Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2025REG.PROV.COLL.
N. 05624/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5624 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio eletto presso lo studio A Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Comune di Roccapiemonte, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Pagano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di LE (sezione seconda) n. 1384/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte e di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Esposito e Giovanni Pagano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello in esame è stato proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di LE (sezione seconda), n. 1384/2021, pubblicata il 3/06/2021, recante rigetto del ricorso proposto avverso il provvedimento, prot. n. 18517 del 4.12.2018, di revoca dell’ordinanza di demolizione, n. 44 URB, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. 241/90.
2. Con tale sentenza il Tar ha ritenuto in primo luogo fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse sollevata dal Comune di Roccapiemonte. Invero, l’ordinanza di demolizione, oggetto di revoca da parte del Comune era indirizzata anche ai ricorrenti, affermatisi comproprietari dell’area adibita a cortile, su cui s’erge il contestato muro (oggetto dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi). La revoca di cui si discute s’è posta dunque come un provvedimento ad essi favorevole, dacché l’assenza di utilità che gli stessi avrebbero pertanto potuto ritrarre dall’accoglimento del presente ricorso. In ogni caso, nel merito il ricorso è stato giudicato comunque infondato, perché recante censure sostanzialmente dirette a sovvertire l’esito dell’analisi discrezionale della specie, operata dall’amministrazione comunale. L’ultima censura, di ordine procedimentale e relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, teso alla revoca, in autotutela, del provvedimento demolitorio del muro, nei loro confronti, è stato respinto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo alinea, della l. 241/90, come eccepito dalla difesa del Comune, secondo cui “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l’appello contesta le argomentazioni svolte nella sentenza e formula nei suoi confronti i seguenti motivi:
- erroneità sull’interesse ad agire (ex art. 100 cpc), in quanto gli appellanti hanno un interesse diretto perché sono proprietari di unità immobiliare in struttura attigua all’opera abusiva oltre ad essere comproprietari dell’area cortiliva, senza aver mai prestato alcun tacito assenso all’opus, e indiretto, in quanto l’opera interferisce con il valore economico della proprietà esclusiva;
- error in iudicando ed error in procedendo in merito alla statuita infondatezza del ricorso di primo grado, violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c. e art. 21-quinquies l. 241/90, eccesso di potere, difetto del presupposto, arbitrarietà, illegittimità manifesta, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione sull’epoca di realizzazione;
- analoghi vizi per l’acquisizione di una relazione non certificata.
4. L’amministrazione comunale appellata e la originaria parte controinteressata si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Alla pubblica udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Il primo motivo di appello è carente di interesse, sia a fronte dell’infondatezza nel merito statuita dalla sentenza impugnata, sia in considerazione del carattere ampliativo della sfera giuridica dei destinatari dell’atto di revoca di una precedente ordinanza di demolizione, fra cui risultano anche gli odierni appellanti originari ricorrenti.
7.1 A quest’ultimo riguardo, le eventuali questioni civilistiche circa il riparto di incombenze e doveri in termini di suddivisione dei relativi costi ed oneri, fuoriescono dall’ambito di cognizione del presente giudizio, relativo ad atti autoritativi.
8. Il secondo motivo di appello, peraltro formulato in termini di estrema genericità, si scontra con le risultanze istruttorie.
8.1 In proposito, sia il Comune che la sentenza di prime cure hanno attribuito rilievo a quanto prodotto dagli interessati, con particolare riferimento alla relazione del 23 ottobre 2018, versata in atti, a firma del dott. Vincenzo Perugino, esperto in mineralogia e scienze dei beni culturali, ed alle connesse specifiche indagini strumentali eseguite dal Centro Datazione e Diagnostica dell’Università del Salento in data 17 ottobre 2018; da ciò è emerso che il manufatto in questione è stato realizzato in data ben anteriore all’anno 1942.
8.2 In ulteriore dettaglio, a fronte dell’analisi “tanatocenesi”, eseguita da tecnico laureato abilitato (che, a seguito di test di “radiodatazione”, ha evidenziato che “la concentrazione di C14 indica epoche di vita del reperto organico largamente antecedenti al 1950”), parte appellante non ha fornito un adeguato supporto probatorio di segno contrario.
8.3 A tale riguardo, la relazione datata 10 febbraio 2021, depositata da parte appellante, appare del tutto generica sulla datazione dell’opera, sia in sé sia in relazione a quanto invece posto a base dell’atto contestato, concentrandosi sui danni da infiltrazione e sulla ricostruzione dello stato dei luoghi.
8.4 Piuttosto, risulta sopravvenuta anche la relazione redatta in data 17.10.2022 dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio (R.G. n.3465/2020) incardinato dagli odierni appellanti in merito alla presunta violazione delle distanze legali. Nello specifico, il consulente, come attestato nel richiamato elaborato peritale versato in atti, ha confermato la condivisibilità degli elementi probatori posti a base dell’ordinanza impugnata in prime cure, comprovanti che il manufatto in questione è stato realizzato in epoca anteriore al 1942.
8.5 Va fatta applicazione dei consolidati principi in materia per cui, in termini generali, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo grava sul privato. Tale orientamento è basato sul principio di vicinanza della prova, in quanto, relativamente ad un immobile realizzato in assenza di titoli edilizi, solo l’interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere di sanabilità di un'opera edilizia, in ragione dell’eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime normativo dello ius aedificandi, dovendosi, dunque fare applicazione del generale principio processuale per cui la ripartizione dell’onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova (in questo senso, di recente: Cons. Stato, VII, 10 dicembre 2024, n. 9963).
8.6 Tale principio e conseguente onere probatorio, se in generale vale al fine di dimostrare la non abusività, una volta che il Comune ha adottato una motivata valutazione in tale senso non può che valere parimenti per coloro che intendono contestare tali autoritative conclusioni.
9. Infine, il terzo motivo è parimenti infondato, come correttamente evidenziato dalla sentenza,
9.1 Se per un verso l’analisi tecnica di parte posta a base del provvedimento risulta basata su adeguati elementi tecnici e scientifici, per un altro verso la relativa asseverazione formale appare irrilevante, soprattutto per la considerazione che gli elementi forniti dalla parte privata sono stati condivisi e fatti propri dall’autorità dotata di primaria competenza, quella comunale.
9.2 Né, come sopra evidenziato, la parte odierna appellante ha adempiuto all’onere probatorio ad essa spettante, nei termini di principio sopra ribaditi, circa la diversa epoca di realizzazione affermata.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO