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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 18.12.2024 pronunciata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
Michele Del Bene con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi
n. 12 è per legge domiciliato pagina 1 di 10 CONVENUTO
OGGETTO: domanda di pagamento di somme per sorte capitale e interessi per cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate ex art. 127-ter c.p.c. da parte attrice in data
16.12.2024, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione - a seguito del provvedimento del Tribunale ordinario di Milano che dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Roma - la (nuova Parte_1
Part denominazione di di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: anche previo rigetto delle domande ed eccezione sollevate dal
[...]
, accertare e dichiarare il diritto di al Controparte_1 Parte_1 pagamento e condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_1
i seguenti crediti:
[...]
• € 455.197,23 per sorte capitale, di cui alle fatture indicate negli estratti conto prodotti sub doc. 3 nel fascicolo di primo grado nel quale sono specificati: nominativo delle società fornitrici che hanno emesso le fatture e le hanno cedute a numero di fattura, data di emissione, data di scadenza, Parte_1 importo;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 3.660,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 455.197,23. Firmato Da: Paolo Bonalume Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1573048
31
pagina 2 di 10 • € 2.696,13 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1 Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto – sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale,
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1 Part condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
pagina 3 di 10 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”;
A tal fine, esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro 455.197,23 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da una serie di società fornitrici riportate in un elenco allegato all'atto di citazione (doc. 3); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e alla somma di euro 40,00 moltiplicata per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2°, del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs.
192/2012; - che agiva anche per ottenere il pagamento di interessi moratori pari ad euro 2.696,13 dovuti a causa del ritardato pagamento da parte del ministero di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta sopra citata, riportati nelle “Note Debito Interessi” allegate all'atto di citazione (doc. 4-5); - che chiedeva anche il pagamento degli interessi anatocistici relativi a questi ultimi crediti e, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 231/2002, della somma forfettaria di euro 40,00 per ciascuna di tali fatture riportate nelle Note di debito, il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora per ultimi pretesi;
- che, in ogni caso, in subordine, aveva comunque diritto al pagamento “di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il Tribunale con ordinanza del 09.11.2021 dichiarava la nullità dell'atto di citazione, fissando un termine perentorio per la rinnovazione, mancando nell'atto introduttivo l'indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (non essendo stati indicati i rapporti contrattuali sottesi ai singoli atti di cessione e nemmeno i crediti insoluti e pagati in ritardo).
Parte attrice notificava al l'atto di citazione in rinnovazione in cui riduceva l'importo per sorte CP_1 capitale ad euro 453.251,06 e indicava: le fatture oggetto dell'atto di citazione (costituenti l'importo azionato e ridotto), la tipologia di prestazione effettuata in favore di ciascuna articolazione periferica del
, il periodo di riferimento e il sottostante rapporto contrattuale. Controparte_1
Affermava che in relazione a ciascuna fattura erano stati prodotti i relativi atti di cessione (cfr. doc. 11 B).
pagina 4 di 10 Riguardo all'importo di euro 2.696,13 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata ed insoluta, precisava che si trattava del ritardato pagamento di fatture indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito, che erano state emesse dalla società Manitalidea Part S.p.A. per servizi resi in favore della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e cedute a
Si costituiva tempestivamente, in data 29.03.2022,l il convenuto (per la prima udienza di CP_1
comparizione nuovamente fissata per il 19.04.2022), riportandosi a tutte le difese ed eccezione già svolte dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo quindi: la nullità inammissibilità della domanda;
- l'invalidità e inopponibilità della cessione;
il difetto di legittimazione attiva di e passiva del Parte_1 [...]
; l'infondatezza della pretesa sia con riguardo alla sorte capitale sia con Controparte_1 riguardo agli interessi;
l'avvenuto pagamento e la compensazione;
la prescrizione dei crediti.
Deduceva in particolare che non erano stati prodotti i diversi ordinativi/contratti di fornitura stipulati tra l'Amministrazione e la società cedenti e nemmeno le fatture cedute, precisando che mancava la prova per alcune di esse (analiticamente indicate) della loro corretta trasmissione e accettazione da parte dell'Amministrazione. Eccepiva e documentava i pagamenti intervenuti con riferimento a ciascuna articolazione territoriale e le compensazioni effettuate con note di credito, essendo stati contestati inadempimenti contrattuali relativi ai servizi svolti, con applicazione delle penali. Eccepiva la carenza di
Contr legittimazione attiva di per inopponibilità della cessione all'Amministrazione che, in alcuni casi,
l'aveva espressamente rifiutata. Con riferimento alla pretesa creditoria vantata di euro 2.696,13 a titolo di interessi moratori asseritamente dovuti su fatture pagate in ritardo diverse da quelle costituenti la sorte capitale contestava l'an e il quantum, a fronte della assoluta indeterminazione dell'allegazione. Contestava inoltre la fondatezza della pretesa con cui l'attrice, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.231/2002, domandava la corresponsione dell'importo di 40 euro per ciascuna fattura.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. e istruita documentalmente la causa, era disposta e svolta ctu. La causa era poi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nel precisare le conclusioni, parte attrice riduceva la somma richiesta a titolo di sorte capitale (ridotta in parte già precedentemente) all'importo di euro 325.550,01.
***
pagina 5 di 10 Alla luce dell'elevata complessità della materia in sé e, nello specifico, della ricostruzione dei rapporti tra le parti, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d. consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante,
Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004, n. 88; Cass., Sez. II civ.,
30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo all'attore, tenuto comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico.
Nel caso in oggetto, al consulente tecnico è stato affidato l'incarico di ricostruire “sulla base della documentazione in atti e delle posizioni assunte dalle parti nelle rispettive difese, il rapporto di dare- avere esistente tra le parti con riferimento alle fatture azionate e prodotte in atti, in particolare quantifichi gli importi ancora dovuti (per capitale e interessi, quest'ultimi sulla base dei parametri legali di cui agli art. 2 e ss. 231/2002 in ordine alla loro decorrenza, dal dovuto al saldo) da parte convenuta nei confronti Part dalla cessionaria , utilizzando per il computo solo le fatture che sono state oggetto di cessione, con indicazione per ciascuna fattura del contratto cui il credito ceduto si riferisce;
nella quantificazione il ctu dovrà comunque evidenziare separatamente:
-l'importo delle fatture emesse in difformità della normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente in modo tale da non consentire all'ente la liquidazione;
- l'importo delle fatture relative a crediti prescritti, in mancanza in atti di prova di uno specifico interruttivo;
- l'importo delle fatture di cui è provato in atti il pagamento e/o la compensazione, indicando se i crediti oggetto di compensazione siano sorti prima o dopo la notifica degli atti di cessione dei crediti in favore di
pagina 6 di 10 Part
(ai fini e per effetti di cui all'art. 1243, 2°co. c.c.) e indicando l'eventuale ritardo nei pagamenti con la relativa quantificazione degli interessi da ritardo sulla base dei parametri legali sopra indicati”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico- giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre 2005, n. 19475).
La consulenza, in particolare, si è concentrata sui crediti effettivamente oggetto di cessione notificata alla parte convenuta, sulle fatture corrispondenti alla quota capitale residua dichiarata dal CTP di parte attrice, pari a Euro 330.507,65 (importo ridotto per effetto degli aggiornamenti contabili avvenuti per ciascuna delle singole posizioni). Il CTU per ciascuna delle fatture ha provveduto a verificare: (i) il corrispondente contratto di cessione riscontrando la corrispondenza dei dati della fattura, incluso il numero e la ragione sociale del debitore;
(ii) la documentazione in atti comprovante l'eventuale emissione della fattura in difformità della normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente in modo tale da non consentire all'ente la liquidazione;
(iii) eventuali crediti prescritti, in mancanza in atti di prova di uno specifico atto interruttivo;
(iv) la documentazione in atti comprovante l'avvenuto pagamento e/o la compensazione, indicando se i crediti oggetto di compensazione siano sorti prima o dopo la notifica degli
Part atti di cessione dei crediti in favore di (v) la documentazione in atti comprovante l'errata notifica del contratto di cessione / il disconoscimento della cessione da parte dell'Ente.
