CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1770 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Comba (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Piazza Velasca n. 8 a Milano, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in COroparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Sabino Laudadio (c.f. ) e C.F._3
Umberto Danise (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._4
studio in Viale Bianca Maria n. 37 a Milano, giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 359/2022 del 16.03.2022, pubblicata il
23.03.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.03.2024:
Appellante ): Pt_1
“in parziale riforma della sentenza n. 359 emessa dal Tribunale di Parma (Giudice dott.
Marco Vittoria) e pubblicata in data 23.03.2022 a definizione della causa civile RG
pagina 1 di 10 1991/2020, se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nell'atto di citazione in appello (in via istruttoria),
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO:
• In via principale, condannare a corrispondere a il CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da quest'ultima patito in conseguenza dell'inadempimento della BA (nei termini già accertati nella sentenza di prima grado), pari ad Euro 30.141,80 già detratto l'importo di Euro 20.094,40 liquidato con la sentenza di primo grado
• In via subordinata, condannare a corrispondere a il CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da quest'ultima patito in conseguenza dell'inadempimento della BA (nei termini già accertati nella sentenza di prima grado), pari ad Euro 23.759,80 (in alternativa Euro 23.116,60) già detratto l'importo di Euro 20.094,40 liquidato con la sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Appellata-appellante incidentale : COroparte_1
“In via principale: Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto inammissibile e infondato per Pt_1 tutti i motivi esposti al capo sub II) della comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2023;
In via incidentale: CO
- Accogliere l'appello incidentale proposto da al capo sub III) dello scritto di costituzione del 13.01.2023, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e astratta fondatezza dell'appello principale, in riforma parziale della sentenza n. 359/2022, respingere tutte le domande azionate in prime cure dalla sig.ra per inconfigurabilità Pt_1 di qualsivoglia ipotesi di responsabilità a carico della BA;
CO
- Sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto da al capo sub III) dello scritto di costituzione del 13.01.2023, riformare la statuizione di condanna contenuta nella sentenza 359/2022 in accoglimento dei criteri di riduzione del quantum e delle argomentazioni tutte svolte al motivo sub III.C dello scritto di costituzione del 13.01.2023;
In ogni caso, e sempre in via incidentale:
Condannare la sig.ra a rimborsare a quanto da quest'ultima Pt_1 COroparte_1 corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: dichiarare inammissibili e comunque rigettare l'avversa richiesta di CTU estimativa per tutto quanto esposto al motivo sub II) dello scritto di costituzione del
13.01.2023; in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione della prova avversaria, si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato al capo sub II), dello scritto di costituzione del 13.01.2023, da intendersi per ivi ritrascritto;
Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. (da qui anche ) con atto di citazione del 9.6.2020, Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 10 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma il (da qui anche COroparte_1
CO
o BA) esponendo:
- di essere cliente del Banco BPM Gruppo Bancario S.p.A. – Agenzia 8 di Parma;
- i funzionari BAri avevano proposto l'acquisto di diamanti come forma di investimento alternativa;
- i funzionari BAri avevano descritto l'operazione come assolutamente sicura, vantaggiosa, utile a diversificare il capitale, esente da spese accessorie, senza vincoli;
CO
- l'investimento era pubblicizzato da con brochure e volantini dedicati e con locandine esplicative disponibili all'interno dell'agenzia;
- il 01.10.2014 aveva quindi stipulato un contratto di investimento per l'acquisto di n. 5 blister di diamanti (colore F – purezza IF) della società Intermarket Diamond Business (da qui IDB), per un prezzo complessivo di € 50.236,20 e precisamente:
i. Certificato n. IGI113491396 peso 0,72 per € 13.691,64;
ii. Certificato n. IGI113493144 peso 0,57 per € 9.425,52;
iii. Certificato n. IGI119451909 peso 0,52 per € 8.598,72; iv. Certificato n. IGI127490583 peso 0,55 per € 9.094,80;
v. Certificato n. 0,57 per € 9.425,52; C.F._5
- il contratto era stato concluso all'interno dei locali della BA con l'assistenza dei funzionari della stessa, generando nell'attrice la convinzione di stare negoziando CO direttamente con;
CO
- gli stessi funzionari di avevano garantito che i diamanti sarebbero stati rivendibili in ogni momento mediante l'invio di una semplice comunicazione mediante il servizio di Con ricollocamento offerto dalla , la quale avrebbe assunto l'incarico di rivendere i diamanti al prezzo come pubblicato sul quotidiano Il Sole 24Ore, decurtato delle sole commissioni di rivendita;
- nell'ottobre 2016, tramite i canali di informazione pubblica, era venuta a conoscenza che, CO per le pratiche connesse all'investimento in diamanti, era stata sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per scorrettezza nelle Con informazioni ingannevoli diffuse attraverso il materiale pubblicitario della disponibile
CO presso le agenzie di;
- aveva quindi manifestato la volontà di rivendere i diamanti con il procedimento descritto
CO dal funzionario di al momento dell'acquisto ed a tal fine aveva chiesto formalmente il 6.8.2018 di avviare la relativa procedura, ma le era stato riferito che le vendite erano state bloccate;
pagina 3 di 10 - di aver avviato la procedura di mediazione con esito negativo;
- nel frattempo, il Tribunale di Milano con sentenza n. 43 del 15.01.2019, aveva
Con dichiarato il fallimento della;
CO Con
- aveva sottoscritto con un accordo di collaborazione, in forza del quale la BA, dietro provvigione in percentuale per ciascuna operazione conclusa (10% - 20%), era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo mentre i funzionari della BA fornivano ai clienti informazioni che l'AGCM aveva dichiarato come mendaci;
- gli stessi funzionari raccoglievano le richieste di acquisto di diamanti che venivano
Con girate alla;
CO
- i funzionari di avevano presentato l'investimento con l'ausilio di grafici Con predisposti da e avevano riferito che le quotazioni pubblicate su Il Sole 24Ore erano Con affidabili, ma tali tabelle grafici altro non erano che inserzioni pubblicitarie della la quale arbitrariamente assegnava un prezzo/valore alle pietre;
CO
- aveva quindi tenuto un comportamento ingannevole, violando le norme sull'attività di intermediazione (art. 21 TUF) in tema di informazione, segnalazione ed assistenza;
CO
- aveva violato altresì il Codice del Consumo, come accertato da AGCM, presentando caratteristiche dell'investimento come di agevole liquidabilità, indicando la determinazione del prezzo come una quotazione di mercato e prospettando l'andamento del mercato dei diamanti in termini ingannevoli;
- la violazione degli obblighi di protezione da parte della BA era fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c.;
- l'attrice aveva subìto un danno patrimoniale come conseguenza diretta della condotta CO illecita posta in essere da e consistente nel minor valore di mercato dei diamanti acquistati rispetto a quello previsto e prevedibile sulla base dei dati comunicati dalla BA;
CO
- le condotte illecite di avevano generato una condizione di ansia e sofferenza interiore, con un patema d'animo ed un senso di preoccupazione costanti, configurando un danno non patrimoniale risarcibile;
CO L'attrice chiedeva al Tribunale di condannare al risarcimento del danno quantificato nell'importo versato per l'acquisto dei beni (€ 50.236,20), oltre il valore accresciuto dei beni secondo il rendimento comunicato.
1. Si costituiva in giudizio il sponendo: COroparte_1
pagina 4 di 10 Con
- la BA, secondo gli accordi con , aveva solo un ruolo di “segnalazione del cliente” senza assunzione di responsabilità, mettendo a disposizione il materiale informativo fornito dalla predetta società con esclusione di qualsiasi attività di natura promozionale da parte dei propri funzionari;
- nella fattispecie non era stata svolta alcuna attività di promozione o convincimento della sig. che si era determinata liberamente all'acquisto dei diamanti, mentre Pt_1
Con la BA si era limitata a mettere in contatto la cliente con ed a mettere a disposizione i locali per la consegna dei diamanti da parte del funzionario della venditrice;
Con
- tutta la documentazione illustrativa e contrattuale era stata predisposta da , che costituiva la sola referente per l'operazione;
- la BA non era legittimata passivamente in quanto non era parte del contratto di
Con compravendita dei diamanti intercorso fra la e;
Pt_1
- il provvedimento dell'AGCM non costituiva prova della responsabilità della BA, in quanto non riferibile al caso concreto;
- il codice del consumo non era applicabile, in quanto la BA non era parte del
Con contratto intercorso solo fra la e;
Pt_1
- le norme in materia di investimenti finanziari (TUF) non erano applicabili alla fattispecie della vendita di diamanti in quanto non costituente un “prodotto finanziario”;
- la BA con il proprio comportamento, limitato alla segnalazione a IDB del possibile cliente, non aveva generato alcun affidamento tutelabile in capo alla sig. e Pt_1
non era configurabile alcuna responsabilità della BA da “contatto sociale qualificato”, non essendo stata violata alcuna “precisa regola di condotta” posta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi della compravendita di diamanti;
- la domanda risarcitoria era infondata per difetto di allegazione e prova dei danni subiti;
- in ogni caso, non esistevano quotazioni ufficiali dei diamanti su un mercato regolamentato e pertanto la determinazione del prezzo di ogni diamante era un'attività complessa e delicata, che doveva tener conto di numerosi parametri, oltre che delle caratteristiche intrinseche della pietra, anche dell'IVA e di servizi accessori connessi alla vendita;
- l'unico parametro ipoteticamente rilevante ai fini del computo di un risarcimento era il valore di mercato di ciascuna pietra al momento dell'acquisto;
pagina 5 di 10 - la sig. con il suo contegno, anche omissivo per non aver chiesto specifiche Pt_1
Con informazioni a , aveva concorso a cagionare il danno lamentato con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c..
La BA concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
2. Il Tribunale di Parma con sentenza n. 359/2022 accoglieva parzialmente la domanda
CO attrice, condannando al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato in €
20.094,40, pari al 40% del prezzo di acquisto dei diamanti.
3. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. affidandosi Parte_1
ad un unico motivo di gravame.
4. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e COroparte_1
formulando appello incidentale.
5. All'udienza del 26.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo di gravame la sig. censura la decisione impugnata in Pt_1
punto di quantum risarcitorio e precisamente nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il
CO danno in € 20.094,40 ovvero nella misura corrispondente alla somma che ha lucrato con l'operazione de qua (pari al 20% del prezzo di acquisto). In particolare, il Tribunale ha escluso che il danno potesse coincidere – come preteso dall'attrice – con l'intera perdita economica dell'investimento o comunque con la differenza fra il valore investito ed il valore reale dei diamanti, in quanto siffatta ricostruzione porterebbe la BA ad essere garante dell'investimento. Secondo l'appellante, tale ricostruzione non sarebbe condivisibile, poiché, al momento dell'investimento, i diamanti avevano un valore molto inferiore rispetto a quanto pagato, come risultante dalla perizia di parte a firma del gemmologo dott. in base a Per_1
detto elaborato, rispetto all'importo investito di € 50.236,20, ad ottobre 2014 il valore effettivo dei diamanti era calcolabile in complessivi € 7.025,20 ed al marzo 2021 di €
6.382,00, con una perdita rispettivamente di € 43.211,00 o € 43.854,20. Pertanto, l'appellante CO chiede la condanna di al pagamento del maggior danno nella misura di € 30.141,80 (pari alla differenza fra l'investimento e quanto già liquidato dal Tribunale) o in subordine nella misura di € 23.759,80 o € 23.116,60 (pari alla differenza fra la perdita subita per il valore effettivo dei diamanti e quanto già liquidato dal Tribunale rispettivamente al 2014 o al 2021).
pagina 6 di 10 A tal fine, l'appellante chiede che sia ammessa CTU sui diamanti (tuttora in possesso della Con Curatela Fallimentare di ) o comunque sui certificati di proprietà.
7. L'appello principale è infondato.
8. Va premesso che la vicenda si inserisce in un filone giurisprudenziale già oggetto di diverse pronunce di questa Corte di Appello (nn. 1324/2024, 840/2023, 843/2023, 846/2023,
207/2025). Il gravame, nella fattispecie, è circoscritto al capo della sentenza che ha liquidato, in via equitativa, il danno patrimoniale subìto dalla sig. nella misura del 20% del Pt_1
prezzo inizialmente versato, corrispondente al lucro percepito dalla BA a titolo di commissione con l'investimento de quo.
CO 9. È incontestato che l'acquisto è avvenuto tramite , nei suoi locali, per mezzo dei suoi propri funzionari e che tale acquisto ha determinato un danno di natura patrimoniale alla sig.
. La sig. ha comprovato il suo danno allegando i contratti di Pt_1 Pt_1 compravendita dei preziosi e dimostrando l'esborso complessivo sostenuto a fronte della condotta commerciale scorretta. È tuttavia da escludere che il danno patrimoniale coincida con l'integrale valore dell'investimento (€ 50.236,20); detta quantificazione farebbe assumere CO alla il ruolo di garante dell'investimento, sollevando la cliente da qualsiasi rischio ad CO esso connesso. Tale garanzia non risulta in alcun modo prestata da e comunque va considerato che, per sua natura, l'investimento finanziario contiene sempre un fattore di aleatorietà e di rischio (rischio specifico legato al tipo di investimento e rischio sistematico relativo al mercato).
10. In secondo luogo, non è neppure condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale il danno dovrebbe corrispondere alla differenza fra l'esborso al momento dell'acquisto
(ottobre 2014) ed il valore effettivo dei diamanti alla predetta data o comunque al valore attualizzato (marzo 2021), nella misura indicata nella perizia di parte del gemmologo dott.
Difatti, la perizia di parte non può essere ammessa come prova del danno subìto, Per_1
avendo valore di mera allegazione difensiva e quindi non potrebbe essere posta a fondamento della decisione, posto che peraltro, a seguito del suo deposito, è stata contestata dalla BA
CO (v. terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di ) e correttamente non è stata considerata dal
Tribunale.
11. Né a tale incombente probatorio potrebbe sopperire la CTU invocata anche in questo grado, in considerazione dell'indisponibilità delle pietre da parte dell'appellante che, a pagina
13 dell'appello, si dichiara non in possesso dei diamanti, rimasti nella disponibilità del pagina 7 di 10 fallimento IDB;
nonché del tempo ormai trascorso e dell'incertezza cui perverrebbero le conclusioni del CTU, chiamato a dare una stima delle pietre al momento dell'acquisto
(peraltro nel mercato al dettaglio, per il quale, a differenza di quello all'ingrosso, non vi sono dati certi) solo in base ai documenti delle parti. Per tali ragioni, va esclusa l'ammissibilità di una CTU sul valore dei diamanti.
12. Stante la difficoltà oggettiva di individuare un criterio certo e preciso di valutazione del valore dei diamanti da indennizzare (considerata anche la indisponibilità materiale degli stessi), sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. il giudice può procedere ad una liquidazione secondo equità esercitando un potere che rientra nella sua discrezionalità, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa.
13. La Corte ritiene che il danno possa essere determinato equitativamente alla stregua dei parametri presenti nel provvedimento del 20.9.2017 di AGCM. Va ricordato che il provvedimento sanzionatorio dell'AG ha efficacia di “prova privilegiata” non solo per ciò che concerne la condotta attribuita al sanzionato, ma anche per ciò che concerne le valutazioni espresse dall'Autorità Garante: “la finalizzazione dell'attività di accertamento dei fatti compiuta dall'Autorità Garante integra in piena applicazione delle elaborazioni di teoria generale del processo in punto di rilevanza delle prove cosiddette atipiche o raccolte in processo separato ma anche solo in parte connesso una sorta di stato avanzato o preliminare di quelle devolute istituzionalmente al singolo giudice civile, investito delle ordinarie azioni risarcitorie fondate sui medesimi fatti. Sicché la prova acquisita in quella sede è in grado di esonerare ove questi se ne voglia avvalere il danneggiato dalla reiterazione degli accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio avverso il provvedimento di accertamento dell'infrazione ed irrogazione della sanzione: ed in tal senso può parlarsi allora di prova privilegiata (se non di vera e propria presunzione iuris tantum o comunque di elementi di prova fondato come accennato, sulla teoria della c.d. prova atipica) benché non già di prova legale, essendo chiuso il numero dei casi in cui il giudice è vincolato alla valenza probatoria di un particolare elemento” (Cass. n. 17972/2014; v. anche Cass. n. 23655/2021).
14. Ciò posto, nel predetto provvedimento vengono forniti alcuni dati scaturiti dall'istruttoria svolta dall'Autorità che possono essere presi quale parametro di riferimento per una quantificazione del danno. L'AG, con riferimento al corrispettivo previsto per l'attività CO svolta da , ha accertato che questo “era fissato nella misura del [10-20%] conteggiato
pagina 8 di 10 sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati nell'anno” (§ 102, 116). Invero, nel panorama giurisprudenziale di merito, sono stati prospettati diversi criteri per la determinazione del danno basati sui dati forniti dall'AG (ad es. differenza di valore con
Con il listino Rapaport oppure la maggiorazione di prezzo praticata da ). In tale quadro,
CO prendere a riferimento per la liquidazione del danno la percentuale riconosciuta a quale corrispettivo dell'investimento, costituisce un criterio logico e coerente in quanto riferito al vantaggio economico percepito dalla BA stessa, laddove tale vantaggio è collegato alla
CO condotta imputabile a per aver violato gli obblighi di tutela della cliente.
15. La conclusione cui è pervenuto il primo giudice non è quindi illogica o implausibile e pare corretto determinare il danno nella misura del 20% del prezzo pagato (corrispondente al
CO corrispettivo fissato per ) che non rappresenta un arbitrario e salomonico mezzo, ma un giudizio equitativo basato sull'art. 1226 c.c., supportato da adeguata motivazione.
16. Detta conclusione è coerente considerando anche altri parametri di riferimento forniti all'Autorità. L'AG ha difatti accertato che il costo medio effettivo del diamante incideva sul prezzo con una forbice tra il 20% ed il 40% ovvero in media del 30%, parametro che questa Corte, ai fini della liquidazione del danno, ha già ritenuto congruo nelle proprie precedenti decisioni (1). La liquidazione del danno operata dal Tribunale nella misura del 20% del prezzo di acquisto (e corrispondente a quanto percepito a titolo di commissione da parte di
CO
), è coerente ed adeguata, considerando che non è stato impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto all'appellante un danno non patrimoniale ulteriore pari al 20% (non oggetto di gravame). La percentuale complessivamente riconosciuta dal Tribunale del 40% del prezzo pagato si attesta nella misura massima accertata dall'AG del valore effettivo dei diamanti (e comunque superiore alla media del 30% già riconosciuta in casi identici da questa Corte).
17. In conclusione, l'appello principale va rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
18. Dal rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dell'appello incidentale di
CO
, in quanto proposto in forma condizionata all'eventuale accoglimento dell'unico motivo di gravame proposto da (v. precisazione conclusioni del 25.3.2024 e comparsa di Pt_1
(1) Va considerato anche che il prezzo pagato era comprensivo di costi per servizi vari oltre alla commissione per Con
come custodia, copertura assicurativa ecc..
pagina 9 di 10 costituzione e risposta) (2).
19. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
20. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 359/2022 pubblicata il 23.3.2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 COroparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3.200,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
(2) “…per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, ovvero di astratta fondatezza dell'appello avversario, formula appello incidentale alla sentenza n. 359/2022 nella parte in cui il Tribunale ha accertato configurabile nella specie titolo di responsabilità a carico dell'odierna appellata per “informazioni ingannevoli trasmesse ai Con clienti” (pag. 10 comparsa di costituzione;
v. anche pag. 22 e 23).
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1770 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Parte_1 C.F._1
Comba (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Piazza Velasca n. 8 a Milano, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in COroparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Sabino Laudadio (c.f. ) e C.F._3
Umberto Danise (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._4
studio in Viale Bianca Maria n. 37 a Milano, giusta procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 359/2022 del 16.03.2022, pubblicata il
23.03.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 26.03.2024:
Appellante ): Pt_1
“in parziale riforma della sentenza n. 359 emessa dal Tribunale di Parma (Giudice dott.
Marco Vittoria) e pubblicata in data 23.03.2022 a definizione della causa civile RG
pagina 1 di 10 1991/2020, se ritenuto opportuno, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nell'atto di citazione in appello (in via istruttoria),
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO:
• In via principale, condannare a corrispondere a il CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da quest'ultima patito in conseguenza dell'inadempimento della BA (nei termini già accertati nella sentenza di prima grado), pari ad Euro 30.141,80 già detratto l'importo di Euro 20.094,40 liquidato con la sentenza di primo grado
• In via subordinata, condannare a corrispondere a il CP_1 Parte_1 risarcimento del danno da quest'ultima patito in conseguenza dell'inadempimento della BA (nei termini già accertati nella sentenza di prima grado), pari ad Euro 23.759,80 (in alternativa Euro 23.116,60) già detratto l'importo di Euro 20.094,40 liquidato con la sentenza di primo grado.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Appellata-appellante incidentale : COroparte_1
“In via principale: Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto inammissibile e infondato per Pt_1 tutti i motivi esposti al capo sub II) della comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2023;
In via incidentale: CO
- Accogliere l'appello incidentale proposto da al capo sub III) dello scritto di costituzione del 13.01.2023, e per l'effetto, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e astratta fondatezza dell'appello principale, in riforma parziale della sentenza n. 359/2022, respingere tutte le domande azionate in prime cure dalla sig.ra per inconfigurabilità Pt_1 di qualsivoglia ipotesi di responsabilità a carico della BA;
CO
- Sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto da al capo sub III) dello scritto di costituzione del 13.01.2023, riformare la statuizione di condanna contenuta nella sentenza 359/2022 in accoglimento dei criteri di riduzione del quantum e delle argomentazioni tutte svolte al motivo sub III.C dello scritto di costituzione del 13.01.2023;
In ogni caso, e sempre in via incidentale:
Condannare la sig.ra a rimborsare a quanto da quest'ultima Pt_1 COroparte_1 corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
In via istruttoria: dichiarare inammissibili e comunque rigettare l'avversa richiesta di CTU estimativa per tutto quanto esposto al motivo sub II) dello scritto di costituzione del
13.01.2023; in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissione della prova avversaria, si chiede che al CTU venga posto un quesito sufficientemente specifico e dettagliato, come riportato al capo sub II), dello scritto di costituzione del 13.01.2023, da intendersi per ivi ritrascritto;
Col favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig. (da qui anche ) con atto di citazione del 9.6.2020, Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 10 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma il (da qui anche COroparte_1
CO
o BA) esponendo:
- di essere cliente del Banco BPM Gruppo Bancario S.p.A. – Agenzia 8 di Parma;
- i funzionari BAri avevano proposto l'acquisto di diamanti come forma di investimento alternativa;
- i funzionari BAri avevano descritto l'operazione come assolutamente sicura, vantaggiosa, utile a diversificare il capitale, esente da spese accessorie, senza vincoli;
CO
- l'investimento era pubblicizzato da con brochure e volantini dedicati e con locandine esplicative disponibili all'interno dell'agenzia;
- il 01.10.2014 aveva quindi stipulato un contratto di investimento per l'acquisto di n. 5 blister di diamanti (colore F – purezza IF) della società Intermarket Diamond Business (da qui IDB), per un prezzo complessivo di € 50.236,20 e precisamente:
i. Certificato n. IGI113491396 peso 0,72 per € 13.691,64;
ii. Certificato n. IGI113493144 peso 0,57 per € 9.425,52;
iii. Certificato n. IGI119451909 peso 0,52 per € 8.598,72; iv. Certificato n. IGI127490583 peso 0,55 per € 9.094,80;
v. Certificato n. 0,57 per € 9.425,52; C.F._5
- il contratto era stato concluso all'interno dei locali della BA con l'assistenza dei funzionari della stessa, generando nell'attrice la convinzione di stare negoziando CO direttamente con;
CO
- gli stessi funzionari di avevano garantito che i diamanti sarebbero stati rivendibili in ogni momento mediante l'invio di una semplice comunicazione mediante il servizio di Con ricollocamento offerto dalla , la quale avrebbe assunto l'incarico di rivendere i diamanti al prezzo come pubblicato sul quotidiano Il Sole 24Ore, decurtato delle sole commissioni di rivendita;
- nell'ottobre 2016, tramite i canali di informazione pubblica, era venuta a conoscenza che, CO per le pratiche connesse all'investimento in diamanti, era stata sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per scorrettezza nelle Con informazioni ingannevoli diffuse attraverso il materiale pubblicitario della disponibile
CO presso le agenzie di;
- aveva quindi manifestato la volontà di rivendere i diamanti con il procedimento descritto
CO dal funzionario di al momento dell'acquisto ed a tal fine aveva chiesto formalmente il 6.8.2018 di avviare la relativa procedura, ma le era stato riferito che le vendite erano state bloccate;
