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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2024, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8460/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8460/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FAVARIO CLARA, presso il cui studio sono entrambi elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in GENOVA Parte_1 Parte_2 il 19/10/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 4/9/2003 (maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente) e il 31/5/2007 Per_2
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore , con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre;
DA' ATTO che il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, vive con la Per_1 madre;
ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi in misura del 50%, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli;
il signor rilascerà Pt_1 Parte_2 la casa coniugale entro sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso, trasferendo altrove la propria residenza
DISPONE che la figlia , in ragione dell'età, incontrerà liberamente il padre secondo il proprio Per_2 gradimento;
DISPONE che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il signor Parte_2 verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00, pari a euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
ciascun genitore provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate se non necessitate, con riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino
DA' ATTO che l'assegno unico per i figli (AUFF o equipollenti) verrà percepito integralmente dalla signora Parte_3
che i figli saranno posti fiscalmente a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno a far
[...] data dall'anno 2025
DA' ATTO che la casa coniugale rimarrà di comune proprietà dei ricorrenti (50% ciascuno); la signora continuerà a provvedere, come avvenuto sino ad oggi, all'integrale pagamento della rata del Pt_1 mutuo fino all'estinzione dello stesso o alla vendita dell'immobile; la medesima si farà altresì carico delle spese condominiali ordinarie e straordinarie pagina 2 di 3 DA' ATTO che la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora anche Pt_1 successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica ed al trasferimento dei figli che il signor si impegna altresì a donare, a titolo gratuito, la propria quota di Pt_3 Parte_2 proprietà dell'immobile alla signora all'estinzione del mutuo ovvero antecedentemente qualora Pt_1 fosse possibile per la signora accendere un mutuo fondiario in autonomia. Pt_1
DA' ATTO che il signor in alternativa, si impegna a consentire la vendita dell'immobile a Parte_2 semplice richiesta della signora il ricavato della vendita verrà integralmente percepito dalla Pt_1 signora dandosi atto che la medesima ha versato integralmente da sola sia la caparra, sia Pt_1 l'acconto per l'acquisto della casa coniugale, nonché le rate del mutuo
DA' ATTO che i ricorrenti ritengono di aver definito sin d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa per eventuali obbligazioni tra loro sorte prima della data odierna, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro
DA' ATTO che i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a richiedere l'uno nei confronti dell'altro contributo e/o assegni di mantenimento
DA' ATTO che le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8460/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FAVARIO CLARA, presso il cui studio sono entrambi elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in GENOVA Parte_1 Parte_2 il 19/10/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 4/9/2003 (maggiorenne ma economicamente non Per_1
autosufficiente) e il 31/5/2007 Per_2
Con ricorso depositato il 27/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della minore , con esercizio disgiunto della responsabilità Per_2 genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mantenendo collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre;
DA' ATTO che il figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, vive con la Per_1 madre;
ASSEGNA la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi in misura del 50%, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla signora che continuerà ad abitarvi con i figli;
il signor rilascerà Pt_1 Parte_2 la casa coniugale entro sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso, trasferendo altrove la propria residenza
DISPONE che la figlia , in ragione dell'età, incontrerà liberamente il padre secondo il proprio Per_2 gradimento;
DISPONE che, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, il signor Parte_2 verserà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00, pari a euro 150,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
ciascun genitore provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate se non necessitate, con riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino
DA' ATTO che l'assegno unico per i figli (AUFF o equipollenti) verrà percepito integralmente dalla signora Parte_3
che i figli saranno posti fiscalmente a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno a far
[...] data dall'anno 2025
DA' ATTO che la casa coniugale rimarrà di comune proprietà dei ricorrenti (50% ciascuno); la signora continuerà a provvedere, come avvenuto sino ad oggi, all'integrale pagamento della rata del Pt_1 mutuo fino all'estinzione dello stesso o alla vendita dell'immobile; la medesima si farà altresì carico delle spese condominiali ordinarie e straordinarie pagina 2 di 3 DA' ATTO che la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità della signora anche Pt_1 successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica ed al trasferimento dei figli che il signor si impegna altresì a donare, a titolo gratuito, la propria quota di Pt_3 Parte_2 proprietà dell'immobile alla signora all'estinzione del mutuo ovvero antecedentemente qualora Pt_1 fosse possibile per la signora accendere un mutuo fondiario in autonomia. Pt_1
DA' ATTO che il signor in alternativa, si impegna a consentire la vendita dell'immobile a Parte_2 semplice richiesta della signora il ricavato della vendita verrà integralmente percepito dalla Pt_1 signora dandosi atto che la medesima ha versato integralmente da sola sia la caparra, sia Pt_1 l'acconto per l'acquisto della casa coniugale, nonché le rate del mutuo
DA' ATTO che i ricorrenti ritengono di aver definito sin d'ora ogni altra questione di carattere patrimoniale, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa per eventuali obbligazioni tra loro sorte prima della data odierna, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro
DA' ATTO che i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a richiedere l'uno nei confronti dell'altro contributo e/o assegni di mantenimento
DA' ATTO che le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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