie da sostenersi per i figli fino a quando gli stessi non avranno raggiunto la piena indipendenza economica siano a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; le predette spese saranno approvate e disciplinate secondo le linee guida condivise dal Tribunale di LECCO, allegate al presente accordo al DOC. 9 e da intendersi integralmente recepite dai Ricorrenti;
9. disporre che l'assegno unico per il figlio minorenne oggi ammontante ad € 230,00, Persona_1 continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre , qui autorizzata dal signor Parte_1 a farne richiesta di pagamento integrale in suo favore;
Per_1
10. disporre che sia percepita al 100% dalla madre la “dote scuola” ed ogni eventuale contributo pubblico riconosciuto per i minori. Il padre qui presta il proprio assenso permanente affinché la madre possa svolgere domanda ed ottenere al 100% la “dote scuola” ovvero ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i minori;
2 11. nulla osta al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio del figlio minorenne (carta di identità valida per l'espatrio, passaporto, visti);
12. disporre che l'assegno unico per il figlio maggiorenne oggi ammontante ad € Persona_2 109,00, continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre . Il padre qui presta Parte_1 assenso a che la madre possa farne richiesta di pagamento integrale in suo favore;
13. entrambi i coniugi si impegnano a far predisporre ogni anno DSU ed ISEE al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli e di ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i figli che necessitasse di tale documentazione;
14. disporre che la casa familiare, sita a CALCO, , distinta catastalmente al Parte_2
Foglio 7, Mappale 852, Subalterno 701, di proprietà del signor della di lui madre e CP_1 del fratello, sia assegnata alla RA con tutto ciò che l'arreda, in quanto coniuge Parte_1 convivente con entrambi i figli non ancora indipendenti e collocataria del figlio minorenne;
15. la RA si obbliga a volturare a suo nome le utenze domestiche relative alla Parte_1 suindicata casa familiare ed il signor si obbliga a fornire alla signor tutta la Per_1 Pt_1 documentazione necessaria alle relative volture;
16. le spese di manutenzione ordinaria della suindicata casa familiare sita a CALCO, Parte_2
24/A saranno ad esclusivo carico della RA mentre le spese di manutenzione
[...] Pt_1 straordinaria dell'immobile medesimo saranno a carico dei proprietari come per legge;
17. successivamente alla presentazione del prossimo ISEE, effettuata l'indicazione dell'IBAN di conto corrente intestato alla sola RA affinché vi sia versato l'assegno unico per i figli, i coniugi si Pt_1 impegnano a chiudere il conto corrente IBAN [...] tra loro cointestato ed acceso presso POSTE ITALIANE S.p.a. e su cui attualmente è accreditato l'assegno unico per i figli, eventuali somme residue, alla data della chiusura del predetto conto corrente, saranno versate a favore della RA;
Pt_1
18. dare atto che i Ricorrenti dichiarano di essere oggi economicamente autosufficienti;
19. fermo quanto indicato al precedente articolo 18, il signor tenuto conto delle attuali CP_1 condizioni reddituali e patrimoniali dei due coniugi, si obbliga a versare a favore della moglie Parte_1
, la somma una tantum di € 2.000,00 complessivi, in numero 04 rate dell'importo di € 500,00
[...] ciascuna e di cui la prima con scadenza al 15 FEBBRAIO 2025, la seconda con scadenza al 31 MAGGIO
2025, la terza con scadenza al 30 SETTEMBRE 2025 e la quarta con scadenza al 30 NOVEMBRE 2025;
20. disporre che le spese legali siano integralmente compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 il 31/05/2008 a Calco e dalla loro unione sono nati: (nato a [...] il [...]), Persona_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e (nato a [...] il [...]) Persona_1 minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario a Calco il 31/05/2008, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte 2, serie A, numero 11;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 04/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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