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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3816/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3816 dell'anno 2023
TRA
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBARINO GIORGIO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. SORBARA FRANCESCO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – pagamento somme – penale da ritardo rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del
13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 856/2023 emesso dal Tribunale di Torino il
18.11.2021 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.096,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/202 dalle scadenze delle fatture al saldo e alle spese del procedimento e
Pagina 1 accessori, per il mancato pagamento delle fatture n. 387/4 del 16.04.19, con scadenza 23.04.19, dell'importo di euro 5.390,00 (emessa per risanamento facciate) e n. 1287/4 del 22.11.19, con scadenza 29.12.19, dell'importo di euro 13.706,00 (emessa per installazione cappotto termico facciate).
In particolare, ha esposto che:
- in data 30.5.2017 il ha sottoscritto con Parte_1
n contratto quadro d'appalto con il quale sono stati regolati Controparte_1
i reciproci rapporti relativamente alla realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo (opere di manutenzione straordinari) dell'edificio condominiale, come progettate dal geom. , nominato anche direttore dei lavori;
CP_2
- le parti hanno inserito una clausola penale (art. 12) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori (euro 50,00 per i primi 15 giorni ed euro 100,00 a decorrere dal 16° giorno lavorativo), il cui cronoprogramma prevedeva il termine ultimo del 15.11.2018 per la realizzazione dei cappotti delle facciate;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori venivano eseguite plurime ispezioni e segnalate talune anomalie poi emendate;
- fino al giugno 2018 l'esecuzione dei lavori era per lo più in linea con le previsioni cronologiche del contratto, tanto che il 12.7.2018 la aveva Controparte_1 terminato al 90% l'avanzamento delle opere rispetto al periodo di riferimento del cronoprogramma;
- il 5.10.2028 la riferiva di un ritardo nella consegna del Controparte_3 materiale per l'installazione di parete a cappotto TIPO ISOVISTA e dell'inizio dei lavori previsto, con slittamento della data al 22.11.2018;
- il 19.12.2018 il D.L. geom. rilevava alcune difettosità nelle lavorazioni relative ai CP_2 pannelli sugli stipiti delle finestre;
ancora il 21.12.2018, rilevava “difetti di posa” del
“cappotto su stipiti e finestre”;
- il 18.1.2019 già in ritardo rispetto a quanto preventivato e Controparte_3 pattuito, comunicava di aver preso accordi con il fornitore del cappotto e di essere in attesa del prodotto da poter installare come prova per eliminare i difetti riscontrati;
solo nel marzo
2019 perveniva il materiale per la realizzazione delle nuove spallette e il 15.4.2019 veniva certificata l'ultimazione dei lavori;
ciò premesso, ha allegato che la ha accumulato 104 giorni di ritardo Controparte_3 rispetto al termine di ultimazione dei lavori, evidenziando che il cronoprogramma – peraltro proposto dalla stessa impresa – non è mai stato modificato né sono state apportate varianti e che le
Pagina 2 giustificazioni addotte dall'appaltatrice in fase stragiudiziale relative alle avversarie condizioni meteorologiche e al “cambio di capitolato” sono del tutto infondate.
Ha, pertanto, opposto in compensazione rispetto al credito portato dal decreto ingiuntivo l'importo dovuto a titolo di penale, pari a € 9.650,00, offrendo il pagamento della somma residua risultante dalla differenza tra la somma ingiunta e detto importo. Ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e respingere la domanda, contenendo comunque l'eventuale denegata Controparte_3 condanna nei limiti del giusto e provato. In via riconvenzionale, accertare il credito a favore del dell'importo di € 9.650,00 a titolo di penale, oltre interessi e, in caso di accertate Parte_1 vicendevoli ragioni creditorie tra le parti, operata la compensazione, condannare l'una o l'altra parte al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio deducendo di aver ultimato tutte le Controparte_1 opere commissionate, maturando il credito complessivo di cui alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione. Ha eccepito che il ritardo contestato è stato accumulato a causa delle varianti in corso d'opera relative alla richiesta di una tipologia di spallette facenti parti del cappotto termico differente rispetto a quella originariamente pattuita che hanno determinato così uno slittamento dei lavori, unitamente a diversi giorni in cui le condizioni metereologiche erano avverse (gelo-pioggia).
Ha, pertanto, contestato l'applicabilità della penale. Quanto alla corretta esecuzione delle opere, ha evidenziato che le stesse sono state accettate con la sottoscrizione del certificato fine lavori e che eventuali vizi dell'opera non sono stati tempestivamente contestati, con conseguente genericità della domanda formulata da parte opponente;
ha dedotto che, in ogni caso, i vizi contestati dal committente comunque erano preesistenti alla accettazione dell'opera.
Ha chiesto quindi di respingere l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale e di confermare il decreto ingiuntivo.
All'udienza del 13.7.2023, parte opponente ha consegnato ad banco iudicis Controparte_3
l'assegno circolare di euro 9.446,00 n. 7406075201-05 del 10.7.2023 Banca Unicredit non trasferibile intestato a a saldo dei lavori eseguiti ed al netto delle voci di Controparte_1 penale per ritardo, oggetto della domanda riconvenzionale.
***
L'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, per le motivazioni che seguono.
In relazione all'onere probatorio, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con l'opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna
Pagina 3 delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12662/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993). Secondo i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (l'opponente nel caso in esame), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ciò posto nella fattispecie in esame, l'esistenza e l'entità del credito azionato in via monitoria, nonché l'esecuzione dei lavori concordati in contratto, non sono stati contestati dalla parte opponente che ha, sostanzialmente, inteso paralizzare la pretesa creditoria avversaria eccependo in compensazione il proprio credito derivante dall'applicazione della penale contrattuale da ritardo.