pagina 3 di 10 - di aver avviato la procedura di mediazione con esito negativo;
- nel frattempo, il Tribunale di Milano con sentenza n. 43 del 15.01.2019, aveva
Con dichiarato il fallimento della;
CO Con
- aveva sottoscritto con un accordo di collaborazione, in forza del quale la BA, dietro provvigione in percentuale per ciascuna operazione conclusa (10% - 20%), era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo mentre i funzionari della BA fornivano ai clienti informazioni che l'AGCM aveva dichiarato come mendaci;
- gli stessi funzionari raccoglievano le richieste di acquisto di diamanti che venivano
Con girate alla;
CO
- i funzionari di avevano presentato l'investimento con l'ausilio di grafici Con predisposti da e avevano riferito che le quotazioni pubblicate su Il Sole 24Ore erano Con affidabili, ma tali tabelle grafici altro non erano che inserzioni pubblicitarie della la quale arbitrariamente assegnava un prezzo/valore alle pietre;
CO
- aveva quindi tenuto un comportamento ingannevole, violando le norme sull'attività di intermediazione (art. 21 TUF) in tema di informazione, segnalazione ed assistenza;
CO
- aveva violato altresì il Codice del Consumo, come accertato da AGCM, presentando caratteristiche dell'investimento come di agevole liquidabilità, indicando la determinazione del prezzo come una quotazione di mercato e prospettando l'andamento del mercato dei diamanti in termini ingannevoli;
- la violazione degli obblighi di protezione da parte della BA era fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c.;
- l'attrice aveva subìto un danno patrimoniale come conseguenza diretta della condotta CO illecita posta in essere da e consistente nel minor valore di mercato dei diamanti acquistati rispetto a quello previsto e prevedibile sulla base dei dati comunicati dalla BA;
CO
- le condotte illecite di avevano generato una condizione di ansia e sofferenza interiore, con un patema d'animo ed un senso di preoccupazione costanti, configurando un danno non patrimoniale risarcibile;
CO L'attrice chiedeva al Tribunale di condannare al risarcimento del danno quantificato nell'importo versato per l'acquisto dei beni (€ 50.236,20), oltre il valore accresciuto dei beni secondo il rendimento comunicato.
1. Si costituiva in giudizio il sponendo: COroparte_1
pagina 4 di 10 Con
- la BA, secondo gli accordi con , aveva solo un ruolo di “segnalazione del cliente” senza assunzione di responsabilità, mettendo a disposizione il materiale informativo fornito dalla predetta società con esclusione di qualsiasi attività di natura promozionale da parte dei propri funzionari;
- nella fattispecie non era stata svolta alcuna attività di promozione o convincimento della sig. che si era determinata liberamente all'acquisto dei diamanti, mentre Pt_1
Con la BA si era limitata a mettere in contatto la cliente con ed a mettere a disposizione i locali per la consegna dei diamanti da parte del funzionario della venditrice;
Con
- tutta la documentazione illustrativa e contrattuale era stata predisposta da , che costituiva la sola referente per l'operazione;
- la BA non era legittimata passivamente in quanto non era parte del contratto di
Con compravendita dei diamanti intercorso fra la e;
Pt_1
- il provvedimento dell'AGCM non costituiva prova della responsabilità della BA, in quanto non riferibile al caso concreto;
- il codice del consumo non era applicabile, in quanto la BA non era parte del
Con contratto intercorso solo fra la e;
Pt_1
- le norme in materia di investimenti finanziari (TUF) non erano applicabili alla fattispecie della vendita di diamanti in quanto non costituente un “prodotto finanziario”;
- la BA con il proprio comportamento, limitato alla segnalazione a IDB del possibile cliente, non aveva generato alcun affidamento tutelabile in capo alla sig. e Pt_1
non era configurabile alcuna responsabilità della BA da “contatto sociale qualificato”, non essendo stata violata alcuna “precisa regola di condotta” posta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi della compravendita di diamanti;
- la domanda risarcitoria era infondata per difetto di allegazione e prova dei danni subiti;
- in ogni caso, non esistevano quotazioni ufficiali dei diamanti su un mercato regolamentato e pertanto la determinazione del prezzo di ogni diamante era un'attività complessa e delicata, che doveva tener conto di numerosi parametri, oltre che delle caratteristiche intrinseche della pietra, anche dell'IVA e di servizi accessori connessi alla vendita;
- l'unico parametro ipoteticamente rilevante ai fini del computo di un risarcimento era il valore di mercato di ciascuna pietra al momento dell'acquisto;
pagina 5 di 10 - la sig. con il suo contegno, anche omissivo per non aver chiesto specifiche Pt_1
Con informazioni a , aveva concorso a cagionare il danno lamentato con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c..
La BA concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree.
2. Il Tribunale di Parma con sentenza n. 359/2022 accoglieva parzialmente la domanda
CO attrice, condannando al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato in €
20.094,40, pari al 40% del prezzo di acquisto dei diamanti.
3. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la sig. affidandosi Parte_1
ad un unico motivo di gravame.
4. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello e COroparte_1
formulando appello incidentale.
5. All'udienza del 26.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con l'unico motivo di gravame la sig. censura la decisione impugnata in Pt_1
punto di quantum risarcitorio e precisamente nella parte in cui il Tribunale ha liquidato il
CO danno in € 20.094,40 ovvero nella misura corrispondente alla somma che ha lucrato con l'operazione de qua (pari al 20% del prezzo di acquisto). In particolare, il Tribunale ha escluso che il danno potesse coincidere – come preteso dall'attrice – con l'intera perdita economica dell'investimento o comunque con la differenza fra il valore investito ed il valore reale dei diamanti, in quanto siffatta ricostruzione porterebbe la BA ad essere garante dell'investimento. Secondo l'appellante, tale ricostruzione non sarebbe condivisibile, poiché, al momento dell'investimento, i diamanti avevano un valore molto inferiore rispetto a quanto pagato, come risultante dalla perizia di parte a firma del gemmologo dott. in base a Per_1
detto elaborato, rispetto all'importo investito di € 50.236,20, ad ottobre 2014 il valore effettivo dei diamanti era calcolabile in complessivi € 7.025,20 ed al marzo 2021 di €
6.382,00, con una perdita rispettivamente di € 43.211,00 o € 43.854,20. Pertanto, l'appellante CO chiede la condanna di al pagamento del maggior danno nella misura di € 30.141,80 (pari alla differenza fra l'investimento e quanto già liquidato dal Tribunale) o in subordine nella misura di € 23.759,80 o € 23.116,60 (pari alla differenza fra la perdita subita per il valore effettivo dei diamanti e quanto già liquidato dal Tribunale rispettivamente al 2014 o al 2021).
pagina 6 di 10 A tal fine, l'appellante chiede che sia ammessa CTU sui diamanti (tuttora in possesso della Con Curatela Fallimentare di ) o comunque sui certificati di proprietà.
7. L'appello principale è infondato.
8. Va premesso che la vicenda si inserisce in un filone giurisprudenziale già oggetto di diverse pronunce di questa Corte di Appello (nn. 1324/2024, 840/2023, 843/2023, 846/2023,
207/2025). Il gravame, nella fattispecie, è circoscritto al capo della sentenza che ha liquidato, in via equitativa, il danno patrimoniale subìto dalla sig. nella misura del 20% del Pt_1
prezzo inizialmente versato, corrispondente al lucro percepito dalla BA a titolo di commissione con l'investimento de quo.
CO 9. È incontestato che l'acquisto è avvenuto tramite , nei suoi locali, per mezzo dei suoi propri funzionari e che tale acquisto ha determinato un danno di natura patrimoniale alla sig.
. La sig. ha comprovato il suo danno allegando i contratti di Pt_1 Pt_1 compravendita dei preziosi e dimostrando l'esborso complessivo sostenuto a fronte della condotta commerciale scorretta. È tuttavia da escludere che il danno patrimoniale coincida con l'integrale valore dell'investimento (€ 50.236,20); detta quantificazione farebbe assumere CO alla il ruolo di garante dell'investimento, sollevando la cliente da qualsiasi rischio ad CO esso connesso. Tale garanzia non risulta in alcun modo prestata da e comunque va considerato che, per sua natura, l'investimento finanziario contiene sempre un fattore di aleatorietà e di rischio (rischio specifico legato al tipo di investimento e rischio sistematico relativo al mercato).
10. In secondo luogo, non è neppure condivisibile l'assunto dell'appellante secondo il quale il danno dovrebbe corrispondere alla differenza fra l'esborso al momento dell'acquisto
(ottobre 2014) ed il valore effettivo dei diamanti alla predetta data o comunque al valore attualizzato (marzo 2021), nella misura indicata nella perizia di parte del gemmologo dott.
Difatti, la perizia di parte non può essere ammessa come prova del danno subìto, Per_1
avendo valore di mera allegazione difensiva e quindi non potrebbe essere posta a fondamento della decisione, posto che peraltro, a seguito del suo deposito, è stata contestata dalla BA
CO (v. terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di ) e correttamente non è stata considerata dal
Tribunale.
11. Né a tale incombente probatorio potrebbe sopperire la CTU invocata anche in questo grado, in considerazione dell'indisponibilità delle pietre da parte dell'appellante che, a pagina
13 dell'appello, si dichiara non in possesso dei diamanti, rimasti nella disponibilità del pagina 7 di 10 fallimento IDB;
nonché del tempo ormai trascorso e dell'incertezza cui perverrebbero le conclusioni del CTU, chiamato a dare una stima delle pietre al momento dell'acquisto
(peraltro nel mercato al dettaglio, per il quale, a differenza di quello all'ingrosso, non vi sono dati certi) solo in base ai documenti delle parti. Per tali ragioni, va esclusa l'ammissibilità di una CTU sul valore dei diamanti.
12. Stante la difficoltà oggettiva di individuare un criterio certo e preciso di valutazione del valore dei diamanti da indennizzare (considerata anche la indisponibilità materiale degli stessi), sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. il giudice può procedere ad una liquidazione secondo equità esercitando un potere che rientra nella sua discrezionalità, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa.
