TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2020 promossa da:
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scamutzi, Parte_1 C.F._1
Appellante contro
, corrente in Maracalagonis (CA), località Controparte_1 CP_1
Stelle, al n. 8 della via Capricorno (C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marco Dolia,
Appellato
Causa in punto di appello avverso sentenza n. 830/2019 del 13.08.2019, emessa dal giudice di Pace di
Cagliari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: (all'udienza del 18.3.2025): nel ribadire le conclusioni come formulate nelle note del 3.3.2025 precisa, che con riferimento alle domande diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, vi è rinuncia e accettazione dell'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
(Nelle note conclusive): chiede e conclude affinché il Tribunale, REVOCHI il decreto ingiuntivo n.
2162/2014 e dichiari che il condominio non ha titolo per esigere il pagamento dell'importo oggetto della domanda monitoria, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: (all'udienza del 18.3.2025): nel confermare le conclusioni di cui alle note depositate il 4.3.2025, conferma la rinuncia alle domande diverse da quella relativa al decreto ingiuntivo e accetta l'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
(Nelle note conclusive): chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto
pagina 1 di 4 ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento è stato proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 830/2019 del
13.08.2019 con cui il Giudice di pace di Cagliari aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante, confermato il decreto ingiuntivo n. 2162/2014 e condannato l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell'opposto.
Con il decreto ingiuntivo opposto si intimava il pagamento in favore del Controparte_1
della somma di 3.323,24 €, oltre alle spese del procedimento. Segnatamente, il decreto ingiuntivo era stato richiesto e ottenuto a titolo di oneri condominiali, così come risultanti dai piani di riparto approvati dall'assemblea dagli anni con decorrenza dall'anno 2008 fino al 2012, come riapprovati con delibera del 12.01.2013.
Il davanti al Giudice di Pace si era costituito in giudizio e aveva chiesto la conferma del CP_1
decreto opposto.
*
Con l'atto di appello è stata chiesta la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, al fine di ottenere il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
*
Occorre brevemente chiarire che il contenzioso in esame è insorto, al pari di numerosi altri, dall'emissione di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal per il Parte_2
pagamento di oneri condominiali maturati fino al 2013, in forza di bilanci approvati in sede assembleare. Detti decreti, emessi dal Giudice di Pace di Cagliari, sono stati oggetto di opposizione, così come sono state oggetto di separata impugnazione le delibere assembleari su cui dette pretese si fondavano.
Il Tribunale di Cagliari, medio tempore, ha annullato o dichiarate nulle le deliberazioni assembleari recanti l'approvazione dei bilanci del citato in relazione al periodo in contestazione. CP_1
A dimostrazione di ciò, di recente, sono state prodotte in giudizio le sentenze n. 8/2024 e n. 39/2024, già passate in giudicato.
In particolar modo la delibera del 12.01.2013 – che aveva nuovamente e cumulativamente approvato
(nel tentativo di sanare i precedenti vizi deliberativi) i piani di riparto approvati dall'assemblea dal
2009 al 2012-2013 - è stata annullata con la sentenza 39/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari il pagina 2 di 4 22.12.23-05.1.24, ormai passata in giudicato, così come sono state annullate le delibere precedenti
(come da sentenze versate in atti).
Le parti hanno inoltre evidenziato come la declaratoria di nullità dell'art. 9 del Regolamento di
Condominio ad opera della sentenza n. 3387/2015 del Tribunale di Cagliari, abbia posto nel nulla il meccanismo di rappresentanza permanente attraverso i c.d. rappresentanti di zona, meccanismo che aveva di fatto consentito il funzionamento dell'assemblea per un “condominio” costituito da oltre 1.300 unità immobiliari;
tanto che negli ultimi 9 anni l'assemblea non è stata in grado di adottare validamente alcuna deliberazione.
Al contempo tra i proprietari di unità immobiliari facenti parte della citata località turistica sono sorti notevoli contrasti anche in merito alla esistenza e configurabilità del condominio, poiché si dubita che sussistano beni comuni ai sensi degli artt. 1117 e/o 1117-bis del Codice civile e che il Condominio eserciti funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione presenti nella località o Controparte_1
eroghi servizi comuni ed indivisibili.
Il appellante ha inoltre chiarito che da tempo è sostanzialmente privo delle minime risorse CP_1 liquide occorrenti all'espletamento delle più elementari attività.
Le parti hanno inoltre evidenziato come in passato il Tribunale Amministrativo abbia escluso la coercibilità delle spese sostenute dal in epoca successiva alla presa in Parte_2
carico delle opere di urbanizzazione in capo alle competenti Amministrazioni (imposta, in via cautelare, con ordinanza del TAR 402/2009, e, in via definitiva, con le sentenze del TAR 602/2013 per quanto concerne il Comune di Maracalagonis e n. 469/2015 per quanto concerne il . CP_2 Parte_3
Decisioni che hanno reso necessario l'espletamento di complesse e costose consulenze tecniche, essenzialmente finalizzate a scorporare dal credito azionato in via monitoria gli oneri e le spese maturati in epoca successiva all'imposizione in sede cautelare - ad opera del TAR - della presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Le parti, alla luce delle sopravvenienze, hanno pertanto convenuto circa il venir meno del titolo che giustificava il credito azionato e, al contempo, manifestato interesse alla definizione del contenzioso, senza aggravio delle reciproche posizioni.
In particolare il – delle cui difficoltà di funzionamento si è detto – ha chiarito di non avere CP_1
interesse a coltivare ulteriormente le domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito quali obbligazioni propter rem, gestione di affari altrui o arricchimento indebito, per una pluralità di ragioni: a) in primo luogo dovendosi ritenere che simili domande esulino dalla legittimazione attiva autonoma dell'amministratore di condominio, e possano essere legittimamente esperite solo in presenza di uno specifico mandato che nel caso di specie non è mai stato conferito (e pagina 3 di 4 alla luce della sostanziale impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare non potrà essere conferito); b) in secondo luogo, sotto il profilo probatorio, non essendo stati prodotti documenti e/o dedotti mezzi istruttori ulteriori rispetto ai bilanci oggetto delle delibere annullate, circostanza che rende impossibile dimostrare l'esistenza, la necessità e la quantificazione delle spese sostenute;
c) in terzo luogo, l'accoglimento di tali domande, anche alla luce dell'orientamento emerso in seno all'Ufficio Giudiziario in merito alla necessità di istruire i giudizi con complesse consulenze tecniche, richiederebbe l'espletamento di un'attività processuale manifestamente sproporzionata rispetto al risultato utile astrattamente conseguibile.
*
Deve pertanto convenirsi con le parti circa il fatto che, per effetto del venir meno delle delibere assembleari sottese al credito portato dal decreto ingiuntivo, sia venuto meno il titolo che fondava il credito opposto. A ciò consegue la necessità di accogliere l'appello in parte de qua e revocare il decreto ingiuntivo opposto, come congiuntamente richiesto dalle parti.
Così come deve prendersi atto della rinuncia agli atti con riferimento alle ulteriori istanze, in relazione al venir meno dell'interesse delle parti a coltivare le ulteriori istanze. All'esito della rinuncia a queste
(esplicitata all'udienza del 18.3.2025 per il tramite dei difensori muniti di idonea procura), ritualmente accettata, deve far seguito la declaratoria di estinzione del procedimento in parte de qua.
La congiunta richiesta delle parti in tal senso impone la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 830 del 13.08.2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 2162/2014 emesso dal Giudice di Pace di Cagliari;
2) Dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. per tutte le istanze diverse da quella delibata al capo 1) del presente dispositivo;
3) In accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 830 del 13.08.2019, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado d'appello.
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Murru ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1123/2020 promossa da:
, ( ) rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Scamutzi, Parte_1 C.F._1
Appellante contro
, corrente in Maracalagonis (CA), località Controparte_1 CP_1
Stelle, al n. 8 della via Capricorno (C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marco Dolia,
Appellato
Causa in punto di appello avverso sentenza n. 830/2019 del 13.08.2019, emessa dal giudice di Pace di
Cagliari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE: (all'udienza del 18.3.2025): nel ribadire le conclusioni come formulate nelle note del 3.3.2025 precisa, che con riferimento alle domande diverse da quelle relative al decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, vi è rinuncia e accettazione dell'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
(Nelle note conclusive): chiede e conclude affinché il Tribunale, REVOCHI il decreto ingiuntivo n.
2162/2014 e dichiari che il condominio non ha titolo per esigere il pagamento dell'importo oggetto della domanda monitoria, rinuncia alle ulteriori domande ivi compresa quella sulle spese.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO: (all'udienza del 18.3.2025): nel confermare le conclusioni di cui alle note depositate il 4.3.2025, conferma la rinuncia alle domande diverse da quella relativa al decreto ingiuntivo e accetta l'avversa rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
(Nelle note conclusive): chiede che il Giudice Voglia, accertare che il credito oggetto del decreto
pagina 1 di 4 ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento è stato proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 830/2019 del
13.08.2019 con cui il Giudice di pace di Cagliari aveva rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante, confermato il decreto ingiuntivo n. 2162/2014 e condannato l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell'opposto.
Con il decreto ingiuntivo opposto si intimava il pagamento in favore del Controparte_1
della somma di 3.323,24 €, oltre alle spese del procedimento. Segnatamente, il decreto ingiuntivo era stato richiesto e ottenuto a titolo di oneri condominiali, così come risultanti dai piani di riparto approvati dall'assemblea dagli anni con decorrenza dall'anno 2008 fino al 2012, come riapprovati con delibera del 12.01.2013.
Il davanti al Giudice di Pace si era costituito in giudizio e aveva chiesto la conferma del CP_1
decreto opposto.
*
Con l'atto di appello è stata chiesta la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio, al fine di ottenere il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
*
Occorre brevemente chiarire che il contenzioso in esame è insorto, al pari di numerosi altri, dall'emissione di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dal per il Parte_2
pagamento di oneri condominiali maturati fino al 2013, in forza di bilanci approvati in sede assembleare. Detti decreti, emessi dal Giudice di Pace di Cagliari, sono stati oggetto di opposizione, così come sono state oggetto di separata impugnazione le delibere assembleari su cui dette pretese si fondavano.
Il Tribunale di Cagliari, medio tempore, ha annullato o dichiarate nulle le deliberazioni assembleari recanti l'approvazione dei bilanci del citato in relazione al periodo in contestazione. CP_1
A dimostrazione di ciò, di recente, sono state prodotte in giudizio le sentenze n. 8/2024 e n. 39/2024, già passate in giudicato.
In particolar modo la delibera del 12.01.2013 – che aveva nuovamente e cumulativamente approvato
(nel tentativo di sanare i precedenti vizi deliberativi) i piani di riparto approvati dall'assemblea dal
2009 al 2012-2013 - è stata annullata con la sentenza 39/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari il pagina 2 di 4 22.12.23-05.1.24, ormai passata in giudicato, così come sono state annullate le delibere precedenti
(come da sentenze versate in atti).
Le parti hanno inoltre evidenziato come la declaratoria di nullità dell'art. 9 del Regolamento di
Condominio ad opera della sentenza n. 3387/2015 del Tribunale di Cagliari, abbia posto nel nulla il meccanismo di rappresentanza permanente attraverso i c.d. rappresentanti di zona, meccanismo che aveva di fatto consentito il funzionamento dell'assemblea per un “condominio” costituito da oltre 1.300 unità immobiliari;
tanto che negli ultimi 9 anni l'assemblea non è stata in grado di adottare validamente alcuna deliberazione.
Al contempo tra i proprietari di unità immobiliari facenti parte della citata località turistica sono sorti notevoli contrasti anche in merito alla esistenza e configurabilità del condominio, poiché si dubita che sussistano beni comuni ai sensi degli artt. 1117 e/o 1117-bis del Codice civile e che il Condominio eserciti funzioni di gestione delle opere di urbanizzazione presenti nella località o Controparte_1
eroghi servizi comuni ed indivisibili.
Il appellante ha inoltre chiarito che da tempo è sostanzialmente privo delle minime risorse CP_1 liquide occorrenti all'espletamento delle più elementari attività.
Le parti hanno inoltre evidenziato come in passato il Tribunale Amministrativo abbia escluso la coercibilità delle spese sostenute dal in epoca successiva alla presa in Parte_2
carico delle opere di urbanizzazione in capo alle competenti Amministrazioni (imposta, in via cautelare, con ordinanza del TAR 402/2009, e, in via definitiva, con le sentenze del TAR 602/2013 per quanto concerne il Comune di Maracalagonis e n. 469/2015 per quanto concerne il . CP_2 Parte_3
Decisioni che hanno reso necessario l'espletamento di complesse e costose consulenze tecniche, essenzialmente finalizzate a scorporare dal credito azionato in via monitoria gli oneri e le spese maturati in epoca successiva all'imposizione in sede cautelare - ad opera del TAR - della presa in carico delle opere di urbanizzazione.
Le parti, alla luce delle sopravvenienze, hanno pertanto convenuto circa il venir meno del titolo che giustificava il credito azionato e, al contempo, manifestato interesse alla definizione del contenzioso, senza aggravio delle reciproche posizioni.
In particolare il – delle cui difficoltà di funzionamento si è detto – ha chiarito di non avere CP_1
interesse a coltivare ulteriormente le domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito quali obbligazioni propter rem, gestione di affari altrui o arricchimento indebito, per una pluralità di ragioni: a) in primo luogo dovendosi ritenere che simili domande esulino dalla legittimazione attiva autonoma dell'amministratore di condominio, e possano essere legittimamente esperite solo in presenza di uno specifico mandato che nel caso di specie non è mai stato conferito (e pagina 3 di 4 alla luce della sostanziale impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare non potrà essere conferito); b) in secondo luogo, sotto il profilo probatorio, non essendo stati prodotti documenti e/o dedotti mezzi istruttori ulteriori rispetto ai bilanci oggetto delle delibere annullate, circostanza che rende impossibile dimostrare l'esistenza, la necessità e la quantificazione delle spese sostenute;
c) in terzo luogo, l'accoglimento di tali domande, anche alla luce dell'orientamento emerso in seno all'Ufficio Giudiziario in merito alla necessità di istruire i giudizi con complesse consulenze tecniche, richiederebbe l'espletamento di un'attività processuale manifestamente sproporzionata rispetto al risultato utile astrattamente conseguibile.
*
Deve pertanto convenirsi con le parti circa il fatto che, per effetto del venir meno delle delibere assembleari sottese al credito portato dal decreto ingiuntivo, sia venuto meno il titolo che fondava il credito opposto. A ciò consegue la necessità di accogliere l'appello in parte de qua e revocare il decreto ingiuntivo opposto, come congiuntamente richiesto dalle parti.
Così come deve prendersi atto della rinuncia agli atti con riferimento alle ulteriori istanze, in relazione al venir meno dell'interesse delle parti a coltivare le ulteriori istanze. All'esito della rinuncia a queste
(esplicitata all'udienza del 18.3.2025 per il tramite dei difensori muniti di idonea procura), ritualmente accettata, deve far seguito la declaratoria di estinzione del procedimento in parte de qua.
La congiunta richiesta delle parti in tal senso impone la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della Sentenza n. 830 del 13.08.2019, revoca il decreto ingiuntivo n. 2162/2014 emesso dal Giudice di Pace di Cagliari;
2) Dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. per tutte le istanze diverse da quella delibata al capo 1) del presente dispositivo;
3) In accoglimento dell'appello ed in riforma della Sentenza n. 830 del 13.08.2019, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del grado d'appello.
Cagliari, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 4 di 4