Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 131/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Vinciguerra, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Alessandra Cinquina, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.01.2024, l'odierno ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta, nel periodo compreso tra il 10.03.2017 e il 2.05.2023, con la qualifica di maitre - chiede condannarsi quest'ultima al pagamento in suo favore, dell'importo pari a 80.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario e indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, nonché a regolarizzare il
in subordine, chiede condannarsi la parte convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del CP_1
quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente integrato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2
chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va premesso che, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta alla parte che intende far valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente,
“il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cassazione 4 ottobre 2013 n.
22738; Cassazione 9 febbraio 2012 n. 1878).
Segnatamente, giova evidenziarsi che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass. 14 maggio 2015, n. 9906; Cass. 12 settembre 2014, n. 19299), il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro svolto in eccedenza all'orario originariamente pattuito a seguito di richiesta formulata dal datore nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolte, con specifico riferimento alla collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Tale orientamento è stato costantemente ripreso dalla giurisprudenza di merito, ad avviso della quale la prova dello svolgimento di lavoro supplementare/straordinario e della sua effettiva entità grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere probatorio venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del quantum debeatur sul presupposto che risulti già provato l'an (cfr. Trib. Modena, sez. lav., 16 aprile 2019, n. 65).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare come l'odierno ricorrente
– sul quale, si ribadisce, gravava il relativo onere probatorio – si sia limitato ad allegare di aver svolto, nel periodo indicato in ricorso, sei ore giornaliere di lavoro straordinario alle dipendenze della parte datoriale, senza però indicare l'articolazione oraria complessivamente seguita né tantomeno dimostrare specificamente in giudizio tale circostanza;
sul punto, va altresì precisato che una prova di tal genere non poteva essere raggiunta neppure mediante l'ammissione della prova per testi articolata in ricorso, stante la genericità dei capitoli ivi indicati.
Analogamente, non appare condivisibile la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, atteso che, secondo la giurisprudenza (ex multis, Cassazione 19 aprile 2013 n. 9599), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati poiché l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e che tuttavia, nella specie, tale onere non è stato assolto dall'odierno ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, rimane assorbita la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, mentre va rigettata la domanda – formulata in via subordinata – di condanna alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso, posto che la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti fondanti la pretesa azionata.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, le spese di lite vanno compensate per metà, mentre per il resto seguono la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore della società resistente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali che si CP_2
liquidano in complessivi 1.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
compensa la restante parte delle spese.
Così deciso in Agrigento, il 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo