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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3440 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo giudizialmente riconosciuto nella misura dell'8% ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per altra malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernia del disco lombare” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio pasticciere ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto al rischio di contrarre la patologia denunciata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 4% (quattro per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che in cumulo con le pregresse malattie riconosciute conduce all'11% con decorrenza dalla domanda 23.11.2023.
Orbene, l' deve essere condannato al dovuto maturato e maturando, nonché alla CP_1 corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente (già beneficiario di indennizzo nella misura dell'8% per pregresse malattie professionali già riconosciute), a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico per la malattia denunciata nel 4% e quindi nella misura complessiva dell'11% a far data dal
23.11.2023, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
AR LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3440 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DEL VECCHIO FABRIZIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 04/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato già beneficiario di indennizzo giudizialmente riconosciuto nella misura dell'8% ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto ad un maggior indennizzo per altra malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ernia del disco lombare” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio pasticciere ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto al rischio di contrarre la patologia denunciata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 4% (quattro per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, che in cumulo con le pregresse malattie riconosciute conduce all'11% con decorrenza dalla domanda 23.11.2023.
Orbene, l' deve essere condannato al dovuto maturato e maturando, nonché alla CP_1 corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente (già beneficiario di indennizzo nella misura dell'8% per pregresse malattie professionali già riconosciute), a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico per la malattia denunciata nel 4% e quindi nella misura complessiva dell'11% a far data dal
23.11.2023, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 1.312,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 18.12.2025
Il Giudice
dott.ssa AR LEONE
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