13. La Corte ritiene che il danno possa essere determinato equitativamente alla stregua dei parametri presenti nel provvedimento del 20.9.2017 di AGCM. Va ricordato che il provvedimento sanzionatorio dell'AG ha efficacia di “prova privilegiata” non solo per ciò che concerne la condotta attribuita al sanzionato, ma anche per ciò che concerne le valutazioni espresse dall'Autorità Garante: “la finalizzazione dell'attività di accertamento dei fatti compiuta dall'Autorità Garante integra in piena applicazione delle elaborazioni di teoria generale del processo in punto di rilevanza delle prove cosiddette atipiche o raccolte in processo separato ma anche solo in parte connesso una sorta di stato avanzato o preliminare di quelle devolute istituzionalmente al singolo giudice civile, investito delle ordinarie azioni risarcitorie fondate sui medesimi fatti. Sicché la prova acquisita in quella sede è in grado di esonerare ove questi se ne voglia avvalere il danneggiato dalla reiterazione degli accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio avverso il provvedimento di accertamento dell'infrazione ed irrogazione della sanzione: ed in tal senso può parlarsi allora di prova privilegiata (se non di vera e propria presunzione iuris tantum o comunque di elementi di prova fondato come accennato, sulla teoria della c.d. prova atipica) benché non già di prova legale, essendo chiuso il numero dei casi in cui il giudice è vincolato alla valenza probatoria di un particolare elemento” (Cass. n. 17972/2014; v. anche Cass. n. 23655/2021).
14. Ciò posto, nel predetto provvedimento vengono forniti alcuni dati scaturiti dall'istruttoria svolta dall'Autorità che possono essere presi quale parametro di riferimento per una quantificazione del danno. L'AG, con riferimento al corrispettivo previsto per l'attività CO svolta da , ha accertato che questo “era fissato nella misura del [10-20%] conteggiato
pagina 8 di 10 sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati nell'anno” (§ 102, 116). Invero, nel panorama giurisprudenziale di merito, sono stati prospettati diversi criteri per la determinazione del danno basati sui dati forniti dall'AG (ad es. differenza di valore con
Con il listino Rapaport oppure la maggiorazione di prezzo praticata da ). In tale quadro,
CO prendere a riferimento per la liquidazione del danno la percentuale riconosciuta a quale corrispettivo dell'investimento, costituisce un criterio logico e coerente in quanto riferito al vantaggio economico percepito dalla BA stessa, laddove tale vantaggio è collegato alla
CO condotta imputabile a per aver violato gli obblighi di tutela della cliente.
15. La conclusione cui è pervenuto il primo giudice non è quindi illogica o implausibile e pare corretto determinare il danno nella misura del 20% del prezzo pagato (corrispondente al
CO corrispettivo fissato per ) che non rappresenta un arbitrario e salomonico mezzo, ma un giudizio equitativo basato sull'art. 1226 c.c., supportato da adeguata motivazione.
16. Detta conclusione è coerente considerando anche altri parametri di riferimento forniti all'Autorità. L'AG ha difatti accertato che il costo medio effettivo del diamante incideva sul prezzo con una forbice tra il 20% ed il 40% ovvero in media del 30%, parametro che questa Corte, ai fini della liquidazione del danno, ha già ritenuto congruo nelle proprie precedenti decisioni (1). La liquidazione del danno operata dal Tribunale nella misura del 20% del prezzo di acquisto (e corrispondente a quanto percepito a titolo di commissione da parte di
CO
), è coerente ed adeguata, considerando che non è stato impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto all'appellante un danno non patrimoniale ulteriore pari al 20% (non oggetto di gravame). La percentuale complessivamente riconosciuta dal Tribunale del 40% del prezzo pagato si attesta nella misura massima accertata dall'AG del valore effettivo dei diamanti (e comunque superiore alla media del 30% già riconosciuta in casi identici da questa Corte).
17. In conclusione, l'appello principale va rigettato con conseguente conferma della sentenza appellata.
18. Dal rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dell'appello incidentale di
CO
, in quanto proposto in forma condizionata all'eventuale accoglimento dell'unico motivo di gravame proposto da (v. precisazione conclusioni del 25.3.2024 e comparsa di Pt_1
(1) Va considerato anche che il prezzo pagato era comprensivo di costi per servizi vari oltre alla commissione per Con
come custodia, copertura assicurativa ecc..
pagina 9 di 10 costituzione e risposta) (2).
19. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
20. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Parma n. 359/2022 pubblicata il 23.3.2022;
- condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 COroparte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3.200,00 per compensi oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
(2) “…per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, ovvero di astratta fondatezza dell'appello avversario, formula appello incidentale alla sentenza n. 359/2022 nella parte in cui il Tribunale ha accertato configurabile nella specie titolo di responsabilità a carico dell'odierna appellata per “informazioni ingannevoli trasmesse ai Con clienti” (pag. 10 comparsa di costituzione;
v. anche pag. 22 e 23).
pagina 10 di 10