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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR ON AR Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1759/2022 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dell'Unto Maurizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Tagliamento n. 45;
APPELLANTE in persona del suo legale rappresentante consigliere delegato, sig. , CP_1 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Truglio Tindaro ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della
Balduina n. 7;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5090/2022 pubblicata in data
30.05.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.09.2021 innanzi al Tribunale di Roma la proponeva CP_1 opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo n. reg. carico CT4512, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 22.871,15 a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso dal quarto trimestre del 2015 al 2018, in ordine ai rapporti intrattenuti con gli informatori scientifici e , qualificati Persona_1 Persona_2 dall'ispettore verbalizzante come rapporti di agenzia.
A fondamento dell'opposizione deduceva che la collaborazione tra la e i dottori CP_1 Per_1
Per_ e non era riconducibile alla fattispecie del contratto di agenzia ma a quella del contratto di informazione scientifica risultando del tutto inconferente che essa avesse avuto carattere di stabilità
e fosse stata remunerata mediante acconti provigionali, corrisposti a cadenza mensile e successivamente portati in detrazione al momento della liquidazione, calcolata su base annua sul venduto relativo all'era di riferimento.
Allegava, altresì: che il provvedimento impugnato poggiava su una motivazione illogica e contradditoria, in quanto, pur parlando di omissione contributiva, nella sezione indicante gli importi pretesi, richiamava l'art. 34 del Regolamento delle attività istituzionali di , concernente però Pt_1 la diversa fattispecie della evasione contributiva;
che l'elencazione dei documenti esaminati dall'ispettore verbalizzante risultava estremamente generica e lacunosa in violazione dell'art. 13 c. 4 lett. a) D.lgs. n. 124/2004; che l'ispezione era stata conclusa senza assumere alcuna informazione, Per_ anche indiretta, in ordine alle attività effettivamente svolte dai dottori e e senza avvisare Per_1 il soggetto ispezionato della possibilità di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato, così come disposto dall'art. della D.G.A.I. Min. Lav. del 20/04/2006 e dalla circolare Min. Lav. N. 41/2010; che il verbale era stato formato e contestualmente notificato a distanza di molto tempo dall'avvio del procedimento di accertamento, in violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 e del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo;
che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile il termine generale di conclusione dei procedimenti fissato dall'art. 2 della l. 241/1990, il provvedimento sarebbe risultato comunque tardivo.
Sulla scorta delle predette considerazioni chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il ricorso e per l'effetto, in via principale ritenere e dichiarare:
1. che i dott.ri e svolgevano, per conto della ricorrente, attività di Persona_2 Persona_1 informazione scientifica del farmaco e non di agente commerciale;
2. che in relazione ai rapporti con i predetti, la Società ricorrente non ha commesso alcuna violazione della vigente legislazione in materia di Lavoro e Previdenza e che non sussiste, in capo alla Società ricorrente, alcun obbligo contributivo nei confronti della;
Parte_1
3. che, di conseguenza, la Società ricorrente nulla deve alla per i titoli indicati Parte_1 nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del Servizio VCUP – Sede Regionale di Catania della , privo di numero di protocollo, redatto dall'ispettore Parte_1 [...]
; Persona_3
4. che il detto verbale è illegittimo per carenza di presupposto nonché infondato in fatto e diritto e che, per tale motivo, esso va annullato e/o comunque dichiarato improduttivo di effetti giuridici;
5. che il detto verbale è illegittimo per eccesso di potere e/o violazione di Legge e che, per tale motivo, esso va annullato e/o comunque dichiarato improduttivo di effetti giuridici;
6. che il detto verbale è illegittimo in quanto basato su motivazione contraddittoria nonché su un'istruttoria incompleta ed irregolare. Per l'effetto, annullare e/o comunque privare di effetti giuridici il verbale conclusivo di accertamento ispettivo del Servizio VCUP – Sede Regionale di Catania della , privo di Parte_1 numero di protocollo, redatto dall'ispettore . Persona_3
In via subordinata, nel non temuto caso in cui la pretesa della nei confronti Parte_1 della Società resistente risultasse fondata sull'an, ritenere e dichiarare erroneo il conteggio relativo al quantum debeatur preteso dalla resistente nei confronti della Società ricorrente, e per Parte_1
l'effetto, ridurre, nei limiti del giusto e del dovuto, il quantum debeatur preteso dalla Parte_1
Resistente nei confronti della Società ricorrente.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Resisteva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo, con Parte_1 domanda riconvenzionale, la condanna della società opponente al pagamento della complessiva somma di € 30.049,31, di cui € 17.257,15 a titolo di contributi Fondo di Previdenza, € 12.292,16 a titolo di sanzioni per evasione contributiva e € 500,00 a titolo di sanzioni per omessa iscrizione.
Il Tribunale, istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali e disposta ex art. 1
c. 3, lett. b) n. 7) del D.L. 125/2020 la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, annullava il verbale conclusivo di accertamento ispettivo impugnato e rigettava la domanda riconvenzionale condannando la alla refusione delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
3.000.
Osservava il primo giudice che, quando gli informatori farmaceutici si limitano a propagandare il prodotto presso i medici o le strutture sanitarie e, quindi, a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, tali ausiliari, comunque vengano definiti dalle parti, anche nei contratti tra di loro stipulati, non sono agenti, ma propagandisti scientifici, potendosi ipotizzare la sussunzione dei rapporti dagli stessi intrattenuti con la committente nel mandato di agenzia solo ove si dimostri che gli stessi siano incaricati, in aggiunta all'attività di propaganda, anche, della cura e della stipulazione dei singoli contratti.
