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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 543/2024, assunta in decisione all'udienza del 12.06.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in LE, via Mazzoni n. 25, in persona dell'Amministratore di Sostegno, dott.ssa , nella sua qualità di direttore dell'Ufficio Tutele dell'ASLAL, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sebastiano Rocca (C.F. CodiceFiscale_2
- pec: elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Email_1
in LE, piazza Ambrosoli 13, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...], elettivamente domiciliato in primo grado presso lo studio dell'Avv. Crozza Emanuele e Bocchio Gianluigi
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
1 (C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Grattarola (C.F.
pec: elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_5 Email_2
lo studio del medesimo in LE, via Trotti n. 46, come da procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA E
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Franco Gigliotti (C.F. – pec: CodiceFiscale_6
e IL US (C.F. Email_3 C.F._7
– pec: elettivamente domiciliata
[...] Email_4
presso lo studio dei medesimi in Torino, via Cialdini n.19, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto respingere le domande formulate nei confronti del sig. in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria richiesta;
- nella denegata e non creduta sola ipotesi di mancato accoglimento integrale dell'appello, e dunque in via subordinata, in punto condanna alle spese di lite nei confronti di poste a carico dell'appellante nella misura del 50%, Controparte_4
accogliere parzialmente l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l'appellante non fu soccombente nei confronti di all'esito del giudizio di primo grado, Controparte_4
con ogni statuizione consequenziale ed al contempo od alternativamente, sempre in via
2 subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e rideterminare la minor percentuale di grado di colpa dell'appellante e per l'effetto rideterminare le minori somme dovute, anche ai fini della soccombenza;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata e appellante in via incidentale, : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingersi tutti i motivi d'appello dedotti dal sig. in quanto infondati in Parte_1
fatto e in diritto;
in accoglimento dei motivi di appello incidentale, accertare e dichiarare che il sig.
, è responsabile di tutti i danni da infiltrazioni sofferti dall'alloggio della Controparte_2
sig.ra e per l'effetto condannare lo stesso a corrisponderle le somme già CP_3
riconosciute dal Tribunale pari a € 3.200,00 oltre iva al 10% e € 1.000,00, oltre alle somme corrisposte al geom. pari a complessivi € 1.024,80; sempre in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare tenuta e condannare
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare Controparte_4
il sig. di quanto dovuto alla sig.ra e conseguentemente condannare la CP_2 CP_3
compagnia a indennizzare la appellante incidentale;
Con vittoria delle spese di lite”;
per parte appellata, Controparte_4
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Previa verifica della regolare costituzione dell'appellata assolvere la CP_3
conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 06.05.2024, , Parte_1
in persona dell'Amministratore di Sostegno, impugnava la sentenza pronunciata
3 dal Tribunale di LE ex art. 281 sexies c.p.c. il 21.03.2024, notificata in data 08.04.2024, con la quale il ridetto Tribunale aveva condannato CP_2
e , ciascuno in ragione della metà, a risarcire all'attrice,
[...] Parte_1
, i danni da infiltrazioni, per la somma di € 3.200,00=, oltre IVA e Controparte_3
interessi dalla domanda, il danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in
€. 1.000,00=, e le spese, sempre nella misura della metà ciascuno, anche nei confronti della terza chiamata, Controparte_4
2. Con atto di citazione notificato in data 16.02.2022, infatti, aveva Controparte_3
citato in giudizio, avanti il Tribunale di LE, , al fine di Controparte_2
sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, per i danni provocati dalle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di sua proprietà, sito in LE, via
Napoli n. 23 e ottenere il relativo risarcimento.
A sostegno della domanda risarcitoria la aveva esposto che dal luglio CP_3
2020 i locali adibiti a cucina e soggiorno dell'immobile di cui era proprietaria, avevano subito infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del piano superiore, di proprietà del infiltrazioni che avevano provocato CP_2
ammaloramenti alle mura, umidità e deterioramento del mobilio.
Le infiltrazioni erano state denunciate dalla sia all'Amministratore del CP_3
Condominio, sia al proprietario dell'immobile del piano superiore,
[...]
; era stato aperto il sinistro presso la Compagnia di assicurazione del CP_2
Condominio, che aveva rimborsato alla a somma Controparte_4 CP_3
di € 250,00=, utilizzata per la tinteggiatura.
Nell'ottobre 2020 l'immobile della veva subito nuove infiltrazioni, a cui CP_3
aveva fatto seguito la liquidazione, da parte della Compagnia di Assicurazione, di un ulteriore importo di € 250,00=.
In data 04.02.2021 altre infiltrazioni avevano interessato l'immobile della era stato eseguito un sopralluogo da parte del Perito dell'Assicurazione CP_3
e, nel contempo, la veva incaricato un proprio tecnico (il Geom. ) CP_3
di verificare la situazione;
quest'ultimo aveva reso una relazione di parte nella quale veniva affermato che i danni rilevati nell'immobile erano dovuti a
4 infiltrazioni provenienti dagli impianti sanitari dell'alloggio superiore.
La aveva proposto, quindi, ricorso per accertamento tecnico CP_3
preventivo, nel quale si era costituito il AP, imputando la responsabilità delle infiltrazioni alla condotta del proprio conduttore, . Parte_1
In tale fase processuale il rilevato che il danno si era verificato solo nel CP_2
locale della adibito a cucina, che appariva ripristinabile con una CP_3
tinteggiatura, prevedendosi, all'uopo, un costo di €. 250,00=, in sede transattiva aveva dichiarato di essere disposto a far eseguire dette opere, a sue spese.
La procedura di ATP era stata, quindi, abbandonata, senza che venisse esperito alcun accertamento sulla natura delle infiltrazioni e sui costi di ripristino.
Nelle date del 06.06.2021 e 30.11.2021, la aveva rilevato nuove CP_3
infiltrazioni e, in entrambi i casi, aveva chiamato il Pronto Intervento dei VVFF, che avevano effettuato sopralluoghi;
non aveva, tuttavia, conseguito alcun risarcimento dal CP_2
In ragione di tali circostanze, la si era determinata ad agire in sede CP_3
giudiziale nei confronti del nella sua qualità di proprietario CP_2
dell'appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il convenuto, , Controparte_2
contestando la domanda dell'attrice e sostenendo che la responsabilità per l'accaduto fosse da ascrivere principalmente al conduttore, , che Parte_1
avrebbe utilizzato, incautamente, la doccia priva di fondo e piastrellatura e non avrebbe consentito il ripristino degli impianti sanitari nei tempi necessari, escludendo il proprietario da ogni possibilità di intervento sull'immobile; quindi, il
AP, formulava istanza di chiamata in causa del;
istanza analoga Pt_1
veniva formulata dal AP nei confronti della Compagnia assicuratrice
[...]
essendo questa sia l'Assicurazione Condominiale, sia la Compagnia CP_4
con la quale aveva, nel frattempo, stipulato specifica polizza sulla responsabilità civile.
Autorizzate le chiamate in causa, si era costituito in giudizio il terzo, Pt_1
, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
[...]
5 Il aveva negato gli addebiti mossigli dal evidenziando di aver Pt_1 CP_2
contestato a quest'ultimo, quale proprietario, fin dall'ingresso nella conduzione nell'appartamento, le condizioni di evidente e grave vetustà degli impianti sanitari ed elettrici e la necessità di urgenti interventi di manutenzione.
Il aveva negato, parimenti, di aver posto in essere le condotte ostative Pt_1
affermate dal avendo, anzi, inviato a quest'ultimo ripetute mail, nelle CP_2
quali evidenziava il degrado dell'appartamento e la necessità di interventi immediati, affermando di non aver consentito l'ingresso degli operai solo in una occasione, trovandosi egli malato e di aver prestata in tutti gli altri casi la necessaria collaborazione.
Anche si era costituita in giudizio, eccependo l'inoperatività Controparte_4
della Polizza stipulata dal , in quanto nelle condizioni generali gli CP_6
eventi fonte di indennizzo avrebbero dovuto essere rappresentati da accadimenti accidentali, circostanza che non appariva sussistere nella fattispecie, a causa delle condizioni di degrado nelle quali versava l'appartamento, tali da non consentire di poter considerare “accidentali” le lamentate infiltrazioni: la polizza stipulata in proprio dal invece, sarebbe stata successiva agli eventi CP_2
lamentati.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, il
Giudice di prime cure aveva ammesso le prove orali, all'esito delle quali la causa era stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la sentenza appellata.
3. Il Giudice di prime cure aveva motivato la decisione, ritenendo che le infiltrazioni lamentate dall'attrice, nel periodo ricompreso tra luglio 2020 e ottobre 2021, fossero da considerarsi un unicum e riconducibili a responsabilità ex art. 2051
c.c. da attribuirsi, tanto al proprietario dell'immobile, , che Controparte_2
aveva fatto eseguire i lavori di ripristino dell'impianto idraulico del bagno senza farli diligentemente concludere, quanto al conduttore dell'immobile, Pt_1
, che, sebbene i lavori di ripristino del bagno non fossero stati
[...]
completati, risultava aver utilizzato, incautamente, i relativi servizi.
6 Ritenendo, inoltre, sufficientemente attendibile la documentazione prodotta dall'attrice a comprova del danno patrimoniale (€ 3.700,00=, dal quale il Giudice di prime cure detraeva gli importi corrisposti in fase stragiudiziale dalla
Compagnia di Assicurazione, per un importo residuo di € 3.200,00=) il Tribunale di LE aveva dichiarato la responsabilità concorrente, per omessa custodia ex art. 2051 c.c. del bene immobile, sia del (quale Controparte_2
proprietario) sia di (quale conduttore) liquidando, a favore della Parte_1
il danno patrimoniale, come sopra ricostruito, nonché il danno non CP_3
patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, determinato, in via equitativa, in € 1.000,00=.
In ordine alla polizza stipulata in proprio dal con la CP_2 [...]
il Tribunale di LE aveva ritenuto, invece, non Controparte_7
fondata la domanda di indennizzo, rilevando che la polizza stipulata dal CP_2
era stata perfezionata successivamente al verificarsi degli eventi dannosi, mentre, quella condominiale riguardava eventi (rottura accidentale di impianto o tubazione) che non risultavano provati in causa.
4. L'appello principale: nel primo motivo di gravame l'appellante, Pt_1
, lamentava la mancata prova dell'an debeatur, negando l'esistenza di
[...]
una soluzione di continuità tra gli eventi descritti nel tempo e i danni subiti dalla nonché lamentando la mancata prova del nesso causale, quanto CP_3
meno con riferimento alla posizione del , con conseguente erroneità Pt_1
della motivazione della sentenza.
Secondo l'appellante, essendo egli mero conduttore dell'immobile, avente una posizione giuridica diversa ed autonoma da quella del proprietario, doveva ritenersi errata l'equiparazione, ai fini dell'art. 2051 c.c. tra la certezza dell'esistenza degli eventi infiltrativi e la certezza della causa degli stessi.
Esponeva l'appellante che l'osservazione del Giudice sulla natura unitaria della causa delle infiltrazioni, non considerava gli elementi emersi nell'istruttoria, che, invece, avevano evidenziato l'impossibilità di individuare un unico evento quale causa delle stesse, escludendo una situazione di continuità causale tra gli
7 eventi, soprattutto per quanto riguardava la responsabilità del , che, Pt_1
oltretutto, nel novembre 2021, data delle ultime infiltrazioni, non era più locatario dell'immobile.
Nel giudizio di primo grado, lamentava l'appellante, non erano state individuate le cause delle infiltrazioni, che, comunque, per quanto emerso, apparivano riconducibili alla vetustà dell'appartamento e alla mancata manutenzione degli impianti, così come non erano stati accertati in contraddittorio, i danni lamentati e la relativa quantificazione.
Tali oneri probatori, secondo l'appellante, incombevano sull'attrice CP_3
come incombeva sul chiamante in causa del , identificare le CP_2 Pt_1
responsabilità attribuite al conduttore, indimostrate in causa, dal momento che l'appellante aveva tempestivamente contestato, non solo l'assenza di diligenza nell'uso della cosa, ma anche qualsiasi responsabilità nella causazione degli eventi, essendo l'immobile, già all'inizio della locazione, gravemente vetusto e avendo il , con specifiche mail (del 14 e 15.10.2020) segnalato nei Pt_1
confronti del proprietario l'inadeguatezza e il mal funzionamento degli impianti, rispetto ai quali aveva sollecitato che fossero resi i necessari interventi manutentivi.
Nel secondo motivo di gravame, il lamentava la mancata prova del Pt_1
quantum debeatur, non ritenendo idonee le sole perizie di parte allegate alla
CP_3
In via subordinata, nell'ipotesi che si fosse ritenuto provato il nesso causale tra gli eventi e i danni, secondo l'appellante le censure sopra richiamate comportavano, comunque, una gradazione della responsabilità imputata al
, dovendosi escludere, in ogni caso, in toto ogni responsabilità per le Pt_1
infiltrazioni del novembre 2021, periodo nel quale l'appellante non era più conduttore dell'immobile sovrastante.
Nel terzo motivo di gravame l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione della sentenza che aveva stabilito la condanna, anche in capo al , del Pt_1
pagamento delle spese processuali del terzo chiamato, Controparte_4
8 Nella motivazione della sentenza non risultava indicata la ragione per la quale il era stato condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti di Pt_1
essendo egli terzo chiamato, condanna tanto più Controparte_4
ingiustificata alla luce del fatto che era stato il (convenuto in giudizio CP_2
dalla ad aver chiesto ed ottenuto, nel giudizio di primo grado, CP_3
l'autorizzazione a chiamare in causa, sia il , sia la Pt_1 Controparte_8
svolgendo nei confronti di ciascun terzo domande tra loro distinte e
[...]
indipendenti; il , come d'altronde la , Pt_1 Controparte_9
costituendosi in giudizio si erano “limitati” a contestare le domande ad essi rispettivamente rivolte, senza estendere l'oggetto del giudizio, né, tantomeno, senza rivolgersi reciprocamente domande o eccezioni.
Non avendo proposto domande o eccezioni nei confronti del Controparte_4
e viceversa, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle relative Pt_1
spese di lite appariva, di conseguenza, erronea.
5. Nel giudizio di impugnazione avanti questa Corte si costituiva in data
17.09.2024, , esperendo appello incidentale, contestando la Controparte_3
fondatezza delle deduzioni e argomentazioni dell'appellante , nonché Pt_1
chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza del gravame.
In ordine al primo motivo posto a fondamento dell'appello principale, la CP_3
osservava che l'eccezione proposta dall'appellante, secondo la quale la sentenza doveva ritenersi errata, in quanto “non era stata fornita alcuna prova del nesso causale tra gli eventi ed i danni lamentati dall'attrice”, appariva infondata anche per quanto riguardava la posizione del . Pt_1
A parere della nell'ambito del giudizio di primo grado era stata CP_3
raggiunta una prova sufficiente del nesso causale, essendo pacifico che il aveva condotto in locazione l'immobile di proprietà del nel Pt_1 CP_2
periodo intercorso tra il 18.12.2019 e il 27.08.2021 e le date in cui si erano verificate le infiltrazioni oggetto di causa, erano il 06.06.2021 e il 30.11.2021.
Pertanto, secondo l'appellata, quantomeno fino all'accadimento del 06.06.2021 compreso, doveva ritenersi sussistere la prova del nesso causale tra gli eventi e
9 i danni lamentati e la detenzione dell'immobile da parte del , quale Pt_1
conduttore.
In ordine al secondo motivo d'appello dedotto dal , relativo al quantum, Pt_1
l'appellata lo riteneva privo di fondamento, richiamando di aver prodotto in giudizio fattura di € 3.700,00=, emessa dalla ditta Rhaiem;
il titolare della Ditta, sentito in sede di prova testimoniale, aveva confermato di aver effettuato i lavori descritti, ricevendo il relativo importo dalla CP_3
L'appellata proponeva, inoltre, appello incidentale avverso la decisione del
Giudice di primo grado, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale di
LE aveva omesso di statuire sulla richiesta di rimborso del compenso corrisposto al proprio CTP (geom. ) per un importo complessivo di €
1.024,80=, come da fatture prodotte in causa.
Chiedeva, quindi, la condanna di , sempre in solido con Parte_1 CP_10
, al rimborso anche di tale somma.
[...]
Con riferimento all'operatività delle polizze stipulate da Controparte_4
negata dal Tribunale nella sentenza impugnata, la proponeva appello CP_3
rispetto a tali statuizioni, dichiarando di volersi surrogare al nelle relative CP_2
domande e, quindi, nell'impugnazione delle statuizioni negative.
La motivava la domanda di surroga, rilevando che la polizza n. CP_3
410133480 stipulata dal era datata 03.11.2021 e l'ultimo evento da cui CP_2
erano derivate infiltrazioni oggetto di causa era avvenuto in data 30.11.2021 e, quindi, almeno le ultime infiltrazioni si erano verificate quando la polizza era già in essere.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto in surroga del la CP_2
chiedeva, quindi, la condanna della a manlevare CP_3 Controparte_4
dei danni causati ad essa e a versarle l'indennizzo stabilito dal Controparte_2
Tribunale (pari a € 3.200,00=, oltre IVA al 10%, oltre a € 1.000,00=, per il mancato godimento dell'alloggio e a € 1.024,80=, per spese di assistenza tecnica, riferite al geom. , quale consulente di parte).