Per ciascuna fattura è stato poi indicato il rapporto sottostante (somministrazione di energia e fornitura i servizi) e il numero di contratto di riferimento.
In ordine alla questione relativa alla efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa nei
Part confronti della cessionaria deve osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei pagina 7 di 10 confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss c.c.. Il R.D. n. 2440/1923, richiamando la disciplina di cui all'art. 9 della Legge
2248/1865 prevede all' art. 70 che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C..
Al riguardo si ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione” (Cass. 6.2.2007, n. 2541).
Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione e forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99).
Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che “…ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (cfr. C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020).
Nel caso di specie, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e relative a contratti di somministrazione e forniture di servizi in essere tra le società fornitrici e articolazioni del , il divieto di cui all'art. 9 Controparte_1 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso, non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la prestazione risulta eseguita,
pagina 8 di 10 costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto della somministrazione, secondo la richiamata impostazione.
Ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, nella specie è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Deve aggiungersi che non può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto, atteso che le CP_1
sue articolazioni periferiche sono prive della legittimazione a stare o resistere in giudizio (cfr. Cass.
n.19586/2007).
Nel merito, il nominato ctu ha ricostruito il rapporto di dare avere tra le parti, tenendo conto solo delle fatture prodotte in atti da parte attrice e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in mancanza di validi atti interruttivi.
Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale ritiene di dovere fare riferimento, nella quantificazione del rapporto dare avere tra le parti, al prospetto redatto dal ctu sub. B (cfr. p. 49 allegato 9 della ctu ) - che tiene conto, come già detto, delle fatture prodotte in atti da parte attrice e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in Part mancanza di validi atti interruttivi -, in base al quale è liquidabile in favore di l'importo di euro
327.568,77 per la sorte capitale residua. Quanto agli interessi moratori, venendo in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra le imprese cedenti e la pubblica amministrazione, sono liquidabili gli interessi ex dlvo n. 231/2002 secondo il metodo di calcolo indicato dal ctu, ma solo con riferimento alle fatture di cui all'ipotesi C del prospetto elaborato dal CTU, ovvero sull'importo di euro
316.621,74 (quale sorte capitale), atteso che gli interessi moratori per le fatture di cui non è stata documentata la trasmissione all'amministrazione (per un importo quantificato dal ctu in euro 10.947,03) non possono che decorrere dalla data dell'odierna domanda.
Sono poi dovuti gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Parte convenuta è tenuta altresì al pagamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del pagina 9 di 10 danno da parte del debitore per il mancato pagamento delle 79 fatture costituenti la sorte capitale (cfr. all. 3 della ctu) per un importo di euro 3.160.
Quanto all'ulteriore importo, preteso a titolo di interessi maturati a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, la documentazione in atti e le generiche allegazioni di parte attrice non consentono di individuare e comprendere i crediti per sorte capitale e i sottesi titoli negoziali (“diversi da quelli costituenti la sorte capitale”), il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi pretesi. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tale titolo, nemmeno ex art. 2041 c.p.c..
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che ha agito in giudizio pretendendo importi ridotti all'esito della ctu), il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, a fronte della mole di documentazione depositata e la difficoltà dell'indagine (provocata anche dalle modalità di indicizzazione della documentazione depositata, oltre che dalla complessità della vicenda circolatoria, avendo parte attrice avanzato pretese creditorie riferibili a molteplici società cedenti e a differenti contratti stipulati da articolazioni periferiche del dislocate in tutto il territorio nazionale) giustificano la CP_1
compensazione delle spese del giudizio (comprese quelle di ctu come liquidate in corso di causa che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 327.568,77 quale sorte capitale, oltre agli interessi moratori e agli interessi anatocistici, da quantificarsi come in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 3.160,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 12.04.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30805 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione giusta ordinanza depositata il 18.12.2024 pronunciata all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., vertente
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
Michele Del Bene con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, giusta procura depositata nel fascicolo telematico
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi
n. 12 è per legge domiciliato pagina 1 di 10 CONVENUTO
OGGETTO: domanda di pagamento di somme per sorte capitale e interessi per cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note depositate ex art. 127-ter c.p.c. da parte attrice in data
16.12.2024, da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione - a seguito del provvedimento del Tribunale ordinario di Milano che dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale ordinario di Roma - la (nuova Parte_1
Part denominazione di di seguito anche , conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE: anche previo rigetto delle domande ed eccezione sollevate dal
[...]
, accertare e dichiarare il diritto di al Controparte_1 Parte_1 pagamento e condannare il a pagare a Controparte_1 Parte_1
i seguenti crediti:
[...]
• € 455.197,23 per sorte capitale, di cui alle fatture indicate negli estratti conto prodotti sub doc. 3 nel fascicolo di primo grado nel quale sono specificati: nominativo delle società fornitrici che hanno emesso le fatture e le hanno cedute a numero di fattura, data di emissione, data di scadenza, Parte_1 importo;
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 3.660,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale di € 455.197,23. Firmato Da: Paolo Bonalume Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1573048
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pagina 2 di 10 • € 2.696,13 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Ente ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 Controparte_1 e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1 Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto – sino al saldo;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale,
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
⋅ con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del e, per l'effetto, Controparte_1 Part condannare il al pagamento in favore di Controparte_1
pagina 3 di 10 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”;
A tal fine, esponeva: - di essere creditrice, in virtù di contratti di cessione pro soluto, di euro 455.197,23 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse da una serie di società fornitrici riportate in un elenco allegato all'atto di citazione (doc. 3); - che aveva diritto anche agli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nonché agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale e alla somma di euro 40,00 moltiplicata per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2°, del d.lgs. 231/2002, come novellato dal d.lgs.
192/2012; - che agiva anche per ottenere il pagamento di interessi moratori pari ad euro 2.696,13 dovuti a causa del ritardato pagamento da parte del ministero di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta sopra citata, riportati nelle “Note Debito Interessi” allegate all'atto di citazione (doc. 4-5); - che chiedeva anche il pagamento degli interessi anatocistici relativi a questi ultimi crediti e, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 231/2002, della somma forfettaria di euro 40,00 per ciascuna di tali fatture riportate nelle Note di debito, il cui tardivo pagamento aveva generato gli interessi di mora per ultimi pretesi;
- che, in ogni caso, in subordine, aveva comunque diritto al pagamento “di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Il Tribunale con ordinanza del 09.11.2021 dichiarava la nullità dell'atto di citazione, fissando un termine perentorio per la rinnovazione, mancando nell'atto introduttivo l'indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (non essendo stati indicati i rapporti contrattuali sottesi ai singoli atti di cessione e nemmeno i crediti insoluti e pagati in ritardo).
Parte attrice notificava al l'atto di citazione in rinnovazione in cui riduceva l'importo per sorte CP_1 capitale ad euro 453.251,06 e indicava: le fatture oggetto dell'atto di citazione (costituenti l'importo azionato e ridotto), la tipologia di prestazione effettuata in favore di ciascuna articolazione periferica del
, il periodo di riferimento e il sottostante rapporto contrattuale. Controparte_1
Affermava che in relazione a ciascuna fattura erano stati prodotti i relativi atti di cessione (cfr. doc. 11 B).
pagina 4 di 10 Riguardo all'importo di euro 2.696,13 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata ed insoluta, precisava che si trattava del ritardato pagamento di fatture indicate nel dettaglio allegato alla Nota Debito, che erano state emesse dalla società Manitalidea Part S.p.A. per servizi resi in favore della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia e cedute a
Si costituiva tempestivamente, in data 29.03.2022,l il convenuto (per la prima udienza di CP_1
comparizione nuovamente fissata per il 19.04.2022), riportandosi a tutte le difese ed eccezione già svolte dinanzi al Tribunale di Milano, eccependo quindi: la nullità inammissibilità della domanda;
- l'invalidità e inopponibilità della cessione;
il difetto di legittimazione attiva di e passiva del Parte_1 [...]
; l'infondatezza della pretesa sia con riguardo alla sorte capitale sia con Controparte_1 riguardo agli interessi;
l'avvenuto pagamento e la compensazione;
la prescrizione dei crediti.
Deduceva in particolare che non erano stati prodotti i diversi ordinativi/contratti di fornitura stipulati tra l'Amministrazione e la società cedenti e nemmeno le fatture cedute, precisando che mancava la prova per alcune di esse (analiticamente indicate) della loro corretta trasmissione e accettazione da parte dell'Amministrazione. Eccepiva e documentava i pagamenti intervenuti con riferimento a ciascuna articolazione territoriale e le compensazioni effettuate con note di credito, essendo stati contestati inadempimenti contrattuali relativi ai servizi svolti, con applicazione delle penali. Eccepiva la carenza di
Contr legittimazione attiva di per inopponibilità della cessione all'Amministrazione che, in alcuni casi,
l'aveva espressamente rifiutata. Con riferimento alla pretesa creditoria vantata di euro 2.696,13 a titolo di interessi moratori asseritamente dovuti su fatture pagate in ritardo diverse da quelle costituenti la sorte capitale contestava l'an e il quantum, a fronte della assoluta indeterminazione dell'allegazione. Contestava inoltre la fondatezza della pretesa con cui l'attrice, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.231/2002, domandava la corresponsione dell'importo di 40 euro per ciascuna fattura.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. e istruita documentalmente la causa, era disposta e svolta ctu. La causa era poi trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nel precisare le conclusioni, parte attrice riduceva la somma richiesta a titolo di sorte capitale (ridotta in parte già precedentemente) all'importo di euro 325.550,01.
***
pagina 5 di 10 Alla luce dell'elevata complessità della materia in sé e, nello specifico, della ricostruzione dei rapporti tra le parti, giova muovere da un inquadramento del ruolo della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio civile: a tal proposito, è bene chiarire preliminarmente che, oltre a poter essere disposta per la mera valutazione di fatti già acquisiti e provati in sede di giudizio (c.d. consulenza deducente), per giurisprudenza ampiamente consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio, pur non appartenendo alla categoria delle prove vere e proprie, può comunque essere utilizzata come fonte diretta di prova, risolvendosi in uno strumento di accertamento di fatti non altrimenti verificabili (c.d. consulenza percipiente), se non mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e specialistiche (fra le tante,
Cass., Sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13401; Cass., Sez. III civ., 8 gennaio 2004, n. 88; Cass., Sez. II civ.,
30 gennaio 2003, n. 1512; Cass., Sez. II civ., 21 luglio 2003, n. 11332); ciò non implica, naturalmente il venir meno dell'onere della prova gravante in capo all'attore, tenuto comunque ad allegare in giudizio tutti i fatti che, per essere provati pienamente, necessitino di un approfondimento specialistico.
