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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 811/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giuseppe Spataro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Camaur CP_1 C.F._2 del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cormons (GO) il giorno 6 maggio 1995, tra e e trascritto al registro del Comune di Cormons al n. 6, parte 2 serie A;
Parte_1 CP_1
1
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza nei registri di stato civile;
3. nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi autosufficienti
4. spese e compensi di avvocato rifusi”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Le parti processuali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormons in data
06/05/1995 (anno 1995, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente giusto verbale d'udienza in data 17/02/2020 omologato con decreto del
Tribunale di Goriziadi data 04/05/2020.
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 12/08/1995 e il Persona_1 Persona_2
04/06/2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto di pronunciarsi il divorzio Parte_1 alle condizioni ivi riportate.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si è costituita in giudizio articolando le sue difese e aderendo alle condizioni CP_1 di divorzio proposte dal ricorrente.
Le parti, all'udienza del 05/03/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza e ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante l'adesione alla domanda proposta dal ricorrente, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
06/05/1995, in Cormons con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
2 Cormons (anno 1995, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 811/2024 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Giuseppe Spataro del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Camaur CP_1 C.F._2 del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cormons (GO) il giorno 6 maggio 1995, tra e e trascritto al registro del Comune di Cormons al n. 6, parte 2 serie A;
Parte_1 CP_1
1
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile competente di annotare l'emananda sentenza nei registri di stato civile;
3. nulla a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi essendo gli stessi autosufficienti
4. spese e compensi di avvocato rifusi”
Conclusioni del P.M.:
Visto agli atti, nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Le parti processuali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormons in data
06/05/1995 (anno 1995, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A) e si sono separati consensualmente giusto verbale d'udienza in data 17/02/2020 omologato con decreto del
Tribunale di Goriziadi data 04/05/2020.
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 12/08/1995 e il Persona_1 Persona_2
04/06/2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto di pronunciarsi il divorzio Parte_1 alle condizioni ivi riportate.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si è costituita in giudizio articolando le sue difese e aderendo alle condizioni CP_1 di divorzio proposte dal ricorrente.
Le parti, all'udienza del 05/03/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza e ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante l'adesione alla domanda proposta dal ricorrente, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
06/05/1995, in Cormons con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
2 Cormons (anno 1995, atto n. 6, reg. Atti di Matrimonio, parte II, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cormons perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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