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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16286 2025 RG
FRA
Avv. BOLOGNESI LUCA Parte_1
E
Funzionario Dott. FLAVIO VENTURA CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 05/05/2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' al fine di sentir condannare tale al CP_1 CP_2 pagamento in suo favore dei ratei maturati e maturandi della prestazione di cui all'art. 1 della L. 18/80 (indennità di accompagnamento), come riconosciuta con decreto di omologa intervenuto inter partes.
L' si è costituito rilevando la inammissibilità del ricorso. CP_1
Alla odierna udienza, quindi, il processo è stato deciso sulle conclusioni concordi delle parti che hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Va premesso che la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione di cui all'art.
1. L. 18/80 alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP procedimento questo che, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli al riconoscimento della prestazione.
Ciò detto, osserva invero il Giudice che, nella odierna fattispecie per come evidenziato dalla parte ricorrente, risulta in atti che il decreto di omologa è stato notificato in data 5.11.2024 ed è stato trasmesso all' CP_1 anche il modello AP70 (in data 29.11.2024), utile all'attestazione degli ulteriori requisiti.
Con con PEC del 02.12.2024, la Direzione di Roma Monteverde CP_1 richiedeva all'ENASC la CTU che, con PEC del 05.12.2024, veniva trasmessa.
E' stato depositato dalla parte ricorrente Mod T08 del 23.6.2025, con riepilogo degli arretrati pagati il 7.7.2025; l'Istituto ha dato prova del pagamento della prestazione con valuta 7.7.2025.
Constatato quindi che il pagamento del dovuto è avvenuto nel luglio
2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere non residuando alcun motivo di disputa sostanziale legittimante la decisione nel merito mentre la liquidazione tardiva, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo.
Si specifica, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che le stesse vengono liquidate tenuto conto non solo della limitata attività processuale, della assenza di particolari questioni giuridiche, ma anche della natura della controversia, coinvolgente soggetti pubblici interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede processuale (Cass. n. 4228/2015, Cass.
n. 12682/2022).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna
l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro CP_1
1.860,00, oltre accessori di legge, da distrarre.
Roma lì,16/10/2025 Il Giudice