CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 81/2026
Il Giudice Depositata il 02/02/2026 Depositata il 02/02/2026
MARILISA RINALDI Il Segretario
UN GU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 07137202500004953000 NON CONOSCIUTI 2022
- PRESA IN CARICO n. 07137202500004934000 NON CONOSCIUTI 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 911 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1058/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La dr.ssa Difensore_1 si riporta agli atti depositati e chiede lo sgravio del provvedimento con condanna alle spese.
Resistente: Non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di presa in carico numero 67124999000026439000 di euro 115,82 e numero 67124999000026416000 di euro 251,32 notificati entrambi dall'Agenzia delle Entrate -
CO il 23 gennaio 2025, per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Ceppaloni.
A sostegno del ricorso l'istante ha rilevato di non essere stata destinataria della notifica degli avvisi di accertamento e di essere proprietario nel territorio di Ceppaloni di terreni a destinazione agricola e non edificabili come tali esenti dal pagamento del tributo azionato.
Nessuno si è costituito per il Comune di Ceppaloni e per l'Agenzia delle Entrate - CO.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che non vi è prova in atto della ritualità della notificazione degli atti prodromici.
La irritualità della notifica degli atti prodromici determina la nullità dell'atto conseguenziale per il mancato raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente contestato il procedimento e la conoscenza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della pretesa.
Stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, gli atti di presa in carico impugnati sono nulli.
Si richiama in proposito il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la omissione (o la invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2642 del 28 gennaio 2022 - Rv. 663666).
Le Sezioni Unite (Cass. S U. n.10012 del 15 aprile 2021) hanno, da ultimo, affermato l'orientamento secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato".
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va accolto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 80,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Il Giudice Depositata il 02/02/2026 Depositata il 02/02/2026
MARILISA RINALDI Il Segretario
UN GU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 135/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 07137202500004953000 NON CONOSCIUTI 2022
- PRESA IN CARICO n. 07137202500004934000 NON CONOSCIUTI 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 911 TRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1272 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1058/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La dr.ssa Difensore_1 si riporta agli atti depositati e chiede lo sgravio del provvedimento con condanna alle spese.
Resistente: Non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di presa in carico numero 67124999000026439000 di euro 115,82 e numero 67124999000026416000 di euro 251,32 notificati entrambi dall'Agenzia delle Entrate -
CO il 23 gennaio 2025, per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Ceppaloni.
A sostegno del ricorso l'istante ha rilevato di non essere stata destinataria della notifica degli avvisi di accertamento e di essere proprietario nel territorio di Ceppaloni di terreni a destinazione agricola e non edificabili come tali esenti dal pagamento del tributo azionato.
Nessuno si è costituito per il Comune di Ceppaloni e per l'Agenzia delle Entrate - CO.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che non vi è prova in atto della ritualità della notificazione degli atti prodromici.
La irritualità della notifica degli atti prodromici determina la nullità dell'atto conseguenziale per il mancato raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente contestato il procedimento e la conoscenza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della pretesa.
Stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, gli atti di presa in carico impugnati sono nulli.
Si richiama in proposito il principio più volte affermato dalla Corte di legittimità secondo cui la omissione (o la invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2642 del 28 gennaio 2022 - Rv. 663666).
Le Sezioni Unite (Cass. S U. n.10012 del 15 aprile 2021) hanno, da ultimo, affermato l'orientamento secondo cui “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato".
Per le ragioni innanzi esplicate, il ricorso va accolto;
devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, sono incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 80,00, oltre accessori di legge, se dovuti.