Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/02/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
VGB6REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 ult. Co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4622 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazzale Un- C.F._1 gheria n. 58, presso lo studio degli Avv.ti Cardullo Francesco Paolo e Pandol- fini Claudio, che lo rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
n.q. di Impresa designata ex artt. 283 e ss. Controparte_1
D. Lgs. 209/2005 (C.F. e P.IVA , elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2 domiciliata in Palermo, Piazza Unità d'Italia, n. 4, presso lo studio dell'Avv.
D'Angelo Gioacchino che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/01/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/03/2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, la Controparte_2 nella qualità di impresa delegata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per sentirla condannare al ri- sarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 04/05/2022, a causa di un'automobile non identificata la quale, dopo l'urto, si era data repentinamente alla fuga senza che nessuno potesse identificarla.
11:00 circa, mentre era alla guida del motociclo Honda Sh 150, tg. CK22518 di sua proprietà e stava percorrendo la Via Messina Marine (Palermo) con di- rezione da verso il centro città, giunto all'altezza del civico n. 197, CP_3 ove è ubicato un distributore di carburante Q8, era stato tamponato da un'autovettura il cui conducente, ripartendo dal distributore di carburante, si era immesso nel flusso veicolare con direzione senza concedergli CP_3 la dovuta precedenza.
A causa dello scontro con la fiancata destra dello scooter, il ricorrente ave- va perso il controllo del mezzo ed era rovinato al suolo mentre il conducente dell'autovettura si era allontanato facendo perdere le sue tracce.
Il ricorrente ha dedotto che, a seguito del sinistro ed in conseguenza delle lesioni riportate, era stato condotto al P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove era stato ricoverato con diagnosi di accettazione: “trauma cranico non commotivo con fratture seno mascellare e zigomo sn+frattura 1 metacarpo ma- no dx + frattura piatto tibiale ginocchio e tibia e perone a sn” (cfr.
depositata unitamente all'atto introduttivo). Email_1 ha, quindi, dedotto che gli erano residuati postumi invali- Parte_1 danti, determinati nell'elaborato peritale redatto del dott. , Persona_1 in misura non inferiore al 24% e patito un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di gg.
20, un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di gg. 20 ed un perio- do di inabilità temporanea relativa al 25% di gg. 20.
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per i fatti e i motivi esposti in narrativa. 2) Conseguentemente ed intuitivamente condannare la
nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_4
Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente in conseguenza del sinistro de quo nella somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge. 3) Condannare la CP_4
nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia
[...] per le Vittime della Strada, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver- le anticipate”.
Si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_1 impresa designata ex artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate ex adverso perché infondate ed ha concluso chie- dendo al Tribunale di “Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione pas- siva della quale impresa designata per la liqui- Controparte_1 dazione dei sinistri posti in capo al F.G.V.S., in assenza di piena prova sull'effettiva partecipazione causale, nella produzione dell'evento dannoso, di un veicolo rimasto non identificato;
- Ritenere e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le pretese risarcitorie formulate dal ricorrente, con conseguente rigetto delle relative domande, non essendo stato compiutamente provato il fatto storico ed il nesso di causalità tra evento e danno;
- Ritenere e dichiarare, comunque, la partecipazione causale del ricorrente, nella produzio- ne dell'evento dannoso, con corrispondente riduzione percentuale dell'eventuale risarcimento riconosciuto, ex art. 1227 c.c.; - Condannare il ri- corrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
La causa, istruita mediante assunzione della prova testimoniale articolata dal ricorrente, è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 ult. co. cod. proc. civ., all'udienza del 20/01/2025.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, preliminarmente deve darsi atto della propo- nibilità della domanda risarcitoria, alla luce della richiesta stragiudiziale ri- tualmente inoltrata alla compagnia convenuta a norma dell'art. 287 del Co- dice delle Assicurazioni private emanato con d.lgs. 209/2005 e, altresì, tenu- to conto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L.
132/2014 (conv., con mod., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento ante causam (con esito negativo) del procedimento di negoziazione assistita previ- sto dalla disposizione in argomento (cfr. doc. 03 e 04 allegati al libello intro- duttivo).
Nel merito, giova osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pre- tesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conse- guenze giuridiche a suo favore.
