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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17822 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13983 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Sonia Trimarchi e Parte_1 dall'Avv. Marcella Attisano, giusta procura in atti Ricorrente
[...
[...]
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Giulia Sarnari e Controparte_1 dell'Avv. Saveria Francesca Caporale, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del curatore speciale della minore Avv. Maria Lucia Rotondi Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 7.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 1.7.2018 a Bracciano (RM) con;
che dall'unione Controparte_1 coniugale era nata la figlia (20.8.2019); che in data 16.12.2021 veniva omologata la Per_1 separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la comparsa di costituzione del resistente, che aderiva alla domanda di scioglimento del vincolo, alle condizioni di cui alla comparsa;
visto il verbale di udienza del 7.10.2025 e la richiesta di pronuncia parziale sullo status;
ritenuta la sussistenza a dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) omologata in data 16.12.2021 e dato atto che non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come concordemente riferito dalle parti;
ritenuto che
la causa vada rimessa dinnanzi al G.d. per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti, riservato all'esito degli avviati percorsi psicoterapeutici e di sostegno ogni ulteriore provvedimento;
che la regolamentazione delle spese di lite vada rimessa alla pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13983/ 2023 R.G.A.C così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.7.2018 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bracciano dell'anno 2018, atto n. 45, parte II, serie A, ufficio 1;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
c) rimette la causa sul ruolo, fissando udienza dinnanzi al G.D. per la verifica dei percorsi psicoterapeutici e di sostegno al dì 17.6.26, disponendo la trattazione cartolare, con termine sino alle ore 8 del giorno di udienza per note scritte;
d) spese al definitivo. Così deciso in Roma il 25.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi