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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente;
dott.ssa Donatella Aru Consigliere;
dott. Francesco De Giorgi Consigliere, relatore;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 233 del Ruolo Generale dell'anno 2021, promosso da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Oristano, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Antonietta Sogos che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
appellanti
contro
), elettivamente domiciliata in Oristano, Controparte_1 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Avv. Luca Casula che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di risposta in appello;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
1 nell'interesse degli appellanti, come da atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi
dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione della probabilità di accoglimento del gravame, in riforma
dell'impugnata sentenza: 1) esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti
ulteriori che riterrà utili anche attraverso l'accertamento del possesso pubblico ed
ininterrotto per oltre venti anni dell'immobile per cui è causa da parte degli attori
unitamente a quello del loro dante causa, accertare, dichiarare e statuire che gli attori
hanno il diritto di proprietà sulla res indicata nella narrativa che precede in modo unico
ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla
medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento. 2) E per gli effetti statuire
che la convenuta in appello non ha diritto alcuno sulla res e pertanto condannare la stessa
a lasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari
comparenti del bene per cui è causa;
ad eliminare eventuali ostacoli come la recinzione
apposta all'interno del mappale 17. 3) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni
per l'occupazione abusiva illegittima dell'immobile per cui è causa secondo quanto
l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. 4) Rigettare conseguentemente le domande svolte
dalla convenuta. 5) Vinte in ogni caso le spese del giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta e precisate all'udienza del 16.02.2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - confermare la
sentenza del Tribunale di Oristano n. 89/2021, e dichiarare che “ ha Controparte_1
acquistato la proprietà per usucapione del terreno sito in agro di Fordongianus, Località
“S'argiuanus”, distinto in catasto al Foglio 8, Mappale 17 contrassegnata con la lett. “a”
nella planimetria allegata alla perizia di parte ricorrente a firma pagina 9 di 9 del Geom.
, delimitata dalla restante parte del terreno, contrassegnata con la lett. “b”, Persona_1
2 dal muretto a secco rappresentato nelle fotografie allegate alla stessa perizia”; -
respingere l'avverso appello in quanto infondato per le ragioni esposte;
- con vittoria delle
spese e competenze del giudizio”.
Fatti di causa
Con atto di citazione del 5.10.2017, e Parte_2 Parte_1
assumendo di essere proprietari del fondo sito in agro di Fordongianus, località
“Argianus”, distinto in catasto al foglio 8, mappali 17 e 141 (ex 61/b), di cui gli stessi erano intestatari catastali, per averlo ricevuto dal padre con atto pubblico di Persona_2
donazione del 4.06.1985, a rogito Notaio , repertorio n. 108448, trascritto in Persona_3
data 21.06.1985, convennero in giudizio , occupante senza titolo di Controparte_1
una porzione del mappale 17, al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto di proprietà
sul predetto fondo, anche per averlo acquistato per intervenuta usucapione, e per sentirla condannare al rilascio della porzione illegittimamente occupata, nonché al risarcimento dei danni subiti per tale occupazione e per il taglio di taluni alberi e alla rimozione degli ostacoli da essa collocati, quale una recinzione posta a parziale delimitazione della parte occupata.
Si costituì tempestivamente in giudizio, in data 16.2.2018, per Controparte_1
resistere alle avverse domande ed invocarne l'integrale rigetto contestando sia la sussistenza di un titolo di proprietà valido in capo agli attori, tale non potendo essere l'atto di donazione del 1985 con il quale donò ai figli il complessivo fondo per Persona_2
cui è causa, in quanto egli si era semplicemente dichiarato a sua volta possessore ad
usucapionem senza aver ottenuto alcuna sentenza di accertamento del proprio diritto di proprietà; sia l'esercizio del possesso da parte degli attori sulla porzione del mappale 17
da essa occupata pacificamente e pubblicamente dal 2.11.1998 e, precedentemente, dai propri danti causa eredi con i quali essa aveva stipulato un atto pubblico di CP_2
transazione divisoria in data 2.11.1998, a rogito Notaio di Roma, Persona_4
3 avente ad oggetto, benché non menzionata nell'atto, anche la porzione del mappale 17 per cui era causa, da sempre fisicamente unita ai mappali 19,60 e 61, menzionati espressamente nell'atto di transazione e divisione, ed invece separata dal restante mappale 17 da un muretto a secco, presente da secoli, e da una siepe di fichi d'india. La propose, CP_1
altresì, domanda riconvenzionale di usucapione della porzione del mappale 17 posta oltre il muro a secco e la siepe di fichi d'india che delimitavano la parte pianeggiante coltivata ad uliveto e non oggetto delle proprie pretese, evidenziando come tale parte non fosse mai stata utilizzata né dagli attori, né da e chiese la condanna degli attori al Persona_2
risarcimento del danno conseguente alla potatura maldestra, da parte dei di taluni Per_2
ulivi siti nella propria porzione.
La causa fu istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni e fu trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 89/2021, del 15.2.2021, il Tribunale di Oristano, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertò l'acquisto per usucapione da parte della della CP_1
porzione del mappale 17 contrassegnata dalla lett. a) nella planimetria allegata alla perizia di parte ricorrente a firma del geom. e accertò che i erano, invece, proprietari Per_1 Per_2
della parte del mappale 17 contrassegnata dalla lett. b) nella predetta planimetria, sempre in virtù di acquisto per usucapione;
rigettò le domande risarcitorie e condannò gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno interposto tempestivo appello Parte_1
e chiedendone la riforma, nella parte in cui è stata accolta la Parte_2
domanda riconvenzionale di usucapione della sulla base di sette motivi. CP_1
si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione ed invocarne Controparte_1
il rigetto.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 Ragioni della decisione
Con il primo, il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per aver – a loro dire – errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, in quanto le stesse avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla in ordine CP_1
alla porzione del mappale 17 e ciò in quanto, in sintesi: - a) la non avrebbe potuto CP_1
sommare il proprio possesso, iniziato nel 1998, con quello dei suoi danti causa, giacché
l'atto di transazione e divisione del 1998 con gli eredi – non menzionava il CP_2 CP_3
mappale 17, il quale non era mai stato frazionato in catasto in due porzioni;
- b) non sarebbe decorso il ventennio dall'inizio del possesso della avvenuto in data 2.11.1998, CP_1
in quanto già nel 2015 era avvenuto l'incontro di mediazione tra le parti in ordine alla controversia insorta sulla proprietà ed il giudizio di rivendica era stato promosso nel 2017;
- c) i testi escussi nell'interesse della non si sarebbero dovuti considerare CP_1
attendibili perché avevano rilasciato dichiarazioni generiche, imprecise e contraddittorie inidonee a fondare la domanda di usucapione, né la aveva dimostrato di CP_1
possedere un titolo di proprietà idoneo;
- d) dal processo non erano emerse attività
compiute dalla sulla porzione del mappale 17 oggetto della riconvenzionale di CP_1
usucapione, mentre era emerso l'utilizzo da parte dei della porzione del mappale Per_2
17 sita in piano e coltivata ad uliveto.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi,
nonché riproducenti ciascuno, in gran parte, le stesse censure già svolte negli altri motivi,
sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Occorre richiamare in primo luogo i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili alla fattispecie concreta oggetto di causa.
In tema di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. e di proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto, la Suprema Corte ha avuto modo di
5 affermare che: “nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato
proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino
ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa
per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal
convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la
sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo
d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi
danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la
presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere
probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di
un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in
modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte
dell'attore o dei suoi "danti causa” (cfr. Cass. civ. n. 925/1997).
Tale principio è stato ulteriormente precisato e ribadito sia da Cass. civ. n. 696/2000, che ha affermato: “colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietà di un bene
ha l'onere di allegare e provare il titolo del preteso dominio e tale esigenza probatoria
non è attenuata o esclusa nel caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto,
neppure se volti ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo
bene, a meno che essi non risultino basati su asserzioni che presuppongano l'originaria
sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta
caducazione”; sia da Cass. civ. n. 28865/2021, che ha affermato: “essendo l'usucapione un
titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di
eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé,
alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del
rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova
dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del
6 caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando
che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo
necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il
convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o
comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o
ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per
contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui
"dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,
disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente
appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari
proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati
dall'attore”.
Posti questi principi, si devono svolgere le seguenti considerazioni.
I hanno proposto azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. del terreno Per_2
distinto al mappale 17, di cui erano intestatari catastali, sostenendone di esserne pieni e legittimi proprietari, in primo luogo, in forza della donazione per atto pubblico del 1985
da parte del proprio genitore e comunque per aver usucapito il terreno per averlo Per_2
posseduto pacificamente e pubblicamente dal 1985 e da tempo anteriore, considerando anche il possesso del proprio dante causa come consentito dall'art. 1146, comma 2 c.c. La
ha resistito all'azione di rivendica contestando la sussistenza di un titolo di CP_1
proprietà valido in capo ai in quanto il loro padre nell'atto di donazione Per_2 Per_2
aveva dichiarato a sua volta di essere possessore ad usucapionem, senza tuttavia che il proprio acquisto a titolo originario fosse stato mai accertato con sentenza e ha comunque proposto domanda riconvenzionale di usucapione di quella porzione del mappale 17, da essa occupata dal 1998 a seguito di atto di transazione e che prima era stata occupata dai
7 sig.ri , eredi di originaria proprietaria, al possesso dei quali CP_4 Persona_5
intendeva sommare il proprio ai sensi dell'art. 1146 c.c. (peraltro, il possesso della era già stato accertato dal Tribunale di Oristano, che con ordinanza di CP_1
manutenzione nel possesso emessa in data 10.4.2017 aveva imposto ai di cessare Per_2
una serie di condotte di turbativa e molestia del possesso della su quella porzione CP_1
del mappale 17).
In fatto è, inoltre, risultato provato – ed anzi la circostanza è pacifica tra le parti: cfr. anche interrogatorio formale degli attori in primo grado del 7.1.2018 – che il mappale 17, pur costituendo appunto un unico mappale secondo le risultanze catastali, fosse in realtà
formato da due parti distinte munite di confine, costituito in parte da un muretto a secco secolare ed in parte da una siepe di alberi di fico d'india e altri alberi e che tra le due parti vi fosse anche una sensibile differenza morfologica: la parte pacificamente occupata dai e non oggetto delle pretese della era pianeggiante ed era coltivata ad Per_2 CP_1
uliveto, mentre la parte oggetto della domanda della posta al di là dei confini di CP_1
cui si è detto, era tendenzialmente incolta, salvo qualche albero di ulivo, e costituiva un declivio verso la sottostante valle a ridosso del fiume Tirso e, senza soluzione di continuità,
era circondata nei lati a valle da altri fondi di proprietà della stessa. In atti, ai fini CP_1
di una più agevole indicazione delle porzioni si è fatto riferimento ad una perizia di parte che descrive i luoghi e che distingue nel mappale 17 una porzione a), oggetto CP_1
della domanda riconvenzionale, ed una porzione b) oggetto anch'essa della rivendica proposta dai ma sulla quale la non ha formulato domande riconvenzionali. Per_2 CP_1
In tale contesto di fatto e di diritto, in cui nella comparsa di risposta in primo grado vi è
stata una chiarissima contestazione del titolo di proprietà dei rivendicanti, è evidente come i non potessero giovarsi, ai fini della prova del proprio diritto di proprietà, dell'atto Per_2
di donazione paterno, in quanto da esso non è possibile risalire ad alcun atto di acquisto della proprietà a titolo originario, bensì come essi dovessero dare prova di aver acquistato
8 il fondo per cui è causa per intervenuta usucapione, eventualmente sommando il proprio possesso a quello del proprio genitore.
Stante, però, le concrete caratteristiche dei luoghi, la prova di tale possesso non poteva genericamente riguardare 'il mappale 17' ma doveva riguardare espressamente la porzione del mappale posta oltre il confine costituito dal muretto a secco della siepe, ossia la porzione scoscesa oggetto anche delle pretese della a prescindere, infatti, dalla CP_1
situazione catastale, si doveva avere esclusivo riguardo alla situazione reale che evidenziava come sotto un unico mappale catastale fossero ricompresi, invece, due distinti fondi, muniti di confine e con differente conformazione morfologica, sicché il rivendicante che fosse privo di titolo idoneo nel senso sopra detto, avrebbe dovuto specificamente dimostrare l'esercizio del possesso su entrambe le porzioni di cui si compone il mappale catastale 17.
Ebbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Oristano ha accertato all'esito della prova orale: - che, da un lato, gli attori potessero ritenersi proprietari per intervenuta usucapione (e quindi non in forza della donazione del 1985 e di atti ad essa anteriori) della sola porzione del mappale 17 sita in piano e coltivata ad uliveto, individuata per praticità
nella porzione b) di cui alla perizia del geom. in atti;
- che, dall'altro lato, la Per_1 CP_1
avesse acquistato per usucapione la proprietà della porzione scoscesa oltre i confini,
individuata per praticità nella porzione a) di cui alla predetta perizia.
Al fine di giungere alla prima delle due statuizioni testé richiamate, il Tribunale ha espressamente escluso che gli attori avessero mai posseduto la porzione del fondo posta oltre il confine (ossia la porzione a), non avendo mai su di essa esercitato alcuna attività
che potesse manifestare il potere di fatto sulla cosa e ciò sulla base di quanto dichiarato sia dal teste marito di escusso in sede di sommarie informazioni Tes_1 Parte_1
nel procedimento possessorio, sia dal teste Spanu, soggetto che aveva svolto lavori agricoli per conto dei escusso nel giudizio, i quali avevano concordemente affermato che Per_2
9 tale porzione di terreno non era mai stata utilizzata dai fratelli GI sul punto Per_2
riportare integralmente la motivazione del Tribunale: “Che il terreno per cui è causa sia
fisicamente diviso in due parti distinte, oltre ad emergere dalla rappresentazione
fotografica dei luoghi, è stato infine pienamente confermato anche dall'interrogatorio
formale e , sentiti rispettivamente Parte_1 Controparte_5
all'udienza del 7.01.2018, dal quale è emerso che il muro a secco è posto nel mezzo del
mappale n. 17 pur non essendoci una distinzione tra il mappale 17 a e 17 b. Il coniuge
dell'attrice aveva poi reso, come emerge dall'ordinanza del Tribunale di Oristano del
10.04.2017, dichiarazioni particolarmente rilevanti sotto il profilo probatorio in ordine
all'utilizzo della parte di terreno per cui è causa, avendo sostanzialmente negato che tale
porzione del fondo fosse mai stata utilizzata dagli attori (cfr. doc. 12 di parte attrice). In
particolare, il aveva così riferito: “Preciso che, di fatto, non abbiamo utilizzato Tes_1
la parte scoscesa del terreno di cui al mappale 17, dove non vi erano piante di ulivo, sia
perché non avevamo interesse perché aveva valore agricolo pari a zero sia perché non
avevamo tempo di occuparcene, anche perché fino al 2011 vivevamo in provincia di
Brescia. Gli ulivi invece sono presenti nell'altra parte pianeggiante del mappale 17, che
era più comoda per noi da coltivare. Noi non avevamo mezzi agricoli, per cui non
andavamo a coltivare una parte di terreno difficile da trattare, ci siamo occupati solo della
parte pianeggiante dove sono presenti le piante di olivo”. Trattandosi di dichiarazioni rese
da un sommario informatore indicato dalla stessa parte attrice, seppur in altro
procedimento possessorio, oltretutto ad essa legato da un rapporto familiare molto stretto,
esse assumono un particolare rilievo a sostegno della fondatezza della domanda
convenuta, potendosi da esse evincere il sostanziale disinteresse mostrato dai convenuti
sulla parte di terreno in oggetto e, conseguentemente, può escludersi in base a tali
dichiarazioni che gli attori svolgessero le attività indicate in comparsa (es. cura delle
piante) sull'intera superficie del terreno contraddistinto con il Mappale 17. In tal senso si
10 indirizzano anche le affermazioni rese da sentito all'udienza del Testimone_2
7.01.2018, il quale ha chiarito che aveva lavorato con la motozappa il terreno ma
anch'esso fa riferimento solo alla parte pianeggiante evidenziando come non sapesse se il
trattore potesse passare o meno nella parte scoscesa, non essendo egli mai passato su quel
tratto di terreno. In ogni caso tutti i testimoni di parte attrice, così come anche quelli di
parte convenuta, confermano l'utilizzo della parte pianeggiante del terreno da parte dei
in quanto da sempre adibita a vigna e ad uliveto ed identificata nella planimetria Per_2
esibita ai testi nella parte individuata nel mappale 17 b)” (cfr. sentenza impugnata, pagg.
7 e 8).
Tale capo della decisione di primo grado non è stato oggetto di impugnazione da parte degli odierni appellanti e deve, ritenersi, pertanto, passato in giudicato: risulta quindi accertato definitivamente in giudizio che i i quali - come già evidenziato e come Per_2
anche, implicitamente ma inequivocabilmente, ritenuto dal Tribunale - sono sprovvisti di altro titolo idoneo a fondare il loro diritto di proprietà, non hanno mai posseduto la porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione della CP_1
Da ciò consegue l'inammissibilità dei motivi di appello proposti dai avverso il capo Per_2
della sentenza che ha accertato l'acquisto della proprietà per usucapione da parte della per carenza di interesse, in quanto essi non potrebbero in alcun modo giovarsi di CP_1
una eventuale diversa valutazione di questa Corte su tale aspetto: un eventuale rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta in primo grado dalla non CP_1
potrebbe comportare il riconoscimento della proprietà della porzione a) del mappale 17 in capo ai fratelli i quali non lo hanno né usucapito, né sono muniti di altro titolo Per_2
idoneo.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per “violazione ed errata
interpretazione dell'art. 277 c.p.c.” in quanto il Tribunale aveva statuito, rigettandola,
anche sulla domanda di risarcimento del danno da essi proposta, laddove nella comparsa
11 conclusionale del primo grado essi avevano rinunciato espressamente “alla domanda
risarcitoria per il taglio degli alberi effettuato sul fondo”.
Anche tale motivo è inammissibile.
Risulta dagli atti che gli attori in primo grado, oltre alla domanda di rivendica della proprietà dell'intero mappale 17, avessero formulato nei confronti della anche CP_1
domanda di risarcimento del danno, da qualificarsi necessariamente come danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., conseguente sia all'occupazione della porzione del mappale 17 oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, che essi assumevano essere illegittima, nonché conseguente all'asserito taglio dei rami di taluni ulivi (dalla domanda, peraltro, non si comprende ove fossero collocati detti ulivi, se all'interno della porzione oggetto della riconvenzionale di usucapione, ovvero all'interno della porzione pacificamente posseduta dagli attori). Tale domanda risarcitoria, confermata anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata poi ridotta nella sua estensione con la comparsa conclusionale, nella quale si è dato atto della rinuncia degli attori alla domanda di risarcimento del danno “per il taglio degli alberi ivi presenti”,
mentre è rimasta ferma la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima del fondo.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che: “la rinuncia alla domanda, a
differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari,
non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. civ. n.
33761/2019) e che tale rinuncia possa avvenire anche negli scritti difensivi successivi all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto: “la comparsa conclusionale, pur
avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda
formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 8737/2014).
Ciò posto, occorre evidenziare come la domanda risarcitoria, ancorché formulata in modo distinto debba essere considerata un'unica domanda formata da differenti voci di danno,
12 sicché la rinuncia ad una di tali voci non comporta il venir meno del dovere del giudice di pronunciarsi sulla parte di domanda non rinunciata, sicché correttamente in sentenza vi è
una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria (motivata con l'assenza di prova del danno, ma, si può aggiungere in questa sede, anche logica conseguenza dell'accoglimento della domanda di usucapione proposta dalla che non ha, pertanto, occupato CP_1
illegittimamente la porzione del fondo che gli attori rivendicavano senza averne diritto).
Inoltre, la rinuncia alla domanda, poiché estingue l'azione, implica che si debba applicare anche in relazione alla domanda rinunciata il criterio della soccombenza, sicché anche qualora il Tribunale di Oristano avesse dato atto in sentenza della rinuncia degli attori al risarcimento richiesto per l'asserito e genericamente dedotto taglio di non meglio precisati alberi di ulivo, nulla sarebbe mutato quanto alla decisione concreta della causa anche in punto di spese: da qui l'inammissibilità del motivo, che non è idoneo nemmeno in astratto a provocare una parziale riforma della sentenza in senso più favorevole agli appellanti.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado nella parte in cui essi sono stati ritenuti totalmente soccombenti nel giudizio e, di conseguenza, sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della laddove la CP_1
stessa aveva resistito all'azione di rivendica. Il Tribunale, peraltro, non avrebbe motivato le ragioni per cui la domanda degli attori non sarebbe stata fondata e avrebbe errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta.
Il motivo, invero alquanto oscuro, è manifestamente infondato.
La è stata convenuta nell'azione di rivendica avente ad oggetto il mappale 17 e CP_1
si è difesa contestando, in relazione alla porzione di fondo in suo possesso (tra le parti costituiva fatto pacifico, infatti, che la occupasse la sola parte del mappale 17 CP_1
posta oltre i confini costituiti dal muretto a secco e dalla siepe e non l'intero mappale), la sussistenza di un titolo di proprietà in capo agli attori, per non aver essi né un titolo idoneo già formato, né mai esercitato il possesso su tale porzione. Inoltre, la convenuta ha proposto
13 domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata che è stata accolta dal
Tribunale. L'intera difesa della sia in punto di assenza di titolo, sia in punto di CP_1
usucapione, è stata condivisa dal Tribunale che ha statuito in conformità ad essa sotto ogni aspetto: gli attori, odierni appellanti, erano da ritenersi, pertanto, soccombenti, e correttamente il Tribunale li ha condannati alla rifusione delle spese nei confronti della convenuta.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al d.m. 55/2014 nel testo attualmente vigente, applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione utilizzato anche dal Tribunale senza impugnazione sul punto e corretto anche in considerazione delle domande risarcitorie proposte, con parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Oristano n. 89/2021 del 15.2.2021;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di che si liquidano in euro 3.397,00 oltre spese generali e accessori di Controparte_1
legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, di un ulteriore importo pari a
14 quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente;
dott.ssa Donatella Aru Consigliere;
dott. Francesco De Giorgi Consigliere, relatore;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 233 del Ruolo Generale dell'anno 2021, promosso da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Oristano, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Antonietta Sogos che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
appellanti
contro
), elettivamente domiciliata in Oristano, Controparte_1 C.F._3
presso lo studio dell'avv. Avv. Luca Casula che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di risposta in appello;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
1 nell'interesse degli appellanti, come da atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi
dell'art. 348-bis c.p.c. in ragione della probabilità di accoglimento del gravame, in riforma
dell'impugnata sentenza: 1) esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti
ulteriori che riterrà utili anche attraverso l'accertamento del possesso pubblico ed
ininterrotto per oltre venti anni dell'immobile per cui è causa da parte degli attori
unitamente a quello del loro dante causa, accertare, dichiarare e statuire che gli attori
hanno il diritto di proprietà sulla res indicata nella narrativa che precede in modo unico
ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla
medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento. 2) E per gli effetti statuire
che la convenuta in appello non ha diritto alcuno sulla res e pertanto condannare la stessa
a lasciare immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari
comparenti del bene per cui è causa;
ad eliminare eventuali ostacoli come la recinzione
apposta all'interno del mappale 17. 3) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni
per l'occupazione abusiva illegittima dell'immobile per cui è causa secondo quanto
l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. 4) Rigettare conseguentemente le domande svolte
dalla convenuta. 5) Vinte in ogni caso le spese del giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta e precisate all'udienza del 16.02.2024: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - confermare la
sentenza del Tribunale di Oristano n. 89/2021, e dichiarare che “ ha Controparte_1
acquistato la proprietà per usucapione del terreno sito in agro di Fordongianus, Località
“S'argiuanus”, distinto in catasto al Foglio 8, Mappale 17 contrassegnata con la lett. “a”
nella planimetria allegata alla perizia di parte ricorrente a firma pagina 9 di 9 del Geom.
, delimitata dalla restante parte del terreno, contrassegnata con la lett. “b”, Persona_1
2 dal muretto a secco rappresentato nelle fotografie allegate alla stessa perizia”; -
respingere l'avverso appello in quanto infondato per le ragioni esposte;
- con vittoria delle
spese e competenze del giudizio”.
Fatti di causa
Con atto di citazione del 5.10.2017, e Parte_2 Parte_1
assumendo di essere proprietari del fondo sito in agro di Fordongianus, località
“Argianus”, distinto in catasto al foglio 8, mappali 17 e 141 (ex 61/b), di cui gli stessi erano intestatari catastali, per averlo ricevuto dal padre con atto pubblico di Persona_2
donazione del 4.06.1985, a rogito Notaio , repertorio n. 108448, trascritto in Persona_3
data 21.06.1985, convennero in giudizio , occupante senza titolo di Controparte_1
una porzione del mappale 17, al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto di proprietà
sul predetto fondo, anche per averlo acquistato per intervenuta usucapione, e per sentirla condannare al rilascio della porzione illegittimamente occupata, nonché al risarcimento dei danni subiti per tale occupazione e per il taglio di taluni alberi e alla rimozione degli ostacoli da essa collocati, quale una recinzione posta a parziale delimitazione della parte occupata.
Si costituì tempestivamente in giudizio, in data 16.2.2018, per Controparte_1
resistere alle avverse domande ed invocarne l'integrale rigetto contestando sia la sussistenza di un titolo di proprietà valido in capo agli attori, tale non potendo essere l'atto di donazione del 1985 con il quale donò ai figli il complessivo fondo per Persona_2
cui è causa, in quanto egli si era semplicemente dichiarato a sua volta possessore ad
usucapionem senza aver ottenuto alcuna sentenza di accertamento del proprio diritto di proprietà; sia l'esercizio del possesso da parte degli attori sulla porzione del mappale 17
da essa occupata pacificamente e pubblicamente dal 2.11.1998 e, precedentemente, dai propri danti causa eredi con i quali essa aveva stipulato un atto pubblico di CP_2
transazione divisoria in data 2.11.1998, a rogito Notaio di Roma, Persona_4
3 avente ad oggetto, benché non menzionata nell'atto, anche la porzione del mappale 17 per cui era causa, da sempre fisicamente unita ai mappali 19,60 e 61, menzionati espressamente nell'atto di transazione e divisione, ed invece separata dal restante mappale 17 da un muretto a secco, presente da secoli, e da una siepe di fichi d'india. La propose, CP_1
altresì, domanda riconvenzionale di usucapione della porzione del mappale 17 posta oltre il muro a secco e la siepe di fichi d'india che delimitavano la parte pianeggiante coltivata ad uliveto e non oggetto delle proprie pretese, evidenziando come tale parte non fosse mai stata utilizzata né dagli attori, né da e chiese la condanna degli attori al Persona_2
risarcimento del danno conseguente alla potatura maldestra, da parte dei di taluni Per_2
ulivi siti nella propria porzione.
La causa fu istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni e fu trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 89/2021, del 15.2.2021, il Tribunale di Oristano, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertò l'acquisto per usucapione da parte della della CP_1
porzione del mappale 17 contrassegnata dalla lett. a) nella planimetria allegata alla perizia di parte ricorrente a firma del geom. e accertò che i erano, invece, proprietari Per_1 Per_2
della parte del mappale 17 contrassegnata dalla lett. b) nella predetta planimetria, sempre in virtù di acquisto per usucapione;
rigettò le domande risarcitorie e condannò gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno interposto tempestivo appello Parte_1
e chiedendone la riforma, nella parte in cui è stata accolta la Parte_2
domanda riconvenzionale di usucapione della sulla base di sette motivi. CP_1
si è costituita in giudizio per resistere all'impugnazione ed invocarne Controparte_1
il rigetto.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 Ragioni della decisione
Con il primo, il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per aver – a loro dire – errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, in quanto le stesse avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione formulata dalla in ordine CP_1
alla porzione del mappale 17 e ciò in quanto, in sintesi: - a) la non avrebbe potuto CP_1
sommare il proprio possesso, iniziato nel 1998, con quello dei suoi danti causa, giacché
l'atto di transazione e divisione del 1998 con gli eredi – non menzionava il CP_2 CP_3
mappale 17, il quale non era mai stato frazionato in catasto in due porzioni;
- b) non sarebbe decorso il ventennio dall'inizio del possesso della avvenuto in data 2.11.1998, CP_1
in quanto già nel 2015 era avvenuto l'incontro di mediazione tra le parti in ordine alla controversia insorta sulla proprietà ed il giudizio di rivendica era stato promosso nel 2017;
- c) i testi escussi nell'interesse della non si sarebbero dovuti considerare CP_1
attendibili perché avevano rilasciato dichiarazioni generiche, imprecise e contraddittorie inidonee a fondare la domanda di usucapione, né la aveva dimostrato di CP_1
possedere un titolo di proprietà idoneo;
- d) dal processo non erano emerse attività
compiute dalla sulla porzione del mappale 17 oggetto della riconvenzionale di CP_1
usucapione, mentre era emerso l'utilizzo da parte dei della porzione del mappale Per_2
17 sita in piano e coltivata ad uliveto.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi,
nonché riproducenti ciascuno, in gran parte, le stesse censure già svolte negli altri motivi,
sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Occorre richiamare in primo luogo i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili alla fattispecie concreta oggetto di causa.
In tema di azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. e di proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto, la Suprema Corte ha avuto modo di
5 affermare che: “nel giudizio di rivendicazione l'attore deve provare di essere diventato
proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino
ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa
per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal
convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la
sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo
d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi
danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la
presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere
probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di
un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in
modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte
dell'attore o dei suoi "danti causa” (cfr. Cass. civ. n. 925/1997).
Tale principio è stato ulteriormente precisato e ribadito sia da Cass. civ. n. 696/2000, che ha affermato: “colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietà di un bene
ha l'onere di allegare e provare il titolo del preteso dominio e tale esigenza probatoria
non è attenuata o esclusa nel caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto,
neppure se volti ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo
bene, a meno che essi non risultino basati su asserzioni che presuppongano l'originaria
sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta
caducazione”; sia da Cass. civ. n. 28865/2021, che ha affermato: “essendo l'usucapione un
titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di
eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé,
alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del
rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova
dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del
6 caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando
che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo
necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il
convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o
comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o
ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per
contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui
"dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,
disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente
appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari
proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati
dall'attore”.
Posti questi principi, si devono svolgere le seguenti considerazioni.
I hanno proposto azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. del terreno Per_2
distinto al mappale 17, di cui erano intestatari catastali, sostenendone di esserne pieni e legittimi proprietari, in primo luogo, in forza della donazione per atto pubblico del 1985
da parte del proprio genitore e comunque per aver usucapito il terreno per averlo Per_2
posseduto pacificamente e pubblicamente dal 1985 e da tempo anteriore, considerando anche il possesso del proprio dante causa come consentito dall'art. 1146, comma 2 c.c. La
ha resistito all'azione di rivendica contestando la sussistenza di un titolo di CP_1
proprietà valido in capo ai in quanto il loro padre nell'atto di donazione Per_2 Per_2
aveva dichiarato a sua volta di essere possessore ad usucapionem, senza tuttavia che il proprio acquisto a titolo originario fosse stato mai accertato con sentenza e ha comunque proposto domanda riconvenzionale di usucapione di quella porzione del mappale 17, da essa occupata dal 1998 a seguito di atto di transazione e che prima era stata occupata dai
7 sig.ri , eredi di originaria proprietaria, al possesso dei quali CP_4 Persona_5
intendeva sommare il proprio ai sensi dell'art. 1146 c.c. (peraltro, il possesso della era già stato accertato dal Tribunale di Oristano, che con ordinanza di CP_1
manutenzione nel possesso emessa in data 10.4.2017 aveva imposto ai di cessare Per_2
una serie di condotte di turbativa e molestia del possesso della su quella porzione CP_1
del mappale 17).
In fatto è, inoltre, risultato provato – ed anzi la circostanza è pacifica tra le parti: cfr. anche interrogatorio formale degli attori in primo grado del 7.1.2018 – che il mappale 17, pur costituendo appunto un unico mappale secondo le risultanze catastali, fosse in realtà
formato da due parti distinte munite di confine, costituito in parte da un muretto a secco secolare ed in parte da una siepe di alberi di fico d'india e altri alberi e che tra le due parti vi fosse anche una sensibile differenza morfologica: la parte pacificamente occupata dai e non oggetto delle pretese della era pianeggiante ed era coltivata ad Per_2 CP_1
uliveto, mentre la parte oggetto della domanda della posta al di là dei confini di CP_1
cui si è detto, era tendenzialmente incolta, salvo qualche albero di ulivo, e costituiva un declivio verso la sottostante valle a ridosso del fiume Tirso e, senza soluzione di continuità,
era circondata nei lati a valle da altri fondi di proprietà della stessa. In atti, ai fini CP_1
di una più agevole indicazione delle porzioni si è fatto riferimento ad una perizia di parte che descrive i luoghi e che distingue nel mappale 17 una porzione a), oggetto CP_1
della domanda riconvenzionale, ed una porzione b) oggetto anch'essa della rivendica proposta dai ma sulla quale la non ha formulato domande riconvenzionali. Per_2 CP_1
In tale contesto di fatto e di diritto, in cui nella comparsa di risposta in primo grado vi è
stata una chiarissima contestazione del titolo di proprietà dei rivendicanti, è evidente come i non potessero giovarsi, ai fini della prova del proprio diritto di proprietà, dell'atto Per_2
di donazione paterno, in quanto da esso non è possibile risalire ad alcun atto di acquisto della proprietà a titolo originario, bensì come essi dovessero dare prova di aver acquistato
8 il fondo per cui è causa per intervenuta usucapione, eventualmente sommando il proprio possesso a quello del proprio genitore.
Stante, però, le concrete caratteristiche dei luoghi, la prova di tale possesso non poteva genericamente riguardare 'il mappale 17' ma doveva riguardare espressamente la porzione del mappale posta oltre il confine costituito dal muretto a secco della siepe, ossia la porzione scoscesa oggetto anche delle pretese della a prescindere, infatti, dalla CP_1
situazione catastale, si doveva avere esclusivo riguardo alla situazione reale che evidenziava come sotto un unico mappale catastale fossero ricompresi, invece, due distinti fondi, muniti di confine e con differente conformazione morfologica, sicché il rivendicante che fosse privo di titolo idoneo nel senso sopra detto, avrebbe dovuto specificamente dimostrare l'esercizio del possesso su entrambe le porzioni di cui si compone il mappale catastale 17.
Ebbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale di Oristano ha accertato all'esito della prova orale: - che, da un lato, gli attori potessero ritenersi proprietari per intervenuta usucapione (e quindi non in forza della donazione del 1985 e di atti ad essa anteriori) della sola porzione del mappale 17 sita in piano e coltivata ad uliveto, individuata per praticità
nella porzione b) di cui alla perizia del geom. in atti;
- che, dall'altro lato, la Per_1 CP_1
avesse acquistato per usucapione la proprietà della porzione scoscesa oltre i confini,
individuata per praticità nella porzione a) di cui alla predetta perizia.
Al fine di giungere alla prima delle due statuizioni testé richiamate, il Tribunale ha espressamente escluso che gli attori avessero mai posseduto la porzione del fondo posta oltre il confine (ossia la porzione a), non avendo mai su di essa esercitato alcuna attività
che potesse manifestare il potere di fatto sulla cosa e ciò sulla base di quanto dichiarato sia dal teste marito di escusso in sede di sommarie informazioni Tes_1 Parte_1
nel procedimento possessorio, sia dal teste Spanu, soggetto che aveva svolto lavori agricoli per conto dei escusso nel giudizio, i quali avevano concordemente affermato che Per_2
9 tale porzione di terreno non era mai stata utilizzata dai fratelli GI sul punto Per_2
riportare integralmente la motivazione del Tribunale: “Che il terreno per cui è causa sia
fisicamente diviso in due parti distinte, oltre ad emergere dalla rappresentazione
fotografica dei luoghi, è stato infine pienamente confermato anche dall'interrogatorio
formale e , sentiti rispettivamente Parte_1 Controparte_5
all'udienza del 7.01.2018, dal quale è emerso che il muro a secco è posto nel mezzo del
mappale n. 17 pur non essendoci una distinzione tra il mappale 17 a e 17 b. Il coniuge
dell'attrice aveva poi reso, come emerge dall'ordinanza del Tribunale di Oristano del
10.04.2017, dichiarazioni particolarmente rilevanti sotto il profilo probatorio in ordine
all'utilizzo della parte di terreno per cui è causa, avendo sostanzialmente negato che tale
porzione del fondo fosse mai stata utilizzata dagli attori (cfr. doc. 12 di parte attrice). In
particolare, il aveva così riferito: “Preciso che, di fatto, non abbiamo utilizzato Tes_1
la parte scoscesa del terreno di cui al mappale 17, dove non vi erano piante di ulivo, sia
perché non avevamo interesse perché aveva valore agricolo pari a zero sia perché non
avevamo tempo di occuparcene, anche perché fino al 2011 vivevamo in provincia di
Brescia. Gli ulivi invece sono presenti nell'altra parte pianeggiante del mappale 17, che
era più comoda per noi da coltivare. Noi non avevamo mezzi agricoli, per cui non
andavamo a coltivare una parte di terreno difficile da trattare, ci siamo occupati solo della
parte pianeggiante dove sono presenti le piante di olivo”. Trattandosi di dichiarazioni rese
da un sommario informatore indicato dalla stessa parte attrice, seppur in altro
procedimento possessorio, oltretutto ad essa legato da un rapporto familiare molto stretto,
esse assumono un particolare rilievo a sostegno della fondatezza della domanda
convenuta, potendosi da esse evincere il sostanziale disinteresse mostrato dai convenuti
sulla parte di terreno in oggetto e, conseguentemente, può escludersi in base a tali
dichiarazioni che gli attori svolgessero le attività indicate in comparsa (es. cura delle
piante) sull'intera superficie del terreno contraddistinto con il Mappale 17. In tal senso si
10 indirizzano anche le affermazioni rese da sentito all'udienza del Testimone_2
7.01.2018, il quale ha chiarito che aveva lavorato con la motozappa il terreno ma
anch'esso fa riferimento solo alla parte pianeggiante evidenziando come non sapesse se il
trattore potesse passare o meno nella parte scoscesa, non essendo egli mai passato su quel
tratto di terreno. In ogni caso tutti i testimoni di parte attrice, così come anche quelli di
parte convenuta, confermano l'utilizzo della parte pianeggiante del terreno da parte dei
in quanto da sempre adibita a vigna e ad uliveto ed identificata nella planimetria Per_2
esibita ai testi nella parte individuata nel mappale 17 b)” (cfr. sentenza impugnata, pagg.
7 e 8).
