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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5467/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/02/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 06/12/1965 in MAROCCO
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 10 NOVIGLIO con l'Avv. MINEO FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 04/06/1970 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 34 MILANO con l'Avv. Viviana Emanuela Fusar Poli presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta e con l'intervento
Controparte_2 nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale avv. Massimo Bertolini in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all' Parte_2 in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7 marzo
2024
OGGETTO: Controparte_3
I coniugi all'udienza del 18 giugno 2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sposati in Marocco il 20/08/1990 atto trascritto in Italia presso il Comune di Milano (anno
2018, atto n200, parte II, serie C) Persona_1 nato il [...], Parte_3 nata a [...] il Dall'unione sono nati "
07/05/1997, Parte_4 nato a [...] il [...], non economicamente autosufficiente ed
Controparte_2 nato a [...] il [...], minorenne
I coniugi sono stati a vivere separati il 20 marzo 2018 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 603/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 23 gennaio 2020
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_5 di dichiarare lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in giudizio concordando con la richiesta di divorzio avanzando ulteriori domande.
Nell'ambito del procedimento entrambi i genitori sono stati limitati nell'esercizio della responsabilità CP genitoriale, e stata disposta la nomina di un curatore speciale per ed un corposo ed articolato intervento dei servizi sociali e territoriali -ancora in corso- al fine di definire, nelle difficoltà del ragazzo ad uscire di casa in ragione di uno stato depressivo ad oggi sotto accertamento, la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale parti.
I coniugi all'udienza del 18 giugno 2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato GD ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia entrambi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati a vivere separati il 20 marzo 2018, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 603/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 23 gennaio 2020 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 09/02/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione, .) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.5467 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_5 e CP_1
[...] in Marocco il 20/08/1990 atto trascritto in Italia presso il Comune di Milano (anno
2018, atto n200, parte II, serie C);
1) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/02/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 06/12/1965 in MAROCCO
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 10 NOVIGLIO con l'Avv. MINEO FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1 data e luogo di nascita: 04/06/1970 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 34 MILANO con l'Avv. Viviana Emanuela Fusar Poli presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta e con l'intervento
Controparte_2 nato a Milano il [...], in [...] curatore speciale avv. Massimo Bertolini in proprio ex art 86 c.p.c.
Con comunicazione all' Parte_2 in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7 marzo
2024
OGGETTO: Controparte_3
I coniugi all'udienza del 18 giugno 2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
*** MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sposati in Marocco il 20/08/1990 atto trascritto in Italia presso il Comune di Milano (anno
2018, atto n200, parte II, serie C) Persona_1 nato il [...], Parte_3 nata a [...] il Dall'unione sono nati "
07/05/1997, Parte_4 nato a [...] il [...], non economicamente autosufficiente ed
Controparte_2 nato a [...] il [...], minorenne
I coniugi sono stati a vivere separati il 20 marzo 2018 ed il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 603/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 23 gennaio 2020
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/02/2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_5 di dichiarare lo scioglimento del matrimonio avanzando ulteriori domande e parte convenuta si è costituita in giudizio concordando con la richiesta di divorzio avanzando ulteriori domande.
Nell'ambito del procedimento entrambi i genitori sono stati limitati nell'esercizio della responsabilità CP genitoriale, e stata disposta la nomina di un curatore speciale per ed un corposo ed articolato intervento dei servizi sociali e territoriali -ancora in corso- al fine di definire, nelle difficoltà del ragazzo ad uscire di casa in ragione di uno stato depressivo ad oggi sotto accertamento, la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale parti.
I coniugi all'udienza del 18 giugno 2025 hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status ed il Giudice delegato GD ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia entrambi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono stati a vivere separati il 20 marzo 2018, il procedimento di separazione è stato definito come da sentenza n. 603/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 23 gennaio 2020 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 09/02/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione, .) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.5467 /2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_5 e CP_1
[...] in Marocco il 20/08/1990 atto trascritto in Italia presso il Comune di Milano (anno
2018, atto n200, parte II, serie C);
1) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
2) Spese di lite al definitivo;
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo