Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 130/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 130/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
30.01.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Todi (PG) – Voc. Terrerosse di Pontecuti, 36,
e
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Todi (PG) – Via San Lorenzo, 8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Stramaccia ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Todi – Via S. Agostino, 51, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 05/09/2021 in Todi (Anno 2021, Numero 11,
Parte I) con i figli: nata a [...] il [...]; nata Persona_1 Controparte_1
a Todi il 13/10/2018, entrambe minorenni;
FATTO pagina 1 di 5
“a) Le figlie e saranno affidate, in modo condiviso ad Persona_1 Controparte_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, mentre la eserciteranno separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione che si imporranno nei tempi di permanenza delle minori presso ciascuno di loro. Il collocamento delle figlie sarà paritetico. Le parti si obbligano inoltre, a non far frequentare nuovi/e compagni/e né ad ospitarli/e nella loro casa quando le bambine sono con essi, a non parlare alle bambine dei nuovi/e compagni/e né a farglieli incontrare all'esterno e ciò sino a quando essi genitori non riterranno congiuntamente che le bambine non hanno elaborato entrambe la separazione dei loro genitori.
b) Le figlie ritrasferiranno la residenza in Todi – Via San Lorenzo, 8 - con il padre Parte_2 non appena la Sig.ra si trasferirà a vivere in Marsciano – Via Caduti sul Lavoro, - Parte_1 in un immobile che condurrà in locazione, e ciò avverrà presumibilmente dal 1 febbraio 2025.
c) Nonostante il collocamento paritetico delle minori, considerato anche che la Sig.ra Parte_3
ha spontaneamente deciso lasciare l'abitazione coniugale, preferendo condurre in locazione
[...] un'abitazione e stante la diversità di redditi, il Sig. continuerà a corrisponderà alla Parte_2 medesima, a titolo di mantenimento delle figlie ed la somma complessiva di € Per_1 CP_1
500,00 mensili (€ 250,00 al mese per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra avente le Parte_1 seguenti coordinate IBAN: IT29 D030 6234 2100 0000 2589578 ovvero con altra modalità accompagnata da una ricevuta di avvenuta corresponsione delle somme . Le parti convengono che l'assegno unico per le figlie (o qualunque altra forma diversamente denominata di contributo pubblico) venga richiesto e percepito in ragione del 50% da essi genitori.
d) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alle figlie, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il Protocollo d'Intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Perugia, da intendersi parte integrante del presente accordo. Per le voci di spesa da concordare preventivamente tra i genitori, come indicate nel predetto Protocollo, la mancata pagina 2 di 5 risposta da parte di uno dei genitori, entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'altro, equivarrà ad accettazione e l'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato.
Le spese straordinarie, quindi, dovranno essere rimborsate al genitore che anticipatamente le ha sostenute dall'altro, consegnando copia della documentazione probatoria ciò entro 8 giorni dalla richiesta.
e) Il padre e la madre terranno con loro le figlie alternativamente e per due giorni consecutivi e provvederanno, quando le bambine sono presso di loro collocate, a tutte le loro esigenze . Le parti prestano entrambe il loro consenso a che le bambine vengano prelevate da scuola dagli zii e nonni materni ovvero da una baby – sitter le cui generalità dovranno essere comunicate all'altro genitore che dovrà accettarle anche a mezzo sms. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza delle figlie presso di sé, dovrà consentire e favorire i contatti telefonici giornalieri tra le figlie e l'altro genitore.
f) Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, si rispetterà il criterio dell'alternanza e, dunque, le figlie e trascorreranno la Vigilia di Natale con un Per_1 CP_1 genitore mentre trascorreranno il Giorno di Natale con l'altro, così avverrà per la Vigilia di
Capodanno, il Primo dell'anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo per poi proseguire con la regola dell'alternanza dei due giorni consecutivi. E' in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con le figlie durante le vacanze natalizie, dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima così come rimane ferma la facoltà per ciascun genitore di sentire telefonicamente le figlie almeno una volta al giorno durante i giorni di permanenza delle medesime presso l'altro.
g) Durante le vacanze estive il Sig. e la Sig.ra terranno con loro le figlie e Parte_2 Parte_1 Per_1
per quindici giorni, anche non consecutivi;
tale periodo dovrà essere tra essi concordato CP_1 entro il mese di giugno di ogni anno, cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute da essi genitori. Nel restante periodo delle vacanze scolastiche le bambine potranno frequentare centri estivi che verranno scelti dai genitori di comune accordo tra loro. In ogni caso, durante le vacanze scolastiche varrà la regolamentazione di cui al precedente punto f).
h) Le figlie e festeggeranno il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un Per_1 CP_1 genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%. Le festività nazionali e locali verranno trascorse dalle figlie con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Le minori parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal pagina 3 di 5 giorno in cui le stesse dovessero cadere. Naturalmente essi genitori hanno facoltà di concordare altre modalità di visita e permanenza presso di essi delle minori tenendo conto delle esigenze delle figlie.
i) I genitori si obbligano a che le figlie e continuino a mantenere rapporti Per_1 CP_1 equilibrati e continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza.
l) Essendo essi coniugi economicamente autosufficienti dichiarano di rinunciare reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro il proprio mantenimento .
m) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emanando provvedimento di separazione ove conforme alle condizioni tra essi concordate e alla successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendovi essi alcun interesse.
Spese legali compensate”.
All'udienza del 7.05.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
26.03.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
pagina 4 di 5 Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito civile in data in data 05/09/2021 in Todi (Anno 2021,
Numero 11, Parte I);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Spoleto 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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