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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 20/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2025REG.PROV.COLL.
N. 08251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 8251 del 2024, proposto da IA RE LL, rappresentata e difesa dall’Avvocato Aldo Sandulli e dall’Avvocato Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , e Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
nei confronti
LO CA, non costituito in giudizio.
IG RT, non costituito in giudizio.
MO ES, non costituito in giudizio.
EL De Momi, non costituita in giudizio.
OR RI GI, non costituito in giudizio
IP Arrichiello, non costituiti in giudizio.
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4859 del 16 maggio 2023 del Consiglio di Stato, sez. VII, resa in forma semplificata tra le parti.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna ricorrente in ottemperanza l’Avvocato Benedetto Cimino.
1. La dott.ssa IA RE LL, odierna ricorrente, ha promosso il presente giudizio ai sensi dell’art. 113 c.p.a., per richiedere nuovamente l’ottemperanza del giudicato amministrativo che ha annullato, nei limiti dell’interesse, la procedura valutativa all’esito della quale il Ministero dell’Università e della Ricerca – di qui in avanti solo il Ministero – ha decretato la mancata ammissione del progetto di ricerca, acquisito al protocollo con il n. 2017YNZPLM, denominato Nano-photonic, electronic and optical devices and techniques at Teraherts frequencies exploiting two-dimensional material and hybrid heterostructures , relativo al campo di ricerca PE7, al finanziamento, di cui al bando PRIN 2017, dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, della durata di tre anni, in diversi ambiti (Scienze della vita – LS; Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche – PE; Scienze sociali e umanistiche – SH e relativi settori).
1.1. Questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4859 del 16 maggio 2023, ha caducato la procedura valutativa « per difetto di motivazione e disparità di trattamento » e ha ordinato all’amministrazione di rivalutare la posizione della dott.ssa LL e di « motivare in modo adeguato, e non disparitario rispetto agli altri candidati, sull’attribuzione del punteggio al P.I. del progetto ».
1.2. Tale sentenza ha in particolare statuito che « alla dott.ssa LL risulta essere stato assegnato un punteggio, in qualità di Principal Investigator del progetto presentato, insomma non corrispondente (e, quindi, sproporzionato e contraddittorio) rispetto al c.v. e ai titoli presentati dall’interessata e frutto di una non motivata disparità di trattamento rispetto ai criteri utilizzati per valutare i Principal Investigators dichiarati vincitori » perché « se, sulla base di tali criteri e parametri, [ella] avesse ottenuto il massimo punteggio (25 punti) nella valutazione del Principal Investigator, l’odierna appellante si sarebbe aggiudicata la vittoria nel PRIN » (v. punti nn. 8 e 8.1.).
1.3. Nell’inerzia della pubblica amministrazione a dar seguito alla pronuncia, la ricorrente ha trasmesso, dapprima, una diffida ad adempiere, invitando il Ministero ad ottemperare all’ordine giudiziale nel termine di 30 giorni e, di poi, ha proposto il ricorso principale, domandando di accertare l’ottemperanza alla sentenza n. 4859/2023 del Consiglio di Stato e di condannare il Ministero alla rivalutazione della dott.ssa LL.
1.4. Nell’ambito del giudizio principale, il Ministero ha depositato, in data 25 marzo 2024, il decreto direttoriale n. 2048 del 6 dicembre 2023, con cui è stata approvata la rivalutazione del progetto di ricerca presentato dalla ricorrente, dal quale ha appreso che il punteggio finale assegnato al progetto dal nuovo Comitato di selezione è pari a 90 punti e che la dott.ssa LL « non è ammessa a finanziamento ».
1.5. Gli atti interni al procedimento di rivalutazione, che sono stati anche essi impugnati con motivi aggiunti, sono stati richiesti ed acquisiti dall’odierna ricorrente tramite istanza di accesso ad atti.
1.6. Con la sentenza n. 5786 del 2 luglio 2024 questo Consiglio di Stato ha dichiarato nulli, per elusione del giudicato, gli atti impugnati con motivi aggiunti, perché, come ha dedotto la ricorrente con argomentazioni del tutto condivise dal Collegio, dal verbale n. 2 del 13 novembre 2023, con cui il nuovo Comitato di selezione ha approvato il punteggio finale di fase preselettiva assegnato al progetto proposto dalla dott.ssa LL, si ricava, non diversamente dai verbali della prima valutazione oggetto della pronuncia ottemperanda, un giudizio generico e insufficiente che, ben lungi dal soddisfare l’onere motivazionale imposto dalla sentenza n. 4859 del 16 maggio 2023, pare non poggiarsi su alcuna valutazione oggettiva della produzione scientifica dei candidati, né su base individuale, né su base comparativa.
1.7. Il Collegio giudicante – in accoglimento del primo dei motivi aggiunti e conseguente assorbimento del secondo – ha pertanto sancito che debbano essere dichiarati nulli, per elusione del giudicato, tutti gli atti impugnati con i motivi aggiunti, recanti la ancora una volta illegittima rivalutazione del progetto non ammesso al finanziamento, conseguendone che dovesse essere assegnato al Ministero il termine di trenta giorni per riesaminare il progetto della dott.ssa LL, termine decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza n. 5876 del 2 luglio 2024 per ottemperare alla sentenza n. 4859 del 16 maggio 2023.
1.8. In ipotesi di perdurante inottemperanza oltre tale termine, sin dalla pronuncia resa in sede di ottemperanza il Collegio ha nominato commissario ad acta , alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza ottemperanda, il competente Dirigente della Direzione generale della ricerca del Ministero (Ufficio III), con facoltà di subdelega.
2. Successivamente, il Ministero ha trasmesso all’odierna ricorrente, in data 6 agosto 2024, il decreto dirigenziale n. 15640, con il quale è stata approvata la procedura di rivalutazione del progetto di ricerca della dott.ssa LL « in ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5876/2024 ».
2.1. Dal decreto n. 15640/2024 la dott.ssa LL ha appreso che il punteggio finale attribuito dal nuovo Comitato di selezione al suo progetto di ricerca è pari a 90 punti e che ella « non è ammessa a finanziamento ».
2.2. La ricorrente, in data 2 settembre 2024, ha formulato una istanza di accesso ad atti onde prendere visione degli atti della (seconda) procedura di rivalutazione.
2.3. Con il nuovo ricorso per ottemperanza qui all’esame, la dott.ssa LL assume che gli atti della procedura di rivalutazione, culminata nel decreto dirigenziale n. 15640 del 6 agosto 2024, sono intrisi dei vizi di legittimità più volte contestati e accertati dal giudice amministrativo: il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, l’illogicità, la disparità di trattamento e l’irragionevolezza.
2.4. Il nuovo Comitato di selezione, secondo la ricorrente, avrebbe infatti rivalutato il progetto di ricerca della ricorrente su basi assolutamente erronee, prendendo come riferimento indici di valutazione del tutto estranei al settore di riferimento per il quale la candidata, la dott.ssa LL, ha presentato domanda, così recidivando, sempre a dire della ricorrente, nei vizi che il Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 5876/2024, ha ordinato di emendare.
2.5. Pertanto, gli atti della procedura di rivalutazione impugnati con il ricorso dovrebbero essere dichiarati nulli ai sensi dell’art. 21- septies della l. n. 241 del 1990, in quanto manifestamente elusivi del giudicato amministrativo.
2.6. La ricorrente ha comunque domandato in via subordinata che questo Consiglio di Stato, qualora dovesse ritenere gli atti della procedura di rivalutazione non affetti da radicale nullità, li dichiari in ogni caso meritevoli di annullamento ex art. 21- octies della l. n. 241 del 1990, poiché viziati da un macroscopico eccesso di potere.
2.7. Si sono costituite le intimate amministrazioni, con mera memoria di stile, per opporsi all’accoglimento delle avversarie domande.
2.8. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 il Collegio, sentito il difensore della parte ricorrente comparso in udienza, ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso per ottemperanza deve essere respinto.
3.1. Invero, le censure proposte dall’odierna ricorrente, con la quale lamenta la nullità anche della nuova rivalutazione svolta dal Comitato, fuoriescono dal perimetro conformativo della sentenza ottemperanda, posto che, come si è detto (v., supra , § 1.1.), detta sentenza ha caducato la procedura valutativa « per difetto di motivazione e disparità di trattamento » e ha ordinato all’amministrazione di rivalutare la posizione della dott.ssa LL e di « motivare in modo adeguato, e non disparitario rispetto agli altri candidati, sull’attribuzione del punteggio al P.I. del progetto ».
3.2. L’odierna ricorrente, più nello specifico, deduce in questa sede che il Comitato ha valutato l’impatto della produzione scientifica di ciascun candidato mediante l’indice di SC (o H-index) “ normalizzato ” rispetto al valore soglia dell’indice richiesto « per il settore concorsuale di riferimento ».
3.3. Dalla tabella 1 (cfr. pag. 2 del verbale) emergerebbe, però, che il settore sperimentale considerato per la valutazione del progetto di ricerca della dott.ssa LL è “ 02/B1 – Fisica Sperimentale della materia ”.
3.4. Tuttavia, la ricorrente ha presentato domanda per il settore PE7 Ingegneria e non per il settore sperimentale “ 02-B1 – Fisica sperimentale della materia ”.
