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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.12 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
nato a [...] il giorno 19.6.1987 (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Chiucchiuini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla via Gaetano Turilli 11, giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c., in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rieti in Via delle Ortensie, 8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
A. L'affido di sarà condiviso tra i due genitori che ne eserciteranno insieme la PE responsabilità genitoriale, condividendo le scelte più importanti di vita del minore. Ogni
pagina 1 di 5 genitore eserciterà, in via esclusiva e autonoma, la responsabilità sul minore nei tempi di permanenza con lo stesso.
sarà collocato, prevalentemente, nella casa familiare sita a Cantalice, via Daniele Per_2
Manin, Snc, con la madre.
C. Salvo più ampi e diversi accordi che i genitori saranno sempre liberi di fare nell'interesse di ed avendo sempre attenzione e cura al benessere del minore, il diritto di visita del PE padre sarà così regolamentato: durante la settimana: due pernotti infrasettimanali da concordare in base alle esigenze lavorative della madre entro il venerdì pomeriggio di ogni settimana. In difetto di comunicazione da parte della sig.ra o nella impossibilità per il CP_1 sig. di provvedere per cause a lui non imputabili, esempio malattie o turni lavorativi;
Pt_1 impossibilità che verrà tempestivamente comunicata per consentire una adeguata organizzazione, al solo fine di garantire il diritto di ad avere un rapporto continuativo PE con il padre, la frequentazione settimanale, salvo sempre diversi accordi tra i due genitori, avverrà nelle giornate del martedì e mercoledì. Nei giorni infrasettimanali di spettanza del padre le parti concordano che il prelievo del minore avverrà una volta alle ore 12.30, così da consentire che padre e figlio pranzino insieme, e una volta alle ore 16.00, previa comunicazione alla sig.ra per evitare la fruizione del buono pasto direttamente presso CP_1
l'Istituto scolastico frequentato dal minore. Nessuna variazione per la frequentazione nel weed--end che avverrà, in ogni caso, a, fine settimana alternati, dal sabato mattino, prelievo ore 10.30 dalla casa familiare e con rientro di a scuola il lunedì mattina (pernotto del PE sabato e della domenica). Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23.12 (prelievo entro le ore
19.00 dalla casa familiare) al 30.12 (ore 21.30 rientro presso la casa familiare) e dal 31.12
(orario prelievo dalla casa familiare entro le ore 10,00) al 6.1 (rientro a casa familiare entro le ore 21.30), con turnazione a far data dal Natale 2025 che inizierà con la madre. Vacanze pasquali: Le vacanze di Pasqua saranno suddivise al 50% e così ad anni alterni,
PE trascorrerà con un genitore dal giovedì santo mattina alle 10.30 sino al pomeriggio alle 18.30 della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal pomeriggio della domenica sino al mercoledì mattina al rientro a scuola. Per la Pasqua 2025 i genitori concordano che
PE trascorrerà con il padre dal 17 pomeriggio (orario da concordare) al 21 mattina, quando lo accompagnerà presso l'abitazione familiare. Dal 21 a mattina sino al 27 mattina con la madre. Dal 1.5 mattina al 4.5 mattina , invece, starà con il padre. Vacanze annuali:
PE durante l'anno, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza, da
PE concordare/comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Anche in questo caso, il prelievo e il pagina 2 di 5 rientro avverranno presso la casa familiare e gli orari saranno rispettivamente entro le ore
10.00 della domenica con rientro entro le ore 21.30 della domenica successiva. Per il periodo estivo di chiusura della scuola, i genitori concordano che trascorrerà il mese di luglio
PE con ciascuno di essi a settimane alterne e, dunque, la prima e la terza del mese di luglio con uno dei due e la seconda e quarta con l'altro con prelievo di dopo cena alle 21.30 e
PE con rientro di presso la casa dell'altro genitore sempre alle 21.30. Nello specifico,
PE con riferimento all'estate 2025, trascorrerà con il padre la prima e la terza settimana
PE di luglio mentre con la madre la seconda e la quarta. Qualora uno dei due genitori decidesse di programmare la settimana di vacanza in una di quelle di sua spettanza a luglio (1 delle tre da comunicare entro il 30.5), questi si occuperà di , in accordo con l'altro genitore,
PE per una settimana di agosto. Durante questo periodo, è sospesa la frequentazione ordinaria, ciascun genitore gestirà, secondo le sue risorse e il suo tempo, l'accudimento di ,
PE anche con affido a terze persone, sempre comunicandone i nominativi, assumendo su di sé la responsabilità e i relativi costi. Fermo per il resto quanto concordato per le telefonate e sempre tenendo conto dell'impegno per ciascun genitore di individuare nell'altro – ove possibile – il primo punto di riferimento in caso di necessità.
D. Festività nazionali e ponti scolastici: I genitori entro il 30.09 di ogni anno, verificati i giorni di sospensione dell'attività scolastica, si comunicheranno, sempre rispettando la regola dell'alternanza e sempre con gli stessi orari, le rispettive disponibilità per accudire . Il PE compleanno di sarà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore. Il compleanno di PE ciascun genitore, lo trascorrerà con lo stesso, così come la festa del papà e della PE mamma, a prescindere dalla frequentazione ordinaria.
E. In caso di celebrazioni, religiose e non, relative ai rispettivi nuclei di familiari (battesimi, comunioni ...), il genitore interessato, qualora le date delle celebrazioni non ricadano nei periodi di convivenza con , dovrà concordare con l'altro la partecipazione di PE PE alla festa, con un mese di anticipo, così come dovrà concordare il recupero del giorno o giorni scambiati con altre giornate, possibilmente nella settimana successiva.
F. Durante i periodi di frequentazione esclusiva, l'altro genitore avrà diritto di telefonare per avere notizie di due volte al giorno, in orario mattutino (dalle 8.30 alle 9.30) e serale PE
(dalle 21 alle 21.30).
G. La casa familiare sita a Cantalice in via Daniele Manin, Snc, e condotta in locazione resterà assegnata alla signora che ci vivrà con . Il contratto di locazione ad CP_1 PE oggi intestato solo al sig. sarà così mantenuto sino a giugno 2025. La scelta di una Pt_1
pagina 3 di 5 diversa soluzione abitativa da parte della sig.ra dovrà essere fatta sempre tenendo CP_1 conto della necessaria tutela del rapporto padre figlio e senza ostacolare la frequentazione ordinaria. I costi della gestione della casa familiare saranno a carico della sig.ra CP_1
H. Tenuto conto delle capacità economiche – reddituali delle parti, dei tempi di accudimento diretto di , delle esigenze del bambino, il sig. verserà alla sig.ra PE Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , la somma Controparte_1 PE mensile di 325,00 (trecentoventicinque/00) entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario o altro mezzo equipollente, da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo al deposito della sentenza, oltre al rimborso del
50% del costo del servizio mensa fruito da . Il sig. provvederà al rimborso del PE Pt_1 costo del servizio mensa fruito da entro due giorni dall'invio dei buoni pasto PE consumati dal bambino;
invio che le parti concordemente decidono potrà avvenire anche per il tramite dell'applicazione di WhatsApp.
I. Il sig. vista l'attuale situazione economico patrimoniale e i costi a carico di Parte_1 ciascun genitore, cederà la sua quota di assegno unico alla sig.ra che quindi Controparte_1 ne beneficerà al 100%, come ulteriore contributo al mantenimento per il figlio. Le detrazioni per figli a carico via via previste e ove dovute saranno ripartite, come per legge, al 50% tra le parti.
J. Le spese straordinarie per di carattere sanitario, non coperte dal SSN, scolastico, PE ludico e sportivo, ad eccezione del servizio mensa ove fruito dal minore (cfr a quanto previsto al punto H) così come individuate nel protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale
(5.5.2015) anche con riguardo alla individuazione delle spese da concordare e non, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le modalità previste nel citato protocollo. Le parti dichiarano di aver letto e compreso il protocollo spese che confermano di accettare e che costituisce parte integrante dell'accordo.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15.2.2025 ha chiesto la regolamentazione, dopo Parte_1
l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto con inerente Controparte_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato l'[...], Persona_3 alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle diverse conclusioni di cui alla propria memoria difensiva.
pagina 4 di 5 Alla udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno formalizzato l'accordo riportato in epigrafe chiedendone il recepimento.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al bambino condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da nei confronti di Parte_1
x artt. 473bis.12 e ss c.p.c: Controparte_1
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.12 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 177/2025 promossa da:
nato a [...] il giorno 19.6.1987 (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Chiucchiuini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla via Gaetano Turilli 11, giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c., in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Rocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rieti in Via delle Ortensie, 8, in virtù di delega e procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
A. L'affido di sarà condiviso tra i due genitori che ne eserciteranno insieme la PE responsabilità genitoriale, condividendo le scelte più importanti di vita del minore. Ogni
pagina 1 di 5 genitore eserciterà, in via esclusiva e autonoma, la responsabilità sul minore nei tempi di permanenza con lo stesso.
sarà collocato, prevalentemente, nella casa familiare sita a Cantalice, via Daniele Per_2
Manin, Snc, con la madre.
C. Salvo più ampi e diversi accordi che i genitori saranno sempre liberi di fare nell'interesse di ed avendo sempre attenzione e cura al benessere del minore, il diritto di visita del PE padre sarà così regolamentato: durante la settimana: due pernotti infrasettimanali da concordare in base alle esigenze lavorative della madre entro il venerdì pomeriggio di ogni settimana. In difetto di comunicazione da parte della sig.ra o nella impossibilità per il CP_1 sig. di provvedere per cause a lui non imputabili, esempio malattie o turni lavorativi;
Pt_1 impossibilità che verrà tempestivamente comunicata per consentire una adeguata organizzazione, al solo fine di garantire il diritto di ad avere un rapporto continuativo PE con il padre, la frequentazione settimanale, salvo sempre diversi accordi tra i due genitori, avverrà nelle giornate del martedì e mercoledì. Nei giorni infrasettimanali di spettanza del padre le parti concordano che il prelievo del minore avverrà una volta alle ore 12.30, così da consentire che padre e figlio pranzino insieme, e una volta alle ore 16.00, previa comunicazione alla sig.ra per evitare la fruizione del buono pasto direttamente presso CP_1
l'Istituto scolastico frequentato dal minore. Nessuna variazione per la frequentazione nel weed--end che avverrà, in ogni caso, a, fine settimana alternati, dal sabato mattino, prelievo ore 10.30 dalla casa familiare e con rientro di a scuola il lunedì mattina (pernotto del PE sabato e della domenica). Vacanze natalizie: ad anni alterni dal 23.12 (prelievo entro le ore
19.00 dalla casa familiare) al 30.12 (ore 21.30 rientro presso la casa familiare) e dal 31.12
(orario prelievo dalla casa familiare entro le ore 10,00) al 6.1 (rientro a casa familiare entro le ore 21.30), con turnazione a far data dal Natale 2025 che inizierà con la madre. Vacanze pasquali: Le vacanze di Pasqua saranno suddivise al 50% e così ad anni alterni,
PE trascorrerà con un genitore dal giovedì santo mattina alle 10.30 sino al pomeriggio alle 18.30 della domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal pomeriggio della domenica sino al mercoledì mattina al rientro a scuola. Per la Pasqua 2025 i genitori concordano che
PE trascorrerà con il padre dal 17 pomeriggio (orario da concordare) al 21 mattina, quando lo accompagnerà presso l'abitazione familiare. Dal 21 a mattina sino al 27 mattina con la madre. Dal 1.5 mattina al 4.5 mattina , invece, starà con il padre. Vacanze annuali:
PE durante l'anno, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane di vacanza, da
PE concordare/comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Anche in questo caso, il prelievo e il pagina 2 di 5 rientro avverranno presso la casa familiare e gli orari saranno rispettivamente entro le ore
10.00 della domenica con rientro entro le ore 21.30 della domenica successiva. Per il periodo estivo di chiusura della scuola, i genitori concordano che trascorrerà il mese di luglio
PE con ciascuno di essi a settimane alterne e, dunque, la prima e la terza del mese di luglio con uno dei due e la seconda e quarta con l'altro con prelievo di dopo cena alle 21.30 e
PE con rientro di presso la casa dell'altro genitore sempre alle 21.30. Nello specifico,
PE con riferimento all'estate 2025, trascorrerà con il padre la prima e la terza settimana
PE di luglio mentre con la madre la seconda e la quarta. Qualora uno dei due genitori decidesse di programmare la settimana di vacanza in una di quelle di sua spettanza a luglio (1 delle tre da comunicare entro il 30.5), questi si occuperà di , in accordo con l'altro genitore,
PE per una settimana di agosto. Durante questo periodo, è sospesa la frequentazione ordinaria, ciascun genitore gestirà, secondo le sue risorse e il suo tempo, l'accudimento di ,
PE anche con affido a terze persone, sempre comunicandone i nominativi, assumendo su di sé la responsabilità e i relativi costi. Fermo per il resto quanto concordato per le telefonate e sempre tenendo conto dell'impegno per ciascun genitore di individuare nell'altro – ove possibile – il primo punto di riferimento in caso di necessità.
D. Festività nazionali e ponti scolastici: I genitori entro il 30.09 di ogni anno, verificati i giorni di sospensione dell'attività scolastica, si comunicheranno, sempre rispettando la regola dell'alternanza e sempre con gli stessi orari, le rispettive disponibilità per accudire . Il PE compleanno di sarà festeggiato ad anni alterni con ciascun genitore. Il compleanno di PE ciascun genitore, lo trascorrerà con lo stesso, così come la festa del papà e della PE mamma, a prescindere dalla frequentazione ordinaria.
E. In caso di celebrazioni, religiose e non, relative ai rispettivi nuclei di familiari (battesimi, comunioni ...), il genitore interessato, qualora le date delle celebrazioni non ricadano nei periodi di convivenza con , dovrà concordare con l'altro la partecipazione di PE PE alla festa, con un mese di anticipo, così come dovrà concordare il recupero del giorno o giorni scambiati con altre giornate, possibilmente nella settimana successiva.
F. Durante i periodi di frequentazione esclusiva, l'altro genitore avrà diritto di telefonare per avere notizie di due volte al giorno, in orario mattutino (dalle 8.30 alle 9.30) e serale PE
(dalle 21 alle 21.30).
G. La casa familiare sita a Cantalice in via Daniele Manin, Snc, e condotta in locazione resterà assegnata alla signora che ci vivrà con . Il contratto di locazione ad CP_1 PE oggi intestato solo al sig. sarà così mantenuto sino a giugno 2025. La scelta di una Pt_1
pagina 3 di 5 diversa soluzione abitativa da parte della sig.ra dovrà essere fatta sempre tenendo CP_1 conto della necessaria tutela del rapporto padre figlio e senza ostacolare la frequentazione ordinaria. I costi della gestione della casa familiare saranno a carico della sig.ra CP_1
H. Tenuto conto delle capacità economiche – reddituali delle parti, dei tempi di accudimento diretto di , delle esigenze del bambino, il sig. verserà alla sig.ra PE Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , la somma Controparte_1 PE mensile di 325,00 (trecentoventicinque/00) entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario o altro mezzo equipollente, da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT a far data dall'anno successivo al deposito della sentenza, oltre al rimborso del
50% del costo del servizio mensa fruito da . Il sig. provvederà al rimborso del PE Pt_1 costo del servizio mensa fruito da entro due giorni dall'invio dei buoni pasto PE consumati dal bambino;
invio che le parti concordemente decidono potrà avvenire anche per il tramite dell'applicazione di WhatsApp.
I. Il sig. vista l'attuale situazione economico patrimoniale e i costi a carico di Parte_1 ciascun genitore, cederà la sua quota di assegno unico alla sig.ra che quindi Controparte_1 ne beneficerà al 100%, come ulteriore contributo al mantenimento per il figlio. Le detrazioni per figli a carico via via previste e ove dovute saranno ripartite, come per legge, al 50% tra le parti.
J. Le spese straordinarie per di carattere sanitario, non coperte dal SSN, scolastico, PE ludico e sportivo, ad eccezione del servizio mensa ove fruito dal minore (cfr a quanto previsto al punto H) così come individuate nel protocollo di intesa in uso presso questo Tribunale
(5.5.2015) anche con riguardo alla individuazione delle spese da concordare e non, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo le modalità previste nel citato protocollo. Le parti dichiarano di aver letto e compreso il protocollo spese che confermano di accettare e che costituisce parte integrante dell'accordo.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15.2.2025 ha chiesto la regolamentazione, dopo Parte_1
l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto con inerente Controparte_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio nato l'[...], Persona_3 alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle diverse conclusioni di cui alla propria memoria difensiva.
pagina 4 di 5 Alla udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno formalizzato l'accordo riportato in epigrafe chiedendone il recepimento.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
Gli accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al bambino condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da nei confronti di Parte_1
x artt. 473bis.12 e ss c.p.c: Controparte_1
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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