10 6. Nel presente giudizio, in data 16.10.2024 si costituiva Controparte_4
aderendo ai motivi di appello proposti dal (sub 1 e 2) contestando la Pt_1
fondatezza delle censure proposte da , anche alla luce delle Controparte_3
risultanze del primo grado che si erano rivelate contraddittorie sotto il profilo della prova del nesso causale e, in generale, della causa delle lamentate infiltrazioni.
La Compagnia assicuratrice prendeva posizione sull'appello incidentale proposto dalla osservando che la domanda di surroga, contrariamente CP_3
a quanto ex adverso sostenuto, costituiva domanda nuova;
era, quindi, inammissibile e, comunque, infondata.
7. All'udienza del 17.10.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, il
Consigliere Istruttore, rilevata la mancata costituzione di , Controparte_2
ordinava all'appellante in via incidentale di provvedere alla notifica della comparsa alla parte non costituita.
Dichiarava, quindi, la contumacia di e differiva la trattazione Controparte_2
della causa, sempre in sede di prima udienza, al 13.03.2025.
A tale udienza, preso atto della regolarità della notifica della comparsa contenente l'appello incidentale e preso atto delle note scritte dalle parti, fissava il termine del 12.06.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'udienza del 12.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione e designato il
Collegio.
Tanto premesso, la Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive deduzioni, argomentazioni ed eccezioni, riesaminato il materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, osserva quanto segue.
8. Sull'appello principale proposto da : il primo motivo di Parte_1
gravame si appalesa fondato nei termini che si espongono.
Emerge, in primo luogo, una significativa discrasia temporale tra gli eventi dannosi e il rapporto locatizio del rispetto all'immobile dal quale sono Pt_1
11 derivate le infiltrazioni.
Gli eventi per i quali è stata proposta la domanda risarcitoria, infatti, sono ricompresi nel periodo dal luglio 2020 al 30.11.2021 (secondo la premessa in fatto esposta nella citazione del primo grado) mentre è pacifico che il rapporto locatizio del abbia avuto termine il 27.08.2021. Pt_1
Dunque, a far tempo dal 30.08.2021 nessuna responsabilità poteva e può essere ascritta al , non essendo egli nella custodia dell'immobile dal quale Pt_1
erano derivate le infiltrazioni.
In ogni caso, dall'esito dell'istruttoria del primo grado, così come dalle allegazioni documentali delle parti, in primo luogo della stessa non CP_3
sono emersi elementi atti a giustificare la responsabilità ex art. 2051 c.c. sotto il profilo causale del , quale conduttore dell'immobile. Pt_1
Secondo i documenti allegati dalle parti nel primo grado di giudizio, le cause delle infiltrazioni, provenienti tutte dall'appartamento di proprietà del CP_2
appaiono tra loro diverse.
Ad esempio, dall'esame del doc. n. 4 prodotto dall'attrice, risulta che all'esito di sopralluogo effettuato nel febbraio 2021 dal perito dell'assicurazione presso le unità immobiliari interessate, la perdita lamentata in tale circostanza era diversa da quella antecedente, non provenendo dalla tubatura idrica dove si era verificata in precedenza.
Il verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco nel giugno 2021 (doc. 6 di parte attrice) non identificava una causa specifica delle infiltrazioni, formulando un giudizio ipotetico alternativo (Si ritiene plausibile l'infiltrazione dell'acqua dal pavimento privo di rivestimento e/o dalla presenza di tubazioni ormai compromesse da vetustà).
Infine, il verbale di sopralluogo del novembre 2021, redatto sempre dai VV. FF. non rileva perdite, ma “una ampia superficie di pavimento/soletta bagnati”, nonché una finestra aperta (dalla quale erano entrati nell'immobile gli stessi accertatori) tanto che, almeno per quest'ultima infiltrazione, pare alla Corte doversi escludere in toto la natura di perdita d'acqua per rottura o fuoriuscita da
12 tubazioni, risultando chiuse le saracinesche dei contatori (come affermato nel relativo verbale) e dovendosi, di conseguenza, ragionevolmente imputare la presenza dell'acqua alla medesima finestra aperta, attraverso la quale avevano potuto accedere nell'immobile i Vigili del Fuoco.
Ritenuto pacifico che le infiltrazioni provenivano tutte dall'immobile del CP_2
la causa principale (ad eccezione dell'ultima) appare essere ascrivibile alla situazione di degrado e di vetustà degli impianti e delle tubazioni, condizione che non poteva legittimare la statuizione della responsabilità dell'appellante, poiché quest'ultimo, per gli eventi del novembre 2021, non era più nella conduzione dell'immobile e, per i pregressi, non aveva sulla cosa (ovvero sull'appartamento dal quale derivavano le infiltrazioni) alcun potere/dovere di intervento dal quale discendesse la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Per quanto concerne il riconoscimento della posizione giuridica di custode in capo al conduttore (con sussistenza della relativa responsabilità) la giurisprudenza della S.C. ha da tempo affermato che deve trattarsi di fatti riconducibili a scelte del conduttore circa le modalità d'uso del bene (sul punto si richiama Cass. civ. 15.12.2003 n. 19185) permanendo, in capo al proprietario dell'immobile concesso in locazione, un potere di controllo finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti.
Costituisce orientamento ermeneutico consolidato il principio che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica delle strutture murarie e degli impianti, sia da considerarsi il responsabile ai sensi degli artt.
2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati ai terzi, salva rivalsa nel rapporto interno contro il conduttore.
In applicazione dei principi che precedono, deve ritenersi che la responsabilità per le infiltrazioni, ex art. 2051 c.c. ricada sul conduttore, se il danno deriva dalla cattiva/mancata manutenzione ordinaria di parti nella sua disponibilità, mentre, se le infiltrazioni appaiono dipendere da guasti all'impianto o, come nel caso di specie, dalla vetustà del medesimo (essendo, in entrambi i casi, attinenti interventi di straordinaria manutenzione) la responsabilità fa' capo al
13 proprietario, che detiene la custodia giuridica dell'immobile.
Nel caso di cui si tratta, come sopra detto, le cause delle infiltrazioni verificatesi mentre era in essere il rapporto locatizio appaiono essere riconducibili alla vetustà e al degrado degli impianti dell'appartamento, situazione, peraltro, tempestivamente denunciata dall'appellante (si considerino le mail del 14 e del
15.10.2020 del ). Pt_1
Non sono risultati provati i comportamenti ostativi del , negati da Pt_1
quest'ultimo e non dimostrati dal tramite contestazioni antecedenti la CP_2
chiamata in causa e, anzi, dalla corrispondenza intercorsa pare ravvisarsi il contrario (scriveva, infatti, il “Da quando è arrivato Lei è un via vai di CP_2
operai e quindi i costi superano di gran lunga il modesto affitto che paga”) dovendosi riconoscere, nelle affermazioni richiamate, la denuncia tempestiva e formale del conduttore verso il proprietario. Pt_1
La responsabilità del , fondata sull'assunto che egli avrebbe tenuto un Pt_1
comportamento ostativo alla riparazione e/o avrebbe utilizzato incautamente i sanitari (in specie la doccia) che è stata tempestivamente negata dallo stesso, sia nella costituzione in giudizio, sia ancora prima, nella corrispondenza intercorsa con il proprietario, non trova giustificazione neppure nel piano logico, se si considera il carattere episodico degli eventi infiltrativi, incompatibile con un uso ragionevolmente quotidiano degli impianti sanitari, doccia compresa.
In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene di dover accogliere il motivo di gravame, con conseguente riforma della decisione di primo grado, laddove il
Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità anche dell'appellante, quale conduttore ex art. 2051 c.c. per le motivazioni sopra specificate.
La riforma della sentenza nel senso che precede, assorbe anche il successivo motivo di gravame relativo al quantum debeatur, non sussistendo più alcuna statuizione di responsabilità a carico del . Pt_1
Resta da esaminarsi il terzo motivo di gravame proposto dal , riguardante Pt_1
l'addebito (seppur parziale) delle spese di lite, liquidate dal Giudice di prime cure, a favore della Compagnia di Assicurazione.