Difatti, “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli ele- menti costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è fondata sul fatto che in data 04/05/2022 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo (avente obbligo di assicurazione) rimasto ignoto, ed è stata, quindi, citata in giudizio la n.q. di Controparte_1 impresa designata, ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a, del richiamato D.lgs.
In proposito va evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispon- dere il Fondo di garanzia delle vittime della strada ex art. 19, primo comma, lett. a), L. 990/1969 (poi trasfuso nella cennata previsione dell'art. 283, lett.
a, del n. 209/2005), è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o con- corrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che ta- le veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10323/2012, n.
15367/2011, n. 10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).
Orbene, nel presente giudizio l'attore non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Nel corso del giudizio è stata escussa come testimone , la Testimone_1 quale all'udienza del 09/01/2024 ha dichiarato: “ho assistito all'incidente che ha coinvolto il signor perché procedevo dietro di lui alla guida del mio Pt_1 motociclo entrambi percorrevamo la via Messina Marine in direzione Palermo
(…) Io ero alla guida del mio SH 150, e mio suocero alla guida del suo SH (…)
Eravamo giunti all'altezza dell'Ospedale Buccheri La Ferla e il semaforo era rosso quindi mio suocero era davanti a me fermo al semaforo, poi tra di noi c'e- ra un'altra vettura ferma che cercava di posteggiare e poi c'ero io (…) Allo scat- tare del verde mio suocero ha ripreso la marcia, poi la macchina davanti a me ha parcheggiato e io ho raggiunto mio suocero ed all'altezza della Q8 una vet- tura che stava uscendo dal distributore non si è accorto di mio suocero, che ha suonato il clacson, ma è stato colpito sulla ruota anteriore con la parte anterio- re della vettura”.
Ed ancora: “Io non ricordo il modello della vettura, ricordo che era di grossa cilindrata e di colore scuro. Quando ho visto mio suocero a terra mi sono preoccupata di soccorrerlo dopo avere accostato il mio motociclo (…) Mentre soccorrevo mio suocero - che aveva il viso coperto di sangue - non ho fatto caso alla vettura che pensavo si stesse accostando per dare soccorso ed invece è sparita (…) Mio suocero è caduto sul suo lato destro [n.b. enfasi del redatto- re] ed aveva il viso tutto graffiato e gli usciva il sangue dal naso. Ci siamo tutti preoccupati perché lui porta anche il pacemaker. ha 64 o 65 anni non ricordo con precisione (…) Io non ho chiamato l'ambulanza perché io ho chiamato miei parenti che sono intervenuti. Una volta arrivati i parenti io sono andata via [n.b. enfasi del redattore] perché come ho detto mia madre non stava be- ne. L'ho lasciato con la figlia mia cognata ad aspettare l'arrivo dell'ambulan- za”.
La teste ha poi invece contraddittoriamente aggiunto “Io sono entrata al
Buccheri La Ferla con mio cognato per chiedere soccorso ma mi è stato detto che non era possibile uscire con la barella se prima non fosse stato chiamato il 118 (…) Un medico è uscito in effetti ma non ha soccorso mio suo- cero e ha invitato tutti noi a chiamare il 118, era arrivato anche mio cognato nel frattempo (…) Nessuno si è preoccupato della vettura perché mio suocero appariva confuso [n.b. enfasi del redattore] ed io e gli altri eravamo preoc- cupati per la sua salute (…) Non so chi ha chiamato il 118 (…) la vettura è arri- vata da destra e ha colpito il motociclo sulla ruota anteriore non so però dove abbia colpito la vettura, ma è stato con la parte anteriore della vettura”.
Tuttavia, dagli atti di causa emergono molteplici elementi che inducono a ritenere non credibili le suddette dichiarazioni in merito alle circostanze di verificazione dell'evento, così come riferite dalla teste escussa.
In particolare, la teste ha riferito che il ricorrente “appariva confuso”, men- tre lo stesso ha dichiarato che a causa dei danni riportati aveva per- Pt_1 so conoscenza (cfr. dichiarazione allegata al Rapporto dei VV.UU. del
25/08/23). Ancora, secondo la ricostruzione offerta dal ricorrente, questi, a seguito dell'urto, sarebbe rovinato al suolo “sul lato sinistro” (cfr. dichiarazione alle- gata al Rapporto dei VV.UU. del 25/08/23 cit.) mentre la teste ha dichiarato che il suocero sarebbe “caduto sul suo lato destro”.
Inoltre, radicalmente diversa, rispetto alla prospettazione del ricorrente ed al racconto della testimone, è la ricostruzione del sinistro per cui è causa che emerge dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, versato in atti (vedi doc. 2 dell'atto introduttivo ed allegato alla comparsa di costitu- zione di . Controparte_1
Gli agenti intervenuti, infatti, hanno così ricostruito la dinamica del sini- stro: “in riferimento ai rilievi eseguiti, esaminato quant'altro raccolto in relazio- ne al sinistro stradale in esame, preso atto della dichiarazione resa dal prota- gonista la vicenda infortunistica può così sommariamente essere descritta:
[...]
conducente del veicolo “B”, un motociclo Honda SH targato CP_5
CK22518, percorreva Via Messina Marine, con direzione di marcia da Ficaraz- zi verso centro città. Giunto all'altezza del n. civ. 197, dove insiste un'area di distribuzione carburanti Q8, rovinava al suolo, a suo dire per il coinvolgimento di una autovettura ignota che, immettendosi nel flusso veicolare dal suddetto distributore, lo urtava nella parte laterale destra. Al momento dei rilievi non è stato possibile provare inconfutabilmente la presenza di quest'ultima autovet- tura dall'esame delle tracce sull'asfalto e non sono stati ritrovati detriti appar- tenenti allo stesso. Giova precisare che nello scenario del sinistro sono presen- ti impianti di video sorveglianza appartenenti al nosocomio Bucchieri la Ferla ma non è stato possibile, per problemi tecnici, visionare le immagini. Per quan- to sopra esposto non essendo in possesso di elementi oggettivi utili alla rico- struzione del sinistro o all'identificazione del presunto veicolo datosi alla fuga, non possono essere accertate violazioni alle norme comportamentali del CDS”.
Sotto siffatto profilo, giova quindi sottolineare che gli agenti della Polizia
Municipale, sulla base degli elementi raccolti, non hanno rinvenuto sull'area del sinistro alcun elemento che possa confermare la verificazione del sinistro così come prospettata da parte ricorrente.
Non può omettersi di evidenziare, inoltre, che della presenza della testi- mone sul luogo dell'incidente non vi è traccia nel verbale redatto nell'immediatezza dalle Autorità intervenute.
Non pare superfluo rammentare che, secondo la consolidata giurispruden- za di legittimità, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale at- testi come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circo- stanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può es- sere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. civ. n.
22662/2008).
Si aggiunga, inoltre, che dal verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Buc- cheri La Ferla si evince un'ulteriore incongruenza, rispetto a quanto dichia- rato dal ricorrente all'interno dell'atto introduttivo.
Alla voce “Note”, contenute dall'interno del verbale di P.S. è annotato:
“giunge in ps, pz dializzato a seguito di un riferito incidente stradale (pedone – auto) presente escoriazioni al viso (naso e zigomo sinistro) presenta altre minu- te zone escoriatee dolenzia arto inferiore sn sede già di pregressi interventi or- topedici […]”.
D'altronde, la circostanza che nella cartella clinica dell' Parte_2
versata in atti (cfr. Doc. n. 5 allegato al libello introduttivo), si parli
[...] di “incidente in strada”, non può condurre a differenti conclusioni, avuto ri- guardo alle considerazioni sopra svolte proprio in relazione agli elementi che sono emersi dalla espletata istruttoria, dai quali non si può desumere in al- cun modo il verificarsi di un incidente tra un'auto e una moto.
In conclusione, le circostanze così illustrate integrano, nel loro insieme, un'esplicita confutazione delle modalità di accertamento dell'evento così co- me allegate dal ricorrente e portano, pertanto, ad escludere che le lesioni su- bite da in data 04/05/2022 siano conseguenza di un sinistro Parte_1 ascrivibile a responsabilità del conducente di una cd “auto pirata”.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., Pt_1
va, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite della
[...] [...] quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_6 sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modifica- zioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese si liquidano come in dispositivo in conformità allo scaglione cor- rispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della doman- da, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimi domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum” – così Cass. n. 28417/2018)
e all'attività in concreto svolta, secondo i parametri medi ridotti nella misura del 50%, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della non peculiare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti della quale Parte_1 Controparte_1 impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Ga- ranzia per le Vittime della Strada;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazio- Controparte_2 ne dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si liquidano in complessivi € 3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 09/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.