In particolare, secondo l'opponente, avrebbe eseguito i lavori di restauro e Controparte_1 risanamento conservativo del oggetto del Parte_1 contratto d'appalto tra loro intercorso (doc.1), con un ritardo di giorni 104 rispetto alle tempistiche concordate nel cronoprogramma, allegato al contratto stesso. Ha quindi dedotto l'applicabilità dell'art. 12 del contratto che prevede, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, il pagamento, da parte dell'impresa appaltatrice, di una penale, quantificata in € 50,00 per i primi 15 giorni ed € 100,00 a decorrere dal 16 giorno lavorativo, quantificando l'ammontare della penale in complessivi € 9.650,00.
L'opposta ha riconosciuto di aver terminato le ristrutturazioni della facciata del condominio in ritardo rispetto al cronoprogramma ma, di contro, ha sostenuto la non imputabilità dello stesso ad
, in quanto diretta conseguenza di due fattori causali: Controparte_1
- varianti in corso d'opera, relative alla richiesta da parte del Parte_1
i una tipologia di spallette facenti parte del cappotto termico differenti rispetto
[...]
a quelle originariamente pattuite;
- condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato la prosecuzione dei lavori, in diverse giornate lavorative.
Al netto della ricostruzione delle vicende effettuata dalle parti costituite (che comunque risulta dalla documentazione prodotta), deve ritenersi che la questione giuridica sottesa alla presente
Pagina 4 controversia attenga unicamente, come già anticipato, all'imputabilità o meno del ritardo maturato nella consegna dei lavori ad , da cui discende l'applicabilità della clausola Controparte_1 di cui all'art. 12 del contratto d'appalto tra loro intercorso.
La decisione sulla suddetta questione non può prescindere dalla disamina delle norme e dei principi applicabili in tema di penale contrattuale.
La penale prevista dall'articolo 1382 cod. civ. è una clausola contrattuale tramite la quale le parti concordano preventivamente l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento. Il suo scopo principale è quello di semplificare la procedura di risarcimento, sollevando il creditore dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno.
Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato che “la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata” (cfr. Cass. n.23551/2023; Cass. n. 7180/2012).
In altri termini, in caso di ritardo, il committente che agisce per ottenere il pagamento della penale deve provare:
• l'esistenza della clausola penale nel contratto.
• il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
L'appaltatore, per evitare di pagare la penale, deve provare che il ritardo è stato causato da:
• cause a lui non imputabili (ad esempio, forza maggiore, fatto del terzo, ordine della stazione appaltante, ecc.).
• eventuali fatti che abbiano reso impossibile l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti.
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha provato la fonte negoziale della penale (non contestata) producendo il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in data 30.05.2017 (doc.1) contenente, all'art. 12 (pag.4 del contratto), una clausola che recita quanto segue: “per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei lavori in riferimento al termine indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato B, l'Appaltatore pagherà una penale di Euro 50 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi, e di Euro 100 a decorrere dal 16 giorno lavorativo. In ogni caso la verifica di detto ritardo andrà eseguita anche in contraddittorio”.
Pagina 5 Il ha quantificato il ritardo maturato da nella consegna Parte_1 Controparte_1 dell'opera in complessivi 104 giorni, secondo il seguente calcolo:
- il cronoprogramma (doc. 1 bis, allegato B) prevede quale data inizio lavori il 26.06.2017; il termine finale è stato concordato per il 15.11.2018;
- l'impresa opposta ha iniziato i lavori il 26.06.2017 e li ha portati a termine solo in data
15.04.20219. A sostegno di tale argomentazione l'opponente ha prodotto il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore Lavori geom. in data 15.04.2019; la CP_2 circostanza che i lavori siano terminati il 15.4.2019 in ogni caso non è contestata;
- dal 15.11.2018 (data in cui, secondo quanto previsto nel cronoprogramma, i lavori avrebbero dovuto essere terminati) al 15.04.2019 i giorni lavorativi di ritardo sono 104;
- applicando la penale di cui all'art. 12 (euro 50 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi, e di
Euro 100 a decorrere dal 16 giorno lavorativo), la somma gravante, a causa del ritardo, su sarebbe di complessivi € 9.650 (15x50=750; 89x100=8.900; Controparte_1
750+8.900=9.650.)
In sostanza, il ha quantificato il ritardo maturato da Parte_1 Controparte_1 prendendo quale riferimento temporale da un lato il giorno di inizio lavori (26.06.2017) e, dall'altro, il giorno in cui l'opera è stata oggetto di collaudo da parte del D.L. (15.04.2019), che ne ha certificato la corretta esecuzione.
La data contrattuale di ultimazione dei lavori del 15.11.2018 e la data di effettiva ultimazione del
15.4.2019, oltre a essere documentalmente provate, non sono oggetto di contestazione tra le parti, così come il conteggio di 104 giorni lavorativi di ritardo.
Le parti controvertono sulla imputabilità o meno di detto ritardo all'impresa appaltatrice.
La non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato Controparte_3 né che parte del ritardo sia stato dovuto alla necessità di sospendere i lavori per maltempo, né che siano state apportate varianti al progetto originario e che le stesse abbiano determinato un allungamento dei tempi di esecuzione delle lavorazioni.
Sotto il primo profilo, occorre premettere che il fattore ostativo del maltempo è stato allegato in maniera del tutto generica senza alcuna specifica indicazione e quantificazione dei giorni in cui le avverse condizioni meteorologiche avrebbero determinato l'impossibilità di eseguire i lavori, né di quali lavori sarebbero stati impediti. In ogni caso, non risulta prodotta in atti alcuna documentazione idonea ad attestare la necessaria sospensione dei lavori per maltempo, quale un verbale di cantiere, un'attestazione della direzione lavori o anche uno scambio di corrispondenza tra le parti, essendo a tal fine insufficiente la mera produzione di screenshot delle pagine meteo da cui si evince che vi siano state giornate di pioggia nel periodo d'interesse. La circostanza di fatto che nel periodo in
Pagina 6 esame vi siano state giornate in cui abbia piovuto o vi sia stato vento, di per sé non dimostra né che il maltempo abbia effettivamente impedito l'esecuzione di qualsivoglia lavorazione incidendo sul rispetto del cronoprogramma, né che l'eventuale tempo non utilizzato non potesse essere in alcun modo recuperato per rispettare il termine di ultimazione. Non risulta, peraltro, né allegato né provato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le lavorazioni di cantiere siano state sospese e che le parti abbiano concordato uno slittamento del cronoprogramma lavori.
