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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1128\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1128 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 476/2024;
[...]
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., con l'avv. Catia Carla Parte_1 P.IVA_1
Gatto, come da procura acclusa all'atto di appello, elettivamente domiciliata a Milano, presso l'Avvocatura Regionale della Regione MB, in Piazza Città della MB –
Email_1
appellante
(C.F. ) e Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), entrambe in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3 Parte_2 con l'avv. Realdo Filippo Frattoni, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Via Dante n. 2 Broni (PV) –
Email_2
– appellati e appellanti in via incidentale
Oggetto: controversie di diritto amministrativo
*
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 -Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, riformare totalmente l'impugnata sentenza e per effetto dichiarare la legittimità:
➢ del provvedimento prot. M1.2022.0048327 del 18.03.2022 emesso da Regione MB, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con il quale veniva dichiarata la decadenza totale e definitiva del contributo relativo alla domanda n. 201600510553 presenta dall' in data 23.09.2016; Parte_2
➢ del provvedimento prot. M1.2022.0048327 del 18.03.2022 emesso da Regione MB, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con il quale veniva dichiarata la decadenza totale e definitiva del contributo relativo alla domanda n. 201600509897 presenta dalla
in data 21.09.2016; Parte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. Per e Parte_2 Parte_3
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversario appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via principale e nel merito: - respingere l'avversario appello perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto: riquantificare sulla base delle risultanze della CTU le somme ammesse a contributo per i lavori edili eseguiti dalle Aziende attrici;
- in subordine: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui decurta la somma di € 83.481,30 (€
33.028,77 + € 50.452,53) dagli esborsi a titolo di ristrutturazione e restauro sostenuti dalla
[...]
e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Regione MB ad Parte_5 integrare il corrispondente contributo a favore della;
- Spese rifuse”. Parte_5
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Regione MB ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pavia, sez. III Civile, n. 476/2024, del 7 marzo 2024, notificata in data 14 marzo 2024, chiedendone l'integrale riforma.
Il Tribunale, accogliendo la domanda avanzata dal e da Parte_2 [...]
, ha annullato il provvedimento regionale che aveva dichiarato la decadenza Controparte_1
totale e definitiva delle attrici dal contributo ottenuto (contributo volto a promuovere un programma di sviluppo rurale) e condannato Regione MB a rifondere alle attrici la somma rispettivamente di
€ 36.618,67 e di € 230.762,81 a titolo di contributo, oltre gli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
B. Le società appellate, costituitesi con unica comparsa, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, hanno quindi insistito per il rigetto dello stesso in quanto infondato e a loro volta hanno impugnato la sentenza in via incidentale, chiedendone la riforma nella parte in cui ha decurtato la somma di € 83.481,30 (€ 33.028,77 + € 50.452,53) dagli esborsi a titolo di ristrutturazione e restauro sostenuti dalla Parte_5
pagina 2 di 12 C. La Corte d'Appello, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza, considerata la natura documentale della causa, ha accordato i termini di cui all' art. 352 c.p.c. e all'udienza del 7 maggio 2025 ha trattenuto la causa in decisione.
*
1.Il primo grado di giudizio
e , entrambe facenti capo a Parte_2 Controparte_1
avevano presentato a Regione MB una domanda volta ad ottenere la Parte_2 concessione del contributo per l'acquisto di attrezzature ed impianti e la realizzazione di opere edili in contesto agricolo.
Regione MB aveva accolto entrambe le domande di contributo, rispettivamente per euro
41.311,43 ed euro 290.058,27.
Tuttavia, successivamente, al momento del pagamento del saldo, la Regione, nell'espletamento degli ordinari controlli previsti in relazione all'iter procedimentale, aveva constatato delle irregolarità e conseguentemente aveva chiesto l'ausilio specialistico della Guardia di Finanza al fine di effettuare i necessari accertamenti.
All'esito della verifica della G.F. erano emerse anomalie tra quanto realizzato dalle società e quanto dichiarato. In ragione di tali anomalie, per le quali è altresì pendente giudizio penale, la Regione aveva revocato i finanziamenti in oggetto e dichiarato totalmente decadute le due aziende dal diritto di percepire i contributi disposti.
e si erano opposte al provvedimento di Parte_2 Pt_2 Parte_5 decadenza, chiedendo al Tribunale di accertarne l'illegittimità e di annullarlo, ritenendo non sussistere i presupposti per dichiarare la decadenza dai contributi, in quanto, pur in presenza di alcune discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto acquistato\ realizzato, erano stati comunque acquistati\ realizzati beni e opere per un valore corrispondente al finanziamento.
Regione MB, ritenuta la legittimità del provvedimento assunto, e aveva insistito affinché il
Tribunale rigettasse l'opposizione.
2. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, entrando nel merito dell'accertamento svolto dalla G.F., ha vagliato la correttezza della condotta della Regione.
Ha quindi passato in rassegna le differenti voci oggetto dell'accertamento della G.F., ritenendo che le risultanze fossero in parte fondate in parte no e che, pertanto, le due aziende non dovessero essere pagina 3 di 12 dichiarate totalmente decadute dal contributo, ma soltanto “parzialmente”, in proporzione a quanto risultato non conforme alla documentazione e a quanto effettivamente acquistato \ realizzato.
Si legge nella motivazione: “Circa la portata della decadenza, si deve, tuttavia, evidenziare che, a differenza da quanto sostenuto dalla convenuta, lo stesso manuale operativo più volte menzionato codifica l'ipotesi della decadenza parziale dal contributo;
inoltre, si deve evidenziare che le disposizioni attuative per la presentazione delle domande (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice) contengono un elenco specifico di ipotesi di decadenza totale dal contributo, tra le quali non rientrano le fattispecie per cui è causa. Si ritiene, pertanto, che dalla stessa normativa regionale si evince che la decadenza totale è una soluzione residuale prevista per le sole ipotesi codificate;
ne consegue che, in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, il contributo inizialmente riconosciuto in favore della deve essere riconfermato con le rettifiche qui operate… In Parte_5 definitiva, il contributo da riconoscersi in favore della è pari ad euro 230.762,81… Parte_5
Con riferimento all'azienda agricola contributo totale da riconoscere in Parte_6 favore dell' è di euro 36.618,67”. Parte_2
Sulla base di queste motivazioni il primo giudice:
- ha annullato il provvedimento dichiarativo della decadenza totale dal contributo;
- ha dichiarato vertersi in ipotesi di decadenza parziale;
- ha quindi condannato Regione MB a rifondere alle attrici il contributo in oggetto nella misura ridotta, accertata all'esito del giudizio, tenuto conto di quanto le attrici avevano effettivamente effettuato rispetto a quanto dichiarato alla Regione in sede di presentazione della domanda
(quantificando il contributo finale dovuto dalla Regione rispettivamente in € 36.618,67 e € 230.762,81).
3. L'appello della Parte_7
ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma integrale.
[...]
In particolare, l'appellante ha sostenuto che quanto affermato dalle aziende è inconferente rispetto alle contestazioni mosse e poste a fondamento della revoca dei finanziamenti.
Secondo al Regione, il fatto che l'acquisto di beni e le opere realizzate (peraltro in alcuni casi in modo non trasparente o non correttamente documentate) avessero un valore corrispondente al finanziamento concesso, od anche superiore ad esso, era ed è del tutto irrilevante, dal momento che detti beni ed opere non corrispondono esattamente ai beni e alle opere descritti in sede di domanda di finanziamento, poiché su tale base programmatoria e solo su quella era stata valutata in sede concorsuale la domanda di finanziamento.
pagina 4 di 12 L'appellante ha altresì sottolineato che le opere ed i beni, oltre ad essere in linea con le dichiarazioni programmatorie della domanda di finanziamento, devono anche essere totalmente e correttamente rendicontate, come da previsione delle norme concorsuali. Il “rendicontato” deve corrispondere esattamente con quanto programmato e deve essere caratterizzato da trasparenza e veridicità, pena la violazione delle regole concorsuali.
Sulla base di queste premesse e argomentazioni, la Regione ha svolto un unico ampio motivo di appello, con il quale ha lamentato che il primo giudice è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie, specificatamente nel ritenere applicabile la decadenza parziale del contributo al caso di specie.
L'appellante ha sottolineato che sebbene sia pacifico e documentale che le hanno prodotto Pt_2
documentazione caratterizzata da mancanze, omissioni, imprecisioni (come comprovato dai risultati dell'attività ispettiva e di verifica della G.F.), il primo giudice da un lato si è spinto sino a verificare se sussistevano o meno i presupposti in fatto della decadenza, come riscontrati dalla G.F., e posti dalla
Regione a fondamento del provvedimento, dall'altro ha persino ritenuto, annullato il provvedimento di decadenza totale, di riqualificarlo come decadenza parziale e di condannare l'amministrazione regionale a corrispondere il contributo dovuto alle due aziende.
In particolare, ha lamentato l'erroneità del seguente passaggio logico argomentativo della sentenza:
“Circa la portata della decadenza si deve, tuttavia evidenziare che, a differenza da quanto sostenuto dalla convenuta, lo stesso manuale operativo più volte menzionato codifica l'ipotesi della decadenza parziale del contributo;
inoltre, si deve evidenziare che le disposizioni attuative per la presentazione delle domande (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice) contengono un elenco specifico di ipotesi di decadenza totale dal contributo, tra le quali non rientrano le fattispecie per cui è causa”.
Sul punto l'appellante ha evidenziato:
-che in realtà il Manuale Operativo (doc. 30 fascicolo di primo grado) non codifica affatto le cause di decadenza parziale (o totale), ma indica esclusivamente le modalità operative con cui la sanzione viene applicata;
che le cause di decadenza dal contributo sono, invece, puntualmente individuate dalle “Disposizioni attuative per la presentazione delle domande” (doc. 5 fascicolo di primo grado);
-che il punto 27 delle suddette disposizioni attuative statuisce che “La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo31.2”;
pagina 5 di 12 -che la decadenza parziale, contemplata al punto 31.2 delle disposizioni attuative, contempla tale sanzione solo per “il mancato rispetto degli impegni accessori”, impegni accessori che vengono puntualmente elencati e specificati;
- che nessuna di dette ipotesi di “decadenza parziale” è applicabile alla fattispecie in oggetto.
