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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4808/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4808/2023 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Martina Pengo;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Convenuta
Conclusioni per le parti: come da verbale dell'udienza del 24/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti della Parte_1 Controparte_1 allegando la responsabilità del Giudice Delegato ai fallimenti presso il Tribunale di
[...]
Roma per avere erroneamente approvato un conto di gestione e un piano di riparto che non prevedevano il pagamento dei suoi compensi. In particolare, l'attore premetteva di avere prestato attività difensiva in favore del n. 6695/2001, pendente davanti Controparte_2 al Tribunale di Roma, nel giudizio rubricato al n. 84523/2006 RG davanti al medesimo
Tribunale, e poi nel giudizio di impugnazione rubricato al n. 756/2009 davanti alla Corte di 1 Appello di Roma, rappresentando che, per l'attività professionale prestata in favore della procedura, il Giudice Delegato aveva liquidato un compenso di complessivi € 8.867,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado e di € 7.498,00 oltre accessori per il giudizio di appello, di cui tuttavia erano stati corrisposti solo acconti per complessivi € 6.247,20, di cui € 3.072,00 per il giudizio di primo grado ed € 3.175,20 per il giudizio di appello. L'attore rappresentava che, non avendo ricevuto il saldo dei compensi per l'attività prestata, dopo avere chiesto chiarimenti al curatore ed esperito le azioni giudiziarie necessarie volte ad ottenere l'ostensione del fascicolo della procedura, apprendeva che il fallimento era stato chiuso con integrale ripartizione dell'attivo, senza tuttavia la liquidazione del saldo del suo compenso per l'attività difensiva prestata in favore della procedura. Allegava dunque la responsabilità del Giudice
Delegato che aveva approvato il conto della gestione, depositato il 19/08/2016, e il riparto finale, approvato in data 12/06/2017, per avere di fatto pretermesso il credito residuo dell'attore, omettendo da un lato di verificare l'effettiva comunicazione degli atti all'attore, e dall'altro lato approvando atti viziati da gravi anomalie. Secondo la tesi attorea, il Giudice
Delegato avrebbe inescusabilmente ritenuto saldati i compensi dovuti all'attore pur emergendo dagli atti la mancata corresponsione, con colpa grave consistita nella totale omissione di controllo e vigilanza sull'operato del Curatore.
Chiedeva dunque la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, consistito nell'importo del compenso pretermesso, nelle spese necessarie ad ottenere l'ostensione degli atti, nonché nel mancato guadagno derivante dalla remuneratività del denaro.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, eccependo la pendenza di altro giudizio instaurato dall'attore contro il curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, la tardività del ricorso in quanto esperito oltre il termine triennale dalla chiusura del fallimento o comunque dalla sua notizia, nonché l'inammissibilità per omesso esperimento dei rimedi impugnatori avverso i provvedimenti del Giudice Delegato. Nel merito, contestava l'esistenza di una responsabilità del magistrato, nonché il danno allegato dall'attore.
Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 24/01/2025.
2. Sull'istanza di sospensione
L'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza di altro giudizio sulla responsabilità del curatore fallimentare davanti al Tribunale di Roma va rigettata.
2 In primo luogo, infatti, di tale pendenza non vi è alcuna prova, non avendo la convenuta prodotto alcun atto del procedimento utile ad individuare i caratteri fondamentali del giudizio sul piano oggettivo e soggettivo.
In secondo luogo, l'eventuale responsabilità del curatore non costituisce causa pregiudiziale a quella introdotta nel presente giudizio, atteso che la prospettata responsabilità del magistrato non presuppone, nella sua fattispecie costitutiva, la responsabilità del curatore fallimentare.
3. Sull'eccezione di tardività
L'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta, secondo cui l'attore avrebbe proposto la domanda risarcitoria oltre il termine di tre anni ex art. 4 L. 117/1988 decorrente dalla chiusura del fallimento o comunque dalla sua notizia, non è fondata.
In primo luogo, a fronte della negazione dell'attore di avere ricevuto comunicazione del decreto di chiusura, la convenuta non ha provato l'effettiva comunicazione del provvedimento, non potendosi quindi radicare il decorso di un termine di decadenza in assenza di conoscenza dell'atto astrattamente pregiudizievole.
In secondo luogo, sebbene in data 19/07/2019 il curatore avesse comunicato la intervenuta chiusura del fallimento, tale comunicazione non conteneva la trasmissione del provvedimento di chiusura concretamente adottato, conosciuto dall'attore solo a seguito dell'ostensione disposta dal Tribunale di Roma in sede di reclamo, per cui non è configurabile a carico dell'attore l'onere di proporre una domanda risarcitoria senza neppure avere contezza del contenuto concreto dei provvedimenti sui quali dovrebbe fondarsi la responsabilità.
4. Sull'eccezione di omesso esperimento dei rimedi impugnatori
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, secondo cui l'attore non avrebbe esperito i rimedi impugnatori avverso i provvedimenti prospettati come lesivi, non è fondata.
Quanto ai decreti del Giudice Delegato con cui sono stati approvati il piano di riparto e il conto di gestione, l'impugnazione ex art. 26 L. Fall. risulta preclusa da un lato dalla mancata comunicazione degli stessi, e dall'altro lato dal fatto che, allorquando essi sono stati conosciuti dall'attore a seguito del reclamo al Tribunale di Roma avverso il diniego di ostensione, ossia nell'anno 2022, il fallimento era stato già chiuso con ripartizione dell'attivo.
Quanto al decreto di chiusura del fallimento, l'impugnazione ex art. 119 L. Fall. non era concretamente esperibile per ottenere il pagamento del compenso spettante, considerato da un lato che il provvedimento del 10/04/2018 ha disposto la chiusura del fallimento per intervenuta ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 118 n. 3 L. Fall., e dall'altro lato che
3 l'impugnazione ex art. 119 L. Fall. è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 L. Fall. (cfr. Cass. Civ., n. 12666/2022), laddove nella specie tale presupposto di chiusura era senz'altro sussistente, essendo pacifica l'intervenuta ripartizione dell'attivo.
5. Nel merito
Ciò posto in ordine alle questioni preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.
Sul piano fattuale, è del tutto incontestato il fatto che l'attore abbia effettivamente prestato attività difensiva in favore del fallimento, per la quale il Giudice Delegato aveva anche liquidato i relativi compensi sia per il giudizio di primo grado sia per quello di appello. È parimenti incontestato il fatto che tale compenso sia stato soddisfatto solo in parte, essendo invece rimasto impagato per il residuo.
Ciò posto, l'attore imputa al magistrato una colpa grave consistita nell'avere approvato il conto della gestione, depositato il 19/08/2016, e il riparto finale, approvato in data 12/06/2017, omettendo ogni controllo e vigilanza sull'operato del Curatore, ritenendo erroneamente e inescusabilmente saldati i compensi dovuti all'attore nonostante questi avesse ricevuto solo un acconto.
Quanto all'approvazione del conto della gestione depositato il 19/08/2016, l'attore afferma la presenza di irregolarità formali e sostanziali che ne avrebbero reso necessaria la revisione, con particolare riferimento all'omessa indicazione del ricavato relativo a ciascun immobile venduto, all'omessa precisazione che, nell'ambito del contenzioso con il Sig. , € 30.000,00 erano Pt_2 stati già acquisiti dal fallimento a titolo di spese legali già liquidate in sentenza, e infine all'indicazione del pagamento del saldo dei compensi in favore di alcuni avvocati, tra cui non compariva l'attore.
Quanto al progetto di ripartizione finale del 10/04/2017, l'attore afferma l'omessa indicazione degli ultimi compensi liquidati con riparto parziale, con conseguente necessità per il Giudice
Delegato di richiedere chiarimenti sul punto, l'omessa indicazione dell'entrata di € 30.000,00 a titolo di spese legali già liquidate, l'erroneo calcolo delle entrate/uscite relative al lotto 42B, la generica definizione della somma di € 17.585,66 quali non meglio precisate “spese legali speciali”, con conseguente necessità per il Giudice Delegato di richiedere ulteriori chiarimenti sul punto.
4 Sulla base di tali censure, l'attore afferma che una doverosa attività di controllo e vigilanza da parte del Giudice Delegato avrebbe consentito di rilevare l'omesso pagamento del compenso in suo favore, e dunque la necessità di correggere il piano di riparto.
La domanda è infondata.
Va preliminarmente esclusa la rilevanza, ai fini della domanda risarcitoria, delle omissioni di controllo e vigilanza ascritte al Giudice Delegato in relazione alla mancata indicazione del ricavato di ciascun immobile venduto, alla omessa indicazione delle somme acquisite a titolo di spese legali e all'erroneo calcolo delle entrate relative al lotto 42B.
Infatti, il danno allegato dall'attore ha ad oggetto la mancata percezione del saldo del compenso, rispetto al quale le omissioni contabili dedotte sono prive di nesso causale, riguardando non la rendicontazione delle uscite bensì il riepilogo delle entrate. In particolare, anche ove l'indicazione delle entrate fosse stata esposta nel senso indicato dall'attore, ciò non avrebbe in alcun modo determinato automaticamente il pagamento del saldo del compenso, poiché la rendicontazione dell'entrata avrebbe costituito al più il presupposto per considerare l'attivo capiente ai fini del pagamento, che comunque avrebbe dovuto essere eseguito con diverso e separato atto.
Del resto, il credito dell'attore, avendo ad oggetto spese funzionali alla difesa in giudizio della procedura, era stato liquidato ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 7 L. Fall., nella versione ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma di cui al D.Lgs 5/2006 in ragione dell'epoca di apertura della procedura fallimentare, e aveva natura prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma
1, n. 1 L. Fall., essendo stato contratto dagli organi della procedura per la difesa in giudizio.
Per altro verso, l'ammontare dell'attivo riveniente dalla transazione concernente l'immobile oggetto della controversia patrocinata dall'attore (€ 285.000,00 oltre € 30.000,00 per spese legali) era, anche nella rendicontazione che si assume erronea, comunque superiore all'ammontare del compenso ancora dovuto all'attore, che questi quantifica in € 15.793,24, e dunque in ogni caso capiente.
Ciò posto, vanno esaminate le doglianze riferite alle uscite concernenti le spese legali pagate ai difensori, e in particolare relative alla possibilità di evincere dal conto della gestione depositato il 19/08/2016 e dal piano di riparto finale del 10/04/2017 il pagamento del solo acconto e non anche del saldo in favore dell'Avv. Pt_1
Dispone l'art. 2, comma 3, L. 117/1988: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la
5 cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale
o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Va preliminarmente esclusa la ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di “travisamento del fatto o delle prove”, atteso che, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite, tale fattispecie è da intendersi riferita al giudizio penale e non a quello civile (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 5792/2024), nell'ambito del quale va considerata la procedura fallimentare.
Ciò posto, occorre verificare la tesi attorea sul piano dell'ipotesi di “affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento”, laddove, secondo l'attore, il Giudice
Delegato, approvando il conto di gestione e il piano di riparto, avrebbe affermato l'avvenuto pagamento dell'intero compenso spettante all'attore nonostante tale pagamento fosse incontrastabilmente escluso dagli atti.
Occorre innanzitutto ricostruire lo svolgimento dei fatti nell'ambito della procedura fallimentare, con particolare riferimento alla liquidazione del compenso in favore dell'attore.
Tale compenso era stato ritualmente liquidato dal Giudice Delegato con i decreti del
27/05/2009 in relazione al giudizio di primo grado1 e del 11/02/2013 in relazione al giudizio di appello2.
In data 08/03/2013 l'odierno attore avanzava istanza di emissione dei mandati di pagamento, diretta ad ottenere il pagamento del saldo del compenso per il primo grado e l'intero compenso per il giudizio di appello. A seguito di tale istanza, il Giudice Delegato emetteva, in data
26/09/2013, il mandato di pagamento di un acconto del compenso relativo al giudizio di appello, a fronte del parere scritto del curatore secondo cui sarebbe stato opportuno posticipare il pagamento del saldo a seguito della vendita, in sede transattiva o fallimentare, dell'immobile oggetto della controversia patrocinata dall'attore3. Tale provvedimento, comunicato il
11/02/2014 a seguito di una diffida dell'attore inviata al curatore il 09/02/20144, non veniva fatto oggetto di reclamo ex art. 26 L. Fall.
A seguito della sostituzione del curatore fallimentare, intervenuta in data 16/12/2014 con la nomina dell'Avv. Alessandro Lendvai, come risulta dalla comunicazione del 20/03/20155, quest'ultimo, nella medesima comunicazione, richiedeva all'attore “una relazione sull'attività in corso di svolgimento in favore della procedura e sullo stato della liquidazione dei compensi, prendendo posizione sulle eventuali ragioni ostative all'effettivo pagamento degli stessi”. Con successiva comunicazione del
14/04/2015 diretta al curatore fallimentare, l'attore relazionava sull'attività svolta e insisteva per l'emissione dei mandati di pagamento6.
Infine, con provvedimento del 09/07/2015, il Tribunale autorizzava il curatore a transigere la lite con il Sig. , che l'attore aveva patrocinato in primo e in secondo grado, con il Pt_2 pagamento di € 285.000,00 a titolo di capitale ed € 30.000,00 a titolo di spese legali7.
Successivamente, in data 19/08/2016 il curatore depositava il conto della gestione8, in data
12/06/2017 il Giudice Delegato approvava il piano di ripartizione finale9, e infine in data
10/04/2018 il fallimento veniva chiuso, previa ripartizione dell'attivo10.
Nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2 L. 117/1988 non sussistono.
In primo luogo, non è condivisibile l'equazione tracciata dall'attore tra l'approvazione del conto di gestione e del piano di riparto e l'affermazione di un fatto, ossia dell'avvenuto pagamento integrale dell'attore.
Da un lato, invero, il Giudice Delegato ha ritualmente provveduto alla liquidazione del compenso al difensore della procedura, ai sensi dell'art. 25 n. 7 L. Fall. ratione temporis vigente, laddove il relativo credito, avendo natura prededucibile ai sensi dell'art. 111 n. 1 L. Fall., avrebbe dovuto essere pagato dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 111, comma 2, L. Fall., ossia mediante prelevamento dall'attivo fallimentare, nella specie capiente, prima e a prescindere dal riparto tra gli altri creditori insinuatisi al passivo, come si evince dall'art. 110, comma 1, L. Fall. nella parte in cui prevede che il curatore deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime “riservate quelle occorrenti per la procedura”.
Dall'altro lato, è vero che il piano di riparto presentato dal curatore e approvato il 12/06/2017 conteneva l'indicazione dell'ammontare delle spese legali relative alla vendita del lotto 42B senza l'indicazione nominativa dei legali ai quali sarebbe stata destinata la relativa somma, ma tuttavia ciò appare coerente con la funzione dell'atto, volta non a rendicontare ciascun pagamento eseguito, bensì a ripartire tra i creditori concorsuali l'attivo disponibile al netto delle spese della procedura, tra cui appunto si annoverano le spese legali, considerate nel loro ammontare complessivo e sintetico.
L'eventuale erronea indicazione di tale ammontare complessivo, in quanto calcolato sulla base di quanto dovuto in base alla sola transazione e non comprensivo del residuo credito spettante all'attore per i precedenti gradi di giudizio, se per un verso può essere astrattamente considerata un errore di calcolo delle spese da prelevare sull'attivo liquidato, per altro verso non può essere considerata come un'affermazione implicita del fatto che il compenso spettante all'attore fosse stato interamente saldato, sia perché, come detto, non c'era alcuna indicazione del nominativo dell'attore quale destinatario di quelle spese, sia perché nell'indicazione di un ammontare complessivo della spesa non è razionalmente ricavabile, neppure implicitamente, l'esistenza di altre spese già interamente saldate. In altre parole, nell'indicazione dell'ammontare di €
17.585,66 può eventualmente ravvisarsi un errore di calcolo laddove non vi era considerazione delle spese dovute all'attore, ma non può invece ravvisarsi l'affermazione, anche solo implicita, del fatto che altre e diverse spese fossero già state pagate all'attore medesimo.
Diversamente, il conto di gestione depositato il 19/08/2016, nella parte in cui non dava atto del pagamento del saldo in favore dell'attore, era coerente con le spese effettivamente sostenute dalla procedura, essendo evidente come tale conto non potesse che riportare le uscite concretamente intervenute e non anche quelle non ancora sostenute dalla procedura.
In secondo luogo, non è possibile affermare che il mancato pagamento del saldo del compenso emergesse in modo incontrastabile dagli atti.
Da un lato, infatti, lo stesso attore evidenzia come i dati contabili esposti avrebbero suggerito una richiesta di chiarimenti al curatore fallimentare, ciò che di per sé implica la sussistenza di possibili dubbi emergenti dal piano di riparto e non invece di un dato certo e rilevabile ictu oculi, quale è un fatto la cui esistenza è “incontrastabilmente esclusa” dagli atti del procedimento.
Dall'altro lato, non vi è neppure prova del fatto che, in concreto, il Giudice Delegato fosse stato effettivamente reso edotto del mancato pagamento del saldo del compenso.
Infatti, l'attore non ha in alcun modo documentato di avere trasmesso, a seguito del mandato di pagamento del 26/09/2013, ulteriori istanze di pagamento del saldo al Giudice Delegato affinché emettesse il mandato di pagamento e autorizzasse il prelevamento ex art. 111, comma
2, L. Fall. ratione temporis vigente, laddove le istanze di pagamento del saldo successive al
26/09/2013, e in particolare quelle del 09/02/2014 e del 14/04/2015, risultano indirizzate al solo curatore fallimentare. Né, del pari, vi sono prove del fatto che l'attore abbia mai
8 rappresentato al Giudice Delegato, durante la pendenza della procedura fallimentare e dopo l'acconto del 26/09/2013, il mancato pagamento del saldo da parte del curatore nonostante le richieste trasmessegli dall'attore.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi di responsabilità dedotta dall'attore, non constando la colpa ex art. 2 L. 117/1988.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, difettando il danno-evento, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 4 del ricorso 2 Cfr. doc. 12 del ricorso 3 Cfr. doc. 14 del ricorso 4 Cfr. doc. 15 del ricorso 5 Cfr. doc. 17 del ricorso 6 6 Cfr. doc. 18 del ricorso 7 Cfr. doc. 35 del ricorso 8 Cfr. doc. 38 del ricorso 9 Cfr. doc. 39-40 del ricorso 10 Cfr. doc. 41 del ricorso 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott. Luca Marzullo Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4808/2023 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Martina Pengo;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia;
Convenuta
Conclusioni per le parti: come da verbale dell'udienza del 24/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva ex art. 281 undecies c.p.c. nei confronti della Parte_1 Controparte_1 allegando la responsabilità del Giudice Delegato ai fallimenti presso il Tribunale di
[...]
Roma per avere erroneamente approvato un conto di gestione e un piano di riparto che non prevedevano il pagamento dei suoi compensi. In particolare, l'attore premetteva di avere prestato attività difensiva in favore del n. 6695/2001, pendente davanti Controparte_2 al Tribunale di Roma, nel giudizio rubricato al n. 84523/2006 RG davanti al medesimo
Tribunale, e poi nel giudizio di impugnazione rubricato al n. 756/2009 davanti alla Corte di 1 Appello di Roma, rappresentando che, per l'attività professionale prestata in favore della procedura, il Giudice Delegato aveva liquidato un compenso di complessivi € 8.867,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado e di € 7.498,00 oltre accessori per il giudizio di appello, di cui tuttavia erano stati corrisposti solo acconti per complessivi € 6.247,20, di cui € 3.072,00 per il giudizio di primo grado ed € 3.175,20 per il giudizio di appello. L'attore rappresentava che, non avendo ricevuto il saldo dei compensi per l'attività prestata, dopo avere chiesto chiarimenti al curatore ed esperito le azioni giudiziarie necessarie volte ad ottenere l'ostensione del fascicolo della procedura, apprendeva che il fallimento era stato chiuso con integrale ripartizione dell'attivo, senza tuttavia la liquidazione del saldo del suo compenso per l'attività difensiva prestata in favore della procedura. Allegava dunque la responsabilità del Giudice
Delegato che aveva approvato il conto della gestione, depositato il 19/08/2016, e il riparto finale, approvato in data 12/06/2017, per avere di fatto pretermesso il credito residuo dell'attore, omettendo da un lato di verificare l'effettiva comunicazione degli atti all'attore, e dall'altro lato approvando atti viziati da gravi anomalie. Secondo la tesi attorea, il Giudice
Delegato avrebbe inescusabilmente ritenuto saldati i compensi dovuti all'attore pur emergendo dagli atti la mancata corresponsione, con colpa grave consistita nella totale omissione di controllo e vigilanza sull'operato del Curatore.
Chiedeva dunque la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, consistito nell'importo del compenso pretermesso, nelle spese necessarie ad ottenere l'ostensione degli atti, nonché nel mancato guadagno derivante dalla remuneratività del denaro.
Si costituiva l'amministrazione convenuta, eccependo la pendenza di altro giudizio instaurato dall'attore contro il curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, la tardività del ricorso in quanto esperito oltre il termine triennale dalla chiusura del fallimento o comunque dalla sua notizia, nonché l'inammissibilità per omesso esperimento dei rimedi impugnatori avverso i provvedimenti del Giudice Delegato. Nel merito, contestava l'esistenza di una responsabilità del magistrato, nonché il danno allegato dall'attore.
Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Roma, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 24/01/2025.
2. Sull'istanza di sospensione
L'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in ragione della pendenza di altro giudizio sulla responsabilità del curatore fallimentare davanti al Tribunale di Roma va rigettata.
2 In primo luogo, infatti, di tale pendenza non vi è alcuna prova, non avendo la convenuta prodotto alcun atto del procedimento utile ad individuare i caratteri fondamentali del giudizio sul piano oggettivo e soggettivo.
In secondo luogo, l'eventuale responsabilità del curatore non costituisce causa pregiudiziale a quella introdotta nel presente giudizio, atteso che la prospettata responsabilità del magistrato non presuppone, nella sua fattispecie costitutiva, la responsabilità del curatore fallimentare.
3. Sull'eccezione di tardività
L'eccezione di tardività sollevata dalla convenuta, secondo cui l'attore avrebbe proposto la domanda risarcitoria oltre il termine di tre anni ex art. 4 L. 117/1988 decorrente dalla chiusura del fallimento o comunque dalla sua notizia, non è fondata.
In primo luogo, a fronte della negazione dell'attore di avere ricevuto comunicazione del decreto di chiusura, la convenuta non ha provato l'effettiva comunicazione del provvedimento, non potendosi quindi radicare il decorso di un termine di decadenza in assenza di conoscenza dell'atto astrattamente pregiudizievole.
In secondo luogo, sebbene in data 19/07/2019 il curatore avesse comunicato la intervenuta chiusura del fallimento, tale comunicazione non conteneva la trasmissione del provvedimento di chiusura concretamente adottato, conosciuto dall'attore solo a seguito dell'ostensione disposta dal Tribunale di Roma in sede di reclamo, per cui non è configurabile a carico dell'attore l'onere di proporre una domanda risarcitoria senza neppure avere contezza del contenuto concreto dei provvedimenti sui quali dovrebbe fondarsi la responsabilità.
4. Sull'eccezione di omesso esperimento dei rimedi impugnatori
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, secondo cui l'attore non avrebbe esperito i rimedi impugnatori avverso i provvedimenti prospettati come lesivi, non è fondata.
Quanto ai decreti del Giudice Delegato con cui sono stati approvati il piano di riparto e il conto di gestione, l'impugnazione ex art. 26 L. Fall. risulta preclusa da un lato dalla mancata comunicazione degli stessi, e dall'altro lato dal fatto che, allorquando essi sono stati conosciuti dall'attore a seguito del reclamo al Tribunale di Roma avverso il diniego di ostensione, ossia nell'anno 2022, il fallimento era stato già chiuso con ripartizione dell'attivo.
Quanto al decreto di chiusura del fallimento, l'impugnazione ex art. 119 L. Fall. non era concretamente esperibile per ottenere il pagamento del compenso spettante, considerato da un lato che il provvedimento del 10/04/2018 ha disposto la chiusura del fallimento per intervenuta ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 118 n. 3 L. Fall., e dall'altro lato che
3 l'impugnazione ex art. 119 L. Fall. è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 L. Fall. (cfr. Cass. Civ., n. 12666/2022), laddove nella specie tale presupposto di chiusura era senz'altro sussistente, essendo pacifica l'intervenuta ripartizione dell'attivo.
5. Nel merito
Ciò posto in ordine alle questioni preliminari, è possibile esaminare il merito della controversia.
Sul piano fattuale, è del tutto incontestato il fatto che l'attore abbia effettivamente prestato attività difensiva in favore del fallimento, per la quale il Giudice Delegato aveva anche liquidato i relativi compensi sia per il giudizio di primo grado sia per quello di appello. È parimenti incontestato il fatto che tale compenso sia stato soddisfatto solo in parte, essendo invece rimasto impagato per il residuo.
Ciò posto, l'attore imputa al magistrato una colpa grave consistita nell'avere approvato il conto della gestione, depositato il 19/08/2016, e il riparto finale, approvato in data 12/06/2017, omettendo ogni controllo e vigilanza sull'operato del Curatore, ritenendo erroneamente e inescusabilmente saldati i compensi dovuti all'attore nonostante questi avesse ricevuto solo un acconto.
Quanto all'approvazione del conto della gestione depositato il 19/08/2016, l'attore afferma la presenza di irregolarità formali e sostanziali che ne avrebbero reso necessaria la revisione, con particolare riferimento all'omessa indicazione del ricavato relativo a ciascun immobile venduto, all'omessa precisazione che, nell'ambito del contenzioso con il Sig. , € 30.000,00 erano Pt_2 stati già acquisiti dal fallimento a titolo di spese legali già liquidate in sentenza, e infine all'indicazione del pagamento del saldo dei compensi in favore di alcuni avvocati, tra cui non compariva l'attore.
Quanto al progetto di ripartizione finale del 10/04/2017, l'attore afferma l'omessa indicazione degli ultimi compensi liquidati con riparto parziale, con conseguente necessità per il Giudice
Delegato di richiedere chiarimenti sul punto, l'omessa indicazione dell'entrata di € 30.000,00 a titolo di spese legali già liquidate, l'erroneo calcolo delle entrate/uscite relative al lotto 42B, la generica definizione della somma di € 17.585,66 quali non meglio precisate “spese legali speciali”, con conseguente necessità per il Giudice Delegato di richiedere ulteriori chiarimenti sul punto.
4 Sulla base di tali censure, l'attore afferma che una doverosa attività di controllo e vigilanza da parte del Giudice Delegato avrebbe consentito di rilevare l'omesso pagamento del compenso in suo favore, e dunque la necessità di correggere il piano di riparto.
La domanda è infondata.
Va preliminarmente esclusa la rilevanza, ai fini della domanda risarcitoria, delle omissioni di controllo e vigilanza ascritte al Giudice Delegato in relazione alla mancata indicazione del ricavato di ciascun immobile venduto, alla omessa indicazione delle somme acquisite a titolo di spese legali e all'erroneo calcolo delle entrate relative al lotto 42B.
Infatti, il danno allegato dall'attore ha ad oggetto la mancata percezione del saldo del compenso, rispetto al quale le omissioni contabili dedotte sono prive di nesso causale, riguardando non la rendicontazione delle uscite bensì il riepilogo delle entrate. In particolare, anche ove l'indicazione delle entrate fosse stata esposta nel senso indicato dall'attore, ciò non avrebbe in alcun modo determinato automaticamente il pagamento del saldo del compenso, poiché la rendicontazione dell'entrata avrebbe costituito al più il presupposto per considerare l'attivo capiente ai fini del pagamento, che comunque avrebbe dovuto essere eseguito con diverso e separato atto.
Del resto, il credito dell'attore, avendo ad oggetto spese funzionali alla difesa in giudizio della procedura, era stato liquidato ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 7 L. Fall., nella versione ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma di cui al D.Lgs 5/2006 in ragione dell'epoca di apertura della procedura fallimentare, e aveva natura prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma
1, n. 1 L. Fall., essendo stato contratto dagli organi della procedura per la difesa in giudizio.
Per altro verso, l'ammontare dell'attivo riveniente dalla transazione concernente l'immobile oggetto della controversia patrocinata dall'attore (€ 285.000,00 oltre € 30.000,00 per spese legali) era, anche nella rendicontazione che si assume erronea, comunque superiore all'ammontare del compenso ancora dovuto all'attore, che questi quantifica in € 15.793,24, e dunque in ogni caso capiente.
Ciò posto, vanno esaminate le doglianze riferite alle uscite concernenti le spese legali pagate ai difensori, e in particolare relative alla possibilità di evincere dal conto della gestione depositato il 19/08/2016 e dal piano di riparto finale del 10/04/2017 il pagamento del solo acconto e non anche del saldo in favore dell'Avv. Pt_1
Dispone l'art. 2, comma 3, L. 117/1988: “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la
5 cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale
o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
Va preliminarmente esclusa la ricorrenza, nel caso di specie, dell'ipotesi di “travisamento del fatto o delle prove”, atteso che, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità a
Sezioni Unite, tale fattispecie è da intendersi riferita al giudizio penale e non a quello civile (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 5792/2024), nell'ambito del quale va considerata la procedura fallimentare.
Ciò posto, occorre verificare la tesi attorea sul piano dell'ipotesi di “affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento”, laddove, secondo l'attore, il Giudice
Delegato, approvando il conto di gestione e il piano di riparto, avrebbe affermato l'avvenuto pagamento dell'intero compenso spettante all'attore nonostante tale pagamento fosse incontrastabilmente escluso dagli atti.
Occorre innanzitutto ricostruire lo svolgimento dei fatti nell'ambito della procedura fallimentare, con particolare riferimento alla liquidazione del compenso in favore dell'attore.
Tale compenso era stato ritualmente liquidato dal Giudice Delegato con i decreti del
27/05/2009 in relazione al giudizio di primo grado1 e del 11/02/2013 in relazione al giudizio di appello2.
In data 08/03/2013 l'odierno attore avanzava istanza di emissione dei mandati di pagamento, diretta ad ottenere il pagamento del saldo del compenso per il primo grado e l'intero compenso per il giudizio di appello. A seguito di tale istanza, il Giudice Delegato emetteva, in data
26/09/2013, il mandato di pagamento di un acconto del compenso relativo al giudizio di appello, a fronte del parere scritto del curatore secondo cui sarebbe stato opportuno posticipare il pagamento del saldo a seguito della vendita, in sede transattiva o fallimentare, dell'immobile oggetto della controversia patrocinata dall'attore3. Tale provvedimento, comunicato il
11/02/2014 a seguito di una diffida dell'attore inviata al curatore il 09/02/20144, non veniva fatto oggetto di reclamo ex art. 26 L. Fall.
A seguito della sostituzione del curatore fallimentare, intervenuta in data 16/12/2014 con la nomina dell'Avv. Alessandro Lendvai, come risulta dalla comunicazione del 20/03/20155, quest'ultimo, nella medesima comunicazione, richiedeva all'attore “una relazione sull'attività in corso di svolgimento in favore della procedura e sullo stato della liquidazione dei compensi, prendendo posizione sulle eventuali ragioni ostative all'effettivo pagamento degli stessi”. Con successiva comunicazione del
14/04/2015 diretta al curatore fallimentare, l'attore relazionava sull'attività svolta e insisteva per l'emissione dei mandati di pagamento6.
Infine, con provvedimento del 09/07/2015, il Tribunale autorizzava il curatore a transigere la lite con il Sig. , che l'attore aveva patrocinato in primo e in secondo grado, con il Pt_2 pagamento di € 285.000,00 a titolo di capitale ed € 30.000,00 a titolo di spese legali7.
Successivamente, in data 19/08/2016 il curatore depositava il conto della gestione8, in data
12/06/2017 il Giudice Delegato approvava il piano di ripartizione finale9, e infine in data
10/04/2018 il fallimento veniva chiuso, previa ripartizione dell'attivo10.
Nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2 L. 117/1988 non sussistono.
In primo luogo, non è condivisibile l'equazione tracciata dall'attore tra l'approvazione del conto di gestione e del piano di riparto e l'affermazione di un fatto, ossia dell'avvenuto pagamento integrale dell'attore.
Da un lato, invero, il Giudice Delegato ha ritualmente provveduto alla liquidazione del compenso al difensore della procedura, ai sensi dell'art. 25 n. 7 L. Fall. ratione temporis vigente, laddove il relativo credito, avendo natura prededucibile ai sensi dell'art. 111 n. 1 L. Fall., avrebbe dovuto essere pagato dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 111, comma 2, L. Fall., ossia mediante prelevamento dall'attivo fallimentare, nella specie capiente, prima e a prescindere dal riparto tra gli altri creditori insinuatisi al passivo, come si evince dall'art. 110, comma 1, L. Fall. nella parte in cui prevede che il curatore deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime “riservate quelle occorrenti per la procedura”.
Dall'altro lato, è vero che il piano di riparto presentato dal curatore e approvato il 12/06/2017 conteneva l'indicazione dell'ammontare delle spese legali relative alla vendita del lotto 42B senza l'indicazione nominativa dei legali ai quali sarebbe stata destinata la relativa somma, ma tuttavia ciò appare coerente con la funzione dell'atto, volta non a rendicontare ciascun pagamento eseguito, bensì a ripartire tra i creditori concorsuali l'attivo disponibile al netto delle spese della procedura, tra cui appunto si annoverano le spese legali, considerate nel loro ammontare complessivo e sintetico.
L'eventuale erronea indicazione di tale ammontare complessivo, in quanto calcolato sulla base di quanto dovuto in base alla sola transazione e non comprensivo del residuo credito spettante all'attore per i precedenti gradi di giudizio, se per un verso può essere astrattamente considerata un errore di calcolo delle spese da prelevare sull'attivo liquidato, per altro verso non può essere considerata come un'affermazione implicita del fatto che il compenso spettante all'attore fosse stato interamente saldato, sia perché, come detto, non c'era alcuna indicazione del nominativo dell'attore quale destinatario di quelle spese, sia perché nell'indicazione di un ammontare complessivo della spesa non è razionalmente ricavabile, neppure implicitamente, l'esistenza di altre spese già interamente saldate. In altre parole, nell'indicazione dell'ammontare di €
17.585,66 può eventualmente ravvisarsi un errore di calcolo laddove non vi era considerazione delle spese dovute all'attore, ma non può invece ravvisarsi l'affermazione, anche solo implicita, del fatto che altre e diverse spese fossero già state pagate all'attore medesimo.
Diversamente, il conto di gestione depositato il 19/08/2016, nella parte in cui non dava atto del pagamento del saldo in favore dell'attore, era coerente con le spese effettivamente sostenute dalla procedura, essendo evidente come tale conto non potesse che riportare le uscite concretamente intervenute e non anche quelle non ancora sostenute dalla procedura.
In secondo luogo, non è possibile affermare che il mancato pagamento del saldo del compenso emergesse in modo incontrastabile dagli atti.
Da un lato, infatti, lo stesso attore evidenzia come i dati contabili esposti avrebbero suggerito una richiesta di chiarimenti al curatore fallimentare, ciò che di per sé implica la sussistenza di possibili dubbi emergenti dal piano di riparto e non invece di un dato certo e rilevabile ictu oculi, quale è un fatto la cui esistenza è “incontrastabilmente esclusa” dagli atti del procedimento.
Dall'altro lato, non vi è neppure prova del fatto che, in concreto, il Giudice Delegato fosse stato effettivamente reso edotto del mancato pagamento del saldo del compenso.
Infatti, l'attore non ha in alcun modo documentato di avere trasmesso, a seguito del mandato di pagamento del 26/09/2013, ulteriori istanze di pagamento del saldo al Giudice Delegato affinché emettesse il mandato di pagamento e autorizzasse il prelevamento ex art. 111, comma
2, L. Fall. ratione temporis vigente, laddove le istanze di pagamento del saldo successive al
26/09/2013, e in particolare quelle del 09/02/2014 e del 14/04/2015, risultano indirizzate al solo curatore fallimentare. Né, del pari, vi sono prove del fatto che l'attore abbia mai
8 rappresentato al Giudice Delegato, durante la pendenza della procedura fallimentare e dopo l'acconto del 26/09/2013, il mancato pagamento del saldo da parte del curatore nonostante le richieste trasmessegli dall'attore.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi la ricorrenza dell'ipotesi di responsabilità dedotta dall'attore, non constando la colpa ex art. 2 L. 117/1988.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, difettando il danno-evento, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., stante la novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/05/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 4 del ricorso 2 Cfr. doc. 12 del ricorso 3 Cfr. doc. 14 del ricorso 4 Cfr. doc. 15 del ricorso 5 Cfr. doc. 17 del ricorso 6 6 Cfr. doc. 18 del ricorso 7 Cfr. doc. 35 del ricorso 8 Cfr. doc. 38 del ricorso 9 Cfr. doc. 39-40 del ricorso 10 Cfr. doc. 41 del ricorso 7