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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1736/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04.07.2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti VARONE FABIO e NICOLA CAPEZZUTO, tendente ad
[...] ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in CALVI RISORTA in data 23.12.1999; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.03.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- il padre contribuirà al mantenimento dei due figli sino a quando questi diverranno Parte_2 economicamente autosufficienti e fino a quando sarà intervenuta una loro autonomia economica, corrispondendo mensilmente alla madre per il mantenimento in favore dei due figli un assegno mensile della somma complessiva di € 350,00, ovvero di € 175,00 per ciascun figlio, entro il giorno 4 di ogni mese, somma da rivalutarsi come per legge ogni anno secondo gli indici istat;
2
- le spese universitarie, le spese mediche, le spese ludiche e sportive, nonché tutte quelle straordinarie riguardanti i due figli maggiorenni non ancora autonomi saranno ripartite in parti uguali nella misura del 50% tra i divorziandi coniugi, purché previamente concordate e documentate;
- la ricorrente è economicamente autosufficiente, percependo redditi di lavoro dipendente, Parte_1 così come risulta dalle dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio, tutte depositate in atti;
- il ricorrente attualmente è disoccupato e, quindi, non è allo stato produttore di reddito;
Parte_2
- i medesimi coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni reciproco mantenimento;
- in ordine all'immobile sito in Calvi Risorta, di cui i ricorrenti e sono Parte_1 Parte_2 comproprietari in pari quota al 50%, come da atto di compravendita stipulato in data 28.11.2003 per rogito
Notar – Repertorio n. 41661 - Raccolta n. 3577 - il signor si impegna ad Persona_1 Parte_2 estinguere il mutuo residuo gravante sul medesimo immobile, facendosi carico dell'obbligo di versare le somme residue, accollandosi il pagamento delle relative rate a scadere. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Calvi Risorta il 23.12.1999 da
[...]
nata a [...] il [...], e da nato a [...] Parte_1 Parte_2
RISORTA il 27.09.1970, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, serie, anno 1999);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 1736/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04.07.2025 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti VARONE FABIO e NICOLA CAPEZZUTO, tendente ad
[...] ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in CALVI RISORTA in data 23.12.1999; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.03.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- il padre contribuirà al mantenimento dei due figli sino a quando questi diverranno Parte_2 economicamente autosufficienti e fino a quando sarà intervenuta una loro autonomia economica, corrispondendo mensilmente alla madre per il mantenimento in favore dei due figli un assegno mensile della somma complessiva di € 350,00, ovvero di € 175,00 per ciascun figlio, entro il giorno 4 di ogni mese, somma da rivalutarsi come per legge ogni anno secondo gli indici istat;
2
- le spese universitarie, le spese mediche, le spese ludiche e sportive, nonché tutte quelle straordinarie riguardanti i due figli maggiorenni non ancora autonomi saranno ripartite in parti uguali nella misura del 50% tra i divorziandi coniugi, purché previamente concordate e documentate;
- la ricorrente è economicamente autosufficiente, percependo redditi di lavoro dipendente, Parte_1 così come risulta dalle dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio, tutte depositate in atti;
- il ricorrente attualmente è disoccupato e, quindi, non è allo stato produttore di reddito;
Parte_2
- i medesimi coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni reciproco mantenimento;
- in ordine all'immobile sito in Calvi Risorta, di cui i ricorrenti e sono Parte_1 Parte_2 comproprietari in pari quota al 50%, come da atto di compravendita stipulato in data 28.11.2003 per rogito
Notar – Repertorio n. 41661 - Raccolta n. 3577 - il signor si impegna ad Persona_1 Parte_2 estinguere il mutuo residuo gravante sul medesimo immobile, facendosi carico dell'obbligo di versare le somme residue, accollandosi il pagamento delle relative rate a scadere. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Calvi Risorta il 23.12.1999 da
[...]
nata a [...] il [...], e da nato a [...] Parte_1 Parte_2
RISORTA il 27.09.1970, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 5, parte I, serie, anno 1999);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese