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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/09/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 906/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1632/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il
4.7.24
TRA
e , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Dario D'Alessio e Parte_1 Parte_2
Maria Attianese
Appellanti
E
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Appellata – contumace
E
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_2 dall'avv. Francesco Loria
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_3 conveniva in giudizio e al fine di sentir
[...] Parte_1 Parte_2
1 revocare, ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 30.11.15 n. 2125 rep., racc. 12987, redatto dal Notaio e registrato in Pagani il Persona_1
4.12.15, con il quale la aveva trasferito al figlio, , la piena Pt_1 Parte_2 proprietà dell'unità immobiliare sita in Castel San Giorgio alla via Monsignor
Fimiani n. 18.
Esponeva la società attrice di aver trasferito a , con atto di Parte_4 compravendita dell'11.07.11, la piena proprietà di un locale sottotetto facente parte di un complesso immobiliare sito in Castel San Giorgio alla via Ciancio, con annesso posto auto scoperto.
A fronte del prezzo convenuto per la vendita l'acquirente aveva emesso effetti cambiari, non pagati alla scadenza e protestati sicché, con scrittura privata del
21.01.14, le parti avevano concordato un piano di rientro con il quale Pt_4
si era impegnato a corrispondere alla venditrice la somma di euro
[...]
52.000,00 e si era costituita fideiussore di tutte le obbligazioni di Parte_1 pagamento assunte dal figlio , prestando avallo sui 37 titoli cambiari dallo Pt_4 stesso emessi, per il complessivo importo di euro 52.000,00.
Andati insoluti e protestati anche tali effetti cambiari, la società attrice aveva intimato atto di precetto e successivamente instaurato una infruttuosa procedura esecutiva nei confronti della nel corso della quale quest'ultima aveva Pt_1 stipulato con l'altro figlio, , l'atto di compravendita oggetto di Parte_2 revocatoria.
Con il suddetto atto le parti avevano convenuto che il corrispettivo della vendita, pari ad euro 120.000,00, venisse pagato mediante assegno bancario dell'importo euro 100.000,00 e che la restante somma di euro 20.000,00 fosse versata, con modalità non specificate, entro tre mesi dalla stipula.
In tale operazione - avvenuta tra madre e figlio, subito dopo la notifica dell'atto di precetto ed in relazione alla quale non vi era prova dell'avvenuto versamento del saldo del prezzo pattuito - la società attrice ravvisava, quindi, l'evidente intento della di liquidare il proprio patrimonio in danno della società Pt_1 creditrice, non residuando altri beni di proprietà della stessa sui quali questa avrebbe potuto soddisfare la propria pretesa.
2 La assumeva, inoltre, sussistere l'ulteriore Parte_3 presupposto della scientia damni in capo al terzo in considerazione dello stretto rapporto di parentela con la debitrice, della loro coabitazione e della certa conoscenza da parte del della proposizione della procedura esecutiva nei Pt_2 confronti della madre.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione Parte_1 cambiaria diretta e la decadenza da quella di regresso, il difetto di legittimazione attiva della per assenza di un titolo giudiziale o Parte_3 stragiudiziale, la nullità delle clausole n. 3 e 4 della fideiussione, la intervenuta estinzione della stessa, la prescrizione dell'azione ex art. 1957 c.c. e, infine, la violazione del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio del garantito;
nel merito concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, contestando la sussistenza dei presupposti Parte_2 dell'azione revocatoria ed instando per il suo rigetto.
Con comparsa depositata il 10.6.2024 interveniva volontariamente nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società quale cessionaria del credito CP_2 vantato dalla , insistendo per l'accogliento delle Parte_3 conclusioni rassegnate dalla società cedente.
Con la sentenza n. 1632/24 il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito:
“
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attore
l'atto di compravendita: atto del 30.11.2015 n. 21225 rep. Del Notaio Per_1
con il quale la sig.ra trasferiva al figlio la proprietà
[...] Pt_1 Parte_2 dell'unità immobiliare sita in Castel San Giorgio, alla via Monsignor Carmine
Fimiani, n. 18 (foglio 4, p.lla 1331, sub 7, piano T-I-II, cat. A/3, cl. 1
2. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, la che si liquidano in euro 7.200,00 oltre Parte_3 accessori come per legge e con attribuzione ai difensori antistatari.”
Esclusa la violazione del contraddittorio denunciata da parte convenuta in considerazione della regolare citazione in giudizio del debitore e del terzo, quali unici litisconsorti necessari nell'azione revocatoria ordinaria, nel merito il
Tribunale ha altresì respinto le eccezioni sollevate dalla attinenti alla Pt_1
3 esistenza ed azionabilità del credito vantato dalla in Controparte_1 quanto estranee al thema decidendum.
Ai fini della ammissibilità dell'azione ha, quindi, ritenuto provata documentalmente da parte attrice la sussistenza di un credito nei confronti della ed ha accertato la preesistenza dello stesso rispetto alla stipula dell'atto Pt_1 di compravendita del 30.11.2015.