Per_ Non avendo la fornito prova che e si occupassero anche di Parte_1 Per_1 procurare clienti in favore della il nomen iuris attribuito dalle parti ai loro rapporti, CP_1 così come la valorizzazione della loro rispettiva stabilità e continuità, sulla quale l'ispettore verbalizzante aveva fondato, quale unico dato, la qualificazione come agenziali dei rapporti, non potevano considerarsi di per sé sufficienti a superare l'indiscutibile contenuto del mandato, che è sempre stato limitato alla divulgazione scientifica presso i medici e le strutture sanitarie dei prodotti commercializzati dalla società ricorrente. Avverso detta sentenza proponeva appello affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 censura:
1. Erronea valutazione delle tesi difensive di;
Pt_1
2. Illegittimità della sentenza per avere il Tribunale ignorato le disposizioni contenute nei contratti acquisiti nel corso dell'ispezione che testimonierebbero lo svolgimento di attività agenziale da parte dei collaboratori della società appellata e per non aver considerato che, se
- come espressamente sostenuto dalla società - l'informatore scientifico svolge la sua opera in autonomia e con rischio a suo carico (perché percepisce un compenso commisurato agli affari conclusi nel bacino di utenza raggiunto dalla sua opera di informazione scientifica), allora la sua attività non può non essere inquadrata nella disciplina dell'agenzia posto che per definizione l'agente mira a provocare la richiesta dei prodotti medicinali propagandati, da parte del consumatore, e quindi la conclusione dei contratti di acquisto da parte dei farmacisti, grossisti e rivenditori della zona a lui assegnata.
3. Illegittimità ed erroneità della sentenza per errato inquadramento della figura dell'informatore scientifico rispetto al contratto di agenzia per non avere il primo giudice considerato che il contratto di agenzia può ravvisarsi anche laddove il cliente finale non sia stato intercettato dall'agente, purché la sua attività si ponga in nesso causale con la vendita;
4. Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver il primo giudice ritenuto mancata la prova Per_ che i Dottori e dovessero occuparsi, ed effettivamente, si occupavano, anche, di Per_1 promuovere la conclusione dei contratti non potendosi profilare un contratto di agenzia solo laddove vi sia una correlazione tra l'attività dell'informatore scientifico e la vendita del farmaco, da comprovarsi con la produzione di ordini trasmessi da questi alla società;
5. Illegittimità ed erroneità della sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sull'istanza di esibizione avanzata ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 213 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via principale e nel merito, per i motivi formulati nel presente atto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Lavoro, n. 5090/2022 pubblicata il 30 maggio 2022 e notificata il 6 giugno 2022 e, di conseguenza, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da
accertare la natura del rapporto di agenzia intercorso tra la società appellata ed i CP_1
Per_ Sigg.ri e , accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la società al pagamento Per_1 della complessiva somma di € 30.049,31 in favore della di cui: (i) € Parte_1 17.257,15 a titolo di contributi Fondo di Previdenza;
(ii) € 12.292,16 a titolo di sanzioni per evasione contributiva;
(iii) € 500,00 a titolo di sanzioni per omessa iscrizione;
- in via istruttoria e subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., ordinare alla società appellata o al Dott. l'esibizione della richiesta di convocazione da cui ha avuto Persona_1 origine il processo verbale di conciliazione redatto dinanzi l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Catanzaro;
- sempre in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.c., richiedere al medesimo
Ispettorato informazioni scritte relative alla natura delle rivendicazioni contenute nella richiesta di convocazione promossa dal Dott. nei confronti della società ricorrente. Per_1
Con vittoria di spese e competenze legali sia del primo grado che di questo grado di giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio, la contestava la fondatezza del gravame, CP_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro.
In effetti con il primo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione , da parte del Pt_1 tribunale , delle proprie tesi difensive , rappresentando che il tribunale aveva erroneamente affermato che la aveva affidato la prova del credito contributivo al verbale di accertamento ispettivo Parte_1
e aveva concluso per l'inidoneità probatoria di tale verbale ai fini di accertamento dell'esistenza del credito.
Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità della sentenza per omessa valutazione della Pt_1 natura di confessione giudiziaria prestata dalla società e aveva mancato di valutare le prove offerte da , nonché di adeguatamente considerare il contenuto dei contratti . Pt_1
sostanzialmente allega che la pretesa contributiva era stata azionata a prescindere dal Pt_1 contenuto del verbale ispettivo , sulla scorta della documentazione comunque probante allegata in atti e mal valutata dal tribunale
Entrambi i motivi involgono la necessità di una nuova valutazione delle allegazioni documentali e delle posizioni delle parti in giudizio . in particolare rappresenta che la società avrebbe confessato la natura agenziale del rapporto Pt_1 rilevando che il compenso degli informatori scientifici era commisurato forfettariamente agli affari conclusi nel bacino di utenza raggiunto dalla sua opera di informazione scientifica.
Reputa cioè che la circostanza che l'informatore scientifico percepisca compensi Pt_1 commisurati agli affari conclusi nel bacino di utenza raggiunto dalla sua opera di informazione scientifica costituisca una conferma del carattere agenziale del rapporto
Evidenzia ancora NA che l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede la ricerca del cliente purché sussista un nesso di causalità tra l'opera promozionale e la conclusione dell'affare ;
d'altronde la promozione oggetto del rapporto di agenzia non richiede necessariamente l'attività di convincimento diretto nei confronti del cliente poiché l' agente di commercio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente nella sua zona e per i quali egli non abbia svolto alcuna attività di promozione. Rileva che , essendo il compenso parametrato alle rendite che la ditta ha realizzato nel bacino di utenza in cui opera ciascun informatore scientifico . tale circostanza comproverebbe il carattere agenziale del rapporto di lavoro.
Rappresenta ulteriormente che la sussistenza del contratto di agenzia non può essere ritenuta solo quando vi sia una correlazione tra l'attività dell'informatore e la vendita del farmaco , ben potendo atteggiarsi in maniera indiretta;
in ogni caso lamenta che il tribunale non abbia accolto l'istanza di di acquisire il procedimento con cui era stata avviata la conciliazione presso l'ispettorato Pt_1 del lavoro ( tra e i due “informatori”) e si riporta comunque al contenuto della domanda CP_1 riconvenzionale di condanna al pagamento della sorte accertata
Tanto premesso, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, ordinanza n. 10158 del 6.4.2021), il tratto distintivo dell'attività dell'informatore scientifico consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. Di recente la Suprema Corte (Cass. 10158/2021) ha puntualizzato che “L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non dimezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso (Cass. 19 agosto 1992, n. 9676); sicché, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. 22 giugno 1999, n. 6355; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13027);
3.1. nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione), tutti tendenti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente;
sicché, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. Inoltre, l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo
a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. 1 aprile2004, n. 6482; Cass. 8 luglio
2008, n. 18686; Cass. 2 agosto 2018, n. 20453)”.
Caratteri distintivi del contratto di agenzia, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 31353/2021; Cass. n. 16565/2020) sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto sporadica, raccoglie le ordinazioni dei clienti per trasmetterle all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Dunque, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Quanto all'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, essa consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. In tal modo differisce dall'attività dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. Sicché, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. n. 6355/1999; Cass. n. 13027/2001). In conclusione il tratto distintivo dell'attività dell'informatore scientifico consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti (Cassazione, ordinanza n. 10158 del 6.4.2021)
Va anzitutto rilevato che la società appellante è attiva nel settore della vendita e della distribuzione di prodotti farmaceutici in ambito oftalmologico. Il dato è pacifico e in parte risultante dalla visura Per_ della camera di commercio in atti. Può anche riceversi che il dott. e il dott. , obbligandosi Per_1 con la società mediante i contratti in atti, svolsero attività di informatori del farmaco. In ricorso, infatti, la società allegava molto puntualmente che gli informatori si recavano presso gli operatori sanitari autorizzati a prescrivere i farmaci prodotti dalla società illustrando loro ogni aspetto di essi
(azione, vantaggi e controindicazioni), aggiornandoli sull'uscita di nuovi farmaci ed offrendo loro notizie relative all'uso di quelli già in commercio. Gli informatori non hanno mai svolto attività di intermediazione nel commercio, non hanno promosso la conclusione di affari ma si sono limitati a presentare i prodotti presso studi medici e strutture sanitarie. Tale circostanza non è stata s p e c i f i c a m e n t e contestata da . Pt_1
Per_ La pubblicità di farmaci presso medici e strutture pubbliche così come svolta di dottori e Per_1 non può rientrare nell'agenzia perché, in tali casi, la promozione delle vendite è sempre indiretta.
Il verbale ispettivo – che l'appellante evoca a conforto , sia pure non unico del proprio argomentare–
è predisposto senza tenere conto della specificità del rapporto di lavoro in oggetto ,richiamando i consueti parametri di stabilità e continuità del rapporto di lavoro, nonché l'attività promozionale asseritamente svolta dagli informatori , ma senza verificare il ruolo degli informatori medesimi nella conclusione dei contratti di vendita – pacificamente assente – .
L'attività istruttoria sollecitata da a conforto delle risultanze del verbale ispettivo è ultronea, Pt_1 giacché è proprio da dette risultanze che, come detto, emerge l'infondatezza dell'assunto di parte appellante.
Inoltre, in relazione alla natura “confessoria” della dichiarazione di sulla modalità di CP_1 calcolo di compensi degli informatori scientifici la sentenza impugnata affronta il tema evidenziando come gli informatori scientifici erano compensati dalla società con importi corrisposti sulla base dei dati aggregati relativi alle vendite dei prodotti a marchio effettuate ai grossisti e da questi alle farmacie di una determinata area , senza alcuna correlazione pertanto , né diretta, né indiretta , agli ordini ricevuti grazie alla pretesa attività di informazione medico scientifica
La non ha preso posizione , come sarebbe stato suo preciso onere, sul passaggio Parte_1 motivazionale in cui il tribunale deprivava di significatività a fini qualificatori la modalità di remunerazione degli informatori.
Pertanto, da una parte l'informatore scientifico non “vende” prodotti farmaceutici, d'altra parte il suo compenso non è correlato – e non potrebbe esserlo – al buon esito dell'attività promozionale , ma , in generale , all'andamento del mercato nella zona di riferimento. Pertanto la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società appellata ( che peraltro è in linea con gli accordi negoziali raggiunti tra le parti ) non ha affatto carattere confessorio .
Gli informatori non proponevano vendite ma informavano sul prodotto medicale e ne raccomandavano l'utilizzo , rapportandosi solo con l'utenza finale e senza alcuna mediazione a fini di vendita. Come correttamente rilevato dalla società, gli informatori avrebbero ottenuto lo stesso emolumento pure se non avessero svolto alcuna attività di informazione scientifica , e verosimilmente proprio per questa ragione , nel contratto , si raccomandava lo svolgimento di un numero significativo di visite e pure di report periodici in relazione ad esse, per riempire di contenuti gli obblighi correlati con l'impegno contrattuale assunto . Inconferente è pure il richiamo all'art. 1748 c.c. che tutela la
“zona di vendita in esclusiva” dell'agente garantendogli le provvigioni pure per affari non direttamente conclusi dal professionista. Non è questa , infatti, la disciplina applicabile – e applicata
- al caso di specie proprio perché l'informatore non svolge attività di vendita ma solo di informazione e promozione, con la conseguenza che nessuna mediazione potrebbe essere sottratta dal preponente all'agente, in quanto nessun “affare non concluso” questi potrebbe lamentare . Per_ Con riguardo agli accordi contrattuali raggiunti con e è incontroverso che le modalità Per_1 operative dei rapporti di lavoro degli informatori erano identiche;
non può tuttavia mancarsi di evidenziare la diversità di formulazione degli accordi contrattuali dei due informatori.
Nel contratto intercorso con il dottor le parti qualificano il rapporto come contratto di agenzia Per_1
, il contratto prevede l'esclusiva dell'agente , l'assegnazione di una zona (cioè Catanzaro ,Cosenza,
NE , IB EN ), l'obbligo di report settimanali , un numero minimo di visite da effettuare mensilmente , un rimborso spese fisso ( euro 1000 al mese ) e un compenso variabile commisurato al 25% sui ricavi conseguiti nel territorio , pagato trimestralmente anche con anticipo provvigionale
. La durata del contratto è di un anno tacitamente prorogabile e la risoluzione è prevista ove l'agente violi l'obbligo di esclusiva - intendendo per esclusiva la promozione di prodotti per uso oftalmico- , non svolga l'incarico su tutto il territorio della zona assegnata e tale violazione perduri oltre la formale diffida da parte del preponente, non invii per tre volte , anche non consecutive, i rapporti periodici, oppure invii al proponente anche un solo rapporto periodico non veritiero sui contatti effettuati.
E' tuttavia ben vero che nel contratto si aggiunge “l'agente prende atto e riconosce che la sua attività
è volta solo a svolgere un'azione divulgativa al fine di diffondere incrementare l'immagine del preponente e la conoscenza dei suoi prodotti per modo che la sua attività e esula dalla vendita del propria nonché dal reperimento di nuova clientela”
Anche nell'incipit del contratto si prevede che il preponente ha interesse a svolgere un'adeguata azione divulgativa e promozionale per diffondere e incrementare l'immagine della propria azienda , la conoscenza dei prodotti e dei marchi che rappresenta;
nell'oggetto del contratto si conferisce all'agente l'incarico di divulgare e promuovere l'immagine dell'azienda a soggetti terzi e la conoscenza dei prodotti contraddistinti da marchi indicati dal preponente e al quale avrebbero potuto essere aggiunti , a insindacabile giudizio della preponente , nuovi prodotti. L'agente si impegnava a svolgere l'incarico mediante un'assidua attività di informazione presso struttura ospedaliera universitarie , case di cura , oculisti , specialisti ambulatoriali e ogni altra figura professionale o società ed ente direttamente o indirettamente operante in ambito sanitario anche su indicazione. E' poi significativa la frase in cui le parti riconoscono che il rapporto che intendono instaurare , sia per la comune concorde volontà sia per le caratteristiche proprie del suo concreto svolgimento , è di natura meramente autonoma e viene qualificato come agenzia pur non avendone tutti i caratteri non essendo l'attività dell'informatore diretta alla vendita dei prodotti del Preponente”
Per_ Per altro verso il contratto stipulato da non aveva neppure il nomen iuris del contratto di agenzia stipulato dal ( e dal , altro contratto che lamenta non sia stato preso in Per_1 CP_2 Pt_1 considerazione, ritenuto vieppiù rilevante perché con riferimento a detto collaboratore la società aveva inizialmente pagato i contributi ad di cui ha poi chiesto la restituzione) e anche dal Pt_1 punto di vista contenutistico appare non agevolmente riconducibile a siffatta categoria contrattuale.
Il contratto si chiama “promozione di vendita “ed è considerato dalle parti un contratto atipico (come emerge dal rinvio all'articolo 1322 del codice civile). Per valutarne la riconducibilità, a fini contributivi, nell'alveo del contratto di agenzia o del contratto di informatore scientifico, possono Per_ esaminarsi le clausole più qualificanti. Con il menzionato contratto il dottor si impegna a promuovere le vendite e a svolgere attività di consulenza e di marketing , il contratto ha una durata annuale - così come l'incarico del - ed è tacitamente prorogabile di anno in anno. Il compito Per_1
Per_ del dott. è quello di informare il cliente e promuovere i prodotti commercializzati nell'intera area della GN . Il contratto rimanda alle condizioni stabilite dal proponente per le modalità di svolgimento dell'incarico e prevede anche in questo caso compensi in misura fissa e in misura variabile secondo gli obiettivi stabiliti dalle parti. Anche in questo caso si prevede un compenso fisso mensile e un compenso variabile trimestrale
Il rinvio alle condizioni stabilite dalla preponente rimanda verosimilmente alle medesime condizioni fissate nel contratto con il , mentre il compenso è collegato ai risultati dell'attività di vendita Per_1 al grossista dei prodotti medicali promossi nella zona curata dall'informatore.
Va quindi ricordato che la Cassazione (per tutte Cass., sez. Lav., 19/08/1992 n. 9676) evidenzia che l'attività di propagandista di prodotti medicinali ("propagandista scientifico" o "informatore medico scientifico") può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a seconda che la prestazione dell'attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento, come mero risultato o come messa a disposizione di energie lavorative, con l'inserzione del propagandista nell'organizzazione produttiva dell'imprenditore e con l'osservanza delle disposizioni da questo impartite per l'esecuzione e la disciplina del lavoro (Cass., 15 novembre 1988 n. 6171; 25 novembre 1985 n. 5846), e ricorda che le espressioni letterali adoperate dalle parti per indicare la causa negoziale o le prestazioni hanno valore soltanto indicativo (Cass., 5 dicembre 1988 n. 6616; 17 aprile 1990 n. 3170).
Non c'era nel caso in esame alcuna correlazione tra le vendita di farmaci ai grossisti e l'attività di promozione e illustrazione svolta dai medici nelle strutture ospedaliere e negli studi medici ed oftalmici in particolare;
tale attività agevolava la diffusione della conoscenza del farmaco, ma non era in alcun modo correlata alla vendita finale del prodotto e all'ordine dei grossisti alla società .
E' invece inconferente il richiamo al fatto che , per l'informatore , la società aveva CP_2 inizialmente provveduto al pagamento della contribuzione (salvo poi avvedersi Pt_1 dell'erroneità dell'inquadramento contributivo e richiederne la restituzione). Siffatta condotta non può qualificare il rapporto intrattenuto da con due altri informatori scientifici. Ininfluente è CP_1 pure il richiamo al contenuto delle conciliazioni stipulate da e con la società , Per_2 Per_1 espressamente a tacitazione di ogni loro avere per il futuro, che nulla provano in relazione al contenuto effettivo del rapporto e alle modalità di svolgimento della prestazione .
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneo inquadramento della figura Pt_1 dell'informatore scientifico sulla scorta di una “concezione arcaica dell'agente di commercio”. E' tuttavia incontrovertibile che difetti nel lavoro dell'informatore scientifico che operava per CP_1
Per_ la stipula di contratti di vendita. Il rapporto di lavoro dei dottori e non è riconducibile Per_1 all'agenzia perché l'attività pubblicitaria non si associa alla promozione di affari - stabile e continuativa - nell'interesse del preponente e al compimento di tutta l'attività strumentale alla vendita tipica dell'agente; L'attività dell'agente passa attraverso la propaganda del prodotto ma si perfeziona con la conclusione del contratto di vendita operata direttamente dall'agente o dal preponente grazie all'opera dell'agente. L'attività di propaganda da cui derivi un mero incremento delle vendite non è agenzia, e questo a prescindere da come la qualifichino le parti .
Per le considerazioni che precedono, valutando obiettivamente tutta la documentazione prodotta da e non ritenendo il collegio minimamente rilevante acquisire l'avvio del processo di Pt_1 conciliazione con il dott. che attiene alla definizione delle pendenze economiche relative al Per_1 rapporto di lavoro di questi con la società , irrilevanti a fini di inquadramento contributivo di cui si controverte, l'appello deve essere respinto e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR ON AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR ON AR Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1759/2022 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore,
[...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dell'Unto Maurizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Tagliamento n. 45;
APPELLANTE in persona del suo legale rappresentante consigliere delegato, sig. , CP_1 Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Truglio Tindaro ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via della
Balduina n. 7;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5090/2022 pubblicata in data
30.05.22;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.09.2021 innanzi al Tribunale di Roma la proponeva CP_1 opposizione avverso il verbale di accertamento ispettivo n. reg. carico CT4512, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 22.871,15 a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali per il periodo compreso dal quarto trimestre del 2015 al 2018, in ordine ai rapporti intrattenuti con gli informatori scientifici e , qualificati Persona_1 Persona_2 dall'ispettore verbalizzante come rapporti di agenzia.
A fondamento dell'opposizione deduceva che la collaborazione tra la e i dottori CP_1 Per_1
Per_ e non era riconducibile alla fattispecie del contratto di agenzia ma a quella del contratto di informazione scientifica risultando del tutto inconferente che essa avesse avuto carattere di stabilità
e fosse stata remunerata mediante acconti provigionali, corrisposti a cadenza mensile e successivamente portati in detrazione al momento della liquidazione, calcolata su base annua sul venduto relativo all'era di riferimento.
Allegava, altresì: che il provvedimento impugnato poggiava su una motivazione illogica e contradditoria, in quanto, pur parlando di omissione contributiva, nella sezione indicante gli importi pretesi, richiamava l'art. 34 del Regolamento delle attività istituzionali di , concernente però Pt_1 la diversa fattispecie della evasione contributiva;
che l'elencazione dei documenti esaminati dall'ispettore verbalizzante risultava estremamente generica e lacunosa in violazione dell'art. 13 c. 4 lett. a) D.lgs. n. 124/2004; che l'ispezione era stata conclusa senza assumere alcuna informazione, Per_ anche indiretta, in ordine alle attività effettivamente svolte dai dottori e e senza avvisare Per_1 il soggetto ispezionato della possibilità di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato, così come disposto dall'art. della D.G.A.I. Min. Lav. del 20/04/2006 e dalla circolare Min. Lav. N. 41/2010; che il verbale era stato formato e contestualmente notificato a distanza di molto tempo dall'avvio del procedimento di accertamento, in violazione dell'art. 14 della l. 689/1981 e del principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo;
che, anche qualora si fosse ritenuto applicabile il termine generale di conclusione dei procedimenti fissato dall'art. 2 della l. 241/1990, il provvedimento sarebbe risultato comunque tardivo.
Sulla scorta delle predette considerazioni chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il ricorso e per l'effetto, in via principale ritenere e dichiarare:
1. che i dott.ri e svolgevano, per conto della ricorrente, attività di Persona_2 Persona_1 informazione scientifica del farmaco e non di agente commerciale;
2. che in relazione ai rapporti con i predetti, la Società ricorrente non ha commesso alcuna violazione della vigente legislazione in materia di Lavoro e Previdenza e che non sussiste, in capo alla Società ricorrente, alcun obbligo contributivo nei confronti della;
Parte_1
3. che, di conseguenza, la Società ricorrente nulla deve alla per i titoli indicati Parte_1 nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo del Servizio VCUP – Sede Regionale di Catania della , privo di numero di protocollo, redatto dall'ispettore Parte_1 [...]
; Persona_3
4. che il detto verbale è illegittimo per carenza di presupposto nonché infondato in fatto e diritto e che, per tale motivo, esso va annullato e/o comunque dichiarato improduttivo di effetti giuridici;
5. che il detto verbale è illegittimo per eccesso di potere e/o violazione di Legge e che, per tale motivo, esso va annullato e/o comunque dichiarato improduttivo di effetti giuridici;
6. che il detto verbale è illegittimo in quanto basato su motivazione contraddittoria nonché su un'istruttoria incompleta ed irregolare. Per l'effetto, annullare e/o comunque privare di effetti giuridici il verbale conclusivo di accertamento ispettivo del Servizio VCUP – Sede Regionale di Catania della , privo di Parte_1 numero di protocollo, redatto dall'ispettore . Persona_3
In via subordinata, nel non temuto caso in cui la pretesa della nei confronti Parte_1 della Società resistente risultasse fondata sull'an, ritenere e dichiarare erroneo il conteggio relativo al quantum debeatur preteso dalla resistente nei confronti della Società ricorrente, e per Parte_1
l'effetto, ridurre, nei limiti del giusto e del dovuto, il quantum debeatur preteso dalla Parte_1
Resistente nei confronti della Società ricorrente.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Resisteva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo, con Parte_1 domanda riconvenzionale, la condanna della società opponente al pagamento della complessiva somma di € 30.049,31, di cui € 17.257,15 a titolo di contributi Fondo di Previdenza, € 12.292,16 a titolo di sanzioni per evasione contributiva e € 500,00 a titolo di sanzioni per omessa iscrizione.
Il Tribunale, istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali e disposta ex art. 1
c. 3, lett. b) n. 7) del D.L. 125/2020 la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, annullava il verbale conclusivo di accertamento ispettivo impugnato e rigettava la domanda riconvenzionale condannando la alla refusione delle spese di lite, liquidate in € Parte_1
3.000.
Osservava il primo giudice che, quando gli informatori farmaceutici si limitano a propagandare il prodotto presso i medici o le strutture sanitarie e, quindi, a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, tali ausiliari, comunque vengano definiti dalle parti, anche nei contratti tra di loro stipulati, non sono agenti, ma propagandisti scientifici, potendosi ipotizzare la sussunzione dei rapporti dagli stessi intrattenuti con la committente nel mandato di agenzia solo ove si dimostri che gli stessi siano incaricati, in aggiunta all'attività di propaganda, anche, della cura e della stipulazione dei singoli contratti.
Per_ Non avendo la fornito prova che e si occupassero anche di Parte_1 Per_1 procurare clienti in favore della il nomen iuris attribuito dalle parti ai loro rapporti, CP_1 così come la valorizzazione della loro rispettiva stabilità e continuità, sulla quale l'ispettore verbalizzante aveva fondato, quale unico dato, la qualificazione come agenziali dei rapporti, non potevano considerarsi di per sé sufficienti a superare l'indiscutibile contenuto del mandato, che è sempre stato limitato alla divulgazione scientifica presso i medici e le strutture sanitarie dei prodotti commercializzati dalla società ricorrente. Avverso detta sentenza proponeva appello affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 censura:
1. Erronea valutazione delle tesi difensive di;
Pt_1
2. Illegittimità della sentenza per avere il Tribunale ignorato le disposizioni contenute nei contratti acquisiti nel corso dell'ispezione che testimonierebbero lo svolgimento di attività agenziale da parte dei collaboratori della società appellata e per non aver considerato che, se
- come espressamente sostenuto dalla società - l'informatore scientifico svolge la sua opera in autonomia e con rischio a suo carico (perché percepisce un compenso commisurato agli affari conclusi nel bacino di utenza raggiunto dalla sua opera di informazione scientifica), allora la sua attività non può non essere inquadrata nella disciplina dell'agenzia posto che per definizione l'agente mira a provocare la richiesta dei prodotti medicinali propagandati, da parte del consumatore, e quindi la conclusione dei contratti di acquisto da parte dei farmacisti, grossisti e rivenditori della zona a lui assegnata.
3. Illegittimità ed erroneità della sentenza per errato inquadramento della figura dell'informatore scientifico rispetto al contratto di agenzia per non avere il primo giudice considerato che il contratto di agenzia può ravvisarsi anche laddove il cliente finale non sia stato intercettato dall'agente, purché la sua attività si ponga in nesso causale con la vendita;
4. Illegittimità ed erroneità della sentenza per aver il primo giudice ritenuto mancata la prova Per_ che i Dottori e dovessero occuparsi, ed effettivamente, si occupavano, anche, di Per_1 promuovere la conclusione dei contratti non potendosi profilare un contratto di agenzia solo laddove vi sia una correlazione tra l'attività dell'informatore scientifico e la vendita del farmaco, da comprovarsi con la produzione di ordini trasmessi da questi alla società;
5. Illegittimità ed erroneità della sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sull'istanza di esibizione avanzata ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 213 c.p.c.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via principale e nel merito, per i motivi formulati nel presente atto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Lavoro, n. 5090/2022 pubblicata il 30 maggio 2022 e notificata il 6 giugno 2022 e, di conseguenza, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da
accertare la natura del rapporto di agenzia intercorso tra la società appellata ed i CP_1
Per_ Sigg.ri e , accogliere la domanda riconvenzionale e condannare la società al pagamento Per_1 della complessiva somma di € 30.049,31 in favore della di cui: (i) € Parte_1 17.257,15 a titolo di contributi Fondo di Previdenza;
(ii) € 12.292,16 a titolo di sanzioni per evasione contributiva;
(iii) € 500,00 a titolo di sanzioni per omessa iscrizione;
- in via istruttoria e subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., ordinare alla società appellata o al Dott. l'esibizione della richiesta di convocazione da cui ha avuto Persona_1 origine il processo verbale di conciliazione redatto dinanzi l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Catanzaro;
- sempre in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 c.p.c., richiedere al medesimo
Ispettorato informazioni scritte relative alla natura delle rivendicazioni contenute nella richiesta di convocazione promossa dal Dott. nei confronti della società ricorrente. Per_1
Con vittoria di spese e competenze legali sia del primo grado che di questo grado di giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio, la contestava la fondatezza del gravame, CP_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro.
In effetti con il primo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione , da parte del Pt_1 tribunale , delle proprie tesi difensive , rappresentando che il tribunale aveva erroneamente affermato che la aveva affidato la prova del credito contributivo al verbale di accertamento ispettivo Parte_1
e aveva concluso per l'inidoneità probatoria di tale verbale ai fini di accertamento dell'esistenza del credito.
Con il secondo motivo lamentava l'illegittimità della sentenza per omessa valutazione della Pt_1 natura di confessione giudiziaria prestata dalla società e aveva mancato di valutare le prove offerte da , nonché di adeguatamente considerare il contenuto dei contratti . Pt_1
sostanzialmente allega che la pretesa contributiva era stata azionata a prescindere dal Pt_1 contenuto del verbale ispettivo , sulla scorta della documentazione comunque probante allegata in atti e mal valutata dal tribunale
Entrambi i motivi involgono la necessità di una nuova valutazione delle allegazioni documentali e delle posizioni delle parti in giudizio . in particolare rappresenta che la società avrebbe confessato la natura agenziale del rapporto Pt_1 rilevando che il compenso degli informatori scientifici era commisurato forfettariamente agli affari conclusi nel bacino di utenza raggiunto dalla sua opera di informazione scientifica.
Reputa cioè che la circostanza che l'informatore scientifico percepisca compensi Pt_1 commisurati agli affari conclusi nel bacino di utenza raggiunto dalla sua opera di informazione scientifica costituisca una conferma del carattere agenziale del rapporto
Evidenzia ancora NA che l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede la ricerca del cliente purché sussista un nesso di causalità tra l'opera promozionale e la conclusione dell'affare ;
d'altronde la promozione oggetto del rapporto di agenzia non richiede necessariamente l'attività di convincimento diretto nei confronti del cliente poiché l' agente di commercio ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dal preponente nella sua zona e per i quali egli non abbia svolto alcuna attività di promozione. Rileva che , essendo il compenso parametrato alle rendite che la ditta ha realizzato nel bacino di utenza in cui opera ciascun informatore scientifico . tale circostanza comproverebbe il carattere agenziale del rapporto di lavoro.
Rappresenta ulteriormente che la sussistenza del contratto di agenzia non può essere ritenuta solo quando vi sia una correlazione tra l'attività dell'informatore e la vendita del farmaco , ben potendo atteggiarsi in maniera indiretta;
in ogni caso lamenta che il tribunale non abbia accolto l'istanza di di acquisire il procedimento con cui era stata avviata la conciliazione presso l'ispettorato Pt_1 del lavoro ( tra e i due “informatori”) e si riporta comunque al contenuto della domanda CP_1 riconvenzionale di condanna al pagamento della sorte accertata
Tanto premesso, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, ordinanza n. 10158 del 6.4.2021), il tratto distintivo dell'attività dell'informatore scientifico consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. Di recente la Suprema Corte (Cass. 10158/2021) ha puntualizzato che “L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non dimezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso (Cass. 19 agosto 1992, n. 9676); sicché, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. 22 giugno 1999, n. 6355; Cass. 23 ottobre 2001, n. 13027);
3.1. nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione), tutti tendenti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente;
sicché, l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. Inoltre, l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo
a questo risultato che viene attribuito all'agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. 1 aprile2004, n. 6482; Cass. 8 luglio
2008, n. 18686; Cass. 2 agosto 2018, n. 20453)”.
Caratteri distintivi del contratto di agenzia, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 31353/2021; Cass. n. 16565/2020) sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest'ultimo, una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore d'affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto sporadica, raccoglie le ordinazioni dei clienti per trasmetterle all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Dunque, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Quanto all'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, essa consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. In tal modo differisce dall'attività dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. Sicché, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell'attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente (Cass. n. 6355/1999; Cass. n. 13027/2001). In conclusione il tratto distintivo dell'attività dell'informatore scientifico consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti (Cassazione, ordinanza n. 10158 del 6.4.2021)
Va anzitutto rilevato che la società appellante è attiva nel settore della vendita e della distribuzione di prodotti farmaceutici in ambito oftalmologico. Il dato è pacifico e in parte risultante dalla visura Per_ della camera di commercio in atti. Può anche riceversi che il dott. e il dott. , obbligandosi Per_1 con la società mediante i contratti in atti, svolsero attività di informatori del farmaco. In ricorso, infatti, la società allegava molto puntualmente che gli informatori si recavano presso gli operatori sanitari autorizzati a prescrivere i farmaci prodotti dalla società illustrando loro ogni aspetto di essi
(azione, vantaggi e controindicazioni), aggiornandoli sull'uscita di nuovi farmaci ed offrendo loro notizie relative all'uso di quelli già in commercio. Gli informatori non hanno mai svolto attività di intermediazione nel commercio, non hanno promosso la conclusione di affari ma si sono limitati a presentare i prodotti presso studi medici e strutture sanitarie. Tale circostanza non è stata s p e c i f i c a m e n t e contestata da . Pt_1
Per_ La pubblicità di farmaci presso medici e strutture pubbliche così come svolta di dottori e Per_1 non può rientrare nell'agenzia perché, in tali casi, la promozione delle vendite è sempre indiretta.
Il verbale ispettivo – che l'appellante evoca a conforto , sia pure non unico del proprio argomentare–
è predisposto senza tenere conto della specificità del rapporto di lavoro in oggetto ,richiamando i consueti parametri di stabilità e continuità del rapporto di lavoro, nonché l'attività promozionale asseritamente svolta dagli informatori , ma senza verificare il ruolo degli informatori medesimi nella conclusione dei contratti di vendita – pacificamente assente – .
L'attività istruttoria sollecitata da a conforto delle risultanze del verbale ispettivo è ultronea, Pt_1 giacché è proprio da dette risultanze che, come detto, emerge l'infondatezza dell'assunto di parte appellante.
Inoltre, in relazione alla natura “confessoria” della dichiarazione di sulla modalità di CP_1 calcolo di compensi degli informatori scientifici la sentenza impugnata affronta il tema evidenziando come gli informatori scientifici erano compensati dalla società con importi corrisposti sulla base dei dati aggregati relativi alle vendite dei prodotti a marchio effettuate ai grossisti e da questi alle farmacie di una determinata area , senza alcuna correlazione pertanto , né diretta, né indiretta , agli ordini ricevuti grazie alla pretesa attività di informazione medico scientifica
La non ha preso posizione , come sarebbe stato suo preciso onere, sul passaggio Parte_1 motivazionale in cui il tribunale deprivava di significatività a fini qualificatori la modalità di remunerazione degli informatori.
Pertanto, da una parte l'informatore scientifico non “vende” prodotti farmaceutici, d'altra parte il suo compenso non è correlato – e non potrebbe esserlo – al buon esito dell'attività promozionale , ma , in generale , all'andamento del mercato nella zona di riferimento. Pertanto la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società appellata ( che peraltro è in linea con gli accordi negoziali raggiunti tra le parti ) non ha affatto carattere confessorio .
Gli informatori non proponevano vendite ma informavano sul prodotto medicale e ne raccomandavano l'utilizzo , rapportandosi solo con l'utenza finale e senza alcuna mediazione a fini di vendita. Come correttamente rilevato dalla società, gli informatori avrebbero ottenuto lo stesso emolumento pure se non avessero svolto alcuna attività di informazione scientifica , e verosimilmente proprio per questa ragione , nel contratto , si raccomandava lo svolgimento di un numero significativo di visite e pure di report periodici in relazione ad esse, per riempire di contenuti gli obblighi correlati con l'impegno contrattuale assunto . Inconferente è pure il richiamo all'art. 1748 c.c. che tutela la
“zona di vendita in esclusiva” dell'agente garantendogli le provvigioni pure per affari non direttamente conclusi dal professionista. Non è questa , infatti, la disciplina applicabile – e applicata
- al caso di specie proprio perché l'informatore non svolge attività di vendita ma solo di informazione e promozione, con la conseguenza che nessuna mediazione potrebbe essere sottratta dal preponente all'agente, in quanto nessun “affare non concluso” questi potrebbe lamentare . Per_ Con riguardo agli accordi contrattuali raggiunti con e è incontroverso che le modalità Per_1 operative dei rapporti di lavoro degli informatori erano identiche;
non può tuttavia mancarsi di evidenziare la diversità di formulazione degli accordi contrattuali dei due informatori.
Nel contratto intercorso con il dottor le parti qualificano il rapporto come contratto di agenzia Per_1
, il contratto prevede l'esclusiva dell'agente , l'assegnazione di una zona (cioè Catanzaro ,Cosenza,
NE , IB EN ), l'obbligo di report settimanali , un numero minimo di visite da effettuare mensilmente , un rimborso spese fisso ( euro 1000 al mese ) e un compenso variabile commisurato al 25% sui ricavi conseguiti nel territorio , pagato trimestralmente anche con anticipo provvigionale
. La durata del contratto è di un anno tacitamente prorogabile e la risoluzione è prevista ove l'agente violi l'obbligo di esclusiva - intendendo per esclusiva la promozione di prodotti per uso oftalmico- , non svolga l'incarico su tutto il territorio della zona assegnata e tale violazione perduri oltre la formale diffida da parte del preponente, non invii per tre volte , anche non consecutive, i rapporti periodici, oppure invii al proponente anche un solo rapporto periodico non veritiero sui contatti effettuati.