Nel caso in oggetto, al consulente tecnico è stato affidato l'incarico di ricostruire “sulla base della documentazione in atti e delle posizioni assunte dalle parti nelle rispettive difese, il rapporto di dare- avere esistente tra le parti con riferimento alle fatture azionate e prodotte in atti, in particolare quantifichi gli importi ancora dovuti (per capitale e interessi, quest'ultimi sulla base dei parametri legali di cui agli art. 2 e ss. 231/2002 in ordine alla loro decorrenza, dal dovuto al saldo) da parte convenuta nei confronti Part dalla cessionaria , utilizzando per il computo solo le fatture che sono state oggetto di cessione, con indicazione per ciascuna fattura del contratto cui il credito ceduto si riferisce;
nella quantificazione il ctu dovrà comunque evidenziare separatamente:
-l'importo delle fatture emesse in difformità della normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente in modo tale da non consentire all'ente la liquidazione;
- l'importo delle fatture relative a crediti prescritti, in mancanza in atti di prova di uno specifico interruttivo;
- l'importo delle fatture di cui è provato in atti il pagamento e/o la compensazione, indicando se i crediti oggetto di compensazione siano sorti prima o dopo la notifica degli atti di cessione dei crediti in favore di
pagina 6 di 10 Part
(ai fini e per effetti di cui all'art. 1243, 2°co. c.c.) e indicando l'eventuale ritardo nei pagamenti con la relativa quantificazione degli interessi da ritardo sulla base dei parametri legali sopra indicati”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente appaiono intrinsecamente attendibili e privi di vizi logico- giuridici, per la correttezza del metodo utilizzato e per l'assenza di lacune logiche o tecniche nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, nonché alla luce della precisione e dell'esaustività con cui sono stati raccolti ed esaminati i dati. È bene precisare che le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, quando non sono state accolte, sono state puntualmente confutate nella relazione definitiva;
pertanto, per giurisprudenza costante, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza esporre in modo specifico le ragioni del proprio convincimento, potendosi desumere che le deduzioni contrarie delle parti siano state implicitamente rigettate (per tutte, Cass., Sez. I civ., 4 marzo 2011, n. 5229; Cass., Sez. III civ., 6 ottobre 2005, n. 19475).
La consulenza, in particolare, si è concentrata sui crediti effettivamente oggetto di cessione notificata alla parte convenuta, sulle fatture corrispondenti alla quota capitale residua dichiarata dal CTP di parte attrice, pari a Euro 330.507,65 (importo ridotto per effetto degli aggiornamenti contabili avvenuti per ciascuna delle singole posizioni). Il CTU per ciascuna delle fatture ha provveduto a verificare: (i) il corrispondente contratto di cessione riscontrando la corrispondenza dei dati della fattura, incluso il numero e la ragione sociale del debitore;
(ii) la documentazione in atti comprovante l'eventuale emissione della fattura in difformità della normativa in materia di fatturazione elettronica e/o irregolarmente in modo tale da non consentire all'ente la liquidazione;
(iii) eventuali crediti prescritti, in mancanza in atti di prova di uno specifico atto interruttivo;
(iv) la documentazione in atti comprovante l'avvenuto pagamento e/o la compensazione, indicando se i crediti oggetto di compensazione siano sorti prima o dopo la notifica degli
Part atti di cessione dei crediti in favore di (v) la documentazione in atti comprovante l'errata notifica del contratto di cessione / il disconoscimento della cessione da parte dell'Ente.
Per ciascuna fattura è stato poi indicato il rapporto sottostante (somministrazione di energia e fornitura i servizi) e il numero di contratto di riferimento.
In ordine alla questione relativa alla efficacia e opponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa nei
Part confronti della cessionaria deve osservarsi che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei pagina 7 di 10 confronti della PA ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e ss c.c.. Il R.D. n. 2440/1923, richiamando la disciplina di cui all'art. 9 della Legge
2248/1865 prevede all' art. 70 che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta.
La deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito risulta, peraltro, applicabile solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C..
Al riguardo si ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione” (Cass. 6.2.2007, n. 2541).
Con specifico riguardo ai contratti di somministrazione e forniture che prevedono il pagamento del corrispettivo annualmente o a scadenze inferiori ad anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, si è affermato che questo “configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo” (v. Cass. civ. n. 1442/15; n. 11918/02; n. 6209/99).
Ne segue che deve ritenersi del tutto legittima ed operante la cessione di crediti derivanti da somministrazione, portati da fatture scadute e risalenti anche ad anni prima, atteso che “…ogni singola fattura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente” (cfr. C. App. Milano, Sez. I civile, n. 1700 del 07.07.2020).
Nel caso di specie, venendo in considerazione cessioni di crediti scaturenti dall'esecuzione di prestazioni periodiche e continuative e relative a contratti di somministrazione e forniture di servizi in essere tra le società fornitrici e articolazioni del , il divieto di cui all'art. 9 Controparte_1 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso, non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata - non può ulteriormente considerarsi operante, dal momento che la prestazione risulta eseguita,
pagina 8 di 10 costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto della somministrazione, secondo la richiamata impostazione.