Quanto, invece, ai presupposti dell'azione, il primo giudice ha assunto sussistere il rischio di un soddisfacimento più incerto e difficile gravante sul debitore in mancanza della prova, della quale era onerata la debitrice, della propria residua capienza patrimoniale.
Ha poi ravvisato la scientia damni nella circostanza che l'immobile era stato alienato dalla al figlio - con la stessa convivente ed al quale era nota la Pt_1 esistenza dell'azione esecutiva promossa dalla società attrice in danno della madre - nonché nella assenza di prova circa l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo convenuto per la compravendita, le cui modalità non erano state determinate nel relativo atto.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato il 27.8.24 alla
[...]
e hanno proposto appello, affidato Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a sei motivi, così concludendo:
“NEL MERITO: accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare nulla ed inefficace la impugnata sentenza.”
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, la CP_2 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed il difetto di integrità del contraddittorio, chiedendo disporne l'integrazione nei confronti della società
nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame. Pt_3 Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 5.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1 non costituitasi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
4 Pur non essendo stata evocata in giudizio, si è invece costituita la CP_2 cessionaria del credito originariamente in capo alla Controparte_1 già intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. con atto depositato in data 10.06.2024, con il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice.
Sussiste la sua legittimazione ad intervenire in questo grado perché, a norma dell'art. 111 quarto comma, c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante del diritto controverso “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
1. Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo di gravame e denunciano la nullità della sentenza perché “a Parte_1 Parte_2 sorpresa” o “della terza via”, assumendo che nessuna delle ragioni esposte nella parte motiva avevano formato oggetto di contraddittorio.
2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia in quanto resa in favore di un soggetto inesistente.
Deducono che la società “ , con tale denominazione Controparte_3 indicata nell'epigrafe della sentenza, è società inesistente non essendo comprensibile il significato dell'acronimo “ nè riferibile all'attrice il codice CP_3 fiscale riportato nella sentenza.
Evidenziano, inoltre, che a tale società si era sostituita nel corso del giudizio altra società, cessionaria del credito vantato dall'attrice, e che tale cessione era stata oggetto di contestazione in un diverso procedimento, del quale però gli appellanti non avevano potuto fornire la prova “per la errata gestione del potere di direzione del processo”.
3. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della nullità della pronuncia per la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Evidenziano che, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata già all'udienza del 3.11.22 e reiterata alla successiva udienza del 3.07.24, entrambe fissate per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale, all'esito della riserva assunta, aveva direttamente provveduto al deposito della impugnata sentenza.
5 4. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano la nullità della pronuncia per violazione del diritto di difesa.
Assumono che il Giudice di primo grado, omettendo di concedere i termini ex art. 190 c.p.c., avrebbe impedito ai convenuti di produrre la contestata cessione del credito, avvenuta nelle more dei rinvii e della riserva a sentenza senza termini, nonché di dimostrare la pendenza di autonomo giudizio avente ad oggetto la cessione stessa, così consentendo alla società attrice di ottenere il pagamento di un credito ceduto, per il quale, in via presuntiva, aveva già conseguito un vantaggio economico.
5. Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono della omessa pronuncia su eccezioni “cardine della vertenza”.
Deducono che tutte le questioni relative alla prova del consilum fraudis erano state superate mediante il ricorso a presunzioni “scolastiche”, non assistite da validi argomenti di prova.
Lamentano che, per effetto del mancato accoglimento delle richieste istruttorie, era stata loro preclusa la possibilità di dimostrare che (originario Parte_4 debitore della era stato ammesso alla procedura di Parte_3 sovraindebitamento e che la società attrice aveva già soddisfatto le proprie pretese in sede esecutiva.
Ove ne fosse stata consentita la dimostrazione, da tali circostanze, a dire degli appellanti, sarebbe conseguita la improponibilità della domanda di revocatoria nei confronti dei convenuti.
6. Con il sesto motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui attribuisce le spese di lite al procuratore antistatario.
Rilevano che la parte indicata nella sentenza, da quest'ultimo rappresentata, oltre a non corrispondere neppure alla originaria attrice, per effetto della errata indicazione della ragione sociale e della partita iva, va considerata inesistente, non più parte del giudizio né titolare del credito posto a fondamento dell'azione.
7. Per il loro evidente carattere logicamente preliminare devono essere preliminarmente esaminati il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello, con i quali si denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e mancata concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
6 8. In punto di fatto emerge chiaramente dagli atti del giudizio di primo grado che il giudice istruttore, all'udienza del 3.07.2024, cui il giudizio era pervenuto dopo alcuni rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il giorno 3.11.2022, ha riservato la causa in decisione senza concedere i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali. La sentenza risulta depositata nello stesso giorno dell'udienza e pubblicata il giorno successivo (v. storico del fascicolo di primo grado).
Non risulta che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, avesse rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che non prevede la concessione di detti termini.
Ciò posto, in punto di diritto si osserva che la pronuncia nel merito della causa, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., è emessa in violazione del principio del contraddittorio essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 20142/2005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n. 7072/2010
Cass. n. 20180/2015; Cass. n. 24636/2016; Cass. n. 20732/2018; Cass. n.
29354/2019).
L'inosservanza delle forme di legge, stabilite a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è sanzionata con la nullità della sentenza, da farsi valere, come avvenuto nella specie, con la proposizione dell'appello, secondo il principio di conversione delle cause in nullità in motivi di impugnazione dettato dall'art. 161 comma 1 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “la parte che proponga
l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia” (Cass. S.U.
n.36596/2021).
La sentenza impugnata è, pertanto, affetta da nullità.
7 Tuttavia, poiché il vizio rilevato non rientra nei casi tassativi in cui il giudice d'appello deve rimettere gli atti al primo giudice, a norma degli artt. 353 e 354
c.p.c., questa Corte è tenuta a decidere la causa nel merito, non potendo limitarsi a rilevare la nullità con pronunzia soltanto rescindente, stante l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello a quella caducata di primo grado (Cass. n.
12561/2021).
La decisione va resa sulla base della situazione processuale maturata nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale e di quanto dedotto in relazione ad essa nell'atto di appello;
trattandosi di nullità del giudizio di primo grado, infatti, “non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità.
Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito” (così Cass. S.U. cit. che richiama Cass. n. 4125/2020; v. anche Cass. n.
5590/2011).
9. Risulta innanzitutto assorbito dall'accoglimento di detti motivi il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano la errata indicazione
(“s.r.u.i.” in luogo di “s.r.l.”), nell'epigrafe della sentenza, dell'acronimo della società attrice nonché del suo codice fiscale e che, a loro dire, per tale ragione sarebbe stata resa nei confronti di soggetto inesistente;
la pronuncia di questa
Corte è infatti destinata a sostituirsi alla precedente.
In ogni caso si osserva che l'errata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del codice fiscale della società attrice e dell'acronimo (“s.r.u.i.” in luogo di
“s.r.l.”) è un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale: in ogni caso detti errori nella specie non hanno comportato alcuna incertezza sulla identità di detta parte;
infatti, al di là del fatto che nel corpo della sentenza l'attrice risulta correttamente individuata come la “
[...]
, alcun dubbio può sussistere in merito all'identità del soggetto Controparte_1 nei cui confronti è stata emessa la sentenza in quanto gli appellanti hanno
8 evocato nel presente giudizio proprio la “ a Socio Unico Controparte_1
(Partita IVA: ), con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Conforti P.IVA_1
n. 17/19, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore geom. CP_4
”, cui risulta pure correttamente notificato l'atto introduttivo del
[...] presente giudizio (v. atto di appello e relata di notifica).
10. Passando alla disamina degli altri motivi, con i quali gli appellanti lamentano la sopravvenuta carenza della legittimazione dell'attrice a seguito dell'intervento della cessionaria, l'errata valutazione del consilium fraudis e la mancata ammissione della prova testimoniale, essi non possono trovare accoglimento.
I rilievi dell'appellante in merito al sopravvenuto difetto di legittimazione (sia sostanziale che processuale) dell'originaria attrice a seguito dell'intervento in causa della cessionaria sono infondati perché non tengono conto del dato normativo nonché dei consolidati principi giurisprudenziali in materia.
Osserva in merito la Corte che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti ( Cass. n. 22424/2009; Cass. n.
1200/2015; Cass. n. 5529/2020).
Quanto alla contestazione della sussistenza del consilium fraudis, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di detto presupposto soggettivo così argomentando:
“…poiché la garante ha alienato il bene immobile a suo figlio, il sig. Parte_1
, il quale, secondo quanto assunto da parte attrice e non contestato Parte_2 dalle convenute, aveva altresì “partecipato” alla procedura esecutiva instaurata dalla contro la sig.ra consegnando lui stesso delle Parte_5 Pt_1 automobili pignorate dal creditore. Inoltre, come rilevato da parte attrice, dall'atto notarile revocando emerge che i convenuti, la sig.ra e il sig. Pt_1
, erano conviventi all'epoca dei fatti. Tale circostanza, se non Parte_2 costituisce prova della conoscenza del terzo del credito e del pregiudizio che la transazione arrecava alle ragioni creditorie, rileva quantomeno quale
9 presunzione. Infine, nessuna prova è stata fornita dalle convenute in merito all'avvenuto pagamento, pur avendo parte attrice contestato la circostanza per la quale non erano state indicate le modalità di pagamento di parte del corrispettivo”.
Tale assetto argomentativo non è scalfito affatto dalle considerazioni degli appellanti, i quali genericamente lamentano che il giudice di primo grado ha tratto da “presunzioni scolastiche” il proprio convincimento in merito alla consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Giova rammentare che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni…” (Cass. n.
17327/2011; Cass. n. 27546/2014; Cass. n. 16221/2019).
Infatti, poiché il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria, è per lui oltremodo problematico dare la prova diretta dell'atteggiamento soggettivo del debitore ed eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui l'atto è a titolo oneroso per cui tale prova può essere fornita per elementi presuntivi. Tra questi possono essere considerati elementi indiziari i rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo (parentela, affinità o convivenza) (Cass. n. 4175 del 2020; n. 12836 del 2014Cass. n. 13447 del
2013) oppure i rapporti lavorativi;
le ambigue modalità di pagamento;
il divario tra prezzo pattuito e valore di mercato;
la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori (Cass. n.16221/2019; Cass. n.10928/ 2020).
Ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per la configurabilità di una presunzione valida non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto
10 come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo il normale criterio dell'id quod plerumque accidit.
Nel caso di specie gli elementi indiziari valorizzati dal primo giudice, la cui sussistenza non è stata contestata dagli appellanti, sono:
a) Il rapporto di stretta parentela e di convivenza tra alienante (madre) ed acquirente (figlio);
b) la circostanza che l'acquirente, , aveva altresì “partecipato” alla Parte_2 procedura esecutiva instaurata dalla contro la madre, Parte_3 consegnando lui stesso delle automobili pignorate dal creditore;
c) la mancanza di prova del pagamento del prezzo.
Dalle indicate presunzioni, nonché dalla pacifica circostanza che l'atto dispositivo veniva compiuto dalla debitrice dopo la notifica dell'atto di precetto da Pt_1 parte della si perviene alla conclusione della Controparte_1 conoscibilità del pregiudizio, tale da integrare l'elemento soggettivo non solo nella disponente ma anche nell'acquirente del bene.
Passando alla lamentata mancata ammissione delle prove testimoniali articolate dagli appellanti in primo grado, tese a comprovare l'intervenuta ammissione del debitore principale ad una procedura di sovraindebitamento, la prova non solo è inammissibile, atteso che tale circostanza va provata documentalmente, ma detta prova è del tutto superflua ai fini della decisione.
Invero l'ammissione del debitore principale ad una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non produce alcun effetto esdebitatorio automatico in favore del sovraindebitato (L. 3/2012) e men che meno nei confronti del garante, cui la procedura rimane estranea, e che può essere coinvolto in essa solo agendo in regresso nei confronti del debitore principale o in surroga del creditore una volta soddisfatte le pretese del creditore garantito.
Quanto all'eccepita improcedibilità dell'azione, va solo rammentato che non sussistono ostacoli né all'inizio che alla prosecuzione dell'azione revocatoria in esame in quanto esercitata nei confronti del garante e non del debitore principale in favore del quale, peraltro, la L. 3/2012 prevedeva solo la possibilità per il giudice di inibire l'inizio o di sospendere le sole azioni esecutive nella ricorrenza dei presupposti di legge.
11 Gli appellanti, poi, nei suddetti termini di preclusione, nulla hanno comprovato circa l'avvenuta estinzione nel confronti dell'originario creditore, la
[...]
dell'obbligazione di garanzia assunta dalla la prova di Controparte_1 Pt_1 tale circostanza, peraltro, quand'anche fossero stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sarebbe stata preclusa in quella fase del giudizio perché le comparse conclusionali hanno il solo scopo di illustrare le ragioni e le difese alla luce delle allegazioni delle parti e dell' attività istruttoria svolta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, previa declaratoria della nullità della sentenza impugnata, va accolta la domanda di inefficacia proposta nei confronti degli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione all'avv. Francesco Loria, antistatario.
Nulla per le spese di questo grado in favore della non Controparte_1 essendosi l'appellata costituita in questo grado.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della con l'intervento della società Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1632/24 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, così decide:
- dichiara la nullità della sentenza n. 1632/24 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, per violazione dell'art. 190 c.p.c.;
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della e della cessionaria intervenuta ex art. Controparte_1 CP_2
111 c.p.c., l'atto di compravendita impugnato: atto del 30.11.2015 n. 21225 rep. del Notaio , con il quale trasferiva a Persona_1 Parte_1 Pt_2
la proprietà dell'unità immobiliare sita in Castel San Giorgio, alla via
[...]
Monsignor Carmine Fimiani, n. 18 (foglio 4, p.lla 1331, sub 7, piano T-I-II, cat.
A/3, cl. 1 2;
12 -condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate per il primo grado in favore della in Controparte_1 euro 518,00 per contributo unificato ed euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Loria;
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio -liquidate per il secondo grado in favore della - in euro CP_2
5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Loria;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente dott. Guerino Iannicelli Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 906/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1632/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata il
4.7.24
TRA
e , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Dario D'Alessio e Parte_1 Parte_2
Maria Attianese
Appellanti
E
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
Appellata – contumace
E
a socio unico, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_2 dall'avv. Francesco Loria
Intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Conclusioni: come da atto di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_3 conveniva in giudizio e al fine di sentir
[...] Parte_1 Parte_2
1 revocare, ex art. 2901 c.c., l'atto di compravendita del 30.11.15 n. 2125 rep., racc. 12987, redatto dal Notaio e registrato in Pagani il Persona_1
4.12.15, con il quale la aveva trasferito al figlio, , la piena Pt_1 Parte_2 proprietà dell'unità immobiliare sita in Castel San Giorgio alla via Monsignor
Fimiani n. 18.
Esponeva la società attrice di aver trasferito a , con atto di Parte_4 compravendita dell'11.07.11, la piena proprietà di un locale sottotetto facente parte di un complesso immobiliare sito in Castel San Giorgio alla via Ciancio, con annesso posto auto scoperto.
A fronte del prezzo convenuto per la vendita l'acquirente aveva emesso effetti cambiari, non pagati alla scadenza e protestati sicché, con scrittura privata del
21.01.14, le parti avevano concordato un piano di rientro con il quale Pt_4
si era impegnato a corrispondere alla venditrice la somma di euro
[...]
52.000,00 e si era costituita fideiussore di tutte le obbligazioni di Parte_1 pagamento assunte dal figlio , prestando avallo sui 37 titoli cambiari dallo Pt_4 stesso emessi, per il complessivo importo di euro 52.000,00.
Andati insoluti e protestati anche tali effetti cambiari, la società attrice aveva intimato atto di precetto e successivamente instaurato una infruttuosa procedura esecutiva nei confronti della nel corso della quale quest'ultima aveva Pt_1 stipulato con l'altro figlio, , l'atto di compravendita oggetto di Parte_2 revocatoria.
Con il suddetto atto le parti avevano convenuto che il corrispettivo della vendita, pari ad euro 120.000,00, venisse pagato mediante assegno bancario dell'importo euro 100.000,00 e che la restante somma di euro 20.000,00 fosse versata, con modalità non specificate, entro tre mesi dalla stipula.
In tale operazione - avvenuta tra madre e figlio, subito dopo la notifica dell'atto di precetto ed in relazione alla quale non vi era prova dell'avvenuto versamento del saldo del prezzo pattuito - la società attrice ravvisava, quindi, l'evidente intento della di liquidare il proprio patrimonio in danno della società Pt_1 creditrice, non residuando altri beni di proprietà della stessa sui quali questa avrebbe potuto soddisfare la propria pretesa.
2 La assumeva, inoltre, sussistere l'ulteriore Parte_3 presupposto della scientia damni in capo al terzo in considerazione dello stretto rapporto di parentela con la debitrice, della loro coabitazione e della certa conoscenza da parte del della proposizione della procedura esecutiva nei Pt_2 confronti della madre.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, la prescrizione dell'azione Parte_1 cambiaria diretta e la decadenza da quella di regresso, il difetto di legittimazione attiva della per assenza di un titolo giudiziale o Parte_3 stragiudiziale, la nullità delle clausole n. 3 e 4 della fideiussione, la intervenuta estinzione della stessa, la prescrizione dell'azione ex art. 1957 c.c. e, infine, la violazione del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio del garantito;
nel merito concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva, altresì, contestando la sussistenza dei presupposti Parte_2 dell'azione revocatoria ed instando per il suo rigetto.
Con comparsa depositata il 10.6.2024 interveniva volontariamente nel giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società quale cessionaria del credito CP_2 vantato dalla , insistendo per l'accogliento delle Parte_3 conclusioni rassegnate dalla società cedente.
Con la sentenza n. 1632/24 il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito:
“
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attore
l'atto di compravendita: atto del 30.11.2015 n. 21225 rep. Del Notaio Per_1
con il quale la sig.ra trasferiva al figlio la proprietà
[...] Pt_1 Parte_2 dell'unità immobiliare sita in Castel San Giorgio, alla via Monsignor Carmine
Fimiani, n. 18 (foglio 4, p.lla 1331, sub 7, piano T-I-II, cat. A/3, cl. 1
2. Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, la che si liquidano in euro 7.200,00 oltre Parte_3 accessori come per legge e con attribuzione ai difensori antistatari.”
Esclusa la violazione del contraddittorio denunciata da parte convenuta in considerazione della regolare citazione in giudizio del debitore e del terzo, quali unici litisconsorti necessari nell'azione revocatoria ordinaria, nel merito il
Tribunale ha altresì respinto le eccezioni sollevate dalla attinenti alla Pt_1
3 esistenza ed azionabilità del credito vantato dalla in Controparte_1 quanto estranee al thema decidendum.
Ai fini della ammissibilità dell'azione ha, quindi, ritenuto provata documentalmente da parte attrice la sussistenza di un credito nei confronti della ed ha accertato la preesistenza dello stesso rispetto alla stipula dell'atto Pt_1 di compravendita del 30.11.2015.
Quanto, invece, ai presupposti dell'azione, il primo giudice ha assunto sussistere il rischio di un soddisfacimento più incerto e difficile gravante sul debitore in mancanza della prova, della quale era onerata la debitrice, della propria residua capienza patrimoniale.
Ha poi ravvisato la scientia damni nella circostanza che l'immobile era stato alienato dalla al figlio - con la stessa convivente ed al quale era nota la Pt_1 esistenza dell'azione esecutiva promossa dalla società attrice in danno della madre - nonché nella assenza di prova circa l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo convenuto per la compravendita, le cui modalità non erano state determinate nel relativo atto.
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato il 27.8.24 alla
[...]
e hanno proposto appello, affidato Controparte_1 Parte_1 Parte_2
a sei motivi, così concludendo:
“NEL MERITO: accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare nulla ed inefficace la impugnata sentenza.”
Si è costituita la società eccependo, preliminarmente, la CP_2 inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed il difetto di integrità del contraddittorio, chiedendo disporne l'integrazione nei confronti della società
nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame. Pt_3 Controparte_1
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 5.6.2025 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1 non costituitasi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
4 Pur non essendo stata evocata in giudizio, si è invece costituita la CP_2 cessionaria del credito originariamente in capo alla Controparte_1 già intervenuta nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c. con atto depositato in data 10.06.2024, con il quale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice.
Sussiste la sua legittimazione ad intervenire in questo grado perché, a norma dell'art. 111 quarto comma, c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante del diritto controverso “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
1. Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo di gravame e denunciano la nullità della sentenza perché “a Parte_1 Parte_2 sorpresa” o “della terza via”, assumendo che nessuna delle ragioni esposte nella parte motiva avevano formato oggetto di contraddittorio.
2. Con il secondo motivo gli appellanti censurano la pronuncia in quanto resa in favore di un soggetto inesistente.
Deducono che la società “ , con tale denominazione Controparte_3 indicata nell'epigrafe della sentenza, è società inesistente non essendo comprensibile il significato dell'acronimo “ nè riferibile all'attrice il codice CP_3 fiscale riportato nella sentenza.
Evidenziano, inoltre, che a tale società si era sostituita nel corso del giudizio altra società, cessionaria del credito vantato dall'attrice, e che tale cessione era stata oggetto di contestazione in un diverso procedimento, del quale però gli appellanti non avevano potuto fornire la prova “per la errata gestione del potere di direzione del processo”.
3. Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della nullità della pronuncia per la mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Evidenziano che, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata già all'udienza del 3.11.22 e reiterata alla successiva udienza del 3.07.24, entrambe fissate per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale, all'esito della riserva assunta, aveva direttamente provveduto al deposito della impugnata sentenza.
5 4. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano la nullità della pronuncia per violazione del diritto di difesa.
Assumono che il Giudice di primo grado, omettendo di concedere i termini ex art. 190 c.p.c., avrebbe impedito ai convenuti di produrre la contestata cessione del credito, avvenuta nelle more dei rinvii e della riserva a sentenza senza termini, nonché di dimostrare la pendenza di autonomo giudizio avente ad oggetto la cessione stessa, così consentendo alla società attrice di ottenere il pagamento di un credito ceduto, per il quale, in via presuntiva, aveva già conseguito un vantaggio economico.
5. Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono della omessa pronuncia su eccezioni “cardine della vertenza”.
Deducono che tutte le questioni relative alla prova del consilum fraudis erano state superate mediante il ricorso a presunzioni “scolastiche”, non assistite da validi argomenti di prova.
Lamentano che, per effetto del mancato accoglimento delle richieste istruttorie, era stata loro preclusa la possibilità di dimostrare che (originario Parte_4 debitore della era stato ammesso alla procedura di Parte_3 sovraindebitamento e che la società attrice aveva già soddisfatto le proprie pretese in sede esecutiva.
Ove ne fosse stata consentita la dimostrazione, da tali circostanze, a dire degli appellanti, sarebbe conseguita la improponibilità della domanda di revocatoria nei confronti dei convenuti.
6. Con il sesto motivo di gravame gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui attribuisce le spese di lite al procuratore antistatario.
Rilevano che la parte indicata nella sentenza, da quest'ultimo rappresentata, oltre a non corrispondere neppure alla originaria attrice, per effetto della errata indicazione della ragione sociale e della partita iva, va considerata inesistente, non più parte del giudizio né titolare del credito posto a fondamento dell'azione.
7. Per il loro evidente carattere logicamente preliminare devono essere preliminarmente esaminati il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello, con i quali si denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio e mancata concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali.
6 8. In punto di fatto emerge chiaramente dagli atti del giudizio di primo grado che il giudice istruttore, all'udienza del 3.07.2024, cui il giudizio era pervenuto dopo alcuni rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il giorno 3.11.2022, ha riservato la causa in decisione senza concedere i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali. La sentenza risulta depositata nello stesso giorno dell'udienza e pubblicata il giorno successivo (v. storico del fascicolo di primo grado).
Non risulta che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, avesse rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che non prevede la concessione di detti termini.
Ciò posto, in punto di diritto si osserva che la pronuncia nel merito della causa, senza assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., è emessa in violazione del principio del contraddittorio essendo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, (Cass. n. 4805/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 20142/2005; Cass. n. 6293/2008; Cass. n. 7072/2010
Cass. n. 20180/2015; Cass. n. 24636/2016; Cass. n. 20732/2018; Cass. n.
29354/2019).
L'inosservanza delle forme di legge, stabilite a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è sanzionata con la nullità della sentenza, da farsi valere, come avvenuto nella specie, con la proposizione dell'appello, secondo il principio di conversione delle cause in nullità in motivi di impugnazione dettato dall'art. 161 comma 1 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che “la parte che proponga
l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia” (Cass. S.U.
n.36596/2021).
La sentenza impugnata è, pertanto, affetta da nullità.
7 Tuttavia, poiché il vizio rilevato non rientra nei casi tassativi in cui il giudice d'appello deve rimettere gli atti al primo giudice, a norma degli artt. 353 e 354
c.p.c., questa Corte è tenuta a decidere la causa nel merito, non potendo limitarsi a rilevare la nullità con pronunzia soltanto rescindente, stante l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello a quella caducata di primo grado (Cass. n.
12561/2021).
La decisione va resa sulla base della situazione processuale maturata nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale e di quanto dedotto in relazione ad essa nell'atto di appello;
trattandosi di nullità del giudizio di primo grado, infatti, “non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità.
Non le basta perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito” (così Cass. S.U. cit. che richiama Cass. n. 4125/2020; v. anche Cass. n.
5590/2011).
9. Risulta innanzitutto assorbito dall'accoglimento di detti motivi il secondo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano la errata indicazione
(“s.r.u.i.” in luogo di “s.r.l.”), nell'epigrafe della sentenza, dell'acronimo della società attrice nonché del suo codice fiscale e che, a loro dire, per tale ragione sarebbe stata resa nei confronti di soggetto inesistente;
la pronuncia di questa
Corte è infatti destinata a sostituirsi alla precedente.
In ogni caso si osserva che l'errata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del codice fiscale della società attrice e dell'acronimo (“s.r.u.i.” in luogo di
“s.r.l.”) è un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale: in ogni caso detti errori nella specie non hanno comportato alcuna incertezza sulla identità di detta parte;
infatti, al di là del fatto che nel corpo della sentenza l'attrice risulta correttamente individuata come la “
[...]
, alcun dubbio può sussistere in merito all'identità del soggetto Controparte_1 nei cui confronti è stata emessa la sentenza in quanto gli appellanti hanno
8 evocato nel presente giudizio proprio la “ a Socio Unico Controparte_1
(Partita IVA: ), con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via Conforti P.IVA_1
n. 17/19, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore geom. CP_4
”, cui risulta pure correttamente notificato l'atto introduttivo del
[...] presente giudizio (v. atto di appello e relata di notifica).
10. Passando alla disamina degli altri motivi, con i quali gli appellanti lamentano la sopravvenuta carenza della legittimazione dell'attrice a seguito dell'intervento della cessionaria, l'errata valutazione del consilium fraudis e la mancata ammissione della prova testimoniale, essi non possono trovare accoglimento.
I rilievi dell'appellante in merito al sopravvenuto difetto di legittimazione (sia sostanziale che processuale) dell'originaria attrice a seguito dell'intervento in causa della cessionaria sono infondati perché non tengono conto del dato normativo nonché dei consolidati principi giurisprudenziali in materia.
Osserva in merito la Corte che la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti ( Cass. n. 22424/2009; Cass. n.
1200/2015; Cass. n. 5529/2020).
Quanto alla contestazione della sussistenza del consilium fraudis, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di detto presupposto soggettivo così argomentando:
“…poiché la garante ha alienato il bene immobile a suo figlio, il sig. Parte_1
, il quale, secondo quanto assunto da parte attrice e non contestato Parte_2 dalle convenute, aveva altresì “partecipato” alla procedura esecutiva instaurata dalla contro la sig.ra consegnando lui stesso delle Parte_5 Pt_1 automobili pignorate dal creditore. Inoltre, come rilevato da parte attrice, dall'atto notarile revocando emerge che i convenuti, la sig.ra e il sig. Pt_1
, erano conviventi all'epoca dei fatti. Tale circostanza, se non Parte_2 costituisce prova della conoscenza del terzo del credito e del pregiudizio che la transazione arrecava alle ragioni creditorie, rileva quantomeno quale
9 presunzione. Infine, nessuna prova è stata fornita dalle convenute in merito all'avvenuto pagamento, pur avendo parte attrice contestato la circostanza per la quale non erano state indicate le modalità di pagamento di parte del corrispettivo”.