E' tuttavia ben vero che nel contratto si aggiunge “l'agente prende atto e riconosce che la sua attività
è volta solo a svolgere un'azione divulgativa al fine di diffondere incrementare l'immagine del preponente e la conoscenza dei suoi prodotti per modo che la sua attività e esula dalla vendita del propria nonché dal reperimento di nuova clientela”
Anche nell'incipit del contratto si prevede che il preponente ha interesse a svolgere un'adeguata azione divulgativa e promozionale per diffondere e incrementare l'immagine della propria azienda , la conoscenza dei prodotti e dei marchi che rappresenta;
nell'oggetto del contratto si conferisce all'agente l'incarico di divulgare e promuovere l'immagine dell'azienda a soggetti terzi e la conoscenza dei prodotti contraddistinti da marchi indicati dal preponente e al quale avrebbero potuto essere aggiunti , a insindacabile giudizio della preponente , nuovi prodotti. L'agente si impegnava a svolgere l'incarico mediante un'assidua attività di informazione presso struttura ospedaliera universitarie , case di cura , oculisti , specialisti ambulatoriali e ogni altra figura professionale o società ed ente direttamente o indirettamente operante in ambito sanitario anche su indicazione. E' poi significativa la frase in cui le parti riconoscono che il rapporto che intendono instaurare , sia per la comune concorde volontà sia per le caratteristiche proprie del suo concreto svolgimento , è di natura meramente autonoma e viene qualificato come agenzia pur non avendone tutti i caratteri non essendo l'attività dell'informatore diretta alla vendita dei prodotti del Preponente”
Per_ Per altro verso il contratto stipulato da non aveva neppure il nomen iuris del contratto di agenzia stipulato dal ( e dal , altro contratto che lamenta non sia stato preso in Per_1 CP_2 Pt_1 considerazione, ritenuto vieppiù rilevante perché con riferimento a detto collaboratore la società aveva inizialmente pagato i contributi ad di cui ha poi chiesto la restituzione) e anche dal Pt_1 punto di vista contenutistico appare non agevolmente riconducibile a siffatta categoria contrattuale.
Il contratto si chiama “promozione di vendita “ed è considerato dalle parti un contratto atipico (come emerge dal rinvio all'articolo 1322 del codice civile). Per valutarne la riconducibilità, a fini contributivi, nell'alveo del contratto di agenzia o del contratto di informatore scientifico, possono Per_ esaminarsi le clausole più qualificanti. Con il menzionato contratto il dottor si impegna a promuovere le vendite e a svolgere attività di consulenza e di marketing , il contratto ha una durata annuale - così come l'incarico del - ed è tacitamente prorogabile di anno in anno. Il compito Per_1
Per_ del dott. è quello di informare il cliente e promuovere i prodotti commercializzati nell'intera area della GN . Il contratto rimanda alle condizioni stabilite dal proponente per le modalità di svolgimento dell'incarico e prevede anche in questo caso compensi in misura fissa e in misura variabile secondo gli obiettivi stabiliti dalle parti. Anche in questo caso si prevede un compenso fisso mensile e un compenso variabile trimestrale
Il rinvio alle condizioni stabilite dalla preponente rimanda verosimilmente alle medesime condizioni fissate nel contratto con il , mentre il compenso è collegato ai risultati dell'attività di vendita Per_1 al grossista dei prodotti medicali promossi nella zona curata dall'informatore.
Va quindi ricordato che la Cassazione (per tutte Cass., sez. Lav., 19/08/1992 n. 9676) evidenzia che l'attività di propagandista di prodotti medicinali ("propagandista scientifico" o "informatore medico scientifico") può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a seconda che la prestazione dell'attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento, come mero risultato o come messa a disposizione di energie lavorative, con l'inserzione del propagandista nell'organizzazione produttiva dell'imprenditore e con l'osservanza delle disposizioni da questo impartite per l'esecuzione e la disciplina del lavoro (Cass., 15 novembre 1988 n. 6171; 25 novembre 1985 n. 5846), e ricorda che le espressioni letterali adoperate dalle parti per indicare la causa negoziale o le prestazioni hanno valore soltanto indicativo (Cass., 5 dicembre 1988 n. 6616; 17 aprile 1990 n. 3170).
Non c'era nel caso in esame alcuna correlazione tra le vendita di farmaci ai grossisti e l'attività di promozione e illustrazione svolta dai medici nelle strutture ospedaliere e negli studi medici ed oftalmici in particolare;
tale attività agevolava la diffusione della conoscenza del farmaco, ma non era in alcun modo correlata alla vendita finale del prodotto e all'ordine dei grossisti alla società .
E' invece inconferente il richiamo al fatto che , per l'informatore , la società aveva CP_2 inizialmente provveduto al pagamento della contribuzione (salvo poi avvedersi Pt_1 dell'erroneità dell'inquadramento contributivo e richiederne la restituzione). Siffatta condotta non può qualificare il rapporto intrattenuto da con due altri informatori scientifici. Ininfluente è CP_1 pure il richiamo al contenuto delle conciliazioni stipulate da e con la società , Per_2 Per_1 espressamente a tacitazione di ogni loro avere per il futuro, che nulla provano in relazione al contenuto effettivo del rapporto e alle modalità di svolgimento della prestazione .
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneo inquadramento della figura Pt_1 dell'informatore scientifico sulla scorta di una “concezione arcaica dell'agente di commercio”. E' tuttavia incontrovertibile che difetti nel lavoro dell'informatore scientifico che operava per CP_1
Per_ la stipula di contratti di vendita. Il rapporto di lavoro dei dottori e non è riconducibile Per_1 all'agenzia perché l'attività pubblicitaria non si associa alla promozione di affari - stabile e continuativa - nell'interesse del preponente e al compimento di tutta l'attività strumentale alla vendita tipica dell'agente; L'attività dell'agente passa attraverso la propaganda del prodotto ma si perfeziona con la conclusione del contratto di vendita operata direttamente dall'agente o dal preponente grazie all'opera dell'agente. L'attività di propaganda da cui derivi un mero incremento delle vendite non è agenzia, e questo a prescindere da come la qualifichino le parti .
Per le considerazioni che precedono, valutando obiettivamente tutta la documentazione prodotta da e non ritenendo il collegio minimamente rilevante acquisire l'avvio del processo di Pt_1 conciliazione con il dott. che attiene alla definizione delle pendenze economiche relative al Per_1 rapporto di lavoro di questi con la società , irrilevanti a fini di inquadramento contributivo di cui si controverte, l'appello deve essere respinto e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR ON AR