Ai fini della efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, nella specie è sufficiente la prova della notifica al debitore ceduto, mentre non è richiesto alcun atto di assenso da parte dell'amministrazione.
Deve aggiungersi che non può dubitarsi della legittimazione passiva del convenuto, atteso che le CP_1
sue articolazioni periferiche sono prive della legittimazione a stare o resistere in giudizio (cfr. Cass.
n.19586/2007).
Nel merito, il nominato ctu ha ricostruito il rapporto di dare avere tra le parti, tenendo conto solo delle fatture prodotte in atti da parte attrice e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in mancanza di validi atti interruttivi.
Alla luce di quanto sopra detto, il Tribunale ritiene di dovere fare riferimento, nella quantificazione del rapporto dare avere tra le parti, al prospetto redatto dal ctu sub. B (cfr. p. 49 allegato 9 della ctu ) - che tiene conto, come già detto, delle fatture prodotte in atti da parte attrice e oggetto di cessione notificata al debitore ceduto, nonché dell'avvenuto pagamento da parte della convenuta e dei crediti prescritti in Part mancanza di validi atti interruttivi -, in base al quale è liquidabile in favore di l'importo di euro
327.568,77 per la sorte capitale residua. Quanto agli interessi moratori, venendo in considerazione un debito di valuta originariamente in essere tra le imprese cedenti e la pubblica amministrazione, sono liquidabili gli interessi ex dlvo n. 231/2002 secondo il metodo di calcolo indicato dal ctu, ma solo con riferimento alle fatture di cui all'ipotesi C del prospetto elaborato dal CTU, ovvero sull'importo di euro
316.621,74 (quale sorte capitale), atteso che gli interessi moratori per le fatture di cui non è stata documentata la trasmissione all'amministrazione (per un importo quantificato dal ctu in euro 10.947,03) non possono che decorrere dalla data dell'odierna domanda.
Sono poi dovuti gli interessi anatocistici ex artt. 1283 c.c. e 1284, IV co., c.c. sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Parte convenuta è tenuta altresì al pagamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6, II co., D.Lgs. n.
231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del pagina 9 di 10 danno da parte del debitore per il mancato pagamento delle 79 fatture costituenti la sorte capitale (cfr. all. 3 della ctu) per un importo di euro 3.160.
Quanto all'ulteriore importo, preteso a titolo di interessi maturati a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, la documentazione in atti e le generiche allegazioni di parte attrice non consentono di individuare e comprendere i crediti per sorte capitale e i sottesi titoli negoziali (“diversi da quelli costituenti la sorte capitale”), il cui tardivo pagamento avrebbe generato gli interessi pretesi. Pertanto, nulla può essere riconosciuto a tale titolo, nemmeno ex art. 2041 c.p.c..
Il parziale accoglimento delle pretese di parte attrice (che ha agito in giudizio pretendendo importi ridotti all'esito della ctu), il notevole sforzo difensivo richiesto alla parte convenuta, a fronte della mole di documentazione depositata e la difficoltà dell'indagine (provocata anche dalle modalità di indicizzazione della documentazione depositata, oltre che dalla complessità della vicenda circolatoria, avendo parte attrice avanzato pretese creditorie riferibili a molteplici società cedenti e a differenti contratti stipulati da articolazioni periferiche del dislocate in tutto il territorio nazionale) giustificano la CP_1
compensazione delle spese del giudizio (comprese quelle di ctu come liquidate in corso di causa che devono essere poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di euro 327.568,77 quale sorte capitale, oltre agli interessi moratori e agli interessi anatocistici, da quantificarsi come in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'ulteriore somma di euro 3.160,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte attrice;
- compensa le spese del giudizio tra le parti (comprese quelle di ctu, come liquidate in corso di causa, da porsi definitivamente a carico delle parti per metà ciascuna).
Roma 12.04.2025 Il Giudice
Assunta Canonaco
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