Tale assetto argomentativo non è scalfito affatto dalle considerazioni degli appellanti, i quali genericamente lamentano che il giudice di primo grado ha tratto da “presunzioni scolastiche” il proprio convincimento in merito alla consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Giova rammentare che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore;
la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni…” (Cass. n.
17327/2011; Cass. n. 27546/2014; Cass. n. 16221/2019).
Infatti, poiché il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria, è per lui oltremodo problematico dare la prova diretta dell'atteggiamento soggettivo del debitore ed eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui l'atto è a titolo oneroso per cui tale prova può essere fornita per elementi presuntivi. Tra questi possono essere considerati elementi indiziari i rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo (parentela, affinità o convivenza) (Cass. n. 4175 del 2020; n. 12836 del 2014Cass. n. 13447 del
2013) oppure i rapporti lavorativi;
le ambigue modalità di pagamento;
il divario tra prezzo pattuito e valore di mercato;
la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori (Cass. n.16221/2019; Cass. n.10928/ 2020).
Ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per la configurabilità di una presunzione valida non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto
10 come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo il normale criterio dell'id quod plerumque accidit.
Nel caso di specie gli elementi indiziari valorizzati dal primo giudice, la cui sussistenza non è stata contestata dagli appellanti, sono:
a) Il rapporto di stretta parentela e di convivenza tra alienante (madre) ed acquirente (figlio);
b) la circostanza che l'acquirente, , aveva altresì “partecipato” alla Parte_2 procedura esecutiva instaurata dalla contro la madre, Parte_3 consegnando lui stesso delle automobili pignorate dal creditore;
c) la mancanza di prova del pagamento del prezzo.
Dalle indicate presunzioni, nonché dalla pacifica circostanza che l'atto dispositivo veniva compiuto dalla debitrice dopo la notifica dell'atto di precetto da Pt_1 parte della si perviene alla conclusione della Controparte_1 conoscibilità del pregiudizio, tale da integrare l'elemento soggettivo non solo nella disponente ma anche nell'acquirente del bene.
Passando alla lamentata mancata ammissione delle prove testimoniali articolate dagli appellanti in primo grado, tese a comprovare l'intervenuta ammissione del debitore principale ad una procedura di sovraindebitamento, la prova non solo è inammissibile, atteso che tale circostanza va provata documentalmente, ma detta prova è del tutto superflua ai fini della decisione.
Invero l'ammissione del debitore principale ad una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento non produce alcun effetto esdebitatorio automatico in favore del sovraindebitato (L. 3/2012) e men che meno nei confronti del garante, cui la procedura rimane estranea, e che può essere coinvolto in essa solo agendo in regresso nei confronti del debitore principale o in surroga del creditore una volta soddisfatte le pretese del creditore garantito.
Quanto all'eccepita improcedibilità dell'azione, va solo rammentato che non sussistono ostacoli né all'inizio che alla prosecuzione dell'azione revocatoria in esame in quanto esercitata nei confronti del garante e non del debitore principale in favore del quale, peraltro, la L. 3/2012 prevedeva solo la possibilità per il giudice di inibire l'inizio o di sospendere le sole azioni esecutive nella ricorrenza dei presupposti di legge.
11 Gli appellanti, poi, nei suddetti termini di preclusione, nulla hanno comprovato circa l'avvenuta estinzione nel confronti dell'originario creditore, la
[...]
dell'obbligazione di garanzia assunta dalla la prova di Controparte_1 Pt_1 tale circostanza, peraltro, quand'anche fossero stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sarebbe stata preclusa in quella fase del giudizio perché le comparse conclusionali hanno il solo scopo di illustrare le ragioni e le difese alla luce delle allegazioni delle parti e dell' attività istruttoria svolta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, previa declaratoria della nullità della sentenza impugnata, va accolta la domanda di inefficacia proposta nei confronti degli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione all'avv. Francesco Loria, antistatario.
Nulla per le spese di questo grado in favore della non Controparte_1 essendosi l'appellata costituita in questo grado.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della con l'intervento della società Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 1632/24 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, così decide:
- dichiara la nullità della sentenza n. 1632/24 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, per violazione dell'art. 190 c.p.c.;
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti della e della cessionaria intervenuta ex art. Controparte_1 CP_2
111 c.p.c., l'atto di compravendita impugnato: atto del 30.11.2015 n. 21225 rep. del Notaio , con il quale trasferiva a Persona_1 Parte_1 Pt_2
la proprietà dell'unità immobiliare sita in Castel San Giorgio, alla via
[...]
Monsignor Carmine Fimiani, n. 18 (foglio 4, p.lla 1331, sub 7, piano T-I-II, cat.
A/3, cl. 1 2;
12 -condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate per il primo grado in favore della in Controparte_1 euro 518,00 per contributo unificato ed euro 7.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Loria;
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 giudizio -liquidate per il secondo grado in favore della - in euro CP_2
5.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Loria;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n.
115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Giuliana Giuliano
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