Tale capo della decisione di primo grado non è stato oggetto di impugnazione da parte degli odierni appellanti e deve, ritenersi, pertanto, passato in giudicato: risulta quindi accertato definitivamente in giudizio che i i quali - come già evidenziato e come Per_2
anche, implicitamente ma inequivocabilmente, ritenuto dal Tribunale - sono sprovvisti di altro titolo idoneo a fondare il loro diritto di proprietà, non hanno mai posseduto la porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione della CP_1
Da ciò consegue l'inammissibilità dei motivi di appello proposti dai avverso il capo Per_2
della sentenza che ha accertato l'acquisto della proprietà per usucapione da parte della per carenza di interesse, in quanto essi non potrebbero in alcun modo giovarsi di CP_1
una eventuale diversa valutazione di questa Corte su tale aspetto: un eventuale rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione proposta in primo grado dalla non CP_1
potrebbe comportare il riconoscimento della proprietà della porzione a) del mappale 17 in capo ai fratelli i quali non lo hanno né usucapito, né sono muniti di altro titolo Per_2
idoneo.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza per “violazione ed errata
interpretazione dell'art. 277 c.p.c.” in quanto il Tribunale aveva statuito, rigettandola,
anche sulla domanda di risarcimento del danno da essi proposta, laddove nella comparsa
11 conclusionale del primo grado essi avevano rinunciato espressamente “alla domanda
risarcitoria per il taglio degli alberi effettuato sul fondo”.
Anche tale motivo è inammissibile.
Risulta dagli atti che gli attori in primo grado, oltre alla domanda di rivendica della proprietà dell'intero mappale 17, avessero formulato nei confronti della anche CP_1
domanda di risarcimento del danno, da qualificarsi necessariamente come danno da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., conseguente sia all'occupazione della porzione del mappale 17 oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, che essi assumevano essere illegittima, nonché conseguente all'asserito taglio dei rami di taluni ulivi (dalla domanda, peraltro, non si comprende ove fossero collocati detti ulivi, se all'interno della porzione oggetto della riconvenzionale di usucapione, ovvero all'interno della porzione pacificamente posseduta dagli attori). Tale domanda risarcitoria, confermata anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata poi ridotta nella sua estensione con la comparsa conclusionale, nella quale si è dato atto della rinuncia degli attori alla domanda di risarcimento del danno “per il taglio degli alberi ivi presenti”,
mentre è rimasta ferma la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima del fondo.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che: “la rinuncia alla domanda, a
differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari,
non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. civ. n.
33761/2019) e che tale rinuncia possa avvenire anche negli scritti difensivi successivi all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto: “la comparsa conclusionale, pur
avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda
formulata nell'atto introduttivo del giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 8737/2014).
Ciò posto, occorre evidenziare come la domanda risarcitoria, ancorché formulata in modo distinto debba essere considerata un'unica domanda formata da differenti voci di danno,
12 sicché la rinuncia ad una di tali voci non comporta il venir meno del dovere del giudice di pronunciarsi sulla parte di domanda non rinunciata, sicché correttamente in sentenza vi è
una statuizione di rigetto della domanda risarcitoria (motivata con l'assenza di prova del danno, ma, si può aggiungere in questa sede, anche logica conseguenza dell'accoglimento della domanda di usucapione proposta dalla che non ha, pertanto, occupato CP_1
illegittimamente la porzione del fondo che gli attori rivendicavano senza averne diritto).
Inoltre, la rinuncia alla domanda, poiché estingue l'azione, implica che si debba applicare anche in relazione alla domanda rinunciata il criterio della soccombenza, sicché anche qualora il Tribunale di Oristano avesse dato atto in sentenza della rinuncia degli attori al risarcimento richiesto per l'asserito e genericamente dedotto taglio di non meglio precisati alberi di ulivo, nulla sarebbe mutato quanto alla decisione concreta della causa anche in punto di spese: da qui l'inammissibilità del motivo, che non è idoneo nemmeno in astratto a provocare una parziale riforma della sentenza in senso più favorevole agli appellanti.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno censurato la decisione di primo grado nella parte in cui essi sono stati ritenuti totalmente soccombenti nel giudizio e, di conseguenza, sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della laddove la CP_1
stessa aveva resistito all'azione di rivendica. Il Tribunale, peraltro, non avrebbe motivato le ragioni per cui la domanda degli attori non sarebbe stata fondata e avrebbe errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione della convenuta.
Il motivo, invero alquanto oscuro, è manifestamente infondato.
La è stata convenuta nell'azione di rivendica avente ad oggetto il mappale 17 e CP_1
si è difesa contestando, in relazione alla porzione di fondo in suo possesso (tra le parti costituiva fatto pacifico, infatti, che la occupasse la sola parte del mappale 17 CP_1
posta oltre i confini costituiti dal muretto a secco e dalla siepe e non l'intero mappale), la sussistenza di un titolo di proprietà in capo agli attori, per non aver essi né un titolo idoneo già formato, né mai esercitato il possesso su tale porzione. Inoltre, la convenuta ha proposto
13 domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata che è stata accolta dal
Tribunale. L'intera difesa della sia in punto di assenza di titolo, sia in punto di CP_1
usucapione, è stata condivisa dal Tribunale che ha statuito in conformità ad essa sotto ogni aspetto: gli attori, odierni appellanti, erano da ritenersi, pertanto, soccombenti, e correttamente il Tribunale li ha condannati alla rifusione delle spese nei confronti della convenuta.
In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al d.m. 55/2014 nel testo attualmente vigente, applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, scaglione utilizzato anche dal Tribunale senza impugnazione sul punto e corretto anche in considerazione delle domande risarcitorie proposte, con parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del Tribunale di Oristano n. 89/2021 del 15.2.2021;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di che si liquidano in euro 3.397,00 oltre spese generali e accessori di Controparte_1
legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte degli appellanti, in solido fra loro, di un ulteriore importo pari a
14 quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari nella Camera di Consiglio del 14 febbraio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
15