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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI RA ZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6307 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Maria Cristina Manni, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Rossella Sabelli
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'Avv. Laura Mammucari rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 9 dicembre 2022, ha Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 39720210015900434000, notificato il 24 dicembre 2021, emesso CP_ per la somma di € 2.568,41 richiesta a titolo di contributi dovuti alla gestione professionisti per l'anno 2014, affermando l'insussistenza dei crediti previdenziali portati nel titolo opposto e la CP_ prescrizione del diritto vantato da CP_ Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio chiedendo che il giudice annulli l'avviso di addebito impugnato. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio che ha contestato quanto dedotto in ricorso e chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. La causa è stata assegnata al presente giudice in data 22 maggio 2024. 2.1. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Parte ricorrente ha contestato la sussistenza del credito portato nell'avviso di addebito CP_ opposto, relativo a contributi dovuti gestione professionisti per il 2014, affermando la prescrizione del diritto.
3.1. In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 31 ottobre 2018 n. 27950). CP_
3.2. Nella fattispecie in esame, l' ha comunicato ad il calcolo dei Parte_1 contributi dovuti per l'anno 2014 (pari ad € 2.426,31) con raccomandata ricevuta il 18 settembre
2020 (doc. 2 di parte ricorrente e doc. 2bis di parte resistente); l'avviso di addebito opposto è stato emesso per la somma di € 2.568,41, a titolo di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione
Separata Liberi Professionisti, per il periodo da gennaio a dicembre 2014 (doc. 1 di parte ricorrente), ed è stato notificato a parte ricorrente il 24 dicembre 2021.
Quanto alla prescrizione di detto credito contributivo, si deve ricordare che il termine per il versamento dei contributi relativi all'anno 2014, fissato dall'art. 17 1° comma d.p.r. 435/2001 e differito dal d.p.c.m. 9 giugno 2015, era individuato nel 6 luglio 2013.
3.2.1. Ritiene l'Ufficio, con mutamento dell'orientamento in precedenza espresso, che non può valere quale termine iniziale della prescrizione la data del 20 agosto 2015, indicata dal medesimo d.p.c.m. come ulteriore scadenza per il pagamento dei contributi, in questo caso con una maggiorazione a titolo di interesse: è dalla data del 6 luglio 2015, infatti, che sorge l'obbligo contributivo, in relazione al quale l' può far valere i propri diritti, e la successiva scadenza CP_2 permette al lavoratore solo un tardivo adempimento, come emerge dall'ulteriore obbligo di pagamento di una maggiorazione.
3.3. Tanto premesso, ritiene l'Ufficio che, a fronte della scadenza per il versamento dei contributi per l'anno 2014, individuata nel giorno 6 luglio 2015, e della richiesta di pagamento notificata il 18 settembre 2020, ricevuta oltre cinque anni dopo la citata scadenza, il credito portato nell'avviso di addebito deve ritenersi estinto per maturata prescrizione quinquennale.
4. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto e l'avviso di addebito opposto annullato.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento del ricorso impone la condanna dell' resistente, soccombente, al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_2 parte ricorrente, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, annulla l'avviso di addebito n. 39720210015900434000, notificato il 24 dicembre 2021; CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € Parte_1
886,00, oltre spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Velletri, 28 ottobre 2025
Il giudice
PI RA ZI