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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2178/2025 promossa dalla:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ), con l'ADS avv. Antonella Zordan CP_1 C.F._1
INTERDICENDA
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato il 5.5.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha chiesto al Collegio di valutare “l'opportunità di dichiarare l'interdizione della signora
[...]
, con nomina alla stessa di un tutore, considerata l'incapacità della interdicenda di tutelare CP_1 autonomamente i propri interessi a causa della patologia da cui risulta affetta (patologia psicotica di tipo schizoaffettivo, con manifestazioni deliranti gravi – fino ad includere due tentati suicidi e con tendenza all'autolesionismo). Il ricorso è stato promosso su trasmissione degli atti al PM in sede da parte del Giudice Tutelare ex art. 413 comma IV c.c. in data 28.10.2022, ritenuta l'inidoneità della misura della amministrazione di sostegno a fronteggiare le esigenze di tutela della beneficiaria.
A seguito di rinvio d'udienza in data 16.7.2025, attesa la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, è stata fissata per l'esame della interdicenda e la comparizione delle parti l'udienza dell'8.10.2025.
Nel corso dell'esame, l'interdicenda ha interloquito con il Giudice rispondendo alle domande postele
(cfr. verbale dell'udienza del 20.9.2023: “L'interdicenda entra seduta sulla sedie a rotelle, sembra lucida anche se lo sguardo non è fisso. L'interdicenda risponde al “Buongiorno” e dice di stare bene.
Alla domanda: “Lo sa perché si trova in Tribunale?”, l'interdicenda dice di non sapere perché si trova in Tribunale e chiede chi ha fatto il ricorso. Il Giudice risponde che la richiesta di aggravamento della misura è stata fatta della Procura della Repubblica. Alla domanda “Si ricorda che è stata fatta una CTU nel procedimento di amministrazione di sostegno?” risponde: “Io sono andata a visita da questa dottoressa gli ho raccontato il mio vissuto. Ho problemi con mia madre. La famiglia non è unita e mi fa stare male” A domanda del Procuratore “ Lei ha problemi con sua madre? Da chi è composta la sua famiglia?” risponde: “Adesso solo da me e da mia madre. mia madre non è una persona solare, mio padre è morto di infarto quando avevo 21 anni, vivo da sola con mia madre, il malessere è nato dopo la morte di mio padre. Non ho fratelli” A domanda del
Procuratore “Qual è la conflittualità con sua madre?”, risponde “il rapporto con mia madre non può andare. La mattina quando si alza dice “mortacci tua, posso crepare”. Sono andata presso strutture per la riabilitazione, sono in attesa di vedere tra 8 giorni un professore che mi permetterà di camminare” A domanda del Giudice “Mi vuole descrivere la giornata tipo”, risponde “Mi alzo, mi accudisco, leggo un libro e vado in palestra. Il professore dice che mi devo tenere allenata. Al pranzo ci pensa mia madre. Non ci sono altre persone che ci aiutano a casa, è una famiglia disgregata. Lo zio che mi ha augurato di morire, non si è presentato. Mi ha detto “se ti Persona_1 devi ammazzare, ammazzati” A domanda del Procuratore: “Che incidente ha avuto?”, risponde:
“Ho avuto un incidente ma non me lo ricordo perché mi sono buttata dal ponte di Ariccia, la sera mia zia mi ha dato delle gocce di enne. La mattina sono uscita, mi sono recata prima al cimitero, perché io andavo tutti i giorni e poi sono andata ad Albano e mentre rientravo a casa ho fatto questo gesto. Non mi ricordo nulla. So che sono passati 4 anni” A domanda del Giudice “Lei era legata a suo padre? Ci sono altre persone che aiutano in casa?”, risponde “Ero molto legata a mio padre con lui ci stavo benissimo. Non ci sono altre persone in casa””). Contr Sono state inoltre sentite l' avv. Antonella Zordan, la dott.ssa Renzon, assistente sociale, nonché la madre e lo zio materno dell'interdicenda. All'esito la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
La domanda è stata promossa dal Pubblico Ministero a seguito di trasmissione degli atti da parte del
Giudice Tutelare sulla scorta dei seguenti elementi: la patologia da cui è affetta la la CP_1 mancanza di capacità di autodeterminazione di quest'ultima, con forti rischi autolesivi ed eterolesivi;
l'avvicendamento in poco più di due anni di tre diversi amministratori di sostegno;
i diversi interventi delle Forze dell'ordine, contattate dalla interdicenda.
Risulta infatti dagli atti del fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno ed acquisito nel presente procedimento che dall'apertura della misura dell'amministrazione di sostegno avvenuta in data 29.7.2022 sono stati nominati tre differenti amministratori (la prima, avv. D'Augelli, è stata sostituita su sua istanza per sopravvenuti contrasti con la beneficiaria già nel dicembre 2022; il secondo, avv. Marchegiani, ha chiesto al G.T. “l'adozione di una misura maggiormente contenitiva” ed è stato sostituito, sempre a causa di contrasti con la beneficiaria, nel marzo 2024, con l'avv.
Zordan). Risulta inoltre che:
1) l'interdicenda è invalida al 100% come da verbale dell'INPS del 20.9.2022, ed è in carico al
CSM di Ariccia dal 2017 in quanto affetta da “disturbo schizoaffettivo;
danno midollare con paresi arti inferiori”; nel marzo 2023 ha effettuato un gesto anticonservativo gettandosi dal
Ponte Monumentale di Ariccia, in seguito al quale ha riportato la frattura della colonna e una lesione midollare (cfr. la CTU: “Nel 2022 ha attuato un primo tentativo di suicidio;
le lesioni riportate hanno causato la condizione motoria gravemente invalidante di rilievo attuale.
Dopo le dimissioni da tale ricovero ha rifiutato le terapie indicate per il suo stato psichico. Il secondo tentativo di suicidio è avvenuto il 25 marzo 2023”);
2) rifiuta sistematicamente le cure psichiatriche ed è stata ricoverata in più strutture, lasciandole tutte per rientrare sempre presso la madre con la quale ha un rapporto di elevatissima conflittualità;
3) ha subito diversi TSO (primo TSO presso il NOC di Ariccia dal 06.12.2023 al 27.12.2023; secondo TSO presso il NOC di Ariccia dal 2.01.2024 al 22.01.2024);
4) ha contattato più volte le Forze dell'Ordine a causa di litigi con la madre nei periodi di convivenza con la stessa (in atti risultano i verbali del 3.9.2024 e del 24.11.2024).
Nel procedimento di amministrazione di sostegno è stata inoltre disposta con provvedimento del
19.6.2024 consulenza tecnica psichiatrica, all'esito della quale la CTU nominata ha concluso che la misura dell'amministrazione di sostegno non sembra essere “sufficiente a gestire questa situazione complessa;
per l'oppositività della sig.ra …. Per la mancata continuità nella terapia, per il CP_1 fallimento dei tentativi di ricovero in clinica psichiatrica o in comunità terapeutica”, per cui la CTU ritiene “più funzionale, nell'interesse della salute della perizianda, la misura della interdizione, da rivalutare fra circa un anno, per consentire alla donna di essere curata…”.
Orbene, ad avviso del Collegio le risultanze mediche offrono un quadro personologico e nosologico compatibile anche con l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, nella specie già in essere.
A tale specifico riguardo, giova precisare che l'intenzione del legislatore, nell'introdurre l'istituto in esame, è stata, appunto, quella di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della capacità di agire (v. art. 1 L 6/2004). Deve dedursi, pertanto, che l'intervento dell'ordinamento è incentrato sul concetto di protezione e non più su quello di divieto, caratteristico, invece degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ciò comporta che i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione debbano essere considerati come un'extrema ratio, da disporre unicamente quando gli stessi appaiano gli unici strumenti idonei ad assicurare adeguata protezione alla persona dell'incapace.
Proprio tale attenzione alla persona, più che alla sua incapacità, induce a ritenere che il Giudice, cui
è attribuito il potere discrezionale (mai arbitrario) di individuare la misura di protezione più opportuna, in mancanza della fissazione di una linea di confine normativa netta tra gli istituti de quibus, debba privilegiare l'intervento che determini la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere, fermandosi alla soluzione che appaia sufficiente a proteggerlo ed a sostenerlo nella collettività.
Con riferimento ai criteri da utilizzare in sede di electio dello strumento di protezione da adottare, la giurisprudenza di legittimità ha, opportunamente, specificato la non decisiva rilevanza della gravità della patologia, cosicché non possa instaurarsi una corrispondenza biunivoca ed ineluttabile tra interdizione/inabilitazione e patologia del tutto invalidante (v. Corte Cost., 9/12/2005, n. 440; Cass.
Civ. Sez. 1, sentenza n. 13584 del 12/06/2006).
Come infatti chiarito una volta per tutte dalla Suprema Corte nelle più recenti sentenze, per la nomina di un amministratore non occorre il consenso validamente espresso del beneficiario, né tantomeno occorre che la persona da proteggere abbia residue capacità di intendere e di volere, ben potendo al contrario l'amministrazione essere disposta anche a favore di persone anche totalmente incapaci;
per contro, l'amministrazione di sostegno è quasi sempre sufficiente ed anzi maggiormente idonea a garantire la persona interessata, essendo oltretutto possibile estendere i compiti dell'amministratore a ciò che concerne la salute e l'assistenza del beneficiario.
Pertanto, pur in presenza di una patologia altamente invalidante, deve escludersi ogni automatismo e considerare, altresì, altri elementi, quali, ad esempio, la complessità dell'attività da compiersi in nome del beneficiario della misura di protezione e l'attitudine ed il contegno del beneficiario stesso a rapportarsi col soggetto che sarà investito dell'ufficio di protezione.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie nessun rilevanza assume la pur grave patologia da cui è affetta l'interdicenda, la quale in ogni caso durante l'esame da parte del Giudice delegato ha risposto in maniera sufficientemente pertinente.
Né può ritenersi decisiva, ai fini dell'accoglimento della domanda di interdizione, la circostanza che la sia oppositiva nei confronti degli amministratori di sostegno e rifiuti le cure, in quanto, da CP_1 un lato, il consenso del beneficiario non può considerarsi elemento imprescindibile (cfr. Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584: “…nè osta a siffatta impostazione il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il Giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell'art. 410 c.c., della informazione al primo (o al Giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.”), e, dall'altro lato, i poteri dell'amministratore ben possono essere estesi all'adozione delle scelte terapeutiche privando la beneficiaria del potere di validamente manifestare la volontà di interrompere il trattamento e lasciare la struttura in cui sia stata inserita.
Conseguentemente, ritiene il Collegio che le esigenze di protezione della signora possano CP_1 essere adeguatamente garantite mediante la misura dell'amministrazione di sostegno già disposta, dal momento che i poteri dell'amministratore ben possono essere estesi, si ribadisce, all'adozione delle scelte terapeutiche più opportune anche in caso di dissenso della del resto, nemmeno la CP_1 nomina del tutore potrebbe prevenire il compimento di atti di autolesionismo o etero aggressivi
(quanto a questi ultimi, invero, non meglio specificati), ovvero ancora le fughe dalle strutture sanitarie in cui l'interdicenda si trova ricoverata.
Non vede il Collegio – né il Pubblico Ministero ricorrente lo ha in alcun modo evidenziato – in che modo l'interdizione di e la conseguente nomina di un tutore possano assicurare la CP_1 tutela di questa in misura maggiore di quanto già non sia avvenuto nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, alla luce dei poteri conferiti all'amministratore e della possibilità di estendere gli stessi, si ribadisce, alla adozione di scelte terapeutiche anche in caso di dissenso della beneficiaria nelle modalità sopra descritte. Dall'istruttoria non sono, poi, emersi elementi atti a suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio della signora siano di elevata complessità, sostanziandosi, CP_1 al contrario, in atti di gestione ordinaria. In particolare, la interdicenda risulta percepire una pensione minima di circa € 280,00 e l'indennità di accompagnamento e invalidità (per circa € 1.100,00). La stessa era proprietaria di un immobile sito in Genzano di Roma, il quale è stato venduto (“per reinvestire il ricavato della vendita immobiliare acquistando una casa per se stessa che non abbia barriere architettoniche”), a seguito di autorizzazione del G.T., con atto notarile del 16.09.2024 per l'importo di € 175.000,00.
In ogni caso, il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, ben può “graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 9628 del 22.04.2009).
In conclusione, ritiene il Collegio che quella dell'interdizione sarebbe misura ultronea ed eccessiva rispetto alle effettive necessità di protezione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, e copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al giudice tutelare per opportuna conoscenza e per le valutazioni di sua competenza.
La natura sostanzialmente non contenziosa del procedimento è motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di interdizione di CP_1
2) manda alla Cancelleria perché dia notizia della presente sentenza al Giudice Tutelare;
3) spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO RU IC SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2178/2025 promossa dalla:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ), con l'ADS avv. Antonella Zordan CP_1 C.F._1
INTERDICENDA
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato il 5.5.2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha chiesto al Collegio di valutare “l'opportunità di dichiarare l'interdizione della signora
[...]
, con nomina alla stessa di un tutore, considerata l'incapacità della interdicenda di tutelare CP_1 autonomamente i propri interessi a causa della patologia da cui risulta affetta (patologia psicotica di tipo schizoaffettivo, con manifestazioni deliranti gravi – fino ad includere due tentati suicidi e con tendenza all'autolesionismo). Il ricorso è stato promosso su trasmissione degli atti al PM in sede da parte del Giudice Tutelare ex art. 413 comma IV c.c. in data 28.10.2022, ritenuta l'inidoneità della misura della amministrazione di sostegno a fronteggiare le esigenze di tutela della beneficiaria.
A seguito di rinvio d'udienza in data 16.7.2025, attesa la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, è stata fissata per l'esame della interdicenda e la comparizione delle parti l'udienza dell'8.10.2025.
Nel corso dell'esame, l'interdicenda ha interloquito con il Giudice rispondendo alle domande postele
(cfr. verbale dell'udienza del 20.9.2023: “L'interdicenda entra seduta sulla sedie a rotelle, sembra lucida anche se lo sguardo non è fisso. L'interdicenda risponde al “Buongiorno” e dice di stare bene.
Alla domanda: “Lo sa perché si trova in Tribunale?”, l'interdicenda dice di non sapere perché si trova in Tribunale e chiede chi ha fatto il ricorso. Il Giudice risponde che la richiesta di aggravamento della misura è stata fatta della Procura della Repubblica. Alla domanda “Si ricorda che è stata fatta una CTU nel procedimento di amministrazione di sostegno?” risponde: “Io sono andata a visita da questa dottoressa gli ho raccontato il mio vissuto. Ho problemi con mia madre. La famiglia non è unita e mi fa stare male” A domanda del Procuratore “ Lei ha problemi con sua madre? Da chi è composta la sua famiglia?” risponde: “Adesso solo da me e da mia madre. mia madre non è una persona solare, mio padre è morto di infarto quando avevo 21 anni, vivo da sola con mia madre, il malessere è nato dopo la morte di mio padre. Non ho fratelli” A domanda del
Procuratore “Qual è la conflittualità con sua madre?”, risponde “il rapporto con mia madre non può andare. La mattina quando si alza dice “mortacci tua, posso crepare”. Sono andata presso strutture per la riabilitazione, sono in attesa di vedere tra 8 giorni un professore che mi permetterà di camminare” A domanda del Giudice “Mi vuole descrivere la giornata tipo”, risponde “Mi alzo, mi accudisco, leggo un libro e vado in palestra. Il professore dice che mi devo tenere allenata. Al pranzo ci pensa mia madre. Non ci sono altre persone che ci aiutano a casa, è una famiglia disgregata. Lo zio che mi ha augurato di morire, non si è presentato. Mi ha detto “se ti Persona_1 devi ammazzare, ammazzati” A domanda del Procuratore: “Che incidente ha avuto?”, risponde:
“Ho avuto un incidente ma non me lo ricordo perché mi sono buttata dal ponte di Ariccia, la sera mia zia mi ha dato delle gocce di enne. La mattina sono uscita, mi sono recata prima al cimitero, perché io andavo tutti i giorni e poi sono andata ad Albano e mentre rientravo a casa ho fatto questo gesto. Non mi ricordo nulla. So che sono passati 4 anni” A domanda del Giudice “Lei era legata a suo padre? Ci sono altre persone che aiutano in casa?”, risponde “Ero molto legata a mio padre con lui ci stavo benissimo. Non ci sono altre persone in casa””). Contr Sono state inoltre sentite l' avv. Antonella Zordan, la dott.ssa Renzon, assistente sociale, nonché la madre e lo zio materno dell'interdicenda. All'esito la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento.
La domanda è stata promossa dal Pubblico Ministero a seguito di trasmissione degli atti da parte del
Giudice Tutelare sulla scorta dei seguenti elementi: la patologia da cui è affetta la la CP_1 mancanza di capacità di autodeterminazione di quest'ultima, con forti rischi autolesivi ed eterolesivi;
l'avvicendamento in poco più di due anni di tre diversi amministratori di sostegno;
i diversi interventi delle Forze dell'ordine, contattate dalla interdicenda.
Risulta infatti dagli atti del fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno ed acquisito nel presente procedimento che dall'apertura della misura dell'amministrazione di sostegno avvenuta in data 29.7.2022 sono stati nominati tre differenti amministratori (la prima, avv. D'Augelli, è stata sostituita su sua istanza per sopravvenuti contrasti con la beneficiaria già nel dicembre 2022; il secondo, avv. Marchegiani, ha chiesto al G.T. “l'adozione di una misura maggiormente contenitiva” ed è stato sostituito, sempre a causa di contrasti con la beneficiaria, nel marzo 2024, con l'avv.
Zordan). Risulta inoltre che:
1) l'interdicenda è invalida al 100% come da verbale dell'INPS del 20.9.2022, ed è in carico al
CSM di Ariccia dal 2017 in quanto affetta da “disturbo schizoaffettivo;
danno midollare con paresi arti inferiori”; nel marzo 2023 ha effettuato un gesto anticonservativo gettandosi dal
Ponte Monumentale di Ariccia, in seguito al quale ha riportato la frattura della colonna e una lesione midollare (cfr. la CTU: “Nel 2022 ha attuato un primo tentativo di suicidio;
le lesioni riportate hanno causato la condizione motoria gravemente invalidante di rilievo attuale.
Dopo le dimissioni da tale ricovero ha rifiutato le terapie indicate per il suo stato psichico. Il secondo tentativo di suicidio è avvenuto il 25 marzo 2023”);
2) rifiuta sistematicamente le cure psichiatriche ed è stata ricoverata in più strutture, lasciandole tutte per rientrare sempre presso la madre con la quale ha un rapporto di elevatissima conflittualità;
3) ha subito diversi TSO (primo TSO presso il NOC di Ariccia dal 06.12.2023 al 27.12.2023; secondo TSO presso il NOC di Ariccia dal 2.01.2024 al 22.01.2024);
4) ha contattato più volte le Forze dell'Ordine a causa di litigi con la madre nei periodi di convivenza con la stessa (in atti risultano i verbali del 3.9.2024 e del 24.11.2024).
Nel procedimento di amministrazione di sostegno è stata inoltre disposta con provvedimento del
19.6.2024 consulenza tecnica psichiatrica, all'esito della quale la CTU nominata ha concluso che la misura dell'amministrazione di sostegno non sembra essere “sufficiente a gestire questa situazione complessa;
per l'oppositività della sig.ra …. Per la mancata continuità nella terapia, per il CP_1 fallimento dei tentativi di ricovero in clinica psichiatrica o in comunità terapeutica”, per cui la CTU ritiene “più funzionale, nell'interesse della salute della perizianda, la misura della interdizione, da rivalutare fra circa un anno, per consentire alla donna di essere curata…”.
Orbene, ad avviso del Collegio le risultanze mediche offrono un quadro personologico e nosologico compatibile anche con l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno, nella specie già in essere.
A tale specifico riguardo, giova precisare che l'intenzione del legislatore, nell'introdurre l'istituto in esame, è stata, appunto, quella di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della capacità di agire (v. art. 1 L 6/2004). Deve dedursi, pertanto, che l'intervento dell'ordinamento è incentrato sul concetto di protezione e non più su quello di divieto, caratteristico, invece degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ciò comporta che i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione debbano essere considerati come un'extrema ratio, da disporre unicamente quando gli stessi appaiano gli unici strumenti idonei ad assicurare adeguata protezione alla persona dell'incapace.
Proprio tale attenzione alla persona, più che alla sua incapacità, induce a ritenere che il Giudice, cui
è attribuito il potere discrezionale (mai arbitrario) di individuare la misura di protezione più opportuna, in mancanza della fissazione di una linea di confine normativa netta tra gli istituti de quibus, debba privilegiare l'intervento che determini la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere, fermandosi alla soluzione che appaia sufficiente a proteggerlo ed a sostenerlo nella collettività.
Con riferimento ai criteri da utilizzare in sede di electio dello strumento di protezione da adottare, la giurisprudenza di legittimità ha, opportunamente, specificato la non decisiva rilevanza della gravità della patologia, cosicché non possa instaurarsi una corrispondenza biunivoca ed ineluttabile tra interdizione/inabilitazione e patologia del tutto invalidante (v. Corte Cost., 9/12/2005, n. 440; Cass.
Civ. Sez. 1, sentenza n. 13584 del 12/06/2006).
Come infatti chiarito una volta per tutte dalla Suprema Corte nelle più recenti sentenze, per la nomina di un amministratore non occorre il consenso validamente espresso del beneficiario, né tantomeno occorre che la persona da proteggere abbia residue capacità di intendere e di volere, ben potendo al contrario l'amministrazione essere disposta anche a favore di persone anche totalmente incapaci;
per contro, l'amministrazione di sostegno è quasi sempre sufficiente ed anzi maggiormente idonea a garantire la persona interessata, essendo oltretutto possibile estendere i compiti dell'amministratore a ciò che concerne la salute e l'assistenza del beneficiario.
Pertanto, pur in presenza di una patologia altamente invalidante, deve escludersi ogni automatismo e considerare, altresì, altri elementi, quali, ad esempio, la complessità dell'attività da compiersi in nome del beneficiario della misura di protezione e l'attitudine ed il contegno del beneficiario stesso a rapportarsi col soggetto che sarà investito dell'ufficio di protezione.
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie nessun rilevanza assume la pur grave patologia da cui è affetta l'interdicenda, la quale in ogni caso durante l'esame da parte del Giudice delegato ha risposto in maniera sufficientemente pertinente.
Né può ritenersi decisiva, ai fini dell'accoglimento della domanda di interdizione, la circostanza che la sia oppositiva nei confronti degli amministratori di sostegno e rifiuti le cure, in quanto, da CP_1 un lato, il consenso del beneficiario non può considerarsi elemento imprescindibile (cfr. Cass. civ, sez. I, 12.6.2006, n. 13584: “…nè osta a siffatta impostazione il rilievo che l'amministrazione di sostegno postula un continuo confronto tra il beneficiario, l'amministratore e il Giudice, attraverso la già esaminata previsione, ad opera dell'art. 410 c.c., della informazione al primo (o al Giudice in caso di dissenso) da parte del secondo degli atti da compiere, che sembra presupporre un certo grado di consapevolezza da parte del beneficiario. L'argomento non ha carattere decisivo, dovendosi ritenere detta previsione riferibile alle sole ipotesi in cui un dialogo sia concretamente possibile per le condizioni psico-fisiche del beneficiato, e non operativa in caso contrario. Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest'ultimo, l'amministratore informa il Giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.”), e, dall'altro lato, i poteri dell'amministratore ben possono essere estesi all'adozione delle scelte terapeutiche privando la beneficiaria del potere di validamente manifestare la volontà di interrompere il trattamento e lasciare la struttura in cui sia stata inserita.
Conseguentemente, ritiene il Collegio che le esigenze di protezione della signora possano CP_1 essere adeguatamente garantite mediante la misura dell'amministrazione di sostegno già disposta, dal momento che i poteri dell'amministratore ben possono essere estesi, si ribadisce, all'adozione delle scelte terapeutiche più opportune anche in caso di dissenso della del resto, nemmeno la CP_1 nomina del tutore potrebbe prevenire il compimento di atti di autolesionismo o etero aggressivi
(quanto a questi ultimi, invero, non meglio specificati), ovvero ancora le fughe dalle strutture sanitarie in cui l'interdicenda si trova ricoverata.
Non vede il Collegio – né il Pubblico Ministero ricorrente lo ha in alcun modo evidenziato – in che modo l'interdizione di e la conseguente nomina di un tutore possano assicurare la CP_1 tutela di questa in misura maggiore di quanto già non sia avvenuto nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, alla luce dei poteri conferiti all'amministratore e della possibilità di estendere gli stessi, si ribadisce, alla adozione di scelte terapeutiche anche in caso di dissenso della beneficiaria nelle modalità sopra descritte. Dall'istruttoria non sono, poi, emersi elementi atti a suscitare la convinzione che le attività di amministrazione del patrimonio della signora siano di elevata complessità, sostanziandosi, CP_1 al contrario, in atti di gestione ordinaria. In particolare, la interdicenda risulta percepire una pensione minima di circa € 280,00 e l'indennità di accompagnamento e invalidità (per circa € 1.100,00). La stessa era proprietaria di un immobile sito in Genzano di Roma, il quale è stato venduto (“per reinvestire il ricavato della vendita immobiliare acquistando una casa per se stessa che non abbia barriere architettoniche”), a seguito di autorizzazione del G.T., con atto notarile del 16.09.2024 per l'importo di € 175.000,00.
In ogni caso, il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, ben può “graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario […], a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, sent. n. 9628 del 22.04.2009).
In conclusione, ritiene il Collegio che quella dell'interdizione sarebbe misura ultronea ed eccessiva rispetto alle effettive necessità di protezione.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, e copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al giudice tutelare per opportuna conoscenza e per le valutazioni di sua competenza.
La natura sostanzialmente non contenziosa del procedimento è motivo per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di interdizione di CP_1
2) manda alla Cancelleria perché dia notizia della presente sentenza al Giudice Tutelare;
3) spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
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