Articolo 4 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 2003
Art. 4. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento"; b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento"; c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 , la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 , e' ridotta al 44,12 per cento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2003
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