3.5. Sarebbe evidente che la dott.ssa LL dovesse essere valutata sulla base degli indicatori relativi al settore concorsuale per cui aveva presentato domanda e non per un settore diverso.
3.6. Sorprenderebbe come, invece, per i candidati CA, GI e IG la “normalizzazione” degli indici venga effettuata dal Comitato sulla base del settore concorsuale di Ingegneria.
3.7. La disparità di trattamento e la contraddittorietà delle valutazioni sarebbero così lampanti.
4. Gli indici di SC normalizzati per ciascun candidato, deduce poi la ricorrente, sono i seguenti:
- per il candidato RT IG: 0,136;
- per il candidato GI AL RI: 0,118;
- per il candidato CA LO: 0,147;
- per la candidata LL IA RE: 0,093.
4.1. Si legge poi, nel verbale che « l’indice di SC normalizzato della Dott.ssa LL è il più basso » (0,093).
4.2. Ebbene, se si considera che l’indice di SC è molto più alto per il settore concorsuale “Fisica” (settore preso erroneamente quale riferimento per il progetto della ricorrente) che per il settore concorsuale “Ingegneria” (settore per il quale la ricorrente ha presentato domanda per ottenere il finanziamento), il risultato numerico ottenuto e su cui si basa la valutazione finale del Comitato sarebbe del tutto falsato.
4.3. Infatti, se per gli altri candidati il giudizio è stato parametrato sul settore concorsuale “Ingegneria” (per cui l’indice di SC è più basso) e soltanto per la dott.ssa LL si è considerato il settore sperimentale “Fisica” (per cui l’indice di SC è molto più alto), la valutazione finale è assolutamente inattendibile.
5. Le deduzioni dell’odierna ricorrente, così in sintesi esposte, si incentrano, invero, sulla presunta irragionevolezza, od erroneità, della valutazione espressa sul piano scientifico dal Comitato, che questa volta, a differenza delle precedenti, ha espresso una valutazione sufficientemente argomentata del punteggio assegnato alla odierna ricorrente, al di là dei vizi che la dott.ssa LL denuncia in ordine al corretto esercizio della discrezionalità tecnica, vizi tutti da esaminarsi nella sede propria di un ordinario giudizio di cognizione.
6. Il Comitato di selezione, infatti, ha chiarito nel verbale del 25 luglio 2024 le ragioni – più o meno opinabili, ma non elusive del giudicato – per le quali ha ritenuto di assegnare “B” alla odierna ricorrente in comparazione con gli altri candidati nella valutazione della produzione scientifica.
7. Ne segue che il ricorso per ottemperanza debba essere respinto, non essendovi questa volta, ad avviso del Collegio, elusione del giudicato, impregiudicata ogni valutazione in ordine al corretto esercizio della discrezionalità tecnica in sede di giudizio ordinario.
8. Pur non essendo emerso alcun profilo di violazione o di elusione del giudicato, deve disporsi infatti la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. affinché la ricorrente provveda, laddove lo ritenga necessario a tutela delle proprie ragioni, a riassumere avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il giudizio ordinario di cognizione per far valere in quella sede le censure dedotte con la domanda di annullamento proposta in via subordinata.
8.1. Sul punto deve ricordarsi infatti che, per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, quando l’amministrazione rinnova l’esercizio delle sue funzioni dopo l’annullamento di un atto operato dal giudice amministrativo, l’interessato che si duole delle nuove conclusioni raggiunte dall’amministrazione può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza lamentando la violazione o elusione del giudicato ovvero la presenza di nuovi vizi di legittimità nella rinnovata determinazione.
8.2. Il giudice dell’ottemperanza è quindi chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’ottemperanza da quelle che invece hanno a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito e ai poteri decisori.
8.3. Nel caso in cui il giudice dell’ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato, ne dichiara la nullità, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della seconda domanda (quella, cioè, volta a sollecitare un giudizio sulla illegittimità dell’atto gravato).
8.4. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. St., sez. VII, 5 agosto 2024, n. 6954, Cons. St., sez. III, 15 settembre 2023, n. 8340 nonché, ovviamente, Cons. St., Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2), rimettendo la parte avanti al primo giudice per l’ordinario giudizio di cognizione, quando esso non coincida con il giudice chiamato a decidere dell’ottemperanza.
9. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, per la complessità tecnica delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
9.1. Rimane definitivamente a carico di IA RE LL il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, proposto da IA RE LL, lo respinge, disponendo la conversione del rito per la eventuale riassunzione dell’ordinario giudizio di cognizione avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, competente a conoscerne.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di ottemperanza.
Pone definitivamente a carico di IA RE LL il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO