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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1465/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Mundo Francesco (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale è stato contestato ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente è affetto da minorazioni tali da comportare la totale inabilità civile con necessità di assistenza continua di accompagnatore, poiché incapace di compiere glia atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
2. Conseguentemente accertare quanto sopra specificato nei confronti dell in persona del suo l.r.p.t. CP_1 3. Condannare l in persona del l.r.p.t. domiciliato in Vibo Valentia E.P. Murmura alla CP_1 liquidazione e corresponsione della indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla data stabilita dal CTU ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sui ratei scaduti come per Legge;
4. Condannare l al pagamento delle spese e diritti della presente procedura da distrarsi in favore CP_1 del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5. Esaminare ogni altro provvedimento di Legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Più precisamente, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 445 bis c.p.c.: “4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
4. Nella specie, contrariamente a quanto disposto dalla norma sopra richiamata, la ricorrente ha dissentito alle conclusioni peritali nel corpo del ricorso di merito ovvero solo nell'atto di introdurre il presente giudizio, anziché mediante deposito di apposita dichiarazione separata.
5. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile la domanda;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica esperita, già CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Di Mundo Francesco (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/07/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario necessario al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale è stato contestato ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, riconoscere e dichiarare che il ricorrente è affetto da minorazioni tali da comportare la totale inabilità civile con necessità di assistenza continua di accompagnatore, poiché incapace di compiere glia atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
2. Conseguentemente accertare quanto sopra specificato nei confronti dell in persona del suo l.r.p.t. CP_1 3. Condannare l in persona del l.r.p.t. domiciliato in Vibo Valentia E.P. Murmura alla CP_1 liquidazione e corresponsione della indennità di accompagnamento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in sede amministrativa o dalla data stabilita dal CTU ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sui ratei scaduti come per Legge;
4. Condannare l al pagamento delle spese e diritti della presente procedura da distrarsi in favore CP_1 del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5. Esaminare ogni altro provvedimento di Legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Più precisamente, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 445 bis c.p.c.: “4. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
4. Nella specie, contrariamente a quanto disposto dalla norma sopra richiamata, la ricorrente ha dissentito alle conclusioni peritali nel corpo del ricorso di merito ovvero solo nell'atto di introdurre il presente giudizio, anziché mediante deposito di apposita dichiarazione separata.
5. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile la domanda;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica esperita, già CP_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani