Decreto cautelare 24 giugno 2023
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale;
- della determinazione del Dirigente Sezione Personale n. 517 del 4.5.2023, pubblicata nel B.U.R.P. n. 44 dell'11.5.2023;
- della deliberazione della Giunta regionale Puglia, in persona del Presidente p.t., emessa nella seduta di ieri 19 giugno 2023, di estremi e contenuto specifico ignoti, con cui tale Organo ha preso atto delle risultanze della selezione di che trattasi, dando avvio agli adempimenti per l'entrata in servizio del controinteressato dott. -OMISSIS-;
- di tutti i verbali prodotti dalla Commissione di valutazione, con particolare ma non esclusivo riferimento ai n.ri 1, 2, 3, 4 e 5;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
quanto ai motivi aggiunti:
- della deliberazione n. 878 della Giunta regionale Puglia, in persona del Presidente p.t., emessa nella seduta del 19 giugno 2023, già impugnata nel ricorso principale, seppur di estremi e contenuto specifico ignoti al tempo, con cui tale Organo ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale al controinteressato dott. -OMISSIS-, a decorrere dal 1° agosto 2023, per un periodo di tre anni;
- della nota prot. AOO_175-3019 dell'8.6.2023, di contenuto sconosciuto, citata tra i considerata della deliberazione giuntale n. 878/2023, con cui “il Segretario Generale della Presidenza, preso atto dei lavori svolti dalla Commissione Esaminatrice ed alla luce delle specificità delle funzioni attribuite alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, ha proposto di predisporre gli atti necessari al conferimento dell'incarico di direzione della predetta Sezione al dott. -OMISSIS-”;
- della determinazione del Dirigente Sezione Personale n. 517 del 4.5.2023, pubblicata nel B.U.R.P. n. 44 dell'11.5.2023;
- di tutti i verbali prodotti dalla Commissione di valutazione, con particolare ma non esclusivo riferimento ai n.ri 1, 2, 3, 4 e 5;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse della ricorrente, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
quanto al ricorso incidentale:
- della determina dirigenziale della Sezione Personale della Regione Puglia n. 517 del 04.05.2023, recante approvazione degli atti del concorso e della graduatoria finale;
- delle determinazioni assunte dalla Commissione di Valutazione nella seduta di concorso del 23/02/2023 (verbale n. 3) e nella seduta del 30/03/2023 (verbale n. 5).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 l’avv. ON ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nel presente giudizio, è controversa la legittimità del conferimento dell’incarico di dirigente della Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale” presso la Regione Puglia in favore del controinteressato -OMISSIS-, primo classificato, nonché, a seguito del ricorso incidentale proposto da quest’ultimo, del giudizio al medesimo attribuito dalla Commissione in relazione al requisito dell’esperienza specifica;
Ulteriormente considerato che:
- con determinazione n. 871 del 18 ottobre 2024, la Regione ha disposto l’esclusione del controinteressato -OMISSIS- dalla graduatoria finale e la nomina del ricorrente, in qualità di secondo classificato;
- con deliberazione n. 1769 del 11 dicembre 2024, Giunta Regionale ha proceduto al conferimento dell’incarico per cui è causa al ricorrente;
- in data 17 dicembre 2024, il ricorrente ha sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’incarico in questione, avente decorrenza dal 7 gennaio 2025 per la durata di anni tre;
Ritenuto, pertanto, come correttamente eccepito dalla Difesa della Regione, di dover dichiarare sia il ricorso principale e i motivi aggiunti sia il ricorso incidentale improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse
- dichiara il ricorso incidentale improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OL, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
ON ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON ST | LE OL |
IL SEGRETARIO