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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 138. Nomina del comitato dei creditori 1. Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti e avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti e avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
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- 1. Risarcimento dei danni da incidente stradale: danno patrimoniale e nonhttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Danno patrimoniale Il danno patrimoniale è rappresentato dalla lesione al patrimonio del danneggiato e, in quanto tale, è valutabile nella sua entità senza troppe difficoltà. Quando si parla di danno patrimoniale si fa generalmente riferimento a due concetti: quello di danno emergente e quello di lucro cessante. Il danno emergente è quello che lede direttamente il patrimonio del danneggiato. Si pensi ad esempio, in caso di sinistri stradali, alla rottura dello specchietto dell'auto: è danno emergente quello che il danneggiato subisce sostenendo la spesa necessaria per la riparazione del bene. Il lucro cessante, invece, è rappresentato dai minori guadagni che conseguano al danneggiato …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/02/2026, n. 2669Provvedimento: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18020/2024 R.G. proposto da: EO UI OR, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Fontanella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 13383/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI ROMA, depositata in data 10.11.2023 e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 …Leggi di più...
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- compensazione spese·
- art. 360 c.p.c.·
- patrocinio a spese dello Stato·
- art. 170 d.P.R. 115/2002·
- translatio iudicii·
- art. 138 t.u. spese giust.