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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3317/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, CORSO CAMILLO FINICCHIARO
APRILE N 124, presso lo studio dell'Avv. ZITO MICHELANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G. LA FARINA n. 13/C, presso lo studio dell'Avv. CERASA MARIA ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 30/06/2018).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) – I ricorrenti si liberano reciprocamente e definitivamente dall'obbligo della coabitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto.
La ex casa coniugale sita a Palermo nella Via Villagrazia n. 303, condotta in locazione, viene assegnata alla signora;
il signor Controparte_1 [...]
viene escluso da qualsiasi onere economico (canoni di locazione, Pt_2 utenze domestiche, spese condominiali, tasse-imposte-tributi ed ogni altra spesa) in relazione alla ex casa coniugale ed a qualsiasi altro immobile ove dovesse trasferirsi la signora che, pertanto, dovrà provvedere Controparte_1
a tutte le suddette spese.
Il signor dichiara di avere prelevato dalla ex casa coniugale i Parte_2 propri effetti personali.
I coniugi concordano che i mobili, gli arredi ed i corredi rimarranno nella ex casa coniugale;
gli stessi precisano di non avere alcun bene in comune, e quindi di non avere null'altro a pretendere reciprocamente in ordine a tale aspetto.
Entrambi dovranno dare comunicazione di eventuali cambiamenti di indirizzo all'altro coniuge.
Art. 2) – Il figlio minorenne, viene affidato congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, con l'obbligo per la predetta di comunicare tempestivamente al marito gli eventuali cambi di residenza.
Il , tenuto conto della tenera età del bambino, potrà incontrare Parte_2
e tenere con sé il figlio, prelevandolo dall'abitazione materna ove avrà cura di riaccompagnarlo, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per un tempo di due ore ogni volta, di mattina o di pomeriggio (sulla scorta dei suoi turni di lavoro), nonché a domeniche alterne (in corrispondenza con la domenica di riposo dal lavoro, stante che il avora a domeniche alterne) dalle ore 14,00 alle ore Pt_2
2 19,30; inoltre, il potrà tenere il figlio con sé, alternativamente, sulla Pt_2 scorta dei suoi turni di lavoro, il giorno di Natale o di Capodanno, il giorno di
Santo Stefano o dell'Epifania, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, in tutti i casi dalle ore 12,00 alle ore 19,30; il bambino trascorrerà con il padre tutte le altre festività religiose e civili, in alternanza con la madre, sulla scorta dei turni di lavoro del sempre dalle ore 12,00 alle ore 19,30. Pt_2
Art. 3) - Al compimento del terzo anno di età del minore, il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé, prelevandolo dall'abitazione materna ove avrà cura di riaccompagnarlo, tre pomeriggi a settimana (da concordare di volta in volta sulla scorta dei suoi turni di lavoro), con esclusione del sabato, dalle ore
16,00 alle ore 20,00, e a settimane alterne dalle ore 17,00 del sabato alle ore
22,00 della domenica, con conseguente pernottamento;
inoltre, il
[...]
potrà tenere il figlio con sé per un periodo continuativo di cinque giorni, Pt_2 con conseguente pernottamento, in corrispondenza del Natale o del
Capodanno, alternativamente, nonché per un periodo continuativo di dieci giorni, con conseguente pernottamento, durante le ferie estive, da concordare di anno in anno sulla scorta del periodo di ferie dal lavoro;
il bambino trascorrerà con il padre tutte le altre festività religiose e civili, in alternanza con la madre, sulla scorta dei turni di lavoro del dalle ore 11,00 alle Pt_2 ore 22,00.
Art. 4) - Il ha l'obbligo di versare alla , entro Parte_2 Controparte_1
l'ultimo giorno di ogni mese, la complessiva somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00), di cui euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, con accredito sulla carta Postepay Evolution intestata alla CP_1
Ciascuno dei coniugi richiederà all'INPS il pagamento del proprio 50% dell'Assegno Unico a beneficio del figlio.
In ordine alle voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno di mantenimento ordinario, le parti si riportano al contenuto del Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019, di cui si allega copia, nel quale si specifica che le dette voci di spesa sono le seguenti: vitto, abbigliamento, utenze
3 domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…).
Il contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie Parte_2
(mediche e scolastiche) necessarie per il figlio, purchè documentate e preventivamente concordate, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019, di cui si allega copia, come riportato nel seguito: spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo
4 accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni
5 successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Art. 5) – I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio-rinnovo del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 91 P. 2, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3317/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, CORSO CAMILLO FINICCHIARO
APRILE N 124, presso lo studio dell'Avv. ZITO MICHELANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G. LA FARINA n. 13/C, presso lo studio dell'Avv. CERASA MARIA ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 30/06/2018).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 19 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1) – I ricorrenti si liberano reciprocamente e definitivamente dall'obbligo della coabitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto.
La ex casa coniugale sita a Palermo nella Via Villagrazia n. 303, condotta in locazione, viene assegnata alla signora;
il signor Controparte_1 [...]
viene escluso da qualsiasi onere economico (canoni di locazione, Pt_2 utenze domestiche, spese condominiali, tasse-imposte-tributi ed ogni altra spesa) in relazione alla ex casa coniugale ed a qualsiasi altro immobile ove dovesse trasferirsi la signora che, pertanto, dovrà provvedere Controparte_1
a tutte le suddette spese.
Il signor dichiara di avere prelevato dalla ex casa coniugale i Parte_2 propri effetti personali.
I coniugi concordano che i mobili, gli arredi ed i corredi rimarranno nella ex casa coniugale;
gli stessi precisano di non avere alcun bene in comune, e quindi di non avere null'altro a pretendere reciprocamente in ordine a tale aspetto.
Entrambi dovranno dare comunicazione di eventuali cambiamenti di indirizzo all'altro coniuge.
Art. 2) – Il figlio minorenne, viene affidato congiuntamente Persona_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, con l'obbligo per la predetta di comunicare tempestivamente al marito gli eventuali cambi di residenza.
Il , tenuto conto della tenera età del bambino, potrà incontrare Parte_2
e tenere con sé il figlio, prelevandolo dall'abitazione materna ove avrà cura di riaccompagnarlo, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per un tempo di due ore ogni volta, di mattina o di pomeriggio (sulla scorta dei suoi turni di lavoro), nonché a domeniche alterne (in corrispondenza con la domenica di riposo dal lavoro, stante che il avora a domeniche alterne) dalle ore 14,00 alle ore Pt_2
2 19,30; inoltre, il potrà tenere il figlio con sé, alternativamente, sulla Pt_2 scorta dei suoi turni di lavoro, il giorno di Natale o di Capodanno, il giorno di
Santo Stefano o dell'Epifania, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, in tutti i casi dalle ore 12,00 alle ore 19,30; il bambino trascorrerà con il padre tutte le altre festività religiose e civili, in alternanza con la madre, sulla scorta dei turni di lavoro del sempre dalle ore 12,00 alle ore 19,30. Pt_2
Art. 3) - Al compimento del terzo anno di età del minore, il padre potrà incontrarlo e tenerlo con sé, prelevandolo dall'abitazione materna ove avrà cura di riaccompagnarlo, tre pomeriggi a settimana (da concordare di volta in volta sulla scorta dei suoi turni di lavoro), con esclusione del sabato, dalle ore
16,00 alle ore 20,00, e a settimane alterne dalle ore 17,00 del sabato alle ore
22,00 della domenica, con conseguente pernottamento;
inoltre, il
[...]
potrà tenere il figlio con sé per un periodo continuativo di cinque giorni, Pt_2 con conseguente pernottamento, in corrispondenza del Natale o del
Capodanno, alternativamente, nonché per un periodo continuativo di dieci giorni, con conseguente pernottamento, durante le ferie estive, da concordare di anno in anno sulla scorta del periodo di ferie dal lavoro;
il bambino trascorrerà con il padre tutte le altre festività religiose e civili, in alternanza con la madre, sulla scorta dei turni di lavoro del dalle ore 11,00 alle Pt_2 ore 22,00.
Art. 4) - Il ha l'obbligo di versare alla , entro Parte_2 Controparte_1
l'ultimo giorno di ogni mese, la complessiva somma di euro 400,00 (euro quattrocento/00), di cui euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie ed euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, con accredito sulla carta Postepay Evolution intestata alla CP_1
Ciascuno dei coniugi richiederà all'INPS il pagamento del proprio 50% dell'Assegno Unico a beneficio del figlio.
In ordine alle voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'assegno di mantenimento ordinario, le parti si riportano al contenuto del Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019, di cui si allega copia, nel quale si specifica che le dette voci di spesa sono le seguenti: vitto, abbigliamento, utenze
3 domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…).
Il contribuirà nella misura del 60% alle spese straordinarie Parte_2
(mediche e scolastiche) necessarie per il figlio, purchè documentate e preventivamente concordate, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019, di cui si allega copia, come riportato nel seguito: spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo
4 accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie: relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni
5 successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenerne il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Art. 5) – I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio-rinnovo del passaporto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 91 P. 2, S. A, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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