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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2197/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2197/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Cammarota C.F._2
Luigi, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1 il 13.12.1968 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(SA) il 14.02.1970 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 02.08.2003 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro
1 Proc. R.V.G. n. 2197/2025
degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2003, al n. 47 Parte II
Serie A, dalla cui unione era nato il figlio (20.12.2004), ed evidenziato che Per_1 il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 4038/2022 del 31.05.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 11.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
06.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale di cui al decreto di omologa n.
4038/2022 del 31/05/2022, ad esclusione della previsione dell'assegno di mantenimento per il figlio in quanto divenuto nelle more maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
2 Proc. R.V.G. n. 2197/2025
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Salerno dell'anno 2003, al n. 47 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2197/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Cammarota C.F._2
Luigi, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 11.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2025 i coniugi [nata a [...] Parte_1 il 13.12.1968 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(SA) il 14.02.1970 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 02.08.2003 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro
1 Proc. R.V.G. n. 2197/2025
degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2003, al n. 47 Parte II
Serie A, dalla cui unione era nato il figlio (20.12.2004), ed evidenziato che Per_1 il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. 4038/2022 del 31.05.2022, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 11.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
06.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale di cui al decreto di omologa n.
4038/2022 del 31/05/2022, ad esclusione della previsione dell'assegno di mantenimento per il figlio in quanto divenuto nelle more maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
2 Proc. R.V.G. n. 2197/2025
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. )], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Salerno dell'anno 2003, al n. 47 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 11/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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