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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 758/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 19/3/2024 all'esito dell'ordinanza del 21/3/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TABALLIONE WALTER
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. TERRA MICHELA
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 31/2022 pubblicata il 28/01/2022 resa all'esito del procedimento N.R.G. 865/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la società impugna la sentenza Parte_1 del Tribunale di L'Aquila, con la quale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Contr rigettava la domanda della società appellante di pagamento del corrispettivo per la fornitura di servizi televisivi per comunicazioni istituzionali e trasmissioni per l'attività
1 dell'azienda.
Il Tribunale fonda la sua decisione sulla mancanza del contratto redatto in forma scritta, necessario per il sorgere di obbligazioni contrattuali nei riguardi degli gli enti pubblici, sicchè del tutto irrilevanti appaiono gli altri elementi di prova nè l'esecuzione totalo o parziale dell'obbligazione.
Nella fattispecie, poi, non era stata esperita neanche l'azione di ingiustificato arricchimento che avrebbe consentito, in presenza dei requisiti di legge e della prova del vantaggio per la PA, sicchè la domanda di pagamento andava rigettata per la mancanza di prova del credito ingiunto.
L'appellante censura la sentenza laddove non ha dato corretta rilevanza alla circostanza Contr che la avesse già corrisposto parte del corrispettivo, sicchè ciò avrebbe fornito la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Evidenzia, altresì, che le prestazioni della fossero state rese in virtù di una Parte_1 determina dirigenziale, che il relativo pagamento, seppur parziale, costituiva Contr riconoscimento di debito da parte dell in relazione al complessivo corrispettivo. Contr Evidenzia, in ogni caso, la sussistenza di un ingiustificato arricchimento della discendente dalle attività rese da e, quindi, chiede il pagamento delle Parte_1 somme a titolo di ingiustificato arricchimento e così conclude: “Piaccia alla Corte
d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n 31 del
2022 pubblicata il 28 gennaio 2022 emanata dal Tribunale dell'Aquila nel giudizio RG
865/2018 e per l'effetto dichiarare: -che la Controparte_2
come sopra meglio indicata debba pagare alla società
[...] la somma di € 24.000,00 contenuta nel decreto ingiuntivo n° 105/2018 Parte_2 emesso dal Tribunale dell'Aquila nella procedura RG 247/2018 con gli interessi come da domanda per i motivi suesposti;
-in subordine che la
[...]
come sopra meglio indicata debba pagare Controparte_2 alla società la somma di € 24000,00 a titolo di indennità per indebito Parte_2 arricchimento o la minor somma che la Corte D'Appello dell'Aquila riterrà di giustizia o accertata, poiché ha usufruito della prestazione resa da e contenuta Parte_2 nelle fatture prodotte nel procedimento monitorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame e ritenendo corretta
2 la decisione impugnata evidenziando la mancanza di contratto scritto, tenuto conto che un contratto valido con la Pubblica AZ richiedeva la forma scritta "ad substantiam" non ricorrente nella fattispecie, l'inesistenza del credito anche in quanto l'onere dela prova non era stato soddisfatto, in quanto la non aveva Parte_1 dimostrato di aver eseguito le prestazioni richieste.
Così, quindi, conclude: “rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_2 perché infondato in fatto e in diritto e comunque indimostrato, confermando la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 31/2022. Con vittoria delle spese diritti e onorari del giudizio.”
All'udienza del 19/3/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
21/3/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Del tutto correttamente il Tribunale ha infatti ritenuto che la mancanza del contratto in forma scritta fosse ostativo all'accoglimento della domanda della parte appellante di pagamento del corrispettivo per i servizi che la appellante Contr aveva dedotto essere stati resi nei confronti della appellata. Contr
3. Irrilevanti, infatti, ai fini della validità del rapporto contrattuale con la infatti, apparivano gli elementi dedotti da parte appellante finalizzati alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale in virtù del quale la appellante stessa vantava il credito azionato in via monitoria.
3.1. Irrilevante, al proposito, è anche la determina richiamata dalla parte appellante tenuto conto che la forma scritta relativa ai rapporti contrattuali della P.A. deve ritenersi esistente solo allorquando vi sia contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti consacrate nell'atto scritto. (Cfr.
Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 che individua il suddetto requisito se l'accettazione della proposta sia consacrata nel medesimo documento che riporti testualmente il contenuto della proposta)
3.2. Deve, tra l'altro, aggiungersi che secondo Cassazione Civile, Sez. VI, Ord.
n. 9491/2021 la forma scritta è requisito necessario per garantire la trasparenza e la certezza dell'attività amministrativa e che la forma scritta
3 non può essere surrogata da comportamenti concludenti o atti prodromici
(Cassazione Civile, n. 21477/2013).
3.3. Rilevanti, inoltre nella fattispecie, appaiono i principi di Cassazione Civile,
n. 22537/2007 secondo cui “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della
P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria.” e quelli di Cassazione Civile, n.
5234/2004 per cui “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica AZ
(anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta
"ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi. “
3.4. Sul punto, quindi, il gravame è infondato.
4. Inammissibile, invece, è la domanda introdotta per la prima volta in appello dalla appellante e finalizzata alla richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. nei confronti della stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Contr
4 4.1. In prime cure, infatti, in sede di comparsa di costituzione e risposta, la parte appellante così precisava le proprie conclusioni - rimaste immutate alla luce del mancato deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c.: “Confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione proposta 2) In caso di accoglimento parziale dell'opposizione emettere sentenza di condanna per la somma rimanente che parte opponente è tenuta a dare a parte opposta. 3) Con condanna alle spese diritti e onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”
4.2. All'atto della precisazione delle conclusioni in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, sicchè mai venne proposta innanzi il primo giudice la domanda di arricchimento senza causa proposta invece in questa sede.
4.3. La domanda così in tale sede proposta dev'essere, quindi, dichiarata inammissibile alla luce del costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui “La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta in appello integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale formulata in primo grado, una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.. Infatti, tali domande di adempimento di obbligazioni riguardano entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati", per
l'individuazione dei quali è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi delle rispettive pretese, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta. (Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 22667 del 02/12/2004)
4.4. Il contenuto della domanda esperita in prime cure, peraltro, in quanto Contr fondata sull'esistenza del rapporto contrattuale con la appellata e sulle prestazioni rese in virtù del detto contratto, non può fare ritenere l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. esperita in appello, in quanto si andrebbe a fondare su elementi fattuali diversi da quelli allegati in sede di giudizio di prime cure.
4.5. Deve considerarsi, infatti, come solo laddove siano stati allegati o siano
5 desumibili dagli atti introduttivi gli elementi fondanti la domanda di arricchimento senza causa, ivi compreso il depauperamento subito e l'utilitas della PA, la domanda di cui all'art. 2041 c.c. può essere ritenuta ammissibile.
4.6. Ciò che nella fattispecie non è avvenuto giacchè la domanda originaria si fondava sull'esistenza di un contratto con la PA che, però, è risultato nullo Contr Contr e non già dell'utilitas tratta dalla per le attività che la stessa ha contestato essere mai avvenute.
4.7. Deve, al proposito, evidenziarsi che già in sede di opposizione monitoria Contr la aveva eccepito che la non avesse “depositato alcuna Parte_1 allegazione della prestazione resa e della verifica di regolare esecuzione Contr che doveva rimettere la , sicchè l'onere della parte opposta anche relativamente alla domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., sarebbe stato quello di comprovare l'effettuazione delle prestazioni, circostanza questa rimasta indimostrata, avendo la società appellante depositato le sole fatture che riferiscono l'effettuazione generica di servizi di comunicazione istituzionale e chiedendone il pagamento.
4.8. Nessuna deduzione in ordine al depauperamento subito dalla appellante poteva, poi, individuarsi nelle allegazioni di parte appellante, tenuto conto che la stessa determinazione del quantum della pretesa indennitaria coincideva con l'ammontare del preteso corrispettivo contrattuale - che include, quindi anche l'utile imprenditoriale.
4.9. Ciò comporta comunque che, anche sotto tale profilo, la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. sia inammissibile giacchè “L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che
6 fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero
l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.” (Cassazione Sez. 2
- , Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024)
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellante e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 3.966,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello Contr
2) condanna la società appellante al pagamento in favore della appellata delle spese di lite che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22 novembre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
7
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 758/2022 in grado di appello, trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 19/3/2024 all'esito dell'ordinanza del 21/3/2024 e promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TABALLIONE WALTER
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. TERRA MICHELA
- APPELLATA - avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 31/2022 pubblicata il 28/01/2022 resa all'esito del procedimento N.R.G. 865/2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato la società impugna la sentenza Parte_1 del Tribunale di L'Aquila, con la quale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Contr rigettava la domanda della società appellante di pagamento del corrispettivo per la fornitura di servizi televisivi per comunicazioni istituzionali e trasmissioni per l'attività
1 dell'azienda.
Il Tribunale fonda la sua decisione sulla mancanza del contratto redatto in forma scritta, necessario per il sorgere di obbligazioni contrattuali nei riguardi degli gli enti pubblici, sicchè del tutto irrilevanti appaiono gli altri elementi di prova nè l'esecuzione totalo o parziale dell'obbligazione.
Nella fattispecie, poi, non era stata esperita neanche l'azione di ingiustificato arricchimento che avrebbe consentito, in presenza dei requisiti di legge e della prova del vantaggio per la PA, sicchè la domanda di pagamento andava rigettata per la mancanza di prova del credito ingiunto.
L'appellante censura la sentenza laddove non ha dato corretta rilevanza alla circostanza Contr che la avesse già corrisposto parte del corrispettivo, sicchè ciò avrebbe fornito la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Evidenzia, altresì, che le prestazioni della fossero state rese in virtù di una Parte_1 determina dirigenziale, che il relativo pagamento, seppur parziale, costituiva Contr riconoscimento di debito da parte dell in relazione al complessivo corrispettivo. Contr Evidenzia, in ogni caso, la sussistenza di un ingiustificato arricchimento della discendente dalle attività rese da e, quindi, chiede il pagamento delle Parte_1 somme a titolo di ingiustificato arricchimento e così conclude: “Piaccia alla Corte
d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n 31 del
2022 pubblicata il 28 gennaio 2022 emanata dal Tribunale dell'Aquila nel giudizio RG
865/2018 e per l'effetto dichiarare: -che la Controparte_2
come sopra meglio indicata debba pagare alla società
[...] la somma di € 24.000,00 contenuta nel decreto ingiuntivo n° 105/2018 Parte_2 emesso dal Tribunale dell'Aquila nella procedura RG 247/2018 con gli interessi come da domanda per i motivi suesposti;
-in subordine che la
[...]
come sopra meglio indicata debba pagare Controparte_2 alla società la somma di € 24000,00 a titolo di indennità per indebito Parte_2 arricchimento o la minor somma che la Corte D'Appello dell'Aquila riterrà di giustizia o accertata, poiché ha usufruito della prestazione resa da e contenuta Parte_2 nelle fatture prodotte nel procedimento monitorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Si costituisce la parte appellata contestando le ragioni di gravame e ritenendo corretta
2 la decisione impugnata evidenziando la mancanza di contratto scritto, tenuto conto che un contratto valido con la Pubblica AZ richiedeva la forma scritta "ad substantiam" non ricorrente nella fattispecie, l'inesistenza del credito anche in quanto l'onere dela prova non era stato soddisfatto, in quanto la non aveva Parte_1 dimostrato di aver eseguito le prestazioni richieste.
Così, quindi, conclude: “rigettare integralmente l'appello proposto da Parte_2 perché infondato in fatto e in diritto e comunque indimostrato, confermando la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 31/2022. Con vittoria delle spese diritti e onorari del giudizio.”
All'udienza del 19/3/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note e, successivamente all'ordinanza del
21/3/2024 con la quale la causa veniva trattenuta in decisione, le parti depositavano gli scritti difensivi conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Del tutto correttamente il Tribunale ha infatti ritenuto che la mancanza del contratto in forma scritta fosse ostativo all'accoglimento della domanda della parte appellante di pagamento del corrispettivo per i servizi che la appellante Contr aveva dedotto essere stati resi nei confronti della appellata. Contr
3. Irrilevanti, infatti, ai fini della validità del rapporto contrattuale con la infatti, apparivano gli elementi dedotti da parte appellante finalizzati alla dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale in virtù del quale la appellante stessa vantava il credito azionato in via monitoria.
3.1. Irrilevante, al proposito, è anche la determina richiamata dalla parte appellante tenuto conto che la forma scritta relativa ai rapporti contrattuali della P.A. deve ritenersi esistente solo allorquando vi sia contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti consacrate nell'atto scritto. (Cfr.
Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 che individua il suddetto requisito se l'accettazione della proposta sia consacrata nel medesimo documento che riporti testualmente il contenuto della proposta)
3.2. Deve, tra l'altro, aggiungersi che secondo Cassazione Civile, Sez. VI, Ord.
n. 9491/2021 la forma scritta è requisito necessario per garantire la trasparenza e la certezza dell'attività amministrativa e che la forma scritta
3 non può essere surrogata da comportamenti concludenti o atti prodromici
(Cassazione Civile, n. 21477/2013).
3.3. Rilevanti, inoltre nella fattispecie, appaiono i principi di Cassazione Civile,
n. 22537/2007 secondo cui “Poiché la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi;
tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della
P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria.” e quelli di Cassazione Civile, n.
5234/2004 per cui “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica AZ
(anche quando essa agisca "iure privatorum") richiedono la forma scritta
"ad substantiam", non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta "ad substantiam" è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi. “
3.4. Sul punto, quindi, il gravame è infondato.
4. Inammissibile, invece, è la domanda introdotta per la prima volta in appello dalla appellante e finalizzata alla richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c. nei confronti della stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. Contr
4 4.1. In prime cure, infatti, in sede di comparsa di costituzione e risposta, la parte appellante così precisava le proprie conclusioni - rimaste immutate alla luce del mancato deposito della memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c.: “Confermare il decreto ingiuntivo opposto rigettando l'opposizione proposta 2) In caso di accoglimento parziale dell'opposizione emettere sentenza di condanna per la somma rimanente che parte opponente è tenuta a dare a parte opposta. 3) Con condanna alle spese diritti e onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario.”
4.2. All'atto della precisazione delle conclusioni in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, sicchè mai venne proposta innanzi il primo giudice la domanda di arricchimento senza causa proposta invece in questa sede.
4.3. La domanda così in tale sede proposta dev'essere, quindi, dichiarata inammissibile alla luce del costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui “La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta in appello integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale formulata in primo grado, una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.. Infatti, tali domande di adempimento di obbligazioni riguardano entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati", per
l'individuazione dei quali è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi delle rispettive pretese, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta. (Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 22667 del 02/12/2004)
4.4. Il contenuto della domanda esperita in prime cure, peraltro, in quanto Contr fondata sull'esistenza del rapporto contrattuale con la appellata e sulle prestazioni rese in virtù del detto contratto, non può fare ritenere l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. esperita in appello, in quanto si andrebbe a fondare su elementi fattuali diversi da quelli allegati in sede di giudizio di prime cure.
4.5. Deve considerarsi, infatti, come solo laddove siano stati allegati o siano
5 desumibili dagli atti introduttivi gli elementi fondanti la domanda di arricchimento senza causa, ivi compreso il depauperamento subito e l'utilitas della PA, la domanda di cui all'art. 2041 c.c. può essere ritenuta ammissibile.
4.6. Ciò che nella fattispecie non è avvenuto giacchè la domanda originaria si fondava sull'esistenza di un contratto con la PA che, però, è risultato nullo Contr Contr e non già dell'utilitas tratta dalla per le attività che la stessa ha contestato essere mai avvenute.
4.7. Deve, al proposito, evidenziarsi che già in sede di opposizione monitoria Contr la aveva eccepito che la non avesse “depositato alcuna Parte_1 allegazione della prestazione resa e della verifica di regolare esecuzione Contr che doveva rimettere la , sicchè l'onere della parte opposta anche relativamente alla domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., sarebbe stato quello di comprovare l'effettuazione delle prestazioni, circostanza questa rimasta indimostrata, avendo la società appellante depositato le sole fatture che riferiscono l'effettuazione generica di servizi di comunicazione istituzionale e chiedendone il pagamento.
4.8. Nessuna deduzione in ordine al depauperamento subito dalla appellante poteva, poi, individuarsi nelle allegazioni di parte appellante, tenuto conto che la stessa determinazione del quantum della pretesa indennitaria coincideva con l'ammontare del preteso corrispettivo contrattuale - che include, quindi anche l'utile imprenditoriale.
4.9. Ciò comporta comunque che, anche sotto tale profilo, la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. sia inammissibile giacchè “L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che
6 fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero
l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.” (Cassazione Sez. 2
- , Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024)
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in una valutazione complessiva dell'esito del giudizio nella società appellante e sono liquidate nei valori medi sulla base del valore della controversia, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi in Euro 3.966,00 di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello Contr
2) condanna la società appellante al pagamento in favore della appellata delle spese di lite che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del
31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22 novembre 2024
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
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