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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 259/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile in persona del giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 259 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 tra:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), n.q. di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di , con l'avv. Chindamo Domenico Marco Maria;
Persona_1
ATTORI
E
(C.F. , con l'avv. Pisano Angelo;
Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
E
C.F. ), con l'avv. Tassone Anna;
Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento del danno da premorienza
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 14.06.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 [...] convenivano, innanzi a questo Tribunale, e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni (iure hereditatis) non patrimoniali subiti dalla loro congiunta a seguito del sinistro stradale verificatosi - in data 01.05.2010 - in Persona_1
Laureana di Borrello.
A sostegno della loro domanda, gli odierni attori deducevano:
a) che, in data 01.05.2010, stava percorrendo la strada del Comune di Persona_1
Laureana di Borrello, frazione di Bellantone, direzione Sant'Anna, a bordo di una Fiat Punto (tg.
1
AE196KS), quando era stata investita frontalmente dall'Audi A3 (tg. BF285SS) condotta da
[...]
e assicurata presso (oggi ; CP_3 Controparte_4 Controparte_2
b) che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di , il quale Controparte_3 aveva invaso la corsia di marcia regolarmente occupata da per come accertato Persona_1 dal Giudice di Pace di Laureana di Borrello con sentenza nr. 34/2011, passata in giudicato;
c) che, a causa dell'impatto tra i veicoli, aveva riportato delle lesioni Persona_1 personali (ovvero “fratture costali multiple della III, IV, V e VI costa di dx e della IV, V, VI e VII costa di sx;
spondilolistesi di L4-L5 di circa 1 cm;
lussazione posteriore della testa femorale di xs con frattura del ciglio posteriore dell'acetabolo e frattura tripartita del tetto dell'acetabolo; frattura bipartita della rotula con risalita del moncone prossimale”) e che, in conseguenza di ciò, era stata sottoposta ad un intervento di “riduzione cruenta della frattura dell'acetabolo sx ed osteosintesi con placca e viti;
riduzione cruenta della frattura rotula sx ed osteosintesi con cerchiaggi e fili metallici”;
d) che aveva subito un danno non patrimoniale quantificabile nella Persona_1 somma complessiva di € 1.042.252,02, tenuto conto del danno biologico (IP: 54%; ITT: gg. 67;
ITP al 50%: gg. 180; ITP al 25%: gg. 249) e della sofferenza soggettiva patita in conseguenza del sinistro;
e) che, in data 30.07.2012, aveva già ricevuto - a titolo di acconto - una Persona_1 somma pari a € 100.000,00 da (oggi per il Controparte_4 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del predetto sinistro;
f) che, in data 18.04.2018, era deceduta per cause indipendenti dal Persona_1 sinistro dell'01.05.2010;
g) che essi attori avevano diritto di ottenere – iure hereditatis – da e della Controparte_3 sua assicurazione l'integrale risarcimento dei danni subiti dalla loro congiunta Controparte_2 nel sinistro de quo. Persona_1
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del Controparte_3 diritto al risarcimento del danno richiesto dagli attori. Nel merito, il convenuto contestava il quantum della pretesa risarcitoria, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda Controparte_5 attorea, eccependo di avere corrisposto a l'importo complessivo di € Persona_1
152.650,00 (€ 100.000 nel 2012; € 52.650,00 nel 2014) e di aver, quindi, integralmente corrisposto il risarcimento dovuto.
La causa veniva istruita in via documentale.
Infine, all'udienza del 14.06.2024, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.
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2. La domanda proposta da e è Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondata e deve, quindi, essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
Come già rilevato nelle premesse in fatto, gli odierni attori, in qualità di eredi di
[...]
hanno agito per ottenere l'integrale risarcimento del danno occorso alla loro congiunta, Per_1 in data 01.05.2010, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Laureana di Borrello per esclusiva responsabilità di . Controparte_3
A fronte della domanda attorea, i convenuti non hanno mai contestato la verificazione del sinistro né la responsabilità esclusiva di nella causazione dello stesso;
tali Controparte_3 circostanze sono comunque state oggetto di accertamento da parte del Giudice di Pace di Laureana di Borrello, con sentenza nr. 34/2011, passata in giudicato.
Inoltre, sono altrettanto pacifiche le seguenti circostanze:
a) che ha ricevuto, nel 2012 e nel 2014, da la somma Persona_1 Controparte_2 complessiva di € 152.650,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro de quo quanto;
b) che il decesso della stessa (verificatosi dopo circa otto anni dal sinistro) non è causalmente collegato con l'incidente subito.
Ciò che è in contestazione è, dunque, esclusivamente il quantum del danno non patrimoniale riconoscibile a e spettante – iure hereditatis – agli odierni attori. Persona_1
Orbene, occorre, innanzitutto, ricordare che, nei casi in cui un soggetto subisca un danno non patrimoniale (nella specie, danno biologico) a seguito di un evento lesivo e deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per cause non ricollegabili all'evento stesso, agli eredi del danneggiato spetta il risarcimento del danno definito “da premorienza” (la voce di danno in questione è espressa, talvolta, dalla sintesi lessicale “danno biologico intermittente” poiché è un danno liquidato nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, attesa l'esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto – all'interno del quale il pregiudizio si è prodotto, “l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. E, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte” (v. Cass. civ. n.
41933/2021; Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2022, n. 32916).
Tale principio, ovviamente, opera nel solo caso di decesso avvenuto precocemente rispetto all'aspettativa di vita ordinaria, dato che, in caso contrario, i normali criteri di liquidazione del danno tengono già debitamente conto delle ridotte aspettative di vita del danneggiato, escludendo la necessità di ulteriori riduzioni (v. Cass. n. 25157/2018).
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Con riferimento al quantum del danno da premorienza, da liquidarsi in via equitativa, il
Tribunale di IL (le cui tabelle sono, in generale, considerate quale parametro para-normativo per la liquidazione del danno, v. Cass. n. 12408/2011) ha adottato delle tabelle (aggiornate nel maggio 2024) che, in base alla lesione dell'integrità psicofisica accertata, indicano, per ogni anno di sopravvivenza, l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, comprensivo del “danno biologico/dinamico-relazionale” e del “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), oltre che l'importo monetario di ciascuna delle citate componenti.
In particolare, tali tabelle muovono da due premesse, ovvero:
a) che, attesa l'esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto - all'interno del quale il pregiudizio si è prodotto, un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, tenuto conto che il fattore anagrafico, nell'ipotesi tradizionale, è utilizzato quale parametro in base al quale calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante cui la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi;
si è perciò optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di IL, che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media;
2) che i pregiudizi sofferti nel primo e nel secondo anno hanno un'intensità maggiore rispetto a quelli sofferti dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell'arco temporale devono essere più elevati.
Alla luce di queste premesse il quantum risarcibile viene così calcolato: si utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle tabelle (che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media); il risultato così ottenuto viene aumentato del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo anno;
per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procede, invece, ad addizionare la somma fissa prevista secondo i predetti calcoli.
Nel caso di specie, ai fini della corretta liquidazione del danno biologico patito da
[...] deve, dunque, tenersi conto che, dal giorno del sinistro (01.05.2010) fino al giorno del Per_1 decesso (18.04.2018), la danneggiata è sopravvissuta otto anni circa.
Orbene, pur ammettendo in astratto la prospettazione più favorevole agli attori, ovvero che il danno effettivamente subito da sia stato quello dedotto in atti (IP: 54%; ITT: Persona_1 gg. 67; ITP al 50%: gg. 180; ITP al 25%: gg. 249), la complessiva somma corrisposta da
[...] risulta superiore rispetto al danno complessivamente riconoscibile alla danneggiata CP_2
(per tali motivi, è stato ritenuto superfluo espletare una CTU e comunque ulteriore attività istruttoria in questo giudizio, perché si è verificata l'infondatezza della domanda anche nell'ipotesi in cui fosse stato provato il danno per come prospettato dalla parte attrice;
quanto alla prova orale, si precisa, inoltre, che le circostanze oggetto dei capitoli, anche ove confermate dai testi, non
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avrebbero determinato una ulteriore personalizzazione del danno, trattandosi di circostanze
“ordinariamente” riconducibili alla grave percentuale di invalidità prospettata dalla parte stessa;
è, infatti, ormai pacifico che l'ulteriore personalizzazione del danno è ammessa “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali
e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzazione in aumento, cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018).
Ed invero, considerando le allegazioni degli attori e applicando le Tabelle in uso presso il
Tribunale di IL (aggiornate a maggio 2024), si arriva, ex art. 1226 cod. civ, alla seguente liquidazione del danno non patrimoniale, complessivamente pari alla somma di € 154.987,75, così determinata:
1) € 129.714,00 per il danno non patrimoniale derivante da invalidità permanente subito da dal giorno del sinistro fino al momento del decesso, avvenuto in data Persona_1
18.04.2018 (nel dettaglio, si tratta di € 47.790 per i primi due anni successivi al sinistro ed € 81.924 per gli ulteriori sei anni;
si ricorda, infatti, che le Tabelle di IL indicano a titolo di danno non patrimoniale con percentuale di invalidità 54% i seguenti importi standard: € 47.790 per i primi due anni di sopravvivenza dopo il sinistro;
€ 13.654 per ogni ulteriore anno successivo);
2) € 25.213,75 per l'invalidità temporanea di di cui: Persona_1
• ITA= 67 gg, pari a € 7.705,00 (punto base ITT € 115,00);
• ITP al 50%= 180 gg, pari a € 10.350,00 (punto base ITT € 115,00);
• ITP al 25% = 249 gg, pari a € 7.158,75 (punto base ITT € 115,00). All'importo di € 154.987,75, riconoscibile in capo a a titolo di Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale subito, deve, inoltre, aggiungersi l'ulteriore somma di €
7.077,58 asseritamente sostenuta dalla danneggiata per le spese mediche.
Pertanto, il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente subito da
[...]
calcolato alla data odierna, risulta pari a € 162.065,33. Per_1
Tuttavia, ai fini della corretta individuazione della somma che i convenuti dovrebbero corrispondere agli attori è necessario scomputare, dall'importo dovuto, le somme di € 100.000,00
e di € 52.560,00 già corrisposti a a titolo di acconto, da Persona_1 Controparte_2 in data 02.08.2012 e in data 14.11.2014 (trattasi di circostanza non contestata tra le parti e comunque documentalmente provata).
Orbene, per calcolare correttamente l'importo del credito eventualmente residuo, occorre tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo
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che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr. Cass. Civ. nr. 23927/2023).
L'operazione da compiersi nel caso in esame è, dunque, la seguente:
1) in primo luogo, bisogna individuare l'importo del credito come attuale al giorno della produzione del danno e si individua così la somma di € 125.827,12 (ottenuta devalutando alla data del sinistro l'importo di € 162.065,33, essendo quest'ultimo calcolato alla data odierna);
2) in secondo luogo, bisogna applicare sugli importi così individuati gli interessi compensativi al tasso legale con rivalutazione anno per anno sino alla liquidazione dell'acconto
(per rendere omogenee le poste del calcolo) e procedere alla detrazione dell'acconto, così ottenendosi la somma di € 38.938,41 (calcolata sottraendo l'acconto di € 100.000,00 dall'importo di € 138.938,41, ottenuto rivalutando con interessi alla data del 02.08.2012 l'importo di €
125.827,12);
3) in terzo luogo, bisogna applicare sugli importi così individuati gli interessi compensativi al tasso legale con rivalutazione anno per anno sino alla liquidazione del secondo acconto (per rendere omogenee le poste del calcolo) e procedere alla detrazione del secondo acconto;
nel caso di specie, il credito residuo alla data del secondo acconto era pari a € 40.905,15 (ottenuta rivalutando dalla data del 02.08.2012 alla data del 14.11.2014 il credito di € 38.938,41); pertanto, il secondo acconto ricevuto, pari a € 52.650,00, era persino superiore al valore del credito residuo.
Conseguentemente, pur ammettendo che il danno riportato dalla danneggiata fosse esattamente quello dedotto dagli attori, lo stesso, per come sopra calcolato, è stato integralmente risarcito, poiché l'importo di € 152.650,00 vale a coprire integralmente l'effettivo pregiudizio subito a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 01.05.2010.
La domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti di e è, dunque, infondata e deve essere Controparte_1 Controparte_2 integralmente rigettata.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza.
e devono, quindi, essere Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannati, in solido fra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute da e Controparte_1 da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore Controparte_2 minimo di € 3.809,00 ciascuno (trattasi di controversia di valore indeterminabile – complessità bassa), in considerazione della natura della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al
15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), il rimborso delle spese di introduzione del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese da rifondersi a devono essere distratte in favore dell'avv. Angelo Controparte_1
Pisano dichiaratori procuratore antistatario.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e Controparte_3 Controparte_2
2) condanna e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da , che liquida in complessivi € Controparte_3
3.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Pisano, dichiaratosi antistatario;
3) condanna e in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi Controparte_2
€ 3.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, il 07 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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