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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SO GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 969/2024 R.G. promossa da
(già (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Pt_2 C.F._1
TO OS (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il difensore in C.F._2
Rosolina (RO), via I Maggio n. 3
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Controparte_1 C.F._3
IN (C.F. , elettivamente domiciliato presso il difensore in Adria C.F._4
(RO) in Via Pegolini n. 2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danno da reato.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che ha posto in essere nei confronti di Controparte_1 Pt_1
condotte riconducibili alla fattispecie di cui agli art. 612 – ter cp, 612 bis cp e/o 660 cp, e
[...] comunque atti aventi natura di illecito extracontrattuale e che i danni morali e non patrimoniali subiti da ammontano a € 30.000,00, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_1 da liquidarsi anche in via equitativa – e per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento dei danni morali e non patrimoniali subiti da liquidandoli, anche in via equitativa, Parte_1 nell'importo di € 30.000,00, o quella diversa somma individuata nel corso del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della denuncia sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese
e compensi di causa”. Parte convenuta: “In via principale nel merito: 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in subordine ridurre l'ammontare del risarcimento;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. (già conveniva in giudizio l'ex fidanzato convivente Parte_1 Pt_2 Controparte_1 per ottenere da quest'ultimo il risarcimento del danno morale per i reati di cui agli articoli 660, 612 bis (c.d. “stalking”) e 612 ter c.p. (c.d. “revenge porn”) aggravati dalla relazione sentimentale e dall'uso di strumenti informatici e telematici, come da sentenza n. 93/2023 emessa dal Tribunale di
Rovigo ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti del convenuto.
A tal fine deduceva che, dopo la conclusione del loro rapporto, durato dal giugno 2019 al maggio
2021, il convenuto si appostava vicino la sua abitazione, al punto che l'attrice si faceva accompagnare a casa da amici e colleghi, e inviava ad amici e alla madre della e video che ritraevano Controparte_2
l'attrice nuda o semi nuda, provocando un senso di umiliazione, vergona, imbarazzo e paura nella vittima.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno quantificato in euro 30.000,00.
1.1. Si costituiva in giudizio il convenuto, confermando di avere avuto una relazione sentimentale e di convivenza con l'attrice, ma contestando tutte le altre deduzioni avversarie, rilevando che l'attrice era solita postare su pagine pubbliche di social network, accessibili a tutti gli utenti, proprie fotografie in cui si ritraeva anche nuda e dichiarare nei commenti che non provava alcuna vergogna.
1.2. Disposto il mutamento di rito e depositate le memorie, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte del convenuto in favore dell'attrice della somma omnia di euro 10.000,00, non accettata dal . Successivamente, riassegnato il procedimento al sottoscritto magistrato, la causa CP_1 veniva istruita documentalmente e oralmente, con ammissione di prova testimoniale. All'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. La domanda dell'attrice è fondata nell'an, limitatamente alle condotte di illecita diffusione di immagini da parte del convenuto, ma deve comunque essere rideterminata nel quantum.
2.1. Preliminarmente si esclude in questa sede che siano state poste in essere dal convenuto condotte penalmente rilevanti sussumibili nell'alveo della fattispecie di molestie di cui all'art. 660 c.p. o in quella di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.: infatti, per quel che qui rileva, i testimoni di parte attrice (collega di lavoro) e (attuale fidanzato), sentiti all'udienza del Tes_1 Testimone_2
28.05.2025, hanno riportato fatti non ricaduti immediatamente nella sfera della loro percezione, che non hanno visto o a cui hanno assistito, bensì che sono stati loro raccontati dalla (cfr. “non ho Pt_1 mai assistito personalmente, ho letto dei messaggi sul telefono. (…) so la storia, quella che mi ha raccontato lei, ma non ero presente, io penso che era forse uno scherzo per un ragazzo con cui si frequentava (…) l'ho saputo da , l'ho saputo dopo, qualche giorno dopo, quando abbiamo Pt_1 iniziato a frequentarci, tra agosto e settembre 2021 (…) si, me lo ha raccontato (…) si, anche questo raccontato. ADR io non ho mai assistito a questi episodi”).
Se, infatti, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., è sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma (mutamento delle abitudini di vita, stato di ansia o paura per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto), non essendo necessario il verificarsi contemporaneo di tutti gli eventi, è pure vero che nel caso di specie nessuno di questi è stato provato dall'attrice.
2.2. Al contrario, la condotta antigiuridica che qui viene in rilievo ai fini del risarcimento del danno morale lamentato è quella prevista dall'art. 612 ter c.p. rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, il quale stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro
15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici (…)”.
In tema di delitto di “revenge porn” la protezione offerta dalla norma incriminatrice è rivolta alla tutela della libertà morale e della privacy individuale, intendendo quest'ultima come il diritto di autodeterminazione nella gestione della propria sessualità e nella riservatezza delle proprie immagini o video sessualmente espliciti, indipendentemente dalla riconoscibilità delle persone rappresentate.
La fattispecie oggetto di causa realizza con evidenza una ipotesi di diffusione a terzi, non autorizzata, di immagini a evocazione sessuale.
La condotta comporta per la persona coinvolta che, pur consenziente originariamente allo scatto od al filmato destinati a rimanere privati, non ha mai fornito autorizzazione alla sua divulgazione a terzi, una grave lesione della privacy, reputazione e dignità.
A sostegno di tale inquadramento giuridico l'attrice ha prodotto sia la consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale scaturito nei confronti del convenuto a seguito di querela, dal quale emerge che il aveva inviato a terzi dal proprio cellulare tramite l'applicazione WhatsApp CP_1 le immagini che ritraevano l'attrice nuda, semi nuda ovvero in pose sessualmente esplicite, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato del 07.03.2023, divenuta irrevocabile il 29.03.2023 (cfr. docc. 18 e 26 attrice).
