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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1715/2021 al quale vi è riunito il procedimento n.
3553/2021 e vertente
TRA nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Patti Via Trieste n. 16, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Antonio Timpanaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.05.2021 il ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nel 2019 per complessivi 102 giorni alle dipendenze dell'azienda di
Cusmà Piccione Rosario.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato il 19.02.2021.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1 elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione di qualsiasi beneficio previdenziale previsto dalla Legge con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, depositata in CP_1
data 23.09.2022, in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda, supportata dagli esiti del verbale di accertamento n. 4800000421706 del
30.06.2014 e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
Successivamente veniva riassegnata allo scrivente stante il provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il
D.P. n. 50/2022.
Veniva riunito al presente procedimento quello recante il n. 3553/2021
R.G. avente le medesime domande e difese.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda Cusmà Piccione Rosario.
Preliminarmente va evidenziata la tempestività del ricorso.
La domanda è altresì fondata.
2 Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Non possono, infatti, ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio.
Le loro dichiarazioni hanno quale fulcro la dichiarazione secondo cui parte ricorrente abbia effettuato lo stesso numero di giornate nonché lo stesso lavoro svolto dai testi stessi. Quest'ultimi, tuttavia, hanno indicato parte ricorrente quale testimoni nel proprio giudizio.
Non si può, dunque, tralasciare la circostanza secondo cui vi è un interesse sotteso alle dichiarazioni rese, seppur non così chiaro e diretto da giustificare l'inammissibilità della prova escussa, ma abbastanza permeante da inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese.
Ciò, a maggior ragione, quando lo stesse hanno apoditticamente confermato le circostanze di cui ai capitolati di prova di parte ricorrente senza aggiungere elementi o dettagli ulteriori, utili anche a scalfire la ricostruzione fornita dai verbalizzanti dell' . CP_1
Ne consegue, pertanto, che la domanda va rigettata.
Sulle spese si osserva quanto segue. In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si
3 applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023). Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione. Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale. Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM CP_1
55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 22.05.2021, con il procedimento riunito n. CP_1
3553/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell' che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ CP_1
213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 11 giugno 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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