TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
216/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Schino Parte_1 C.F._1
Vittorio
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Schino Vittorio Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 09/01/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 22/06/2019 in Racale (LE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Racale al n. 15, parte 2, serie A, anno
2019; dalla loro unione nasceva la figlia a Bari il 23.08.2021; Per_1 rilevato che nel ricorso, così come parzialmente modificato con le note del 15.05.2025, sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, così come parzialmente modificato con le note del 15.05.2025.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in data 22/06/2019 in Racale (LE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Racale al n. 15, parte 2, serie A, anno 2019 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come parzialmente modificato con le note del 15.05.2025, sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 09/01/2025 iscritto al n. r.g. vg 216/2025 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08/07/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo