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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18040/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 18040/2024
tra
[...]
Parte_1
RICORRENTI
e
Parte_2
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. BOSELLI GIANMARCO ( Indirizzo Telematico;
, Pt_1 C.F._1
Per 'avv. BOSELLI GIANMARCO ( Parte_1 C.F._1
Per Parte_2
l'avv. SALVAGNINI NICOLETTA e l'avv. PACCAGNELLA MARTA ( ) C.F._2
VIA INSURREZIONE;
Pt_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come da note depositate il 3.6.2025;: parte convenuta precisa come da note depositate il 28.5.2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare dandone lettura al termine dell'udienza.
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 R.G. 18040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18040/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSELLI GIANMARCO Pt_1 C.F._3
( C.F._1
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSELLI GIANMARCO Parte_1 P.IVA_1
( C.F._1
RICORRENTI contro
Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVAGNINI NICOLETTA e dell'avv. P.IVA_2
PACCAGNELLA MARTA ( ) VIA INSURREZIONE PADOVA;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C/O CAMERA DI COMMERCIO PADOVA presso il difensore avv. SALVAGNINI NICOLETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del
2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno pagina 2 di 7 per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con ricorso in opposizione proposto dinanzi al Tribunale di Bologna, in proprio e quale Pt_1
rappresentante legale della società con sede legale in EL (PD) Via Trentino n. Parte_1
2, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio di in data 12.11.2024 n. 2024/334. Pt_2
I fatti che hanno portato alla sanzione in esame sono così brevemente riassumibili.
In data 24.6.2019, i funzionari della di Bologna presso il punto vendita Parte_2
con sede a Castenaso (BO), via Tosarelli 280, prelevavano i Parte_3
seguenti prodotti: “ n. 5 set tagliacapelli 3 in 1 con batteria ricaricabile e adattatore, con accessori, made in PRC marca , modello JH-891, lotto 8056046042179, rif. 6304217” , importati CP_1
da per sottoporli a controlli sulla conformità del materiale elettrico agli obblighi di Parte_1
cui al DLGS 86/2016.
In data 28.6.2019 la di Bologna comunicava a l'avvio del Parte_2 Parte_1
procedimento e richiedeva la trasmissione del fascicolo tecnico, indicando, contestualmente, la sospensione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981 in attesa dell'acquisizione di tutti i dati.
La inviava la documentazione tecnica;
Parte_1
In data 8.7.2019 la Camera di Commercio di Bologna inviava a l'esito di un primo Parte_1 controllo documentale non definitivo che evidenziava l'incompletezza del fascicolo tecnico rispetto alla Direttiva 2014/35/UE come recepita dal D.lgs. 86/2016, da integrarsi/modificarsi all'esito dei successivi controlli da parte del laboratorio;
seguiva l'invio da parte di di Parte_1
documentazione integrativa
In data 23.10.2019 i n. 5 tagliacapelli prelevati venivano spediti dalla Camera di Commercio di
Bologna al laboratorio accreditato IMQ Spa che li riceveva in data 29.10.2019.
In data 26.11.2019 la di Bologna comunicava a il calendario delle Parte_2 Parte_1 prove presso il laboratorio IMQ Spa, alle quali l'impresa non ha partecipato;
il laboratorio IMQ Spa trasmetteva in data 10.01.2020 alla di Bologna gli esiti delle verifiche svolte;
Parte_2
in data 10.02.2020 la di Bologna comunicava a l'esito definitivo Parte_2 Parte_1
dei controlli svolti dal laboratorio IMQ Spa da cui emergevano numerose non conformità del fascicolo pagina 3 di 7 tecnico e delle avvertenze, etichettature e marcature concedendo a il termine di 10 giorni Parte_1
per osservazioni scritte o produzioni documentali, peraltro non pervenute;
In data 24.02.2020 la CCIA di Bologna emetteva verbale di contestazione n. 4/ISP/ACC/2020 a carico degli odierni ricorrenti per aver immesso sul mercato i tagliacapelli in violazione:
1) dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 86/2016, relativamente all'incompletezza della documentazione tecnica elencata nell'All. III, che configura la non conformità formale, per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00 di cui all'art. 14 comma 7 del D.
Lgs.86/2016, che veniva quantificata nel doppio del minimo per un ammontare di € 1.000,00;
2) dell'obbligo, previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del D. Lgs. 86/2016 di mettere a disposizione sul mercato materiale elettrico solo se fabbricato conformemente ai requisiti di sicurezza enunciati dall'Allegato I del D. Lgs. 86/2016, punito, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D. Lgs.86/2016, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 60.000,00, per cui veniva comminata la sanzione amministrativa di € 20.000,00.
In data 12.11.2024 la CCIA di emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 334/2024 per conto del Pt_2
Segretario Generale dell'importo di € 21.000,00 oltre € 52,00 quali spese di procedimento notificata a quale obbligato in solido, e ad quale obbligato principale. Parte_1 Pt_1
A seguito segnalazione della di di Bologna, il Ministero dello Sviluppo Pt_2 Parte_2
Economico con provvedimento in data 26/07/2021 vietava la circolazione sul territorio nazionale del prodotto e disponeva il ritiro del prodotto dal mercato.
I motivi di opposizione sono così brevemente riassumibili:
a) Nullità dell'ordinanza per incompetenza assoluta dell'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 legge 689/1981);
b) Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per inosservanza del termine di contestazione di cui all'art. 14 legge 689/1981;
c) Insussistenza e infondatezza delle violazioni contestate - sussistenza dei requisiti di sicurezza e conformità del prodotto (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 2 e dell'art. 3, comma 2,
d.lgs. 86/2016);
d) Carenza dell'elemento soggettivo - (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. 689/1981)
e) Eccessività della sanzione irrogata;
richiesta di riduzione entro i minimi edittali;
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta CCIA di Pt_2
eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del tribunale di Bologna in favore del pagina 4 di 7 Tribunale di Padova;
contestava nel merito i contenuti dell'opposizione, ritenendo invece fondata la pretesa sanzionatoria dell'ente stesso.
Della competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla è fondata. CP_2
Le parti concordano che la norma di riferimento ai fini della competenza a decidere dell'opposizione è
l'art. 6, co. 2, del D. Lgs 150/2011: “L'opposizione si propone davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Le posizioni divergono in merito alla individuazione di tale luogo di commissione della violazione.
Secondo l'opponente tale luogo si dovrebbe individuare nel comune di Castenaso presso il negozio ove è stato prelevato il materiale, soggetto venditore del prodotto in questione (con Parte_3
ritenuta competenza del tribunale di Bologna).
Invece la difesa della CCIA di individua il luogo con la sede della società ricorrente, sede Pt_2
dell'importatore/fabbricante, nel Comune di ossia nelle condotte contestate dalla Camera di Pt_2
Commercio di Bologna che sono due: - la mancanza di informazioni/avvertenze sul prodotto commercializzato da tramite il dettagliante;
- il porre sul mercato apparecchiature Parte_1
sprovviste di documentazione tecnica previste dall'art. 3 comma 2 del Dlgs 86/2016 e dall'all. III e dell'indicazione delle caratteristiche essenziali del materiale elettrico previste dall'all. I lettera a) del suddetto dlgs;
Quanto ai profili in contestazione (ossia l'immissione sul mercato del prodotto privo di conformità) si rileva che la stessa società attrice non contesta di essere importatrice dei prodotti in oggetto e di averli venduti alla negozio Parte_3
La società ha sede a EL (PD) e distribuisce la merce importata. Parte_1
Sta di fatto che la tesi della Parte ricorrente sulla individuazione del giudice competente propone all'interprete un salto logico non condivisibile.
Invero i ricorrenti pretendono di radicare la competenza del Tribunale non basandosi sulle risultanze dell'accertamento eseguito dall'ente accertatore il 24/06/2019 e successive comunicazioni (secondo cui il responsabile della immissione sul mercato è espressamente individuato nella stessa Parte_1
bensì sulla base della diversa tesi sostanziale proposta dalla stessa attrice (che invece individua nel luogo dell'accertamento e quindi nel negozio sito in Castenaso la competenza del Tribunale di
Bologna).
pagina 5 di 7 La “violazione” citata dall'articolo 6 del d.ls. 150/2011, cui l'interprete deve avere riguardo per individuare il giudice competente, è quella indicata ed individuata nell'ordinanza ingiunzione opposta
(giusta o sbagliata che sia nella sostanza tale individuazione effettuata dall'ente accertatore, circostanza che poi atterrà al merito della vicenda, ma non può essere valorizzata per il vaglio della competenza del giudice adito), la quale, come detto, individua la violazione come commessa dalla Parte_1
Invero nello stesso documento 3 della ricorrente si legge che la Camera di Commercio di Bologna ha così individuato la “ In base alla documentazione commerciale e Parte_1 doganale acquisita, il prodotto è stato acquistato con fattura n. 18007795/2018 del 09/07/2018, emessa dalla società la quale aveva Parte_1 importato il prodotto il 09/01/2018.”
Per tali motivi, ai soli fini della individuazione della competenza per territorio, il giudice deve avere riguardo ai contenuti dell'accertamento, come sopra precisati, e della conseguente ordinanza ingiunzione.
Considerato che nell'accertamento l'immissione sul mercato è una condotta attiva imputata alla Parte ricorrente, allora il luogo di commissione dell'infrazione va individuato nella sede della stessa, ossia a
EL (PD).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di valore fino ad € 26.000,00 secondo il valore dell'ordinanza impugnata, con liquidazione delle fasi studio, introduttiva e decisoria ai valori minimi tabellari atteso che la decisione avviene per motivi di diritto che non afferiscono al merito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Bologna a decidere dell'opposizione a ordinanza ingiunzione in epigrafe per essere competente il Tribunale di Padova;
2) TERMINI di legge per la riassunzione;
3) CONDANNA gli attori opponenti a rifondere alla di le spese legali Parte_2 Pt_2
del presente procedimento che si liquidano in euro 1.617,50 per compenso, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. e CPA.
pagina 6 di 7 Bologna, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 18040/2024
tra
[...]
Parte_1
RICORRENTI
e
Parte_2
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per l'avv. BOSELLI GIANMARCO ( Indirizzo Telematico;
, Pt_1 C.F._1
Per 'avv. BOSELLI GIANMARCO ( Parte_1 C.F._1
Per Parte_2
l'avv. SALVAGNINI NICOLETTA e l'avv. PACCAGNELLA MARTA ( ) C.F._2
VIA INSURREZIONE;
Pt_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come da note depositate il 3.6.2025;: parte convenuta precisa come da note depositate il 28.5.2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare dandone lettura al termine dell'udienza.
Alle ore 18,40 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 7 R.G. 18040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18040/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSELLI GIANMARCO Pt_1 C.F._3
( C.F._1
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSELLI GIANMARCO Parte_1 P.IVA_1
( C.F._1
RICORRENTI contro
Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SALVAGNINI NICOLETTA e dell'avv. P.IVA_2
PACCAGNELLA MARTA ( ) VIA INSURREZIONE PADOVA;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C/O CAMERA DI COMMERCIO PADOVA presso il difensore avv. SALVAGNINI NICOLETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del
2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno pagina 2 di 7 per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con ricorso in opposizione proposto dinanzi al Tribunale di Bologna, in proprio e quale Pt_1
rappresentante legale della società con sede legale in EL (PD) Via Trentino n. Parte_1
2, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio di in data 12.11.2024 n. 2024/334. Pt_2
I fatti che hanno portato alla sanzione in esame sono così brevemente riassumibili.
In data 24.6.2019, i funzionari della di Bologna presso il punto vendita Parte_2
con sede a Castenaso (BO), via Tosarelli 280, prelevavano i Parte_3
seguenti prodotti: “ n. 5 set tagliacapelli 3 in 1 con batteria ricaricabile e adattatore, con accessori, made in PRC marca , modello JH-891, lotto 8056046042179, rif. 6304217” , importati CP_1
da per sottoporli a controlli sulla conformità del materiale elettrico agli obblighi di Parte_1
cui al DLGS 86/2016.
In data 28.6.2019 la di Bologna comunicava a l'avvio del Parte_2 Parte_1
procedimento e richiedeva la trasmissione del fascicolo tecnico, indicando, contestualmente, la sospensione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981 in attesa dell'acquisizione di tutti i dati.
La inviava la documentazione tecnica;
Parte_1
In data 8.7.2019 la Camera di Commercio di Bologna inviava a l'esito di un primo Parte_1 controllo documentale non definitivo che evidenziava l'incompletezza del fascicolo tecnico rispetto alla Direttiva 2014/35/UE come recepita dal D.lgs. 86/2016, da integrarsi/modificarsi all'esito dei successivi controlli da parte del laboratorio;
seguiva l'invio da parte di di Parte_1
documentazione integrativa
In data 23.10.2019 i n. 5 tagliacapelli prelevati venivano spediti dalla Camera di Commercio di
Bologna al laboratorio accreditato IMQ Spa che li riceveva in data 29.10.2019.
In data 26.11.2019 la di Bologna comunicava a il calendario delle Parte_2 Parte_1 prove presso il laboratorio IMQ Spa, alle quali l'impresa non ha partecipato;
il laboratorio IMQ Spa trasmetteva in data 10.01.2020 alla di Bologna gli esiti delle verifiche svolte;
Parte_2
in data 10.02.2020 la di Bologna comunicava a l'esito definitivo Parte_2 Parte_1
dei controlli svolti dal laboratorio IMQ Spa da cui emergevano numerose non conformità del fascicolo pagina 3 di 7 tecnico e delle avvertenze, etichettature e marcature concedendo a il termine di 10 giorni Parte_1
per osservazioni scritte o produzioni documentali, peraltro non pervenute;
In data 24.02.2020 la CCIA di Bologna emetteva verbale di contestazione n. 4/ISP/ACC/2020 a carico degli odierni ricorrenti per aver immesso sul mercato i tagliacapelli in violazione:
1) dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 86/2016, relativamente all'incompletezza della documentazione tecnica elencata nell'All. III, che configura la non conformità formale, per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00 di cui all'art. 14 comma 7 del D.
Lgs.86/2016, che veniva quantificata nel doppio del minimo per un ammontare di € 1.000,00;
2) dell'obbligo, previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del D. Lgs. 86/2016 di mettere a disposizione sul mercato materiale elettrico solo se fabbricato conformemente ai requisiti di sicurezza enunciati dall'Allegato I del D. Lgs. 86/2016, punito, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D. Lgs.86/2016, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 60.000,00, per cui veniva comminata la sanzione amministrativa di € 20.000,00.
In data 12.11.2024 la CCIA di emetteva l'ordinanza ingiunzione n. 334/2024 per conto del Pt_2
Segretario Generale dell'importo di € 21.000,00 oltre € 52,00 quali spese di procedimento notificata a quale obbligato in solido, e ad quale obbligato principale. Parte_1 Pt_1
A seguito segnalazione della di di Bologna, il Ministero dello Sviluppo Pt_2 Parte_2
Economico con provvedimento in data 26/07/2021 vietava la circolazione sul territorio nazionale del prodotto e disponeva il ritiro del prodotto dal mercato.
I motivi di opposizione sono così brevemente riassumibili:
a) Nullità dell'ordinanza per incompetenza assoluta dell'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 legge 689/1981);
b) Nullità dell'ordinanza-ingiunzione per inosservanza del termine di contestazione di cui all'art. 14 legge 689/1981;
c) Insussistenza e infondatezza delle violazioni contestate - sussistenza dei requisiti di sicurezza e conformità del prodotto (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 2 e dell'art. 3, comma 2,
d.lgs. 86/2016);
d) Carenza dell'elemento soggettivo - (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. 689/1981)
e) Eccessività della sanzione irrogata;
richiesta di riduzione entro i minimi edittali;
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta CCIA di Pt_2
eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale del tribunale di Bologna in favore del pagina 4 di 7 Tribunale di Padova;
contestava nel merito i contenuti dell'opposizione, ritenendo invece fondata la pretesa sanzionatoria dell'ente stesso.
Della competenza territoriale
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla è fondata. CP_2
Le parti concordano che la norma di riferimento ai fini della competenza a decidere dell'opposizione è
l'art. 6, co. 2, del D. Lgs 150/2011: “L'opposizione si propone davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Le posizioni divergono in merito alla individuazione di tale luogo di commissione della violazione.
Secondo l'opponente tale luogo si dovrebbe individuare nel comune di Castenaso presso il negozio ove è stato prelevato il materiale, soggetto venditore del prodotto in questione (con Parte_3
ritenuta competenza del tribunale di Bologna).
Invece la difesa della CCIA di individua il luogo con la sede della società ricorrente, sede Pt_2
dell'importatore/fabbricante, nel Comune di ossia nelle condotte contestate dalla Camera di Pt_2
Commercio di Bologna che sono due: - la mancanza di informazioni/avvertenze sul prodotto commercializzato da tramite il dettagliante;
- il porre sul mercato apparecchiature Parte_1
sprovviste di documentazione tecnica previste dall'art. 3 comma 2 del Dlgs 86/2016 e dall'all. III e dell'indicazione delle caratteristiche essenziali del materiale elettrico previste dall'all. I lettera a) del suddetto dlgs;
Quanto ai profili in contestazione (ossia l'immissione sul mercato del prodotto privo di conformità) si rileva che la stessa società attrice non contesta di essere importatrice dei prodotti in oggetto e di averli venduti alla negozio Parte_3
La società ha sede a EL (PD) e distribuisce la merce importata. Parte_1
Sta di fatto che la tesi della Parte ricorrente sulla individuazione del giudice competente propone all'interprete un salto logico non condivisibile.
Invero i ricorrenti pretendono di radicare la competenza del Tribunale non basandosi sulle risultanze dell'accertamento eseguito dall'ente accertatore il 24/06/2019 e successive comunicazioni (secondo cui il responsabile della immissione sul mercato è espressamente individuato nella stessa Parte_1
bensì sulla base della diversa tesi sostanziale proposta dalla stessa attrice (che invece individua nel luogo dell'accertamento e quindi nel negozio sito in Castenaso la competenza del Tribunale di
Bologna).
pagina 5 di 7 La “violazione” citata dall'articolo 6 del d.ls. 150/2011, cui l'interprete deve avere riguardo per individuare il giudice competente, è quella indicata ed individuata nell'ordinanza ingiunzione opposta
(giusta o sbagliata che sia nella sostanza tale individuazione effettuata dall'ente accertatore, circostanza che poi atterrà al merito della vicenda, ma non può essere valorizzata per il vaglio della competenza del giudice adito), la quale, come detto, individua la violazione come commessa dalla Parte_1
Invero nello stesso documento 3 della ricorrente si legge che la Camera di Commercio di Bologna ha così individuato la “ In base alla documentazione commerciale e Parte_1 doganale acquisita, il prodotto è stato acquistato con fattura n. 18007795/2018 del 09/07/2018, emessa dalla società la quale aveva Parte_1 importato il prodotto il 09/01/2018.”
Per tali motivi, ai soli fini della individuazione della competenza per territorio, il giudice deve avere riguardo ai contenuti dell'accertamento, come sopra precisati, e della conseguente ordinanza ingiunzione.
Considerato che nell'accertamento l'immissione sul mercato è una condotta attiva imputata alla Parte ricorrente, allora il luogo di commissione dell'infrazione va individuato nella sede della stessa, ossia a
EL (PD).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di valore fino ad € 26.000,00 secondo il valore dell'ordinanza impugnata, con liquidazione delle fasi studio, introduttiva e decisoria ai valori minimi tabellari atteso che la decisione avviene per motivi di diritto che non afferiscono al merito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Bologna a decidere dell'opposizione a ordinanza ingiunzione in epigrafe per essere competente il Tribunale di Padova;
2) TERMINI di legge per la riassunzione;
3) CONDANNA gli attori opponenti a rifondere alla di le spese legali Parte_2 Pt_2
del presente procedimento che si liquidano in euro 1.617,50 per compenso, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. e CPA.
pagina 6 di 7 Bologna, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 7 di 7