Ulteriormente, l'appellante ha lamentato che il primo giudice avrebbe male interpretato il disposto normativo ove ha sostenuto che tra le “ipotesi di decadenza totale dal contributo … non rientrano le fattispecie per cui è causa”, in quanto il punto 27 delle suddette disposizioni attuative stabilisce: “la domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di(omissis) 8) non veridicità delle dichiarazioni presentate.”
Secondo la Regione la norma è applicabile anche alla fase della rendicontazione, non risultando alcuna previsione che ne limiti l'applicazione alla fase procedimentale iniziale.
4.La posizione delle società appellate
Le appellate hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per non avere la Pt_2 stessa una ragionevole probabilità di essere accolta: “Le censure mosse alla sentenza rappresentano solo e soltanto una mera ripetizione delle argomentazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado, sulle quali non sono intervenute nuove deduzioni. Conseguentemente, tali stessi motivi non possono trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa”.
Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza dell'appello, reputando erroneo applicare al caso di specie la decadenza totale dal contributo sulla base della previsione dell'art. 27 n. 8 delle disposizioni attuative allegate al bando, che prevedono tale conseguenza a seguito della “non veridicità delle dichiarazioni presentate”.
Ciò in quanto le Aziende richiedenti il contributo hanno effettivamente realizzato gli investimenti e quindi non hanno presentato alcuna dichiarazione mendace.
5.L'appello incidentale
e hanno altresì svolto un unico Parte_2 Parte_5
motivo di appello incidentale in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto non utilizzabili le risultanze dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, stante la mancata messa a disposizione del consulente del libretto delle misure effettuate dal direttore dei lavori durante l'esecuzione delle opere.
Secondo le due appellate, sulla base di tale erronea valutazione delle risultanze dell'accertamento tecnico, il Tribunale ha ingiustificatamente decurtato le somme originariamente ammesse a contributo.
pagina 6 di 12 Per tale ragione hanno domandato la riforma del capo della sentenza che decurta, dall'importo degli esborsi inizialmente ammessi al finanziamento, le somme di € 33.028,77 ed € 50.452,53, includendo anche tali importi nel contributo.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello è fondato e che deve essere accolto per le seguenti ragioni.
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione
Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle appellate.
Le censure mosse dall'appellante attengono specificatamente alle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione. Vengono indicati i capi della sentenza oggetto di appello e le ragioni sottese. Il fatto che tali ragioni ripercorrano altresì le tesi già esplicate nel primo grado di giudizio non costituisce, in sé, motivo di inammissibilità del gravame.
L'appello è stato svolto in conformità a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., l'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
2. Sul motivo di appello
Regione MB ha comunicato alle odierne appellate la sanzione della decadenza totale a seguito dell'esito degli accertamenti svolti dalla G.F. (doc. 23 e 24 appellante, fascicolo primo grado).
L'amministrazione ha dovuto demandare tali accertamenti alla G.F. in quanto, durante la routinaria attività di rendicontazione e controllo, prodromica al saldo del contributo, sono emerse irregolarità. Gli esiti di tali accertamenti sono stati inviati alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt.
110,56,640 bis c.p. e art. 2 della Legge 898/1986, ed è pendente giudizio penale.
La G.F. ha riscontrato che non ci fosse una completa corrispondenza tra quanto dichiarato dalle aziende e quanto realizzato ed acquistato.
Tale circostanza in sé non è contestata. Ciò che viene contestato dalle appellate è, piuttosto, che pur in presenza di alcune discrepanze, tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto acquistato\ realizzato, sarebbero stati comunque acquistati\ realizzati beni e opere per un valore corrispondente al finanziamento.
Devono inoltre ritenersi pacifiche le seguenti circostanze, accertate dal primo giudice e non oggetto di appello incidentale da parte delle due Aziende: “Dall'attività istruttoria eseguita dalla convenuta si evincono le seguenti ulteriori circostanze che non sono state specificatamente contestate dalle attrici e, pagina 7 di 12 per questo, devono ritenersi provate. L' aveva acquistato detta Parte_2 vasca frigo dall' per euro 20.000 più i.v.a. al 22% come si Controparte_2 evince dalla fattura del 31/12/2015 (cfr. doc. n. 10 citato); in data 30/11/2017 l'
[...]
Co
ha venduto la vasca in oggetto alla (cfr. fattura del 30/11/2017 al Parte_2 CP_4
prezzo di euro 18.000 oltre i.v.a.) con trasporto del bene presso la sede della società, la quale coincide con quella della;
quest'ultima ha chiesto il finanziamento oggetto di causa anche per Parte_5
l'acquisto della vasca più volte menzionata effettuato dalla avvenuto in Controparte_5
data 10/1/2018 al prezzo complessivo di euro 30.000 oltre i.v.a. comprensivo dei costi di consegna e montaggio;
dal verbale della Guardia di Finanza è anche emerso che la stessa socia delle
[...]
ha dichiarato che la commessa per 12.500 oltre i.v.a. per la Controparte_5 Controparte_6 consegna ed il montaggio della vasca non è mai stata pagata”.
La Regione MB ha dedotto, a sostegno del proprio provvedimento di decadenza, la sussistenza di anomalie nella rendicontazione della spesa e di contrasti, con riferimento ad alcuni investimenti, con le disposizioni attuative e con le specifiche del Manuale delle Procedure.
Premesso quanto sopra, occorre quindi verificare i presupposti normativi sulla base dei quali è stata comminata la decadenza e l'applicabilità in concreto di tale “sanzione” alla fattispecie in oggetto.
L'art. 27 delle disposizioni attuative allegate al bando stabilisce, in punto di decadenza dal contributo, quanto segue:
“La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
1) perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4;
2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 17 o entro il termine della eventuale proroga concessa ai sensi del paragrafo 18;
3) realizzazione parziale degli investimenti, con una spesa relativa agli interventi non realizzati superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
4) realizzazione di investimenti con una spesa ammissibile inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.2;
5) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
6) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 31.1;
7) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
8) non veridicità delle dichiarazioni presentate- 1;
9) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26”.
pagina 8 di 12 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 31.2.
Nel caso di specie è stata contestata l'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni presentate, fattispecie per la quale è prevista la decadenza totale dal contributo.
Riguardo alla non veridicità de contenuto delle dichiarazioni, si deve precisare che la mendacità delle stesse non viene meno né per il fatto che le aziende hanno realizzato in parte gli investimenti, né nell'eventualità in cui gli investimenti siano realizzati per un valore analogo, ma con modalità e in relazione a “oggetti” differenti rispetto a quelli indicati \ dichiarati.
Sotto questo profilo il tenore normativo è chiaro, le dichiarazioni mendaci, totali o parziali che siano, sempre mendaci rimangono.
Per tale ragione, tenuto conto della suddetta disciplina, non c'è spazio di valutazione per considerare il
“peso” delle dichiarazioni mendaci rispetto a quelle veritiere, per verificare in che misura il realizzato si distacca dal dichiarato.
In tal senso, deve quindi essere chiarito che un qualsiasi scollamento rispetto a quanto dichiarato, a prescindere dal fatto che siano stati eventualmente effettuati altri investimenti per analogo valore rispetto a quelli indicati, rende la dichiarazione non veritiera.
In quest'ottica, sarebbe di per sé già sufficiente a connotare come mendace la dichiarazione resa quanto accertato dal Tribunale in relazione alla circostanza, divenuta pacifica, dell'acquisto della vasca frigo per euro 20.000 più i.v.a, come sopra riportata, in quanto indicativa della non veridicità della dichiarazione presentata.
Posto che per il caso di mendacità della dichiarazione il suddetto art. 27 sub 8) prevede la decadenza totale dal contributo, occorre ancora occuparsi della decadenza parziale. Infatti, il Tribunale ha ritenuto di sostituire la decadenza totale, applicata dall'amministrazione, con quella parziale, non essendosi limitato ad accertare l'illegittimità della prima e a dichiararne l'annullamento.
L'art. 31.2 delle disposizioni di attuazione contempla le ipotesi di mancato rispetto degli impegni accessori che comportano la decadenza parziale (e non totale) dal contributo, precisamente: “Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato dall'Organismo Pagatore Regionale.
pagina 9 di 12 Gli impegni accessori sono:
a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 23.La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.3”.
Trattasi di ipotesi differenti da quella in oggetto, contestata alle appellate dalla Regione.
Conseguentemente, visto il dettato della normativa pattizia, il caso di specie non è riconducibile all'alveo degli impegni accessori e conseguentemente non può applicarsi allo stesso la disciplina della decadenza parziale.
Infine, si deve altresì osservare che l'accertamento della G.F., che si inserisce durante l'iter di svolgimento del procedimento, costituisce condizione sufficiente a giustificare l'applicazione della decadenza da parte dell'Amministrazione.
In tal senso depone il tenore della previsione di cui all'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n.445:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Inoltre, il punto 5 del Manuele operativo prevede la decadenza totale della domanda nel caso di irregolarità (difformità e\o inadempienze) accertate da una serie di soggetti, tra cui la G.F., limitandosi poi soltanto ad indicare ed esplicare le modalità operative con cui viene applicata la decadenza parziale.
Per tali ragioni l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
3. Il rigetto dell'appello incidentale
L'accoglimento dell'appello principale determina il rigetto di quello incidentale, in quanto assorbito dal rigetto della domanda svolta da e . Parte_2 Parte_3
4. Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 10 di 12 Sono poste a carico di e le spese Pt_2 Parte_2 Parte_3
di entrambe i gradi di giudizio, che vengono liquidate a favore di Regione MB come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 1128/2024, accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Pavia n. 476\2024:
1) accerta la legittimità del provvedimento della Regione MB Prot. MI 2022.0048327 del
18.3.2022 di decadenza totale delle domande n. 201600510553 e n. 201600509897;
2) per l'effetto, rigetta la domanda svolta da e da Parte_2 Parte_2 [...]
volta ad ottenere l'annullamento-revoca del provvedimento della Regione Parte_3
MB Prot. MI 2022.0048327 del 18.3.2022 e la conseguenziale condanna al pagamento dei relativi contributi;
3) rigetta l'appello incidentale svolto da e da Parte_2 [...]
; Parte_3
4) condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_2 Parte_3 solido, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
5) condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_3 solido, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico degli appellanti incidentali.
Milano, 7.5.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” all'articolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1128 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 476/2024;
[...]
(C.F. ) in persona del Presidente p.t., con l'avv. Catia Carla Parte_1 P.IVA_1
Gatto, come da procura acclusa all'atto di appello, elettivamente domiciliata a Milano, presso l'Avvocatura Regionale della Regione MB, in Piazza Città della MB –
Email_1
appellante
(C.F. ) e Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(C.F. ), entrambe in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3 Parte_2 con l'avv. Realdo Filippo Frattoni, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Via Dante n. 2 Broni (PV) –
Email_2
– appellati e appellanti in via incidentale
Oggetto: controversie di diritto amministrativo
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CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 -Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, riformare totalmente l'impugnata sentenza e per effetto dichiarare la legittimità:
➢ del provvedimento prot. M1.2022.0048327 del 18.03.2022 emesso da Regione MB, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con il quale veniva dichiarata la decadenza totale e definitiva del contributo relativo alla domanda n. 201600510553 presenta dall' in data 23.09.2016; Parte_2
➢ del provvedimento prot. M1.2022.0048327 del 18.03.2022 emesso da Regione MB, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con il quale veniva dichiarata la decadenza totale e definitiva del contributo relativo alla domanda n. 201600509897 presenta dalla
in data 21.09.2016; Parte_4
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”. Per e Parte_2 Parte_3
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avversario appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In via principale e nel merito: - respingere l'avversario appello perché infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto: riquantificare sulla base delle risultanze della CTU le somme ammesse a contributo per i lavori edili eseguiti dalle Aziende attrici;
- in subordine: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui decurta la somma di € 83.481,30 (€
33.028,77 + € 50.452,53) dagli esborsi a titolo di ristrutturazione e restauro sostenuti dalla
[...]
e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Regione MB ad Parte_5 integrare il corrispondente contributo a favore della;
- Spese rifuse”. Parte_5
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Regione MB ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pavia, sez. III Civile, n. 476/2024, del 7 marzo 2024, notificata in data 14 marzo 2024, chiedendone l'integrale riforma.
Il Tribunale, accogliendo la domanda avanzata dal e da Parte_2 [...]
, ha annullato il provvedimento regionale che aveva dichiarato la decadenza Controparte_1
totale e definitiva delle attrici dal contributo ottenuto (contributo volto a promuovere un programma di sviluppo rurale) e condannato Regione MB a rifondere alle attrici la somma rispettivamente di
€ 36.618,67 e di € 230.762,81 a titolo di contributo, oltre gli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
B. Le società appellate, costituitesi con unica comparsa, hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, hanno quindi insistito per il rigetto dello stesso in quanto infondato e a loro volta hanno impugnato la sentenza in via incidentale, chiedendone la riforma nella parte in cui ha decurtato la somma di € 83.481,30 (€ 33.028,77 + € 50.452,53) dagli esborsi a titolo di ristrutturazione e restauro sostenuti dalla Parte_5
pagina 2 di 12 C. La Corte d'Appello, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza, considerata la natura documentale della causa, ha accordato i termini di cui all' art. 352 c.p.c. e all'udienza del 7 maggio 2025 ha trattenuto la causa in decisione.
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1.Il primo grado di giudizio
e , entrambe facenti capo a Parte_2 Controparte_1
avevano presentato a Regione MB una domanda volta ad ottenere la Parte_2 concessione del contributo per l'acquisto di attrezzature ed impianti e la realizzazione di opere edili in contesto agricolo.
Regione MB aveva accolto entrambe le domande di contributo, rispettivamente per euro
41.311,43 ed euro 290.058,27.
Tuttavia, successivamente, al momento del pagamento del saldo, la Regione, nell'espletamento degli ordinari controlli previsti in relazione all'iter procedimentale, aveva constatato delle irregolarità e conseguentemente aveva chiesto l'ausilio specialistico della Guardia di Finanza al fine di effettuare i necessari accertamenti.
All'esito della verifica della G.F. erano emerse anomalie tra quanto realizzato dalle società e quanto dichiarato. In ragione di tali anomalie, per le quali è altresì pendente giudizio penale, la Regione aveva revocato i finanziamenti in oggetto e dichiarato totalmente decadute le due aziende dal diritto di percepire i contributi disposti.
e si erano opposte al provvedimento di Parte_2 Pt_2 Parte_5 decadenza, chiedendo al Tribunale di accertarne l'illegittimità e di annullarlo, ritenendo non sussistere i presupposti per dichiarare la decadenza dai contributi, in quanto, pur in presenza di alcune discrepanze tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto acquistato\ realizzato, erano stati comunque acquistati\ realizzati beni e opere per un valore corrispondente al finanziamento.
Regione MB, ritenuta la legittimità del provvedimento assunto, e aveva insistito affinché il
Tribunale rigettasse l'opposizione.
2. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, entrando nel merito dell'accertamento svolto dalla G.F., ha vagliato la correttezza della condotta della Regione.
Ha quindi passato in rassegna le differenti voci oggetto dell'accertamento della G.F., ritenendo che le risultanze fossero in parte fondate in parte no e che, pertanto, le due aziende non dovessero essere pagina 3 di 12 dichiarate totalmente decadute dal contributo, ma soltanto “parzialmente”, in proporzione a quanto risultato non conforme alla documentazione e a quanto effettivamente acquistato \ realizzato.
Si legge nella motivazione: “Circa la portata della decadenza, si deve, tuttavia, evidenziare che, a differenza da quanto sostenuto dalla convenuta, lo stesso manuale operativo più volte menzionato codifica l'ipotesi della decadenza parziale dal contributo;
inoltre, si deve evidenziare che le disposizioni attuative per la presentazione delle domande (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice) contengono un elenco specifico di ipotesi di decadenza totale dal contributo, tra le quali non rientrano le fattispecie per cui è causa. Si ritiene, pertanto, che dalla stessa normativa regionale si evince che la decadenza totale è una soluzione residuale prevista per le sole ipotesi codificate;
ne consegue che, in accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, il contributo inizialmente riconosciuto in favore della deve essere riconfermato con le rettifiche qui operate… In Parte_5 definitiva, il contributo da riconoscersi in favore della è pari ad euro 230.762,81… Parte_5
Con riferimento all'azienda agricola contributo totale da riconoscere in Parte_6 favore dell' è di euro 36.618,67”. Parte_2
Sulla base di queste motivazioni il primo giudice:
- ha annullato il provvedimento dichiarativo della decadenza totale dal contributo;
- ha dichiarato vertersi in ipotesi di decadenza parziale;
- ha quindi condannato Regione MB a rifondere alle attrici il contributo in oggetto nella misura ridotta, accertata all'esito del giudizio, tenuto conto di quanto le attrici avevano effettivamente effettuato rispetto a quanto dichiarato alla Regione in sede di presentazione della domanda
(quantificando il contributo finale dovuto dalla Regione rispettivamente in € 36.618,67 e € 230.762,81).
3. L'appello della Parte_7
ha impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma integrale.
[...]
In particolare, l'appellante ha sostenuto che quanto affermato dalle aziende è inconferente rispetto alle contestazioni mosse e poste a fondamento della revoca dei finanziamenti.
Secondo al Regione, il fatto che l'acquisto di beni e le opere realizzate (peraltro in alcuni casi in modo non trasparente o non correttamente documentate) avessero un valore corrispondente al finanziamento concesso, od anche superiore ad esso, era ed è del tutto irrilevante, dal momento che detti beni ed opere non corrispondono esattamente ai beni e alle opere descritti in sede di domanda di finanziamento, poiché su tale base programmatoria e solo su quella era stata valutata in sede concorsuale la domanda di finanziamento.
pagina 4 di 12 L'appellante ha altresì sottolineato che le opere ed i beni, oltre ad essere in linea con le dichiarazioni programmatorie della domanda di finanziamento, devono anche essere totalmente e correttamente rendicontate, come da previsione delle norme concorsuali. Il “rendicontato” deve corrispondere esattamente con quanto programmato e deve essere caratterizzato da trasparenza e veridicità, pena la violazione delle regole concorsuali.
Sulla base di queste premesse e argomentazioni, la Regione ha svolto un unico ampio motivo di appello, con il quale ha lamentato che il primo giudice è incorso in un errore di diritto nell'interpretazione delle norme giuridiche applicabili alla fattispecie, specificatamente nel ritenere applicabile la decadenza parziale del contributo al caso di specie.
L'appellante ha sottolineato che sebbene sia pacifico e documentale che le hanno prodotto Pt_2
documentazione caratterizzata da mancanze, omissioni, imprecisioni (come comprovato dai risultati dell'attività ispettiva e di verifica della G.F.), il primo giudice da un lato si è spinto sino a verificare se sussistevano o meno i presupposti in fatto della decadenza, come riscontrati dalla G.F., e posti dalla
Regione a fondamento del provvedimento, dall'altro ha persino ritenuto, annullato il provvedimento di decadenza totale, di riqualificarlo come decadenza parziale e di condannare l'amministrazione regionale a corrispondere il contributo dovuto alle due aziende.
In particolare, ha lamentato l'erroneità del seguente passaggio logico argomentativo della sentenza:
“Circa la portata della decadenza si deve, tuttavia evidenziare che, a differenza da quanto sostenuto dalla convenuta, lo stesso manuale operativo più volte menzionato codifica l'ipotesi della decadenza parziale del contributo;
inoltre, si deve evidenziare che le disposizioni attuative per la presentazione delle domande (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte attrice) contengono un elenco specifico di ipotesi di decadenza totale dal contributo, tra le quali non rientrano le fattispecie per cui è causa”.
Sul punto l'appellante ha evidenziato:
-che in realtà il Manuale Operativo (doc. 30 fascicolo di primo grado) non codifica affatto le cause di decadenza parziale (o totale), ma indica esclusivamente le modalità operative con cui la sanzione viene applicata;
che le cause di decadenza dal contributo sono, invece, puntualmente individuate dalle “Disposizioni attuative per la presentazione delle domande” (doc. 5 fascicolo di primo grado);
-che il punto 27 delle suddette disposizioni attuative statuisce che “La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo31.2”;
pagina 5 di 12 -che la decadenza parziale, contemplata al punto 31.2 delle disposizioni attuative, contempla tale sanzione solo per “il mancato rispetto degli impegni accessori”, impegni accessori che vengono puntualmente elencati e specificati;
- che nessuna di dette ipotesi di “decadenza parziale” è applicabile alla fattispecie in oggetto.
Ulteriormente, l'appellante ha lamentato che il primo giudice avrebbe male interpretato il disposto normativo ove ha sostenuto che tra le “ipotesi di decadenza totale dal contributo … non rientrano le fattispecie per cui è causa”, in quanto il punto 27 delle suddette disposizioni attuative stabilisce: “la domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di(omissis) 8) non veridicità delle dichiarazioni presentate.”
Secondo la Regione la norma è applicabile anche alla fase della rendicontazione, non risultando alcuna previsione che ne limiti l'applicazione alla fase procedimentale iniziale.
4.La posizione delle società appellate
Le appellate hanno innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per non avere la Pt_2 stessa una ragionevole probabilità di essere accolta: “Le censure mosse alla sentenza rappresentano solo e soltanto una mera ripetizione delle argomentazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado, sulle quali non sono intervenute nuove deduzioni. Conseguentemente, tali stessi motivi non possono trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa”.
Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza dell'appello, reputando erroneo applicare al caso di specie la decadenza totale dal contributo sulla base della previsione dell'art. 27 n. 8 delle disposizioni attuative allegate al bando, che prevedono tale conseguenza a seguito della “non veridicità delle dichiarazioni presentate”.
Ciò in quanto le Aziende richiedenti il contributo hanno effettivamente realizzato gli investimenti e quindi non hanno presentato alcuna dichiarazione mendace.
5.L'appello incidentale
e hanno altresì svolto un unico Parte_2 Parte_5
motivo di appello incidentale in relazione alla parte della sentenza che ha ritenuto non utilizzabili le risultanze dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, stante la mancata messa a disposizione del consulente del libretto delle misure effettuate dal direttore dei lavori durante l'esecuzione delle opere.
Secondo le due appellate, sulla base di tale erronea valutazione delle risultanze dell'accertamento tecnico, il Tribunale ha ingiustificatamente decurtato le somme originariamente ammesse a contributo.
pagina 6 di 12 Per tale ragione hanno domandato la riforma del capo della sentenza che decurta, dall'importo degli esborsi inizialmente ammessi al finanziamento, le somme di € 33.028,77 ed € 50.452,53, includendo anche tali importi nel contributo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello è fondato e che deve essere accolto per le seguenti ragioni.
1. L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione
Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle appellate.
Le censure mosse dall'appellante attengono specificatamente alle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione. Vengono indicati i capi della sentenza oggetto di appello e le ragioni sottese. Il fatto che tali ragioni ripercorrano altresì le tesi già esplicate nel primo grado di giudizio non costituisce, in sé, motivo di inammissibilità del gravame.
L'appello è stato svolto in conformità a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., l'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
2. Sul motivo di appello
Regione MB ha comunicato alle odierne appellate la sanzione della decadenza totale a seguito dell'esito degli accertamenti svolti dalla G.F. (doc. 23 e 24 appellante, fascicolo primo grado).
L'amministrazione ha dovuto demandare tali accertamenti alla G.F. in quanto, durante la routinaria attività di rendicontazione e controllo, prodromica al saldo del contributo, sono emerse irregolarità. Gli esiti di tali accertamenti sono stati inviati alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt.
110,56,640 bis c.p. e art. 2 della Legge 898/1986, ed è pendente giudizio penale.
La G.F. ha riscontrato che non ci fosse una completa corrispondenza tra quanto dichiarato dalle aziende e quanto realizzato ed acquistato.
Tale circostanza in sé non è contestata. Ciò che viene contestato dalle appellate è, piuttosto, che pur in presenza di alcune discrepanze, tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto acquistato\ realizzato, sarebbero stati comunque acquistati\ realizzati beni e opere per un valore corrispondente al finanziamento.
Devono inoltre ritenersi pacifiche le seguenti circostanze, accertate dal primo giudice e non oggetto di appello incidentale da parte delle due Aziende: “Dall'attività istruttoria eseguita dalla convenuta si evincono le seguenti ulteriori circostanze che non sono state specificatamente contestate dalle attrici e, pagina 7 di 12 per questo, devono ritenersi provate. L' aveva acquistato detta Parte_2 vasca frigo dall' per euro 20.000 più i.v.a. al 22% come si Controparte_2 evince dalla fattura del 31/12/2015 (cfr. doc. n. 10 citato); in data 30/11/2017 l'
[...]
Co
ha venduto la vasca in oggetto alla (cfr. fattura del 30/11/2017 al Parte_2 CP_4
prezzo di euro 18.000 oltre i.v.a.) con trasporto del bene presso la sede della società, la quale coincide con quella della;
quest'ultima ha chiesto il finanziamento oggetto di causa anche per Parte_5
l'acquisto della vasca più volte menzionata effettuato dalla avvenuto in Controparte_5
data 10/1/2018 al prezzo complessivo di euro 30.000 oltre i.v.a. comprensivo dei costi di consegna e montaggio;
dal verbale della Guardia di Finanza è anche emerso che la stessa socia delle
[...]
ha dichiarato che la commessa per 12.500 oltre i.v.a. per la Controparte_5 Controparte_6 consegna ed il montaggio della vasca non è mai stata pagata”.
La Regione MB ha dedotto, a sostegno del proprio provvedimento di decadenza, la sussistenza di anomalie nella rendicontazione della spesa e di contrasti, con riferimento ad alcuni investimenti, con le disposizioni attuative e con le specifiche del Manuale delle Procedure.
Premesso quanto sopra, occorre quindi verificare i presupposti normativi sulla base dei quali è stata comminata la decadenza e l'applicabilità in concreto di tale “sanzione” alla fattispecie in oggetto.
L'art. 27 delle disposizioni attuative allegate al bando stabilisce, in punto di decadenza dal contributo, quanto segue:
“La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:
1) perdita delle condizioni di cui al paragrafo 4;
2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 17 o entro il termine della eventuale proroga concessa ai sensi del paragrafo 18;
3) realizzazione parziale degli investimenti, con una spesa relativa agli interventi non realizzati superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento;
4) realizzazione di investimenti con una spesa ammissibile inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.2;
5) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
6) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 31.1;
7) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
8) non veridicità delle dichiarazioni presentate- 1;
9) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26”.
pagina 8 di 12 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente a seguito del mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 31.2.
Nel caso di specie è stata contestata l'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni presentate, fattispecie per la quale è prevista la decadenza totale dal contributo.
Riguardo alla non veridicità de contenuto delle dichiarazioni, si deve precisare che la mendacità delle stesse non viene meno né per il fatto che le aziende hanno realizzato in parte gli investimenti, né nell'eventualità in cui gli investimenti siano realizzati per un valore analogo, ma con modalità e in relazione a “oggetti” differenti rispetto a quelli indicati \ dichiarati.
Sotto questo profilo il tenore normativo è chiaro, le dichiarazioni mendaci, totali o parziali che siano, sempre mendaci rimangono.
Per tale ragione, tenuto conto della suddetta disciplina, non c'è spazio di valutazione per considerare il
“peso” delle dichiarazioni mendaci rispetto a quelle veritiere, per verificare in che misura il realizzato si distacca dal dichiarato.
In tal senso, deve quindi essere chiarito che un qualsiasi scollamento rispetto a quanto dichiarato, a prescindere dal fatto che siano stati eventualmente effettuati altri investimenti per analogo valore rispetto a quelli indicati, rende la dichiarazione non veritiera.
In quest'ottica, sarebbe di per sé già sufficiente a connotare come mendace la dichiarazione resa quanto accertato dal Tribunale in relazione alla circostanza, divenuta pacifica, dell'acquisto della vasca frigo per euro 20.000 più i.v.a, come sopra riportata, in quanto indicativa della non veridicità della dichiarazione presentata.
Posto che per il caso di mendacità della dichiarazione il suddetto art. 27 sub 8) prevede la decadenza totale dal contributo, occorre ancora occuparsi della decadenza parziale. Infatti, il Tribunale ha ritenuto di sostituire la decadenza totale, applicata dall'amministrazione, con quella parziale, non essendosi limitato ad accertare l'illegittimità della prima e a dichiararne l'annullamento.
L'art. 31.2 delle disposizioni di attuazione contempla le ipotesi di mancato rispetto degli impegni accessori che comportano la decadenza parziale (e non totale) dal contributo, precisamente: “Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato dall'Organismo Pagatore Regionale.
pagina 9 di 12 Gli impegni accessori sono:
a) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica;
b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati, come previsto dal paragrafo 23.La verifica è prevista per le aziende sottoposte a controllo a campione;
c) presentare la domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 21.3”.
Trattasi di ipotesi differenti da quella in oggetto, contestata alle appellate dalla Regione.
Conseguentemente, visto il dettato della normativa pattizia, il caso di specie non è riconducibile all'alveo degli impegni accessori e conseguentemente non può applicarsi allo stesso la disciplina della decadenza parziale.
Infine, si deve altresì osservare che l'accertamento della G.F., che si inserisce durante l'iter di svolgimento del procedimento, costituisce condizione sufficiente a giustificare l'applicazione della decadenza da parte dell'Amministrazione.
In tal senso depone il tenore della previsione di cui all'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n.445:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Inoltre, il punto 5 del Manuele operativo prevede la decadenza totale della domanda nel caso di irregolarità (difformità e\o inadempienze) accertate da una serie di soggetti, tra cui la G.F., limitandosi poi soltanto ad indicare ed esplicare le modalità operative con cui viene applicata la decadenza parziale.
Per tali ragioni l'appello è fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata.
3. Il rigetto dell'appello incidentale
L'accoglimento dell'appello principale determina il rigetto di quello incidentale, in quanto assorbito dal rigetto della domanda svolta da e . Parte_2 Parte_3
4. Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 10 di 12 Sono poste a carico di e le spese Pt_2 Parte_2 Parte_3
di entrambe i gradi di giudizio, che vengono liquidate a favore di Regione MB come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle
Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa RG n. 1128/2024, accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Pavia n. 476\2024:
1) accerta la legittimità del provvedimento della Regione MB Prot. MI 2022.0048327 del
18.3.2022 di decadenza totale delle domande n. 201600510553 e n. 201600509897;
2) per l'effetto, rigetta la domanda svolta da e da Parte_2 Parte_2 [...]
volta ad ottenere l'annullamento-revoca del provvedimento della Regione Parte_3
MB Prot. MI 2022.0048327 del 18.3.2022 e la conseguenziale condanna al pagamento dei relativi contributi;
3) rigetta l'appello incidentale svolto da e da Parte_2 [...]
; Parte_3
4) condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_2 Parte_3 solido, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
5) condanna e al pagamento, in Parte_2 Parte_3 solido, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico degli appellanti incidentali.
Milano, 7.5.2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” all'articolo