Risulta provato che , con cui aveva intrattenuto per circa due anni Controparte_1 Parte_1 una relazione, ormai conclusa, aveva diffuso attraverso chat WhatsApp, senza autorizzazione della interessata, alcune foto della donna ritratta nuda o in posizioni sessualmente esplicite (doc. 18 attrice).
Irrilevante ai fini dell'accertamento dell'antigiuridicità della condotta appare la circostanza, addotta dalla difesa di parte convenuta, che la usasse pubblicare proprie foto che la ritraevano nuda o Pt_1 semi nuda su pagine pubbliche del social network “Facebook”, dal momento che ciò che viene in rilievo nella fattispecie criminosa è il consenso o meno dell'attrice alla diffusione delle proprie immagini, sicuramente presente nel momento in cui lei stessa pubblicava autoscatti (cfr. doc. 2 convenuto), ma assente nel caso degli invii delle immagini da parte dell'ex fidanzato.
Tale circostanza, ininfluente nell'accertamento dell'an del diritto dell'attrice al risarcimento, viene invece valorizzata nella determinazione del quantum, attese le conseguenze della condotta illecita nella sfera psichica della vittima, come si dirà diffusamente più avanti.
La circostanza che rileva nel caso di specie è esclusivamente la diffusione non autorizzata a terzi delle immagini di . L'identificabilità della quale ragazza ritratta nelle immagini Parte_1 Pt_1 diffuse è evidente in quanto il viso della donna era sempre ben inquadrato e avendo il convenuto specificato nelle chat che trattavasi dell'ormai ex fidanzata.
Tali circostanze, del resto, sono state accertate anche in sede penale, come sopra già accennato, ove il procedimento si concludeva con la sentenza n. 93/2023 che, su richiesta dell'imputato, applicava la pena di anni uno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, con pena sospesa.
Risulta quindi con certezza la responsabilità di per avere indebitamente trattato e Controparte_1 divulgato senza autorizzazione le immagini del corpo nudo, semi nudo e in posizioni spinte dell'attrice violandone in modo grave la privacy, l'immagine sociale e personale e la dignità.
3. La configurabilità dell'illecito penale commesso da comporta il diritto della Controparte_1 vittima di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. subito per grave violazione della privacy, della dignità, dell'onore e della immagine pubblica e sociale.
Tale tipo di danno non può che essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
3.1. La determinazione del quantum del risarcimento, attenendo al danno conseguenza, non può prescindere dalle abitudini della di pubblicare proprie fotografie autonomamente scattate anche Pt_1 di nudo integrale in pagine fruibili da una moltitudine indistinta di utenti del social network
“Facebook”. Infatti, il nocumento lamentato dall'attrice attiene alla propria sfera morale e alla percezione di disagio e umiliazione che ella può provare al pensiero che altri possano vedere zone intime del proprio corpo.
3.2. Sotto questo profilo, dall'istruttoria documentale e orale è emerso che il disagio e la vergogna derivante dalla diffusione potenzialmente indistinta delle proprie immagini erano state escluse dalla stessa attrice che, sia durante che dopo la relazione sentimentale con il , pubblicava in pagine CP_1 pubbliche alcune foto di analogo tenore di quelle inviate dal convenuto a propri amici e conoscenti.
Devono infatti valorizzarsi alcune risposte che l'attrice postava sotto alcuni commenti a proprie foto di analogo tenore di quelle inviate dal convenuto, e comunque a foto di nudo integrale o semi nudo, di alcuni utenti che scrivevano “io mi sarei vergognata a farmi vedere così” oppure “forse uno slip sarebbe stato appropriato” ed “esibizionismo”; a tali commenti, infatti, ella rispondeva con
“assolutamente non mi vergogno” e “non mi disturba per niente, sono orgogliosa di come sono…. buona vita a tutte”. La disinvoltura dell'attrice nel pubblicare tali foto è stata confermata da Tes_3
, testimone di parte convenuta il quale, alla domanda: “Vero che nel mese di maggio 2022
[...] lei aveva visto la foto che le viene rammostrata (doc. 2), sul profilo personale Facebook della sig.ra
?” (ndr. trattasi di immagine di nudo integrale con inquadramento di profilo), Parte_1 rispondeva: “si l'ho vista;
ADR era un profilo pubblico su Facebook, io ero amico di Parte_1 su Facebook” (cfr. verbale udienza 28.05.2025). Da ultimo, al messaggio del inviato all'attrice CP_1 su WhatsApp allegato alla prima querela del 04.08.2021, “Sono tutti contenti di vedere le tue foto i miei colleghi del lavoro, mi chiedono se ho qualcosa di più spinto”, ella rispondeva “Fai quello che vuoi Non mi scandalizzo, per due tette” (cfr. doc. 1 attrice).
3.3. Ne consegue che, ferma restando la sussistenza del danno evento, il danno conseguenza deve essere ridimensionato (permanendo il mancato consenso dell'attrice alla diffusione delle immagini ed essedo ridotto il senso di vergogna e imbarazzo, che ella esplicitamente ha escluso nei commenti di cui sopra) e liquidato in via equitativa in euro 5.000,00, somma già rivalutata all'attualità.
Sulla somma così determinata saranno inoltre dovuti gli interessi moratori di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali si deve tenere in considerazione l'accoglimento solo parziale e in misura ben ridotta delle domande dell'attrice; pertanto, sussistono i presupposti di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c. che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide: - condanna al risarcimento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.000,00, somma già rivalutata all'attualità, oltre agli interessi moratori di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Rovigo, 14.10.2025
Il Giudice
SO GA