A ulteriore conferma della non incidenza del maltempo sul rispetto delle tempistiche pattuite, va evidenziato che allorquando vi sono state sospensioni dei lavori il D.L. ha annotato la circostanza nel verbale di ispezione cantiere, indicando sia i giorni di sospensione, sia la causa della sospensione, tanto che nel verbale del 26.7.2017 viene dato atto che nei giorni dal 24 al 26 luglio le lavorazioni sono sospese “CAUSA VENTO” (doc. n. 5). È pertanto verosimile ritenere, in via presuntiva, che ove vi fossero stati altri eventi meteo ostativi alla prosecuzione dei lavori sarebbero stati anch'essi annotati nei verbali di ispezione o in altra analoga documentazione.
Quanto al secondo profilo, ossia l'asserito apporto di varianti al progetto iniziale, si osserva quanto segue.
Il cronoprogramma allegato al contratto d'appalto (allegato B, doc.1) prevedeva 4 fasi di inizio e ripresa lavori:
• inizio lavori 26/06/2017 fino al 15/10/2017 (facciata ovest civico 6 – facciata est civico 8);
• ripresa lavori 01/03/2018 fino al 15/03/2018 (facciate a sud civico 6-8);
• ripresa lavori 01/07/2018 fino al 30/07/2018 (cappotti facciata nord civico 6-8);
• ripresa lavori 01/10/2018 fino al 15/11/2018 (cappotti facciate est civico 6 – facciata ovest civico 8).
Il 26.6.2017 ha iniziato i lavori di restauro e risanamento conservativo Controparte_1 dell'edificio condominiale, nel rispetto del suddetto cronoprogramma (circostanza non oggetto di contestazione;
come espressamente riconosciuto dall'opponente sin dal primo atto introduttivo “fino al mese di giugno 2018 l'esecuzione delle lavorazioni da parte di è stata Controparte_1 per lo più in linea con le previsioni cronologiche del contratto”.
In base al cronoprogramma, l'ultima fase dei lavori avrebbe dovuto riprendere il 1.10.2018 e terminare il 15.11.2018; tuttavia i lavori sono poi terminati il 15.4.2019.
In particolare:
- con mail del 12.7.2018 (doc.8) ha dato preliminarmente atto Controparte_1 dell'avanzamento lavori al 90% e ha riferito all'opponente di non riuscire a soddisfare la richiesta del D.L. di riprendere i lavori prima dell'1.10.2018 (come pattuito), in quanto il
Pagina 7 materiale TIPO ISOVISTA della parete a cappotto sarebbe arrivato non prima della fine di settembre;
- con mail del 25.09.2018 il D.L. ha chiesto ad conferma della CP_2 Controparte_1 ripresa lavori per il 1.10.2018; il medesimo giorno ha comunicato al D.L. Controparte_1 di non riuscire a riprendere i lavori entro il 1.10.2018 (come previsto nel cronoprogramma) a causa di ritardi nella consegna del materiale, in arrivo per il 19/20.10.2018;
- l'ultima fase dei lavori ha, dunque, avuto inizio il 26.10.2018 (anziché in data 1.10.2018) come da verbale di ispezione (doc.10) in cui si legge “FASE LAVORI: inizio posa cappotto finto paramano interno facciata Ovest civico 8”;
- il 19.12.2018 il D.L. ha effettuato un sopralluogo di ispezione in cantiere e nel relativo verbale di ispezione ha certificato quanto segue: FASE LAVORI: verifica posa cappotto su
8. Si concorda revisione posa e nuova Parte_2 installazione di profili a compensazione ed allineamento stipite (doc. 11);
- due giorni dopo, con verbale di ispezione del 21.12. 2018 il D.L. ha rilevato difetti di posa del cappotto su stipite e finestre: FASE LAVORI: verifica posa cappotto su stipite e finestre.
Si rilevano difetti di posa. (doc.12);
- con mail del 18.01.2019 preso atto della richiesta del D.L. di posizionare Controparte_3 una nuova spalletta “opportunamente modellata e dimensionata rispetto a quella posta in opera”, ha comunicato di avere preso “prontamente accordi con il fornitore del cappotto per avere una campionatura da poter posizionare in opera. Siamo ora in attesa del prodotto da poter installare come prova” (doc.15);
- con mail del 19.03.2019, CR ha avvertito il Condominio opponente dell'arrivo delle spallette nuove per il giorno 21 marzo: “buongiorno, chiedo scusa per l'attesa finalmente i fornitori nel pomeriggio di ieri mi hanno confermato l'arrivo del materiale per le spallette nuove nella data del 21 marzo. Procederemo a posizionare il materiale o dal 28 marzo o dal 1° aprile, la tempistica per finire un cantiere attualmente in corso con la squadra che già conosce il condominio e la lavorazione” (doc. 16);
- il 15.4.2019 il D.L. ha certificato che “i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto prescritto nel contratto d'appalto e varianti in corso d'opera (…)”(doc.
2.bis).
Dalla riportata ricostruzione dei fatti risulta, dunque, che il abbia contestato Parte_1 all'impresa, una volta verificata la posa del cappotto sugli stipiti finestre, una serie di vizi e difetti dell'opera che hanno portato alla sostituzione e nuova posa delle spallette del cappotto stesso, con
Pagina 8 conseguente prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori stante la necessità di provvedere all'eliminazione dei vizi riscontrati.
Il ritardo nell'ultimazione dei lavori non è, dunque, stato determinato dall'apporto di varianti al progetto iniziale bensì solo alla necessità di provvedere al parziale rifacimento delle spallette a causa dei difetti di posa riscontrati dalla Direzione lavori, con conseguente imputabilità alla ditta appaltatrice che avrebbe dovuto consegnare entro il 15.11.2018 un'opera conforme alle regole dell'arte.
Nella fattispecie in esame la clausola penale è stata pattuita per determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione al ritardo e non anche per l'ipotesi di inadempimento e, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove la clausola sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento (Cass. n. 5828 del 1984; Cass. n. 23706 del 2009; Cass. n. 23291 del 2014). Tuttavia, anche laddove la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), nè quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima (Cass. n. 1300 del 1986; Cass. n. 595 del 1989).
“Infatti, l'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per
l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per
l'inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass. n. 12349 del 2002)” (cfr.
Cass n. 27994/2018).
Ne consegue che, posto che il avrebbe avuto diritto a ottenere la consegna Parte_1 dell'opera a regola d'arte ed esente da vizi o difetti entro la data pattuita del 15.11.2018 mentre i lavori sono stati terminati il 15.4.2019, seppur a causa della necessità di procedere alla nuova posa delle spallette, il ritardo nell'ultimazione dei lavori di 104 giorni va integralmente imputato alla società convenuta, atteso che il maggior tempo impiegato per attendere l'arrivo del nuovo prodotto da posare e procedere all'eliminazione dei vizi di posa riscontrati nel dicembre 2018 non è dovuto in alcun modo all'apporto di varianti bensì alla non esatta esecuzione dell'opera entro il termine pattuito.
Pagina 9 Tale circostanza è stata confermata anche all'esito della prova orale, atteso che il D.L. geom CP_2
, sentito come testimone ha dichiarato: “è vero, a novembre avevamo già verificato dei
[...] problemi sugli stipiti e avevamo concordato con di rivederci e verificare. Ci Controparte_4 siamo trovati poi a dicembre e abbiamo concordato che il lavoro eseguito non era idoneo e andava rifatto e rifinito meglio. Riconosco lo stato dei luoghi in quello rimostrato nelle foto che mi sono mostrate che risalgono a novembre se non sbaglio. A febbraio del 2019 edilizia acrobatica ci proponeva una campionatura del cappotto come da me richiesto, io davo il benestare e loro completavano la posa del cappotto sugli stipiti finestra e concludevano i lavori, poi ad aprile facemmo un verbale di fine lavori e conclusione. (…) Preciso che avevo richiesto di mettere a posto quello che, secondo me, non era stato fatto bene.”
Pare ancora opportuno chiarire che la richiesta del D.L. di provvedere alla posa di una tipologia diversa di spallette facenti parte del cappotto termico (doc.11; doc.12) non può essere considerata come una variante rispetto al capitolato d'appalto, in quanto il D.L., a seguito di sopralluogo in data
21.12.2018, ha certificato difetti di posa del cappotto su stipite e finestre;
le parti hanno concordato di sostituirle, tanto che la consegna dell'opera è slittata al 14.04.2019 avendo dovuto ordinare ed attendere la consegna delle spallette nuove per Controparte_1 procedere ad una nuova posa delle stesse. Per costante giurisprudenza: “Le varianti in corso
d'opera sono modifiche che si rendono necessarie durante l'esecuzione di un lavoro e che possono incidere sulla natura, sulle caratteristiche e sui costi del progetto” (cfr. Cass. n. 11491/2024)
Nel caso in esame, la posa delle spallette facenti parte del cappotto termico tipo ISOVISTA è un'attività prevista nel capitolato originario del contratto di appalto;
infatti, l'art. D/13 dei capitolati dei lavori dell'appalto di e di (a pag.28 doc.24, doc.25), che Parte_2 Parte_2 costituiscono l'Allegato A del contratto quadro di appalto, rubricato “ISOLAMENTO A
CAPPOTTO”, recita: “OPERE MURARIE: Realizzazione di sistema a cappotto con effetto mattone faccia vista tipo “Isovista” spessore cm. 12 fissato a muro a mezzo collanti e tasselli – per sistema di posa vedi scheda tecnica allegata - Il rivestimento a cappotto dovrà essere previsto anche a copertura della pilastratura verticale e delle fasce marcapiano avendo cura di riprodurre la stessa finitura ad intonaco verniciato con doppia rasatura con interposta rete di armatura in fibra di vetro. Il sistema a cappotto si prevede dal filo pilastro esterno al filo della linea serramenti
(si verificherà in fase esecutiva la possibilità di posa di pezzo speciale ad angolo a ridosso serramenti a quantificarsi comunque in offerta)”.
La , pertanto, alla data del 21.11.2018 aveva già maturato quasi un mese di CP_5 ritardo nella consegna dell'opera rispetto al termine del 15.11.2018 e ha, poi, accumulato ulteriore ritardo nel periodo temporale che va dal 21.12.2018 al 15.04.2019, giorno in cui le opere sono state
Pagina 10 oggetto di collaudo (doc.12 bis), al fine di provvedere a eseguire le necessarie riparazioni, completando così il lavoro a regola d'arte, come inizialmente progettato.
Applicando l'art. 12 del contratto d'appalto intercorso tra le parti, la penale contrattuale gravante su
è stata, dunque, correttamente quantificata in € 9.650,00 (€ 50,00 x 15 Controparte_1 gg. + € 100 x 89 gg.). ne consegue che, operata la compensazione del suddetto importo con il credito azionato in via monitoria di € 19.096,00 e decurtato l'ulteriore importo versato dall'opponente a saldo del corrispettivo di € 9.446,00, null'altro è dovuto all'opposta.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione e dell'avvenuto pagamento del credito residuo in corso di giudizio, si ritiene che si configuri un'ipotesi di soccombenza reciproca e che sussistano i presupposti per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 856/2023 emesso dal
Tribunale di Torino il 18.11.2021.
• Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 4 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3816 dell'anno 2023
TRA
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BARBARINO GIORGIO
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. SORBARA FRANCESCO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – pagamento somme – penale da ritardo rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del
13.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 856/2023 emesso dal Tribunale di Torino il
18.11.2021 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 19.096,00, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/202 dalle scadenze delle fatture al saldo e alle spese del procedimento e
Pagina 1 accessori, per il mancato pagamento delle fatture n. 387/4 del 16.04.19, con scadenza 23.04.19, dell'importo di euro 5.390,00 (emessa per risanamento facciate) e n. 1287/4 del 22.11.19, con scadenza 29.12.19, dell'importo di euro 13.706,00 (emessa per installazione cappotto termico facciate).
In particolare, ha esposto che:
- in data 30.5.2017 il ha sottoscritto con Parte_1
n contratto quadro d'appalto con il quale sono stati regolati Controparte_1
i reciproci rapporti relativamente alla realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo (opere di manutenzione straordinari) dell'edificio condominiale, come progettate dal geom. , nominato anche direttore dei lavori;
CP_2
- le parti hanno inserito una clausola penale (art. 12) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori (euro 50,00 per i primi 15 giorni ed euro 100,00 a decorrere dal 16° giorno lavorativo), il cui cronoprogramma prevedeva il termine ultimo del 15.11.2018 per la realizzazione dei cappotti delle facciate;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori venivano eseguite plurime ispezioni e segnalate talune anomalie poi emendate;
- fino al giugno 2018 l'esecuzione dei lavori era per lo più in linea con le previsioni cronologiche del contratto, tanto che il 12.7.2018 la aveva Controparte_1 terminato al 90% l'avanzamento delle opere rispetto al periodo di riferimento del cronoprogramma;
- il 5.10.2028 la riferiva di un ritardo nella consegna del Controparte_3 materiale per l'installazione di parete a cappotto TIPO ISOVISTA e dell'inizio dei lavori previsto, con slittamento della data al 22.11.2018;
- il 19.12.2018 il D.L. geom. rilevava alcune difettosità nelle lavorazioni relative ai CP_2 pannelli sugli stipiti delle finestre;
ancora il 21.12.2018, rilevava “difetti di posa” del
“cappotto su stipiti e finestre”;
- il 18.1.2019 già in ritardo rispetto a quanto preventivato e Controparte_3 pattuito, comunicava di aver preso accordi con il fornitore del cappotto e di essere in attesa del prodotto da poter installare come prova per eliminare i difetti riscontrati;
solo nel marzo
2019 perveniva il materiale per la realizzazione delle nuove spallette e il 15.4.2019 veniva certificata l'ultimazione dei lavori;
ciò premesso, ha allegato che la ha accumulato 104 giorni di ritardo Controparte_3 rispetto al termine di ultimazione dei lavori, evidenziando che il cronoprogramma – peraltro proposto dalla stessa impresa – non è mai stato modificato né sono state apportate varianti e che le
Pagina 2 giustificazioni addotte dall'appaltatrice in fase stragiudiziale relative alle avversarie condizioni meteorologiche e al “cambio di capitolato” sono del tutto infondate.
Ha, pertanto, opposto in compensazione rispetto al credito portato dal decreto ingiuntivo l'importo dovuto a titolo di penale, pari a € 9.650,00, offrendo il pagamento della somma residua risultante dalla differenza tra la somma ingiunta e detto importo. Ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e respingere la domanda, contenendo comunque l'eventuale denegata Controparte_3 condanna nei limiti del giusto e provato. In via riconvenzionale, accertare il credito a favore del dell'importo di € 9.650,00 a titolo di penale, oltre interessi e, in caso di accertate Parte_1 vicendevoli ragioni creditorie tra le parti, operata la compensazione, condannare l'una o l'altra parte al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese di lite.
La si è costituita in giudizio deducendo di aver ultimato tutte le Controparte_1 opere commissionate, maturando il credito complessivo di cui alle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione. Ha eccepito che il ritardo contestato è stato accumulato a causa delle varianti in corso d'opera relative alla richiesta di una tipologia di spallette facenti parti del cappotto termico differente rispetto a quella originariamente pattuita che hanno determinato così uno slittamento dei lavori, unitamente a diversi giorni in cui le condizioni metereologiche erano avverse (gelo-pioggia).
Ha, pertanto, contestato l'applicabilità della penale. Quanto alla corretta esecuzione delle opere, ha evidenziato che le stesse sono state accettate con la sottoscrizione del certificato fine lavori e che eventuali vizi dell'opera non sono stati tempestivamente contestati, con conseguente genericità della domanda formulata da parte opponente;
ha dedotto che, in ogni caso, i vizi contestati dal committente comunque erano preesistenti alla accettazione dell'opera.
Ha chiesto quindi di respingere l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale e di confermare il decreto ingiuntivo.
All'udienza del 13.7.2023, parte opponente ha consegnato ad banco iudicis Controparte_3
l'assegno circolare di euro 9.446,00 n. 7406075201-05 del 10.7.2023 Banca Unicredit non trasferibile intestato a a saldo dei lavori eseguiti ed al netto delle voci di Controparte_1 penale per ritardo, oggetto della domanda riconvenzionale.
***
L'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, per le motivazioni che seguono.
In relazione all'onere probatorio, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con l'opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna
Pagina 3 delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass. n. 12662/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993). Secondo i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (l'opponente nel caso in esame), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ciò posto nella fattispecie in esame, l'esistenza e l'entità del credito azionato in via monitoria, nonché l'esecuzione dei lavori concordati in contratto, non sono stati contestati dalla parte opponente che ha, sostanzialmente, inteso paralizzare la pretesa creditoria avversaria eccependo in compensazione il proprio credito derivante dall'applicazione della penale contrattuale da ritardo.
In particolare, secondo l'opponente, avrebbe eseguito i lavori di restauro e Controparte_1 risanamento conservativo del oggetto del Parte_1 contratto d'appalto tra loro intercorso (doc.1), con un ritardo di giorni 104 rispetto alle tempistiche concordate nel cronoprogramma, allegato al contratto stesso. Ha quindi dedotto l'applicabilità dell'art. 12 del contratto che prevede, per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori, il pagamento, da parte dell'impresa appaltatrice, di una penale, quantificata in € 50,00 per i primi 15 giorni ed € 100,00 a decorrere dal 16 giorno lavorativo, quantificando l'ammontare della penale in complessivi € 9.650,00.
L'opposta ha riconosciuto di aver terminato le ristrutturazioni della facciata del condominio in ritardo rispetto al cronoprogramma ma, di contro, ha sostenuto la non imputabilità dello stesso ad
, in quanto diretta conseguenza di due fattori causali: Controparte_1
- varianti in corso d'opera, relative alla richiesta da parte del Parte_1
i una tipologia di spallette facenti parte del cappotto termico differenti rispetto
[...]
a quelle originariamente pattuite;
- condizioni meteorologiche avverse che hanno rallentato la prosecuzione dei lavori, in diverse giornate lavorative.
Al netto della ricostruzione delle vicende effettuata dalle parti costituite (che comunque risulta dalla documentazione prodotta), deve ritenersi che la questione giuridica sottesa alla presente
Pagina 4 controversia attenga unicamente, come già anticipato, all'imputabilità o meno del ritardo maturato nella consegna dei lavori ad , da cui discende l'applicabilità della clausola Controparte_1 di cui all'art. 12 del contratto d'appalto tra loro intercorso.
La decisione sulla suddetta questione non può prescindere dalla disamina delle norme e dei principi applicabili in tema di penale contrattuale.
La penale prevista dall'articolo 1382 cod. civ. è una clausola contrattuale tramite la quale le parti concordano preventivamente l'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento. Il suo scopo principale è quello di semplificare la procedura di risarcimento, sollevando il creditore dall'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno.
Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato che “la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata” (cfr. Cass. n.23551/2023; Cass. n. 7180/2012).
In altri termini, in caso di ritardo, il committente che agisce per ottenere il pagamento della penale deve provare:
• l'esistenza della clausola penale nel contratto.
• il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
L'appaltatore, per evitare di pagare la penale, deve provare che il ritardo è stato causato da:
• cause a lui non imputabili (ad esempio, forza maggiore, fatto del terzo, ordine della stazione appaltante, ecc.).
• eventuali fatti che abbiano reso impossibile l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti.
Nella fattispecie in esame, l'opponente ha provato la fonte negoziale della penale (non contestata) producendo il contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in data 30.05.2017 (doc.1) contenente, all'art. 12 (pag.4 del contratto), una clausola che recita quanto segue: “per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei lavori in riferimento al termine indicato nel cronoprogramma di cui all'Allegato B, l'Appaltatore pagherà una penale di Euro 50 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi, e di Euro 100 a decorrere dal 16 giorno lavorativo. In ogni caso la verifica di detto ritardo andrà eseguita anche in contraddittorio”.
Pagina 5 Il ha quantificato il ritardo maturato da nella consegna Parte_1 Controparte_1 dell'opera in complessivi 104 giorni, secondo il seguente calcolo:
- il cronoprogramma (doc. 1 bis, allegato B) prevede quale data inizio lavori il 26.06.2017; il termine finale è stato concordato per il 15.11.2018;
- l'impresa opposta ha iniziato i lavori il 26.06.2017 e li ha portati a termine solo in data
15.04.20219. A sostegno di tale argomentazione l'opponente ha prodotto il certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore Lavori geom. in data 15.04.2019; la CP_2 circostanza che i lavori siano terminati il 15.4.2019 in ogni caso non è contestata;
- dal 15.11.2018 (data in cui, secondo quanto previsto nel cronoprogramma, i lavori avrebbero dovuto essere terminati) al 15.04.2019 i giorni lavorativi di ritardo sono 104;
- applicando la penale di cui all'art. 12 (euro 50 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi, e di
Euro 100 a decorrere dal 16 giorno lavorativo), la somma gravante, a causa del ritardo, su sarebbe di complessivi € 9.650 (15x50=750; 89x100=8.900; Controparte_1
750+8.900=9.650.)
In sostanza, il ha quantificato il ritardo maturato da Parte_1 Controparte_1 prendendo quale riferimento temporale da un lato il giorno di inizio lavori (26.06.2017) e, dall'altro, il giorno in cui l'opera è stata oggetto di collaudo da parte del D.L. (15.04.2019), che ne ha certificato la corretta esecuzione.
La data contrattuale di ultimazione dei lavori del 15.11.2018 e la data di effettiva ultimazione del
15.4.2019, oltre a essere documentalmente provate, non sono oggetto di contestazione tra le parti, così come il conteggio di 104 giorni lavorativi di ritardo.
Le parti controvertono sulla imputabilità o meno di detto ritardo all'impresa appaltatrice.
La non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato Controparte_3 né che parte del ritardo sia stato dovuto alla necessità di sospendere i lavori per maltempo, né che siano state apportate varianti al progetto originario e che le stesse abbiano determinato un allungamento dei tempi di esecuzione delle lavorazioni.
Sotto il primo profilo, occorre premettere che il fattore ostativo del maltempo è stato allegato in maniera del tutto generica senza alcuna specifica indicazione e quantificazione dei giorni in cui le avverse condizioni meteorologiche avrebbero determinato l'impossibilità di eseguire i lavori, né di quali lavori sarebbero stati impediti. In ogni caso, non risulta prodotta in atti alcuna documentazione idonea ad attestare la necessaria sospensione dei lavori per maltempo, quale un verbale di cantiere, un'attestazione della direzione lavori o anche uno scambio di corrispondenza tra le parti, essendo a tal fine insufficiente la mera produzione di screenshot delle pagine meteo da cui si evince che vi siano state giornate di pioggia nel periodo d'interesse. La circostanza di fatto che nel periodo in
Pagina 6 esame vi siano state giornate in cui abbia piovuto o vi sia stato vento, di per sé non dimostra né che il maltempo abbia effettivamente impedito l'esecuzione di qualsivoglia lavorazione incidendo sul rispetto del cronoprogramma, né che l'eventuale tempo non utilizzato non potesse essere in alcun modo recuperato per rispettare il termine di ultimazione. Non risulta, peraltro, né allegato né provato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le lavorazioni di cantiere siano state sospese e che le parti abbiano concordato uno slittamento del cronoprogramma lavori.
A ulteriore conferma della non incidenza del maltempo sul rispetto delle tempistiche pattuite, va evidenziato che allorquando vi sono state sospensioni dei lavori il D.L. ha annotato la circostanza nel verbale di ispezione cantiere, indicando sia i giorni di sospensione, sia la causa della sospensione, tanto che nel verbale del 26.7.2017 viene dato atto che nei giorni dal 24 al 26 luglio le lavorazioni sono sospese “CAUSA VENTO” (doc. n. 5). È pertanto verosimile ritenere, in via presuntiva, che ove vi fossero stati altri eventi meteo ostativi alla prosecuzione dei lavori sarebbero stati anch'essi annotati nei verbali di ispezione o in altra analoga documentazione.
Quanto al secondo profilo, ossia l'asserito apporto di varianti al progetto iniziale, si osserva quanto segue.
Il cronoprogramma allegato al contratto d'appalto (allegato B, doc.1) prevedeva 4 fasi di inizio e ripresa lavori:
• inizio lavori 26/06/2017 fino al 15/10/2017 (facciata ovest civico 6 – facciata est civico 8);
• ripresa lavori 01/03/2018 fino al 15/03/2018 (facciate a sud civico 6-8);
• ripresa lavori 01/07/2018 fino al 30/07/2018 (cappotti facciata nord civico 6-8);
• ripresa lavori 01/10/2018 fino al 15/11/2018 (cappotti facciate est civico 6 – facciata ovest civico 8).
Il 26.6.2017 ha iniziato i lavori di restauro e risanamento conservativo Controparte_1 dell'edificio condominiale, nel rispetto del suddetto cronoprogramma (circostanza non oggetto di contestazione;
come espressamente riconosciuto dall'opponente sin dal primo atto introduttivo “fino al mese di giugno 2018 l'esecuzione delle lavorazioni da parte di è stata Controparte_1 per lo più in linea con le previsioni cronologiche del contratto”.
In base al cronoprogramma, l'ultima fase dei lavori avrebbe dovuto riprendere il 1.10.2018 e terminare il 15.11.2018; tuttavia i lavori sono poi terminati il 15.4.2019.
In particolare:
- con mail del 12.7.2018 (doc.8) ha dato preliminarmente atto Controparte_1 dell'avanzamento lavori al 90% e ha riferito all'opponente di non riuscire a soddisfare la richiesta del D.L. di riprendere i lavori prima dell'1.10.2018 (come pattuito), in quanto il
Pagina 7 materiale TIPO ISOVISTA della parete a cappotto sarebbe arrivato non prima della fine di settembre;
- con mail del 25.09.2018 il D.L. ha chiesto ad conferma della CP_2 Controparte_1 ripresa lavori per il 1.10.2018; il medesimo giorno ha comunicato al D.L. Controparte_1 di non riuscire a riprendere i lavori entro il 1.10.2018 (come previsto nel cronoprogramma) a causa di ritardi nella consegna del materiale, in arrivo per il 19/20.10.2018;
- l'ultima fase dei lavori ha, dunque, avuto inizio il 26.10.2018 (anziché in data 1.10.2018) come da verbale di ispezione (doc.10) in cui si legge “FASE LAVORI: inizio posa cappotto finto paramano interno facciata Ovest civico 8”;
- il 19.12.2018 il D.L. ha effettuato un sopralluogo di ispezione in cantiere e nel relativo verbale di ispezione ha certificato quanto segue: FASE LAVORI: verifica posa cappotto su
8. Si concorda revisione posa e nuova Parte_2 installazione di profili a compensazione ed allineamento stipite (doc. 11);
- due giorni dopo, con verbale di ispezione del 21.12. 2018 il D.L. ha rilevato difetti di posa del cappotto su stipite e finestre: FASE LAVORI: verifica posa cappotto su stipite e finestre.
Si rilevano difetti di posa. (doc.12);
- con mail del 18.01.2019 preso atto della richiesta del D.L. di posizionare Controparte_3 una nuova spalletta “opportunamente modellata e dimensionata rispetto a quella posta in opera”, ha comunicato di avere preso “prontamente accordi con il fornitore del cappotto per avere una campionatura da poter posizionare in opera. Siamo ora in attesa del prodotto da poter installare come prova” (doc.15);
- con mail del 19.03.2019, CR ha avvertito il Condominio opponente dell'arrivo delle spallette nuove per il giorno 21 marzo: “buongiorno, chiedo scusa per l'attesa finalmente i fornitori nel pomeriggio di ieri mi hanno confermato l'arrivo del materiale per le spallette nuove nella data del 21 marzo. Procederemo a posizionare il materiale o dal 28 marzo o dal 1° aprile, la tempistica per finire un cantiere attualmente in corso con la squadra che già conosce il condominio e la lavorazione” (doc. 16);
- il 15.4.2019 il D.L. ha certificato che “i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti conformemente a quanto prescritto nel contratto d'appalto e varianti in corso d'opera (…)”(doc.
2.bis).
Dalla riportata ricostruzione dei fatti risulta, dunque, che il abbia contestato Parte_1 all'impresa, una volta verificata la posa del cappotto sugli stipiti finestre, una serie di vizi e difetti dell'opera che hanno portato alla sostituzione e nuova posa delle spallette del cappotto stesso, con
Pagina 8 conseguente prolungamento dei tempi di ultimazione dei lavori stante la necessità di provvedere all'eliminazione dei vizi riscontrati.
Il ritardo nell'ultimazione dei lavori non è, dunque, stato determinato dall'apporto di varianti al progetto iniziale bensì solo alla necessità di provvedere al parziale rifacimento delle spallette a causa dei difetti di posa riscontrati dalla Direzione lavori, con conseguente imputabilità alla ditta appaltatrice che avrebbe dovuto consegnare entro il 15.11.2018 un'opera conforme alle regole dell'arte.
Nella fattispecie in esame la clausola penale è stata pattuita per determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione al ritardo e non anche per l'ipotesi di inadempimento e, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ove la clausola sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento essa non è operante nei confronti del secondo evento (Cass. n. 5828 del 1984; Cass. n. 23706 del 2009; Cass. n. 23291 del 2014). Tuttavia, anche laddove la penale venga fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo (art. 1383 cod. civ.), nè quindi il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima (Cass. n. 1300 del 1986; Cass. n. 595 del 1989).
“Infatti, l'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per
l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per
l'inadempimento, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass. n. 12349 del 2002)” (cfr.
Cass n. 27994/2018).
Ne consegue che, posto che il avrebbe avuto diritto a ottenere la consegna Parte_1 dell'opera a regola d'arte ed esente da vizi o difetti entro la data pattuita del 15.11.2018 mentre i lavori sono stati terminati il 15.4.2019, seppur a causa della necessità di procedere alla nuova posa delle spallette, il ritardo nell'ultimazione dei lavori di 104 giorni va integralmente imputato alla società convenuta, atteso che il maggior tempo impiegato per attendere l'arrivo del nuovo prodotto da posare e procedere all'eliminazione dei vizi di posa riscontrati nel dicembre 2018 non è dovuto in alcun modo all'apporto di varianti bensì alla non esatta esecuzione dell'opera entro il termine pattuito.
Pagina 9 Tale circostanza è stata confermata anche all'esito della prova orale, atteso che il D.L. geom CP_2
, sentito come testimone ha dichiarato: “è vero, a novembre avevamo già verificato dei
[...] problemi sugli stipiti e avevamo concordato con di rivederci e verificare. Ci Controparte_4 siamo trovati poi a dicembre e abbiamo concordato che il lavoro eseguito non era idoneo e andava rifatto e rifinito meglio. Riconosco lo stato dei luoghi in quello rimostrato nelle foto che mi sono mostrate che risalgono a novembre se non sbaglio. A febbraio del 2019 edilizia acrobatica ci proponeva una campionatura del cappotto come da me richiesto, io davo il benestare e loro completavano la posa del cappotto sugli stipiti finestra e concludevano i lavori, poi ad aprile facemmo un verbale di fine lavori e conclusione. (…) Preciso che avevo richiesto di mettere a posto quello che, secondo me, non era stato fatto bene.”
Pare ancora opportuno chiarire che la richiesta del D.L. di provvedere alla posa di una tipologia diversa di spallette facenti parte del cappotto termico (doc.11; doc.12) non può essere considerata come una variante rispetto al capitolato d'appalto, in quanto il D.L., a seguito di sopralluogo in data
21.12.2018, ha certificato difetti di posa del cappotto su stipite e finestre;
le parti hanno concordato di sostituirle, tanto che la consegna dell'opera è slittata al 14.04.2019 avendo dovuto ordinare ed attendere la consegna delle spallette nuove per Controparte_1 procedere ad una nuova posa delle stesse. Per costante giurisprudenza: “Le varianti in corso
d'opera sono modifiche che si rendono necessarie durante l'esecuzione di un lavoro e che possono incidere sulla natura, sulle caratteristiche e sui costi del progetto” (cfr. Cass. n. 11491/2024)
Nel caso in esame, la posa delle spallette facenti parte del cappotto termico tipo ISOVISTA è un'attività prevista nel capitolato originario del contratto di appalto;
infatti, l'art. D/13 dei capitolati dei lavori dell'appalto di e di (a pag.28 doc.24, doc.25), che Parte_2 Parte_2 costituiscono l'Allegato A del contratto quadro di appalto, rubricato “ISOLAMENTO A
CAPPOTTO”, recita: “OPERE MURARIE: Realizzazione di sistema a cappotto con effetto mattone faccia vista tipo “Isovista” spessore cm. 12 fissato a muro a mezzo collanti e tasselli – per sistema di posa vedi scheda tecnica allegata - Il rivestimento a cappotto dovrà essere previsto anche a copertura della pilastratura verticale e delle fasce marcapiano avendo cura di riprodurre la stessa finitura ad intonaco verniciato con doppia rasatura con interposta rete di armatura in fibra di vetro. Il sistema a cappotto si prevede dal filo pilastro esterno al filo della linea serramenti
(si verificherà in fase esecutiva la possibilità di posa di pezzo speciale ad angolo a ridosso serramenti a quantificarsi comunque in offerta)”.
La , pertanto, alla data del 21.11.2018 aveva già maturato quasi un mese di CP_5 ritardo nella consegna dell'opera rispetto al termine del 15.11.2018 e ha, poi, accumulato ulteriore ritardo nel periodo temporale che va dal 21.12.2018 al 15.04.2019, giorno in cui le opere sono state
Pagina 10 oggetto di collaudo (doc.12 bis), al fine di provvedere a eseguire le necessarie riparazioni, completando così il lavoro a regola d'arte, come inizialmente progettato.
Applicando l'art. 12 del contratto d'appalto intercorso tra le parti, la penale contrattuale gravante su
è stata, dunque, correttamente quantificata in € 9.650,00 (€ 50,00 x 15 Controparte_1 gg. + € 100 x 89 gg.). ne consegue che, operata la compensazione del suddetto importo con il credito azionato in via monitoria di € 19.096,00 e decurtato l'ulteriore importo versato dall'opponente a saldo del corrispettivo di € 9.446,00, null'altro è dovuto all'opposta.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione e dell'avvenuto pagamento del credito residuo in corso di giudizio, si ritiene che si configuri un'ipotesi di soccombenza reciproca e che sussistano i presupposti per la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 856/2023 emesso dal
Tribunale di Torino il 18.11.2021.
• Compensa integralmente le spese di lite.
Torino, 4 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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