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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OR TE per mandato in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), e (C.F. ), rappresentate e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difese dall'Avv. Davide De Caro per mandato in atti;
CONVENUTE
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. OR Controparte_4 C.F._5
Pirrone per mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14 aprile 2025 e note conclusive autorizzate telematicamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva azione di riscatto Parte_1 agrario relativamente al terreno agricolo ubicato in Sciara in contrada Suvarelli, Foglio 12 P.lle 351 e
229 avverso l'atto di compravendita del 18 aprile 2023 in Notaio (Rep n.ro 5366 Racc. Persona_1
n.ro 3938), con il quale le convenute , e avevano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 venduto il predetto fondo al convenuto . Controparte_4
Esponendo di essere conduttore del fondo confinante a quello oggetto di vendita e di esercitare abitualmente l'attività di coltivatore e allevatore, rappresentava che le convenute venditrici non avevano provveduto a notificare alcuna denuntiatio nei suoi riguardi, procedendo alla vendita del bene a terzo soggetto, pure odierno convenuto . Controparte_5
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accogliere la domanda di riscatto agrario relativamente all'acquisto compiuto dal convenuto con atto di compravendita del 18 aprile 2023, Controparte_4 di dichiarare inefficace nei suoi confronti il predetto atto di compravendita, di disporre, previa corresponsione in favore di della somma di € 6.000,00 entro il termine di tre mesi Controparte_4 dal passaggio in giudicato della emananda sentenza, il trasferimento del terreno in proprietà allo stesso attore;
di condannare al rilascio in favore dell'attore del terreno oggetto della Controparte_4 compravendita;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con decreto 171 bis c.p.c. l'attore è stato onerato di integrare il contraddittorio nei confronti di
, nata a [...] il [...], parte venditrice del terreno oggetto di causa a mezzo Controparte_6 della propria procuratrice speciale , nei confronti della quale pure era stato ritualmente Controparte_2 esperito il tentativo di mediazione, ed è stata fissata l'udienza del 14 aprile 2025 per la prima comparizione delle parti, ordinando all'attore di provvedere alla citazione in giudizio di CP_6 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
[...]
L'attore ha, dunque, provveduto al deposito della prova della notifica dell'atto di citazione e del decreto ex art. 171 bis c.p.c. a , notifica effettuata tempestivamente in data Controparte_6
18.10.2024, tuttavia, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso della stessa, avvenuto in data
14.5.2024; l'attore ha, altresì, provveduto depositare prova della notifica dell'atto di citazione e del decreto ex art. 171 bis c.p.c. effettuata collettivamente agli eredi presso l'ultima residenza della de cuius in data 25.10.2024.
All'udienza del 14.4.2025 i convenuti hanno eccepito l'omessa integrazione del contraddittorio siccome ordinata dal giudice e hanno chiesto l'estinzione del giudizio;
l'attore, invece, documentando di essersi attivato per la ricerca degli eredi di , come da pec inviata al Comune di Sciara Controparte_6 in data 25.3.2025, esibita all'udienza e telematicamente depositata, ha chiesto la fissazione di nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio con gli stessi.
Con ordinanza del 22.5.2025, il giudice, rilevato l'omesso rispetto del termine per l'integrazione del contraddittorio con e/o i suoi eredi, rinviava, per discussione e decisione ex art. 281 Controparte_6 quinquies c.p.c. all'udienza cartolare del 27.10.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate.
Alla predetta udienza il procedimento veniva assunto in decisione.
***
Il procedimento deve essere estinto per omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice.
Invero, osserva il tribunale, l'attore, pur essendosi immediatamente adoperato nell'integrazione del contradditorio nei confronti di , parte venditrice a mezzo della procuratrice speciale Controparte_6 e già parte del procedimento di mediazione, tuttavia, a fronte dell'intervenuto decesso Controparte_2 della stessa, ha provveduto a notificare l'atto introduttivo del procedimento agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza conosciuta.
Ora, l'art. 303 c.p.c. consente la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius soltanto del ricorso in riassunzione del processo interrotto per morte della parte e si ritiene, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, norma di natura eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva e/o analogica.
Di conseguenza l'attore, ai fini dell'ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto provvedere alla notifica agli eredi di personalmente, previa Controparte_6 identificazione degli stessi, attività che è stata iniziata solo in data 25.3.2025, quando l'attore ha provveduto a inviare richiesta in tal senso al Comune di Sciara, ben oltre il momento in cui ha avuto conoscenza dell'intervenuto decesso della parte (a far data, almeno, dall'ottobre 2024, epoca della notifica alla stessa ). Controparte_6
Ora, alla luce dei fatti così come or ora rappresentati, ritiene il Tribunale, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione (Cass. civ.
22886/19).
La Suprema Corte, invero, con orientamento consolidato, ha affermato che: “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (cfr. Cass. n.
7460/2015; Cass. n. 10246/1997; Cass. n. 3497/1999; Cass. n. 15062/2004; Cass. n. 625/2008).
Ne discende che deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
La perentorietà del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio non consente, infatti, di fissare un nuovo termine per l'adempimento dell'incombente non espletato, ostandovi la previsione di cui all'art. 153, comma 1, c.p.c.
Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore, da ultimo, altresì, nelle note conclusive autorizzate, per le motivazioni già esposte nell'ordinanza del 22.5.2025.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto del contegno processuale dell'attore, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Termini Imerese, 26 novembre 2025
Il Giudice
NA MU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA MU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
OR TE per mandato in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), e (C.F. ), rappresentate e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difese dall'Avv. Davide De Caro per mandato in atti;
CONVENUTE
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. OR Controparte_4 C.F._5
Pirrone per mandato in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14 aprile 2025 e note conclusive autorizzate telematicamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva azione di riscatto Parte_1 agrario relativamente al terreno agricolo ubicato in Sciara in contrada Suvarelli, Foglio 12 P.lle 351 e
229 avverso l'atto di compravendita del 18 aprile 2023 in Notaio (Rep n.ro 5366 Racc. Persona_1
n.ro 3938), con il quale le convenute , e avevano Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 venduto il predetto fondo al convenuto . Controparte_4
Esponendo di essere conduttore del fondo confinante a quello oggetto di vendita e di esercitare abitualmente l'attività di coltivatore e allevatore, rappresentava che le convenute venditrici non avevano provveduto a notificare alcuna denuntiatio nei suoi riguardi, procedendo alla vendita del bene a terzo soggetto, pure odierno convenuto . Controparte_5
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accogliere la domanda di riscatto agrario relativamente all'acquisto compiuto dal convenuto con atto di compravendita del 18 aprile 2023, Controparte_4 di dichiarare inefficace nei suoi confronti il predetto atto di compravendita, di disporre, previa corresponsione in favore di della somma di € 6.000,00 entro il termine di tre mesi Controparte_4 dal passaggio in giudicato della emananda sentenza, il trasferimento del terreno in proprietà allo stesso attore;
di condannare al rilascio in favore dell'attore del terreno oggetto della Controparte_4 compravendita;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con decreto 171 bis c.p.c. l'attore è stato onerato di integrare il contraddittorio nei confronti di
, nata a [...] il [...], parte venditrice del terreno oggetto di causa a mezzo Controparte_6 della propria procuratrice speciale , nei confronti della quale pure era stato ritualmente Controparte_2 esperito il tentativo di mediazione, ed è stata fissata l'udienza del 14 aprile 2025 per la prima comparizione delle parti, ordinando all'attore di provvedere alla citazione in giudizio di CP_6 nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
[...]
L'attore ha, dunque, provveduto al deposito della prova della notifica dell'atto di citazione e del decreto ex art. 171 bis c.p.c. a , notifica effettuata tempestivamente in data Controparte_6
18.10.2024, tuttavia, non andata a buon fine per l'intervenuto decesso della stessa, avvenuto in data
14.5.2024; l'attore ha, altresì, provveduto depositare prova della notifica dell'atto di citazione e del decreto ex art. 171 bis c.p.c. effettuata collettivamente agli eredi presso l'ultima residenza della de cuius in data 25.10.2024.
All'udienza del 14.4.2025 i convenuti hanno eccepito l'omessa integrazione del contraddittorio siccome ordinata dal giudice e hanno chiesto l'estinzione del giudizio;
l'attore, invece, documentando di essersi attivato per la ricerca degli eredi di , come da pec inviata al Comune di Sciara Controparte_6 in data 25.3.2025, esibita all'udienza e telematicamente depositata, ha chiesto la fissazione di nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio con gli stessi.
Con ordinanza del 22.5.2025, il giudice, rilevato l'omesso rispetto del termine per l'integrazione del contraddittorio con e/o i suoi eredi, rinviava, per discussione e decisione ex art. 281 Controparte_6 quinquies c.p.c. all'udienza cartolare del 27.10.2025, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate.
Alla predetta udienza il procedimento veniva assunto in decisione.
***
Il procedimento deve essere estinto per omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice.
Invero, osserva il tribunale, l'attore, pur essendosi immediatamente adoperato nell'integrazione del contradditorio nei confronti di , parte venditrice a mezzo della procuratrice speciale Controparte_6 e già parte del procedimento di mediazione, tuttavia, a fronte dell'intervenuto decesso Controparte_2 della stessa, ha provveduto a notificare l'atto introduttivo del procedimento agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza conosciuta.
Ora, l'art. 303 c.p.c. consente la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius soltanto del ricorso in riassunzione del processo interrotto per morte della parte e si ritiene, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità, norma di natura eccezionale, non suscettibile di applicazione estensiva e/o analogica.
Di conseguenza l'attore, ai fini dell'ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto provvedere alla notifica agli eredi di personalmente, previa Controparte_6 identificazione degli stessi, attività che è stata iniziata solo in data 25.3.2025, quando l'attore ha provveduto a inviare richiesta in tal senso al Comune di Sciara, ben oltre il momento in cui ha avuto conoscenza dell'intervenuto decesso della parte (a far data, almeno, dall'ottobre 2024, epoca della notifica alla stessa ). Controparte_6
Ora, alla luce dei fatti così come or ora rappresentati, ritiene il Tribunale, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, che la mancata integrazione del contraddittorio a parti litisconsorti necessarie, determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione (Cass. civ.
22886/19).
La Suprema Corte, invero, con orientamento consolidato, ha affermato che: “Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (cfr. Cass. n.
7460/2015; Cass. n. 10246/1997; Cass. n. 3497/1999; Cass. n. 15062/2004; Cass. n. 625/2008).
Ne discende che deve pronunciarsi l'estinzione del giudizio.
La perentorietà del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio non consente, infatti, di fissare un nuovo termine per l'adempimento dell'incombente non espletato, ostandovi la previsione di cui all'art. 153, comma 1, c.p.c.
Né può essere accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dall'attore, da ultimo, altresì, nelle note conclusive autorizzate, per le motivazioni già esposte nell'ordinanza del 22.5.2025.
Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto del contegno processuale dell'attore, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: dichiara l'estinzione del processo;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti.
Termini Imerese, 26 novembre 2025
Il Giudice
NA MU