Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1194/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza di discussione del
5.6.2025, tenutasi in forma cartolare, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
Tra
c.f. , difeso dall'avv. GARCEA Parte_1 C.F._1
GABRIELE
APPELLANTE
e
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da udienza di discussione
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 95/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Faenza, con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida Prot. n. 2543/2023/Area III -
Patenti emesso in data 22/11/2023, con il quale il Prefetto di Ravenna sospendeva la patente di guida del ricorrente per un periodo di 365 giorni decorrenti dal ritiro della patente.
I motivi di appello sono i seguenti: nullità della sentenza per motivazione apparente;
erroneità della sentenza di primo grado per non aver accolto il ricorso nonostante il mancato deposito degli atti da parte dell'autorità amministrativa opposta.
L'appellante ripropone poi i motivi posti a fondamento del ricorso non esaminati dal giudice di prime cure: illegittimità del provvedimento impugnato perché adottato tardivamente, in considerazione della sua natura cautelare;
omessa prova circa l'attribuibilità a sé del sinistro.
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In data 26.8.2024, l'appellante ha depositato il decreto penale di condanna con cui è stata disposta la sospensione della patente di guida per sei mesi e la rinuncia all'opposizione. Contestualmente, il a domandato dichiararsi la cessazione Pt_1 della materia del contendere, insistendo per la condanna della alle spese in CP_1 base al principio della soccombenza virtuale.
Va condivisa la richiesta di cessazione della materia del contendere, essendo medio tempore intervenuto il decreto penale di condanna che ha comminato la sanzione definitiva della sospensione della patente per sei mesi. Ciò fa chiaramente venir meno l'interesse all'impugnazione del provvedimento di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 c.d.s., avente natura cautelare e “assorbito” dal provvedimento che applica la sanzione della sospensione della patente.
Restano da regolare le spese in base al principio della soccombenza virtuale.
L'appello, che sarebbe stato deciso in base alla ragione più liquida, avrebbe dovuto essere accolto.
Va premesso, in diritto, che la sospensione della patente ex art. 223 c.d.s. rispondendo alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa. deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 17999 del 23/06/2021 (Rv. 661543 - 01).
Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è stato notificato il 25.11.2023, a distanza di quasi quattro mesi dal sinistro, occorso in data 28.7.2023, e tale lasso temporale vanifica la funzione stessa del provvedimento cautelare adottato determinandone l'illegittimità.
Le spese vanno quindi poste a carico della nella misura del 50%, attesa CP_1
l'evidente opinabilità della valutazione sulla ragionevolezza del termine demandata a questo giudice, e vanno liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi in ragioni della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna la alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
liquidate complessivamente in € 1.046 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se Pt_1
2 dovute e come per legge per il giudizio di primo grado e in € 3.809 oltre spese vive,
15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
12.6.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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