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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38488 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Erbicella Maria Grazia)
Opposta esecutante
E
Controparte_1
(contumace)
Opponente esecutato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
Terza pignorata
1 OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80372/2022
CONCLUSIONI
Per : “[…] rigettare l'opposizione proposta avverso l'atto di Controparte_3 pignoramento ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 n. 09620223220000075000, questo confermando, mantenendo eventuale somme accantonate. Con vittoria di spese e compensi”.
Per “[…] “l'Agenzia in epigrafe si costituisce in giudizio al Controparte_2 fine di conoscere i provvedimenti che verranno assunti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cautelare depositato in data 03.08.2022 il proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da con ordine di pagamento diretto n. 09620223220000075000 di Controparte_3 cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 (notificato il 14.07.2022) per la somma di € 1.153.629,66 sulla base della cartella di pagamento n. 09620200002423039701 (relativa a crediti di natura tributaria).
In particolare, l'opponente eccepiva che, successivamente all'esecuzione del pignoramento, era stata disposta la sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento sottesa al pignoramento, con provvedimento della CTP di Rieti del 25.7.2022. In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 deducendo, da un lato, che il pignoramento era stato notificato prima della emissione del provvedimento della CTP di Rieti e, dall'altro, che lo stesso ente della riscossione - non appena recepiti i flussi telematici di sospensione delle singole partite della cartella, del titolo esecutivo e del pignoramento – in data 20.09.2022 aveva disposto la sospensione del pignoramento, notificata al terzo pignorato in data 21.09.2022.
Con ordinanza del 29.05.2023 (comunicata il 30.05.2023), resa all'esito dell'udienza del 22.03.2022 tenta con le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c., il G.E. sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite tra le parti e assegnava termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 04.08.2023, ha convenuto in Controparte_3 giudizio il e rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
n.q. di debitore esecutato e di terzo pignorato, chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, rilevando che la Corte di Giustizia di Primo grado di Rieti con sentenza n. 54/2023 del 20.03.2023 ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso la CP_1 cartella di pagamento n. 09620200002423039000 posta alla base del pignoramento sospeso.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito e con ordinanza del Controparte_1
17.05.2024 è stata dichiarata la sua contumacia. L' si è Controparte_2
2 costituita in giudizio “al fine di conoscere i provvedimenti che verranno assunti”, deducendo di aver apposto il vincolo sulle somme pignorate.
All'esito dell'udienza dell'11.09.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
In ragione del rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento n. 09620200002423039000, disposto dalla Corte di Giustizia di Primo grado di Rieti con sentenza n. 54/2023 del 20.03.2023, deve essere rigettata anche l'opposizione all'esecuzione basata sulla sola sospensione dell'esecutorietà dell'atto presupposto al pignoramento.
Ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti, considerato che:
- Alla data di proposizione dell'opposizione all'esecuzione (03.08.2022) era stata disposta la sospensione dell'esecutorietà della cartella sottesa al pignoramento,
- La sospensione dell'esecutorietà della cartella sottesa al pignoramento è stata disposta dopo la notifica del pignoramento,
- Anche l'istanza al Giudice Tributario di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale è stata presentata dopo la notifica del pignoramento (istanza del 19.07.2022; PPT notificato il 14.07.2022),
- come già chiarito dal Giudice con l'ordinanza cautelare del 30.05.2023, è stato necessario disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. poiché nel procedimento di riscossione coattiva ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 623 c.p.c., in difetto di un processo esecutivo giudiziale, regolato dal codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata dal avverso l'ordine di Controparte_1 pagamento diretto n. 09620223220000075000 ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973,
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 01.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38488 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Erbicella Maria Grazia)
Opposta esecutante
E
Controparte_1
(contumace)
Opponente esecutato
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato)
Terza pignorata
1 OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale recante R.G.E. n.
80372/2022
CONCLUSIONI
Per : “[…] rigettare l'opposizione proposta avverso l'atto di Controparte_3 pignoramento ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 n. 09620223220000075000, questo confermando, mantenendo eventuale somme accantonate. Con vittoria di spese e compensi”.
Per “[…] “l'Agenzia in epigrafe si costituisce in giudizio al Controparte_2 fine di conoscere i provvedimenti che verranno assunti”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cautelare depositato in data 03.08.2022 il proponeva Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi confronti da con ordine di pagamento diretto n. 09620223220000075000 di Controparte_3 cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 (notificato il 14.07.2022) per la somma di € 1.153.629,66 sulla base della cartella di pagamento n. 09620200002423039701 (relativa a crediti di natura tributaria).
In particolare, l'opponente eccepiva che, successivamente all'esecuzione del pignoramento, era stata disposta la sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento sottesa al pignoramento, con provvedimento della CTP di Rieti del 25.7.2022. In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e Controparte_3 deducendo, da un lato, che il pignoramento era stato notificato prima della emissione del provvedimento della CTP di Rieti e, dall'altro, che lo stesso ente della riscossione - non appena recepiti i flussi telematici di sospensione delle singole partite della cartella, del titolo esecutivo e del pignoramento – in data 20.09.2022 aveva disposto la sospensione del pignoramento, notificata al terzo pignorato in data 21.09.2022.
Con ordinanza del 29.05.2023 (comunicata il 30.05.2023), resa all'esito dell'udienza del 22.03.2022 tenta con le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c., il G.E. sospendeva l'esecuzione, compensava le spese di lite tra le parti e assegnava termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, notificato il 04.08.2023, ha convenuto in Controparte_3 giudizio il e rispettivamente Controparte_1 Controparte_2
n.q. di debitore esecutato e di terzo pignorato, chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, rilevando che la Corte di Giustizia di Primo grado di Rieti con sentenza n. 54/2023 del 20.03.2023 ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso la CP_1 cartella di pagamento n. 09620200002423039000 posta alla base del pignoramento sospeso.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito e con ordinanza del Controparte_1
17.05.2024 è stata dichiarata la sua contumacia. L' si è Controparte_2
2 costituita in giudizio “al fine di conoscere i provvedimenti che verranno assunti”, deducendo di aver apposto il vincolo sulle somme pignorate.
All'esito dell'udienza dell'11.09.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. È stato acquisito il fascicolo dell'esecuzione.
In ragione del rigetto dell'opposizione alla cartella di pagamento n. 09620200002423039000, disposto dalla Corte di Giustizia di Primo grado di Rieti con sentenza n. 54/2023 del 20.03.2023, deve essere rigettata anche l'opposizione all'esecuzione basata sulla sola sospensione dell'esecutorietà dell'atto presupposto al pignoramento.
Ragioni di giustizia impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti, considerato che:
- Alla data di proposizione dell'opposizione all'esecuzione (03.08.2022) era stata disposta la sospensione dell'esecutorietà della cartella sottesa al pignoramento,
- La sospensione dell'esecutorietà della cartella sottesa al pignoramento è stata disposta dopo la notifica del pignoramento,
- Anche l'istanza al Giudice Tributario di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale è stata presentata dopo la notifica del pignoramento (istanza del 19.07.2022; PPT notificato il 14.07.2022),
- come già chiarito dal Giudice con l'ordinanza cautelare del 30.05.2023, è stato necessario disporre la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. poiché nel procedimento di riscossione coattiva ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 623 c.p.c., in difetto di un processo esecutivo giudiziale, regolato dal codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione spiegata dal avverso l'ordine di Controparte_1 pagamento diretto n. 09620223220000075000 ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973,
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Roma, 01.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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