14 La riforma della sentenza, per quanto attinente la responsabilità del , Pt_1
determina, di conseguenza la riforma della statuizione delle spese, poste a carico del e liquidate a favore della Compagnia di Assicurazione nel Pt_1
primo grado, condanna che, comunque, non aveva giustificazione, non solo non avendo l'appellante esperito domande nei confronti di tale parte, ma, soprattutto, in ragione dell'autonomia del rapporto giuridico riguardante il
AP e la Compagnia di Assicurazione, rispetto al quale la persona del era del tutto estranea. Pt_1
Parimenti deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva la condanna del al pagamento delle spese di lite, in ragione Pt_1
della metà, anche a favore di , non essendo stata accertata Controparte_3
alcuna responsabilità in capo al per i danni lamentati da detta parte. Pt_1
Sul punto si deve evidenziare che la ha sempre ribadito di avere CP_3
promosso la sua domanda risarcitoria esclusivamente del ritenendosi CP_2
estranea alla domanda da questi estesa al conduttore , così che le spese Pt_1
di lite dell'appellante devono essere poste a carico del solo per entrambi CP_2
i gradi di giudizio.
9. Sull'appello incidentale della la prima censura sollevata in via CP_3
incidentale dalla relativa alla mancata statuizione nella sentenza CP_3
impugnata del diritto al rimborso delle spese del consulente di parte, si appalesa fondata.
L'importo in questione deve ritenersi rientrare nel danno patrimoniale, attesa la pertinenza dell'attività svolta del consulente con la vicenda per cui è causa e risultando l'esborso pienamente documentato.
Il rimborso della somma in questione, tuttavia, sarà da addebitarsi al solo attesa la riforma della sentenza di primo grado per quanto attinente il CP_2
profilo della responsabilità del . Pt_1
Per quanto riguarda la domanda di surroga proposta dalla nei Controparte_3
confronti di la Corte, esaminate le argomentazioni delle Controparte_4
parti e in particolare le allegazioni dell'appellante in sede incidentale, ritiene di
15 dovere respingere la domanda, risultando totalmente indimostrato l'eventus damni – che costituiva uno dei due presupposti dell'azione prevista dall'art. 2900
c.c.
Come ribadito anche da ultimo dalla S.C. (cfr. ord. n. 25382/2025 Cass. civ. Sez.
III, del 16.09.2025) l'azione surrogatoria, al pari dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo, è strumento di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (…).
In quanto attributiva di un potere di sostituzione rispetto al debitore rimasto inerte e non di una speciale azione giudiziaria nei confronti del terzo, la domanda ex art. 2900 c.c. è un rimedio di carattere eccezionale, riconosciuto al creditore di natura sostitutiva nella tutela del patrimonio del debitore:
Questo spiega, tanto i limiti entro i quali tale legittimazione sia ammessa, quanto
i risultati con essa conseguibili, non potendo essere sindacato il modo con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né essere contestate le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento (…).
Ad ogni modo (…) l'azione surrogatoria nella prospettiva del legislatore poggia sulla ricorrenza di un pericolo di “insolvenza” riferito alla sfera del debitore, che per la sua inerzia rischia di compromettere la generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
È necessario che l'inerzia del debitore produca o aggravi il pericolo dell'insolvenza (v. Cass., sez. III, 31 gennaio 1984, n. 741), ossia produca o aggravi il pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il diritto del creditore, dovendo essa risultare pregiudizievole per le ragioni del creditore.
Tale pericolo di insolvenza legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria, poiché in assenza di esso non vi è interesse che giustifichi l'ingerenza del creditore nella sfera giuridica del debitore in deroga al principio dell'autonomia privata.
Inoltre, il pericolo di insolvenza deve essere attuale e concreto, non bastando
16 una generica eventualità di futura insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore (…).
Tale interesse, per il principio generale dell'onere probatorio, deve essere provato da chi lo allega, non potendo la prova di essa ritenersi implicita nel solo fatto dell'esercizio dell'azione (v. Cass., sez. I, 16 maggio 1967, n. 1021; Cass., sez. I, 26 giugno 1971, n. 2017).
Nel caso di specie l'onere di allegazione anche probatoria dell'eventus damni non risulta minimamente assolto da parte dell'appellante in sede incidentale, che nulla infatti ha dedotto sul punto.
Peraltro, l'assenza di un concreto pericolo di insolvenza si rileva nel caso concreto sol che si consideri l'importo delle ragioni di credito vantate dalla la circostanza che il risulta, per tabulas, proprietario di bene CP_3 CP_2
immobile.
Non avendo la assolto all'onere probatorio proprio dell'azione CP_3
surrogatoria, non può riconoscersi in capo alla stessa la facoltà di impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado che avevano visto respinte le domande del nei confronti di . CP_2 Controparte_4
In ogni caso, la domanda di riforma si appalesa infondata anche nel merito;
va' infatti comunque rilevato che la causa delle infiltrazioni verificatesi in data
30.11.2021 appaiono riconducibili secondo il verbale dei VV.FF alla finestra aperta e non a rotture delle tubazioni e quindi da una causa non rientrava nell'oggetto di polizza stipulata dal che copriva i “danni spargimento CP_2
d'acqua da rottura accidentale” ovvero il traboccamento d'acqua da otturazione
e rigurgito ” (doc. 9 di parte convenuta nel primo grado).
10. In ordine alle spese: l'accoglimento del gravame principale proposto dal e parzialmente di quello incidentale, proposto dalla con Pt_1 CP_3
conseguente riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese di causa, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza in ragione e in forza delle domande articolate da ciascuna parte.
Questa Corte, pone, quindi, le spese di , interamente a carico di Parte_1
17 , che vi ha dato causa per entrambi i gradi di giudizio sulla base dei Controparte_2
valori medi dello scaglione di valore dell'importo costituente il decisum.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale promosso dalla limitatamente ai costi del consulente di parte, la Corte dispone nel CP_3
presente grado la condanna del alle spese di lite nei confronti di Controparte_2
detta parte, liquidando le spese secondo i valori minimi in ragione della minima modifica della condanna, a cui peraltro il si era opposto in primo grado e CP_2
che si è aggravata in ragione del rigetto della domanda verso il conduttore che egli aveva chiamato in causa;
condanna invece al rimborso delle spese Controparte_3
di lite, a favore di per il grado d'appello, secondo i valori medi in Controparte_4
ragione della soccombenza all'appello incidentale “in surroga” e, in ultimo, dispone la compensazione delle spese tra e non avendo in questo grado le CP_2 CP_4
parti sopra indicate proposto domande reciproche.
L'accoglimento, seppur limitato, dell'appello incidentale, evita, comunque, a parte l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR CP_3
115/2002.
I prospetti riassuntivi che seguono illustrano i criteri adottati nella liquidazione delle spese:
- quanto a favore di (val. medi): Parte_1
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=:
fase di studio della controversia 425,00
fase introduttiva del giudizio 425,00
fase istruttoria 851,00
fase decisionale 851,00
TOTALE 2.552,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 536,00
18 fase introduttiva del giudizio 536,00 fase decisionale 851,00
TOTALE 1.923,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
- quanto a favore di , a carico di (val. minimi): Controparte_3 Controparte_2
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 268,00 fase introduttiva del giudizio 268,00 fase decisionale 426,00
TOTALE 962,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
- quanto a favore di e a carico di (val. medi): Controparte_4 Controparte_3
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 536,00 fase introduttiva del giudizio 536,00 fase decisionale 851,00
TOTALE 1.923,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, in accoglimento del gravame proposto da e, Parte_1
parzialmente, di quello incidentale proposto da , in riforma della Controparte_3
sentenza n. 311/2024 del Tribunale di LE, pubblicata il 21.03.2024, definitivamente pronunciando:
1) condanna al pagamento in favore di , quanto al Controparte_2 Controparte_3
danno patrimoniale, della somma di € 4.224,80 oltre IVA, e quanto al danno non patrimoniale, della somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) respinge le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_2 Parte_1
19 3) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
delle spese legali del primo grado di giudizio che liquida per ciascuno in CP_4
€ 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, oltre alle anticipazioni
(a favore dell'attrice);
4) condanna al pagamento, a favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1
legali di entrambi i gradi del giudizio e che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 2.552,00.=, oltre, sull'importo dovuto, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado di giudizio in € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_2 Controparte_3
legali del presente grado di giudizio, liquidate in € 962,00.=, oltre al rimborso forfettario del 15%, nonché a IVA e CPA come per legge;
6) rigetta la domanda di surroga proposta dalla nei confronti di Controparte_3 [...]
CP_4
7) condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_3 Controparte_4
legali del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di €. 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) dispone la compensazione delle spese del presente grado tra e Controparte_2
Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio il 24.09.2025 in videoconferenza, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott.ssa Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 543/2024, assunta in decisione all'udienza del 12.06.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in LE, via Mazzoni n. 25, in persona dell'Amministratore di Sostegno, dott.ssa , nella sua qualità di direttore dell'Ufficio Tutele dell'ASLAL, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sebastiano Rocca (C.F. CodiceFiscale_2
- pec: elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Email_1
in LE, piazza Ambrosoli 13, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...], elettivamente domiciliato in primo grado presso lo studio dell'Avv. Crozza Emanuele e Bocchio Gianluigi
APPELLATO CONTUMACE
CONTRO
1 (C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Grattarola (C.F.
pec: elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_5 Email_2
lo studio del medesimo in LE, via Trotti n. 46, come da procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA E
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
E CONTRO
(C.F. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Franco Gigliotti (C.F. – pec: CodiceFiscale_6
e IL US (C.F. Email_3 C.F._7
– pec: elettivamente domiciliata
[...] Email_4
presso lo studio dei medesimi in Torino, via Cialdini n.19, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto respingere le domande formulate nei confronti del sig. in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, disattesa ogni contraria richiesta;
- nella denegata e non creduta sola ipotesi di mancato accoglimento integrale dell'appello, e dunque in via subordinata, in punto condanna alle spese di lite nei confronti di poste a carico dell'appellante nella misura del 50%, Controparte_4
accogliere parzialmente l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che l'appellante non fu soccombente nei confronti di all'esito del giudizio di primo grado, Controparte_4
con ogni statuizione consequenziale ed al contempo od alternativamente, sempre in via
2 subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e rideterminare la minor percentuale di grado di colpa dell'appellante e per l'effetto rideterminare le minori somme dovute, anche ai fini della soccombenza;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
per parte appellata e appellante in via incidentale, : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingersi tutti i motivi d'appello dedotti dal sig. in quanto infondati in Parte_1
fatto e in diritto;
in accoglimento dei motivi di appello incidentale, accertare e dichiarare che il sig.
, è responsabile di tutti i danni da infiltrazioni sofferti dall'alloggio della Controparte_2
sig.ra e per l'effetto condannare lo stesso a corrisponderle le somme già CP_3
riconosciute dal Tribunale pari a € 3.200,00 oltre iva al 10% e € 1.000,00, oltre alle somme corrisposte al geom. pari a complessivi € 1.024,80; sempre in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare tenuta e condannare
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare Controparte_4
il sig. di quanto dovuto alla sig.ra e conseguentemente condannare la CP_2 CP_3
compagnia a indennizzare la appellante incidentale;
Con vittoria delle spese di lite”;
per parte appellata, Controparte_4
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Previa verifica della regolare costituzione dell'appellata assolvere la CP_3
conchiudente da ogni domanda.
Con il favore di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso forfetario
15%, IVA e CPA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 06.05.2024, , Parte_1
in persona dell'Amministratore di Sostegno, impugnava la sentenza pronunciata
3 dal Tribunale di LE ex art. 281 sexies c.p.c. il 21.03.2024, notificata in data 08.04.2024, con la quale il ridetto Tribunale aveva condannato CP_2
e , ciascuno in ragione della metà, a risarcire all'attrice,
[...] Parte_1
, i danni da infiltrazioni, per la somma di € 3.200,00=, oltre IVA e Controparte_3
interessi dalla domanda, il danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa in
€. 1.000,00=, e le spese, sempre nella misura della metà ciascuno, anche nei confronti della terza chiamata, Controparte_4
2. Con atto di citazione notificato in data 16.02.2022, infatti, aveva Controparte_3
citato in giudizio, avanti il Tribunale di LE, , al fine di Controparte_2
sentirne accertare e dichiarare la responsabilità, per i danni provocati dalle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di sua proprietà, sito in LE, via
Napoli n. 23 e ottenere il relativo risarcimento.
A sostegno della domanda risarcitoria la aveva esposto che dal luglio CP_3
2020 i locali adibiti a cucina e soggiorno dell'immobile di cui era proprietaria, avevano subito infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del piano superiore, di proprietà del infiltrazioni che avevano provocato CP_2
ammaloramenti alle mura, umidità e deterioramento del mobilio.
Le infiltrazioni erano state denunciate dalla sia all'Amministratore del CP_3
Condominio, sia al proprietario dell'immobile del piano superiore,
[...]
; era stato aperto il sinistro presso la Compagnia di assicurazione del CP_2
Condominio, che aveva rimborsato alla a somma Controparte_4 CP_3
di € 250,00=, utilizzata per la tinteggiatura.
Nell'ottobre 2020 l'immobile della veva subito nuove infiltrazioni, a cui CP_3
aveva fatto seguito la liquidazione, da parte della Compagnia di Assicurazione, di un ulteriore importo di € 250,00=.
In data 04.02.2021 altre infiltrazioni avevano interessato l'immobile della era stato eseguito un sopralluogo da parte del Perito dell'Assicurazione CP_3
e, nel contempo, la veva incaricato un proprio tecnico (il Geom. ) CP_3
di verificare la situazione;
quest'ultimo aveva reso una relazione di parte nella quale veniva affermato che i danni rilevati nell'immobile erano dovuti a
4 infiltrazioni provenienti dagli impianti sanitari dell'alloggio superiore.
La aveva proposto, quindi, ricorso per accertamento tecnico CP_3
preventivo, nel quale si era costituito il AP, imputando la responsabilità delle infiltrazioni alla condotta del proprio conduttore, . Parte_1
In tale fase processuale il rilevato che il danno si era verificato solo nel CP_2
locale della adibito a cucina, che appariva ripristinabile con una CP_3
tinteggiatura, prevedendosi, all'uopo, un costo di €. 250,00=, in sede transattiva aveva dichiarato di essere disposto a far eseguire dette opere, a sue spese.
La procedura di ATP era stata, quindi, abbandonata, senza che venisse esperito alcun accertamento sulla natura delle infiltrazioni e sui costi di ripristino.
Nelle date del 06.06.2021 e 30.11.2021, la aveva rilevato nuove CP_3
infiltrazioni e, in entrambi i casi, aveva chiamato il Pronto Intervento dei VVFF, che avevano effettuato sopralluoghi;
non aveva, tuttavia, conseguito alcun risarcimento dal CP_2
In ragione di tali circostanze, la si era determinata ad agire in sede CP_3
giudiziale nei confronti del nella sua qualità di proprietario CP_2
dell'appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il convenuto, , Controparte_2
contestando la domanda dell'attrice e sostenendo che la responsabilità per l'accaduto fosse da ascrivere principalmente al conduttore, , che Parte_1
avrebbe utilizzato, incautamente, la doccia priva di fondo e piastrellatura e non avrebbe consentito il ripristino degli impianti sanitari nei tempi necessari, escludendo il proprietario da ogni possibilità di intervento sull'immobile; quindi, il
AP, formulava istanza di chiamata in causa del;
istanza analoga Pt_1
veniva formulata dal AP nei confronti della Compagnia assicuratrice
[...]
essendo questa sia l'Assicurazione Condominiale, sia la Compagnia CP_4
con la quale aveva, nel frattempo, stipulato specifica polizza sulla responsabilità civile.
Autorizzate le chiamate in causa, si era costituito in giudizio il terzo, Pt_1
, chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
[...]
5 Il aveva negato gli addebiti mossigli dal evidenziando di aver Pt_1 CP_2
contestato a quest'ultimo, quale proprietario, fin dall'ingresso nella conduzione nell'appartamento, le condizioni di evidente e grave vetustà degli impianti sanitari ed elettrici e la necessità di urgenti interventi di manutenzione.
Il aveva negato, parimenti, di aver posto in essere le condotte ostative Pt_1
affermate dal avendo, anzi, inviato a quest'ultimo ripetute mail, nelle CP_2
quali evidenziava il degrado dell'appartamento e la necessità di interventi immediati, affermando di non aver consentito l'ingresso degli operai solo in una occasione, trovandosi egli malato e di aver prestata in tutti gli altri casi la necessaria collaborazione.
Anche si era costituita in giudizio, eccependo l'inoperatività Controparte_4
della Polizza stipulata dal , in quanto nelle condizioni generali gli CP_6
eventi fonte di indennizzo avrebbero dovuto essere rappresentati da accadimenti accidentali, circostanza che non appariva sussistere nella fattispecie, a causa delle condizioni di degrado nelle quali versava l'appartamento, tali da non consentire di poter considerare “accidentali” le lamentate infiltrazioni: la polizza stipulata in proprio dal invece, sarebbe stata successiva agli eventi CP_2
lamentati.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie, il
Giudice di prime cure aveva ammesso le prove orali, all'esito delle quali la causa era stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la sentenza appellata.
3. Il Giudice di prime cure aveva motivato la decisione, ritenendo che le infiltrazioni lamentate dall'attrice, nel periodo ricompreso tra luglio 2020 e ottobre 2021, fossero da considerarsi un unicum e riconducibili a responsabilità ex art. 2051
c.c. da attribuirsi, tanto al proprietario dell'immobile, , che Controparte_2
aveva fatto eseguire i lavori di ripristino dell'impianto idraulico del bagno senza farli diligentemente concludere, quanto al conduttore dell'immobile, Pt_1
, che, sebbene i lavori di ripristino del bagno non fossero stati
[...]
completati, risultava aver utilizzato, incautamente, i relativi servizi.
6 Ritenendo, inoltre, sufficientemente attendibile la documentazione prodotta dall'attrice a comprova del danno patrimoniale (€ 3.700,00=, dal quale il Giudice di prime cure detraeva gli importi corrisposti in fase stragiudiziale dalla
Compagnia di Assicurazione, per un importo residuo di € 3.200,00=) il Tribunale di LE aveva dichiarato la responsabilità concorrente, per omessa custodia ex art. 2051 c.c. del bene immobile, sia del (quale Controparte_2
proprietario) sia di (quale conduttore) liquidando, a favore della Parte_1
il danno patrimoniale, come sopra ricostruito, nonché il danno non CP_3
patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile, determinato, in via equitativa, in € 1.000,00=.
In ordine alla polizza stipulata in proprio dal con la CP_2 [...]
il Tribunale di LE aveva ritenuto, invece, non Controparte_7
fondata la domanda di indennizzo, rilevando che la polizza stipulata dal CP_2
era stata perfezionata successivamente al verificarsi degli eventi dannosi, mentre, quella condominiale riguardava eventi (rottura accidentale di impianto o tubazione) che non risultavano provati in causa.
4. L'appello principale: nel primo motivo di gravame l'appellante, Pt_1
, lamentava la mancata prova dell'an debeatur, negando l'esistenza di
[...]
una soluzione di continuità tra gli eventi descritti nel tempo e i danni subiti dalla nonché lamentando la mancata prova del nesso causale, quanto CP_3
meno con riferimento alla posizione del , con conseguente erroneità Pt_1
della motivazione della sentenza.
Secondo l'appellante, essendo egli mero conduttore dell'immobile, avente una posizione giuridica diversa ed autonoma da quella del proprietario, doveva ritenersi errata l'equiparazione, ai fini dell'art. 2051 c.c. tra la certezza dell'esistenza degli eventi infiltrativi e la certezza della causa degli stessi.
Esponeva l'appellante che l'osservazione del Giudice sulla natura unitaria della causa delle infiltrazioni, non considerava gli elementi emersi nell'istruttoria, che, invece, avevano evidenziato l'impossibilità di individuare un unico evento quale causa delle stesse, escludendo una situazione di continuità causale tra gli
7 eventi, soprattutto per quanto riguardava la responsabilità del , che, Pt_1
oltretutto, nel novembre 2021, data delle ultime infiltrazioni, non era più locatario dell'immobile.
Nel giudizio di primo grado, lamentava l'appellante, non erano state individuate le cause delle infiltrazioni, che, comunque, per quanto emerso, apparivano riconducibili alla vetustà dell'appartamento e alla mancata manutenzione degli impianti, così come non erano stati accertati in contraddittorio, i danni lamentati e la relativa quantificazione.
Tali oneri probatori, secondo l'appellante, incombevano sull'attrice CP_3
come incombeva sul chiamante in causa del , identificare le CP_2 Pt_1
responsabilità attribuite al conduttore, indimostrate in causa, dal momento che l'appellante aveva tempestivamente contestato, non solo l'assenza di diligenza nell'uso della cosa, ma anche qualsiasi responsabilità nella causazione degli eventi, essendo l'immobile, già all'inizio della locazione, gravemente vetusto e avendo il , con specifiche mail (del 14 e 15.10.2020) segnalato nei Pt_1
confronti del proprietario l'inadeguatezza e il mal funzionamento degli impianti, rispetto ai quali aveva sollecitato che fossero resi i necessari interventi manutentivi.
Nel secondo motivo di gravame, il lamentava la mancata prova del Pt_1
quantum debeatur, non ritenendo idonee le sole perizie di parte allegate alla
CP_3
In via subordinata, nell'ipotesi che si fosse ritenuto provato il nesso causale tra gli eventi e i danni, secondo l'appellante le censure sopra richiamate comportavano, comunque, una gradazione della responsabilità imputata al
, dovendosi escludere, in ogni caso, in toto ogni responsabilità per le Pt_1
infiltrazioni del novembre 2021, periodo nel quale l'appellante non era più conduttore dell'immobile sovrastante.
Nel terzo motivo di gravame l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione della sentenza che aveva stabilito la condanna, anche in capo al , del Pt_1
pagamento delle spese processuali del terzo chiamato, Controparte_4
8 Nella motivazione della sentenza non risultava indicata la ragione per la quale il era stato condannato al rimborso delle spese di lite nei confronti di Pt_1
essendo egli terzo chiamato, condanna tanto più Controparte_4
ingiustificata alla luce del fatto che era stato il (convenuto in giudizio CP_2
dalla ad aver chiesto ed ottenuto, nel giudizio di primo grado, CP_3
l'autorizzazione a chiamare in causa, sia il , sia la Pt_1 Controparte_8
svolgendo nei confronti di ciascun terzo domande tra loro distinte e
[...]
indipendenti; il , come d'altronde la , Pt_1 Controparte_9
costituendosi in giudizio si erano “limitati” a contestare le domande ad essi rispettivamente rivolte, senza estendere l'oggetto del giudizio, né, tantomeno, senza rivolgersi reciprocamente domande o eccezioni.
Non avendo proposto domande o eccezioni nei confronti del Controparte_4
e viceversa, la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle relative Pt_1
spese di lite appariva, di conseguenza, erronea.
5. Nel giudizio di impugnazione avanti questa Corte si costituiva in data
17.09.2024, , esperendo appello incidentale, contestando la Controparte_3
fondatezza delle deduzioni e argomentazioni dell'appellante , nonché Pt_1
chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza del gravame.
In ordine al primo motivo posto a fondamento dell'appello principale, la CP_3
osservava che l'eccezione proposta dall'appellante, secondo la quale la sentenza doveva ritenersi errata, in quanto “non era stata fornita alcuna prova del nesso causale tra gli eventi ed i danni lamentati dall'attrice”, appariva infondata anche per quanto riguardava la posizione del . Pt_1
A parere della nell'ambito del giudizio di primo grado era stata CP_3
raggiunta una prova sufficiente del nesso causale, essendo pacifico che il aveva condotto in locazione l'immobile di proprietà del nel Pt_1 CP_2
periodo intercorso tra il 18.12.2019 e il 27.08.2021 e le date in cui si erano verificate le infiltrazioni oggetto di causa, erano il 06.06.2021 e il 30.11.2021.
Pertanto, secondo l'appellata, quantomeno fino all'accadimento del 06.06.2021 compreso, doveva ritenersi sussistere la prova del nesso causale tra gli eventi e
9 i danni lamentati e la detenzione dell'immobile da parte del , quale Pt_1
conduttore.
In ordine al secondo motivo d'appello dedotto dal , relativo al quantum, Pt_1
l'appellata lo riteneva privo di fondamento, richiamando di aver prodotto in giudizio fattura di € 3.700,00=, emessa dalla ditta Rhaiem;
il titolare della Ditta, sentito in sede di prova testimoniale, aveva confermato di aver effettuato i lavori descritti, ricevendo il relativo importo dalla CP_3
L'appellata proponeva, inoltre, appello incidentale avverso la decisione del
Giudice di primo grado, chiedendone la riforma nella parte in cui il Tribunale di
LE aveva omesso di statuire sulla richiesta di rimborso del compenso corrisposto al proprio CTP (geom. ) per un importo complessivo di €
1.024,80=, come da fatture prodotte in causa.
Chiedeva, quindi, la condanna di , sempre in solido con Parte_1 CP_10
, al rimborso anche di tale somma.
[...]
Con riferimento all'operatività delle polizze stipulate da Controparte_4
negata dal Tribunale nella sentenza impugnata, la proponeva appello CP_3
rispetto a tali statuizioni, dichiarando di volersi surrogare al nelle relative CP_2
domande e, quindi, nell'impugnazione delle statuizioni negative.
La motivava la domanda di surroga, rilevando che la polizza n. CP_3
410133480 stipulata dal era datata 03.11.2021 e l'ultimo evento da cui CP_2
erano derivate infiltrazioni oggetto di causa era avvenuto in data 30.11.2021 e, quindi, almeno le ultime infiltrazioni si erano verificate quando la polizza era già in essere.
In accoglimento dell'appello incidentale proposto in surroga del la CP_2
chiedeva, quindi, la condanna della a manlevare CP_3 Controparte_4
dei danni causati ad essa e a versarle l'indennizzo stabilito dal Controparte_2
Tribunale (pari a € 3.200,00=, oltre IVA al 10%, oltre a € 1.000,00=, per il mancato godimento dell'alloggio e a € 1.024,80=, per spese di assistenza tecnica, riferite al geom. , quale consulente di parte).
10 6. Nel presente giudizio, in data 16.10.2024 si costituiva Controparte_4
aderendo ai motivi di appello proposti dal (sub 1 e 2) contestando la Pt_1
fondatezza delle censure proposte da , anche alla luce delle Controparte_3
risultanze del primo grado che si erano rivelate contraddittorie sotto il profilo della prova del nesso causale e, in generale, della causa delle lamentate infiltrazioni.
La Compagnia assicuratrice prendeva posizione sull'appello incidentale proposto dalla osservando che la domanda di surroga, contrariamente CP_3
a quanto ex adverso sostenuto, costituiva domanda nuova;
era, quindi, inammissibile e, comunque, infondata.
7. All'udienza del 17.10.2024, fissata quale prima udienza di comparizione, il
Consigliere Istruttore, rilevata la mancata costituzione di , Controparte_2
ordinava all'appellante in via incidentale di provvedere alla notifica della comparsa alla parte non costituita.
Dichiarava, quindi, la contumacia di e differiva la trattazione Controparte_2
della causa, sempre in sede di prima udienza, al 13.03.2025.
A tale udienza, preso atto della regolarità della notifica della comparsa contenente l'appello incidentale e preso atto delle note scritte dalle parti, fissava il termine del 12.06.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'udienza del 12.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione e designato il
Collegio.
Tanto premesso, la Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive deduzioni, argomentazioni ed eccezioni, riesaminato il materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, osserva quanto segue.
8. Sull'appello principale proposto da : il primo motivo di Parte_1
gravame si appalesa fondato nei termini che si espongono.
Emerge, in primo luogo, una significativa discrasia temporale tra gli eventi dannosi e il rapporto locatizio del rispetto all'immobile dal quale sono Pt_1
11 derivate le infiltrazioni.
Gli eventi per i quali è stata proposta la domanda risarcitoria, infatti, sono ricompresi nel periodo dal luglio 2020 al 30.11.2021 (secondo la premessa in fatto esposta nella citazione del primo grado) mentre è pacifico che il rapporto locatizio del abbia avuto termine il 27.08.2021. Pt_1
Dunque, a far tempo dal 30.08.2021 nessuna responsabilità poteva e può essere ascritta al , non essendo egli nella custodia dell'immobile dal quale Pt_1
erano derivate le infiltrazioni.
In ogni caso, dall'esito dell'istruttoria del primo grado, così come dalle allegazioni documentali delle parti, in primo luogo della stessa non CP_3
sono emersi elementi atti a giustificare la responsabilità ex art. 2051 c.c. sotto il profilo causale del , quale conduttore dell'immobile. Pt_1
Secondo i documenti allegati dalle parti nel primo grado di giudizio, le cause delle infiltrazioni, provenienti tutte dall'appartamento di proprietà del CP_2
appaiono tra loro diverse.
Ad esempio, dall'esame del doc. n. 4 prodotto dall'attrice, risulta che all'esito di sopralluogo effettuato nel febbraio 2021 dal perito dell'assicurazione presso le unità immobiliari interessate, la perdita lamentata in tale circostanza era diversa da quella antecedente, non provenendo dalla tubatura idrica dove si era verificata in precedenza.
Il verbale di sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco nel giugno 2021 (doc. 6 di parte attrice) non identificava una causa specifica delle infiltrazioni, formulando un giudizio ipotetico alternativo (Si ritiene plausibile l'infiltrazione dell'acqua dal pavimento privo di rivestimento e/o dalla presenza di tubazioni ormai compromesse da vetustà).
Infine, il verbale di sopralluogo del novembre 2021, redatto sempre dai VV. FF. non rileva perdite, ma “una ampia superficie di pavimento/soletta bagnati”, nonché una finestra aperta (dalla quale erano entrati nell'immobile gli stessi accertatori) tanto che, almeno per quest'ultima infiltrazione, pare alla Corte doversi escludere in toto la natura di perdita d'acqua per rottura o fuoriuscita da
12 tubazioni, risultando chiuse le saracinesche dei contatori (come affermato nel relativo verbale) e dovendosi, di conseguenza, ragionevolmente imputare la presenza dell'acqua alla medesima finestra aperta, attraverso la quale avevano potuto accedere nell'immobile i Vigili del Fuoco.
Ritenuto pacifico che le infiltrazioni provenivano tutte dall'immobile del CP_2
la causa principale (ad eccezione dell'ultima) appare essere ascrivibile alla situazione di degrado e di vetustà degli impianti e delle tubazioni, condizione che non poteva legittimare la statuizione della responsabilità dell'appellante, poiché quest'ultimo, per gli eventi del novembre 2021, non era più nella conduzione dell'immobile e, per i pregressi, non aveva sulla cosa (ovvero sull'appartamento dal quale derivavano le infiltrazioni) alcun potere/dovere di intervento dal quale discendesse la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Per quanto concerne il riconoscimento della posizione giuridica di custode in capo al conduttore (con sussistenza della relativa responsabilità) la giurisprudenza della S.C. ha da tempo affermato che deve trattarsi di fatti riconducibili a scelte del conduttore circa le modalità d'uso del bene (sul punto si richiama Cass. civ. 15.12.2003 n. 19185) permanendo, in capo al proprietario dell'immobile concesso in locazione, un potere di controllo finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti.
Costituisce orientamento ermeneutico consolidato il principio che il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica delle strutture murarie e degli impianti, sia da considerarsi il responsabile ai sensi degli artt.
2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati ai terzi, salva rivalsa nel rapporto interno contro il conduttore.
In applicazione dei principi che precedono, deve ritenersi che la responsabilità per le infiltrazioni, ex art. 2051 c.c. ricada sul conduttore, se il danno deriva dalla cattiva/mancata manutenzione ordinaria di parti nella sua disponibilità, mentre, se le infiltrazioni appaiono dipendere da guasti all'impianto o, come nel caso di specie, dalla vetustà del medesimo (essendo, in entrambi i casi, attinenti interventi di straordinaria manutenzione) la responsabilità fa' capo al
13 proprietario, che detiene la custodia giuridica dell'immobile.
Nel caso di cui si tratta, come sopra detto, le cause delle infiltrazioni verificatesi mentre era in essere il rapporto locatizio appaiono essere riconducibili alla vetustà e al degrado degli impianti dell'appartamento, situazione, peraltro, tempestivamente denunciata dall'appellante (si considerino le mail del 14 e del
15.10.2020 del ). Pt_1
Non sono risultati provati i comportamenti ostativi del , negati da Pt_1
quest'ultimo e non dimostrati dal tramite contestazioni antecedenti la CP_2
chiamata in causa e, anzi, dalla corrispondenza intercorsa pare ravvisarsi il contrario (scriveva, infatti, il “Da quando è arrivato Lei è un via vai di CP_2
operai e quindi i costi superano di gran lunga il modesto affitto che paga”) dovendosi riconoscere, nelle affermazioni richiamate, la denuncia tempestiva e formale del conduttore verso il proprietario. Pt_1
La responsabilità del , fondata sull'assunto che egli avrebbe tenuto un Pt_1
comportamento ostativo alla riparazione e/o avrebbe utilizzato incautamente i sanitari (in specie la doccia) che è stata tempestivamente negata dallo stesso, sia nella costituzione in giudizio, sia ancora prima, nella corrispondenza intercorsa con il proprietario, non trova giustificazione neppure nel piano logico, se si considera il carattere episodico degli eventi infiltrativi, incompatibile con un uso ragionevolmente quotidiano degli impianti sanitari, doccia compresa.
In ragione di quanto sopra, la Corte ritiene di dover accogliere il motivo di gravame, con conseguente riforma della decisione di primo grado, laddove il
Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità anche dell'appellante, quale conduttore ex art. 2051 c.c. per le motivazioni sopra specificate.
La riforma della sentenza nel senso che precede, assorbe anche il successivo motivo di gravame relativo al quantum debeatur, non sussistendo più alcuna statuizione di responsabilità a carico del . Pt_1
Resta da esaminarsi il terzo motivo di gravame proposto dal , riguardante Pt_1
l'addebito (seppur parziale) delle spese di lite, liquidate dal Giudice di prime cure, a favore della Compagnia di Assicurazione.
14 La riforma della sentenza, per quanto attinente la responsabilità del , Pt_1
determina, di conseguenza la riforma della statuizione delle spese, poste a carico del e liquidate a favore della Compagnia di Assicurazione nel Pt_1
primo grado, condanna che, comunque, non aveva giustificazione, non solo non avendo l'appellante esperito domande nei confronti di tale parte, ma, soprattutto, in ragione dell'autonomia del rapporto giuridico riguardante il
AP e la Compagnia di Assicurazione, rispetto al quale la persona del era del tutto estranea. Pt_1
Parimenti deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva la condanna del al pagamento delle spese di lite, in ragione Pt_1
della metà, anche a favore di , non essendo stata accertata Controparte_3
alcuna responsabilità in capo al per i danni lamentati da detta parte. Pt_1
Sul punto si deve evidenziare che la ha sempre ribadito di avere CP_3
promosso la sua domanda risarcitoria esclusivamente del ritenendosi CP_2
estranea alla domanda da questi estesa al conduttore , così che le spese Pt_1
di lite dell'appellante devono essere poste a carico del solo per entrambi CP_2
i gradi di giudizio.
9. Sull'appello incidentale della la prima censura sollevata in via CP_3
incidentale dalla relativa alla mancata statuizione nella sentenza CP_3
impugnata del diritto al rimborso delle spese del consulente di parte, si appalesa fondata.
L'importo in questione deve ritenersi rientrare nel danno patrimoniale, attesa la pertinenza dell'attività svolta del consulente con la vicenda per cui è causa e risultando l'esborso pienamente documentato.
Il rimborso della somma in questione, tuttavia, sarà da addebitarsi al solo attesa la riforma della sentenza di primo grado per quanto attinente il CP_2
profilo della responsabilità del . Pt_1
Per quanto riguarda la domanda di surroga proposta dalla nei Controparte_3
confronti di la Corte, esaminate le argomentazioni delle Controparte_4
parti e in particolare le allegazioni dell'appellante in sede incidentale, ritiene di
15 dovere respingere la domanda, risultando totalmente indimostrato l'eventus damni – che costituiva uno dei due presupposti dell'azione prevista dall'art. 2900
c.c.
Come ribadito anche da ultimo dalla S.C. (cfr. ord. n. 25382/2025 Cass. civ. Sez.
III, del 16.09.2025) l'azione surrogatoria, al pari dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo, è strumento di conservazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. (…).
In quanto attributiva di un potere di sostituzione rispetto al debitore rimasto inerte e non di una speciale azione giudiziaria nei confronti del terzo, la domanda ex art. 2900 c.c. è un rimedio di carattere eccezionale, riconosciuto al creditore di natura sostitutiva nella tutela del patrimonio del debitore:
Questo spiega, tanto i limiti entro i quali tale legittimazione sia ammessa, quanto
i risultati con essa conseguibili, non potendo essere sindacato il modo con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né essere contestate le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento (…).
Ad ogni modo (…) l'azione surrogatoria nella prospettiva del legislatore poggia sulla ricorrenza di un pericolo di “insolvenza” riferito alla sfera del debitore, che per la sua inerzia rischia di compromettere la generica garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
È necessario che l'inerzia del debitore produca o aggravi il pericolo dell'insolvenza (v. Cass., sez. III, 31 gennaio 1984, n. 741), ossia produca o aggravi il pericolo di insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il diritto del creditore, dovendo essa risultare pregiudizievole per le ragioni del creditore.
Tale pericolo di insolvenza legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria, poiché in assenza di esso non vi è interesse che giustifichi l'ingerenza del creditore nella sfera giuridica del debitore in deroga al principio dell'autonomia privata.
Inoltre, il pericolo di insolvenza deve essere attuale e concreto, non bastando
16 una generica eventualità di futura insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore (…).
Tale interesse, per il principio generale dell'onere probatorio, deve essere provato da chi lo allega, non potendo la prova di essa ritenersi implicita nel solo fatto dell'esercizio dell'azione (v. Cass., sez. I, 16 maggio 1967, n. 1021; Cass., sez. I, 26 giugno 1971, n. 2017).
Nel caso di specie l'onere di allegazione anche probatoria dell'eventus damni non risulta minimamente assolto da parte dell'appellante in sede incidentale, che nulla infatti ha dedotto sul punto.
Peraltro, l'assenza di un concreto pericolo di insolvenza si rileva nel caso concreto sol che si consideri l'importo delle ragioni di credito vantate dalla la circostanza che il risulta, per tabulas, proprietario di bene CP_3 CP_2
immobile.
Non avendo la assolto all'onere probatorio proprio dell'azione CP_3
surrogatoria, non può riconoscersi in capo alla stessa la facoltà di impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado che avevano visto respinte le domande del nei confronti di . CP_2 Controparte_4
In ogni caso, la domanda di riforma si appalesa infondata anche nel merito;
va' infatti comunque rilevato che la causa delle infiltrazioni verificatesi in data
30.11.2021 appaiono riconducibili secondo il verbale dei VV.FF alla finestra aperta e non a rotture delle tubazioni e quindi da una causa non rientrava nell'oggetto di polizza stipulata dal che copriva i “danni spargimento CP_2
d'acqua da rottura accidentale” ovvero il traboccamento d'acqua da otturazione
e rigurgito ” (doc. 9 di parte convenuta nel primo grado).
10. In ordine alle spese: l'accoglimento del gravame principale proposto dal e parzialmente di quello incidentale, proposto dalla con Pt_1 CP_3
conseguente riforma della sentenza, comporta anche la modifica della regolazione delle spese di causa, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza in ragione e in forza delle domande articolate da ciascuna parte.
Questa Corte, pone, quindi, le spese di , interamente a carico di Parte_1
17 , che vi ha dato causa per entrambi i gradi di giudizio sulla base dei Controparte_2
valori medi dello scaglione di valore dell'importo costituente il decisum.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale promosso dalla limitatamente ai costi del consulente di parte, la Corte dispone nel CP_3
presente grado la condanna del alle spese di lite nei confronti di Controparte_2
detta parte, liquidando le spese secondo i valori minimi in ragione della minima modifica della condanna, a cui peraltro il si era opposto in primo grado e CP_2
che si è aggravata in ragione del rigetto della domanda verso il conduttore che egli aveva chiamato in causa;
condanna invece al rimborso delle spese Controparte_3
di lite, a favore di per il grado d'appello, secondo i valori medi in Controparte_4
ragione della soccombenza all'appello incidentale “in surroga” e, in ultimo, dispone la compensazione delle spese tra e non avendo in questo grado le CP_2 CP_4
parti sopra indicate proposto domande reciproche.
L'accoglimento, seppur limitato, dell'appello incidentale, evita, comunque, a parte l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR CP_3
115/2002.
I prospetti riassuntivi che seguono illustrano i criteri adottati nella liquidazione delle spese:
- quanto a favore di (val. medi): Parte_1
Primo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=:
fase di studio della controversia 425,00
fase introduttiva del giudizio 425,00
fase istruttoria 851,00
fase decisionale 851,00
TOTALE 2.552,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 536,00
18 fase introduttiva del giudizio 536,00 fase decisionale 851,00
TOTALE 1.923,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
- quanto a favore di , a carico di (val. minimi): Controparte_3 Controparte_2
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 268,00 fase introduttiva del giudizio 268,00 fase decisionale 426,00
TOTALE 962,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
- quanto a favore di e a carico di (val. medi): Controparte_4 Controparte_3
Secondo grado
Valore della causa compreso tra euro 1.101,00= ed euro 5.200,00=: fase di studio della controversia 536,00 fase introduttiva del giudizio 536,00 fase decisionale 851,00
TOTALE 1.923,00 oltre al 15% per spese generali, CPA e accessori come per legge;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta, in accoglimento del gravame proposto da e, Parte_1
parzialmente, di quello incidentale proposto da , in riforma della Controparte_3
sentenza n. 311/2024 del Tribunale di LE, pubblicata il 21.03.2024, definitivamente pronunciando:
1) condanna al pagamento in favore di , quanto al Controparte_2 Controparte_3
danno patrimoniale, della somma di € 4.224,80 oltre IVA, e quanto al danno non patrimoniale, della somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) respinge le domande proposte da nei confronti di;
Controparte_2 Parte_1
19 3) condanna al pagamento in favore di e di Controparte_2 Controparte_3 [...]
delle spese legali del primo grado di giudizio che liquida per ciascuno in CP_4
€ 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, oltre alle anticipazioni
(a favore dell'attrice);
4) condanna al pagamento, a favore di , delle spese Controparte_2 Parte_1
legali di entrambi i gradi del giudizio e che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 2.552,00.=, oltre, sull'importo dovuto, al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado di giudizio in € 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_2 Controparte_3
legali del presente grado di giudizio, liquidate in € 962,00.=, oltre al rimborso forfettario del 15%, nonché a IVA e CPA come per legge;
6) rigetta la domanda di surroga proposta dalla nei confronti di Controparte_3 [...]
CP_4
7) condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_3 Controparte_4
legali del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di €. 1.923,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) dispone la compensazione delle spese del presente grado tra e Controparte_2
Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio il 24.09.2025 in videoconferenza, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott.ssa Rossana ZAPPASODI
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