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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 12 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Bianca Marina Bellunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
(C.F. ) nato a Monza in [...] Controparte_1 C.F._2
08.05.2000 con l'Avv. Paola Serrao ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Voglia l'Illmo Tribunale adito (riunito in Camera di Consiglio) previ gli incombenti di rito, così giudicare
NEL MERITO
Accogliere il presente ricorso congiuntamente promosso da , Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_1
E, per l'effetto
• revocare l'assegno di mantenimento ordinario previsto in favore di pari a € 200 Controparte_1
(duecento euro) mensili oltre la corresponsione delle spese straordinarie per la propria quota pari al 50% così come a suo tempo stabilito con sentenza di divorzio n. 2837/2018 emessa da Codesto
Ill.mo Tribunale in data 08.11.2018 e pubbl. il 28.11.2018 poiché non sussiste più alcun presupposto né in fatto né in diritto atto a legittimarne la loro ulteriore sussistenza. Il tutto, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. E, sempre per l'effetto
• autorizzare la madre – a interrompere la corresponsione dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario previsto in favore di pari a € 200 (duecento euro) mensili Controparte_1 nonché il contributo alle spese straordinarie per la propria quota pari al 50% con decorrenza al mese di febbraio 2025.
Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza di divorzio N. 2837/2018; che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.02.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.03.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 12 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Bianca Marina Bellunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
(C.F. ) nato a Monza in [...] Controparte_1 C.F._2
08.05.2000 con l'Avv. Paola Serrao ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Voglia l'Illmo Tribunale adito (riunito in Camera di Consiglio) previ gli incombenti di rito, così giudicare
NEL MERITO
Accogliere il presente ricorso congiuntamente promosso da , Parte_1 [...]
Parte_2 Controparte_1
E, per l'effetto
• revocare l'assegno di mantenimento ordinario previsto in favore di pari a € 200 Controparte_1
(duecento euro) mensili oltre la corresponsione delle spese straordinarie per la propria quota pari al 50% così come a suo tempo stabilito con sentenza di divorzio n. 2837/2018 emessa da Codesto
Ill.mo Tribunale in data 08.11.2018 e pubbl. il 28.11.2018 poiché non sussiste più alcun presupposto né in fatto né in diritto atto a legittimarne la loro ulteriore sussistenza. Il tutto, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. E, sempre per l'effetto
• autorizzare la madre – a interrompere la corresponsione dell'assegno di Parte_1 mantenimento ordinario previsto in favore di pari a € 200 (duecento euro) mensili Controparte_1 nonché il contributo alle spese straordinarie per la propria quota pari al 50% con decorrenza al mese di febbraio 2025.
Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni della sentenza di divorzio N. 2837/2018; che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 19.02.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo modificativo
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.03.2025
Il Presidente
Laura Gaggiotti