Articolo 1 della Legge 25 febbraio 1956, n. 120
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7 aprile 1956
Art. 1. Articolo unico.

Con effetto dall'anno accademico 1954-55 il professore Francesco Severi, gia' ordinario di alta geometria nell'Universita' di Roma, e' confermato a vita nella carica di presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

Entrata in vigore il 7 aprile 1956