Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. 63/2023 R.G., vertente TRA
, CF nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via La Resta, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Crocitti del Foro di Reggio Calabria, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Taurianova, alla via C.F._2 Pentolai 17, pec fax: 0966/615079); Email_1 appellante CONTRO
., P.I. – Agente per la riscossione per Controparte_1 P.IVA_1 tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana, ente pubblico economico, subentrato ad Equitalia S.p.a. e ,– con Controparte_2 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante e per esso, dell'Avv. Fabio Rovito a tanto autorizzato giusta procura speciale, per notaio Persona_1 in Roma, nr 44953 raccolta nr 25857 del 25/07/2019, rappresentata e difesa giusta procura posta in calce del presente atto, dall'Avv. Graziano Di Natale, C.F. C.F._3 fax 0982-613453, pec elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio, in Viale dei Giardini,33 Paola (Cs) appellata E
, Controparte_3 Controparte_4
, , Direzione Provinciale del
[...] Controparte_5 Lavoro di Torino, Camera di Commercio di Bolzano appellate contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219003931729000, notificata in data 20.01.2022, e le sottese cartelle di pagamento:
1. n. 09420130024505103000, presumibilmente notificata in data 02.07.2014, enti creditori: Controparte_4
, anno 2009, per la somma pari ad € 14.544,55;
[...] Controparte_3
, anno 2010, per la somma pari ad € 16.955,83; 2. n. 09420140003712609000,
[...] presumibilmente notificata in data 21.01.2015, ente creditore Direzione Provinciale di
Crotone, anno 2013, per la somma pari ad € 44.989,57; 3. n. 09420160028408418000, presumibilmente notificata in data 01.10.2018, ente creditore Direzione Provinciale di Torino, anno 2013, per la somma pari ad € 182.578,37; 4. n. 09420160004697256000, presumibilmente notificata in data 19.10.2016, ente creditore Camera di Commercio, anno 2014, per la somma pari ad € 373,38; il tutto per una somma complessiva pari ad € 259.441,70. Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle precedenti cartelle esattoriali;
l'Illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle sottese cartelle per mancata allegazione degli atti presupposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e cartelle impugnate ed inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 28 Legge 689/1981. Si costituivano tutti gli enti creditori ed eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito e, in via subordinata, l'incompetenza funzionale;
in via ancora più gradata, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso. Costituitasi, l eccepiva la regolare notifica delle Controparte_1 cartelle di pagamento sopra indicate, la prescrizione decennale ex art. 2946 cc ovvero ex art. 2953 cc, nonché la carenza di legittimazione sulla richiesta di cancellazione della ditta non eccepita dalla parte ricorrente. Parte_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 98/2023, pubblicata il 31.01.2023, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento n. 09420130024505103000, notificata in data 02.07.2014, enti creditori: Controparte_3 di , anno 2009, per la somma pari ad € 14.544,55; CP_4 Controparte_3
, anno 2010, per la somma pari ad € 16.955,83; n.
[...] 09420140003712609000, notificata in data 21.01.2015, ente creditore Controparte_3 di , anno 2013 , per la somma pari ad € 44.989,57; n. 09420160004697256000, CP_5 notificata in data 19.10.2016, ente creditore Camera di Commercio, anno 2014, per la somma pari ad € 373,38; 2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n. 09420199006762203000, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dalle suddette cartelle di pagamento;
3. Spese compensate”. Affermava il Tribunale che l'opposizione andava qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., essendo rivolta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto, al fine di far dichiarare estinto l'obbligo di pagamento per prescrizione e, quindi, era indirizzata alla contestazione del diritto degli Enti creditore e di riscossione a procedere esecutivamente, anche in considerazione della mancata notifica delle cartelle di pagamento. Era, infatti, la notifica delle cartelle di pagamento che consentiva l'azione di riscossione, per come prescritto, dall'art. 50 del DPR n. 602/1973, richiamato dall'art. 27 della legge 689/1981, che disciplina la riscossione coattiva delle sanzioni applicate. Qualificata l'azione, il Tribunale affermava la propria competenza territoriale e funzionale. Affermava sussistente anche la propria giurisdizione e competenza con riferimento al credito della Camera di Commercio di Bolzano, controvertendosi solo sul diritto dell'agente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata, stante l'eccepita prescrizione del credito, maturata dalla notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione di pagamento opposta alla data di notifica di quest'ultima. Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli enti creditori, richiamava l'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti 3
esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Tale norma evidenziava la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione. Nel caso di specie, si discuteva dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, questione che rendeva definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individuava nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, pertanto, ad interrompere i termini di prescrizione.. L' , che aveva interesse a dimostrare l'avvenuta interruzione dei Controparte_1 termini di prescrizione, aveva documentato la notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione, ma non aveva depositato atti interruttivi notificati tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione. Ciò determinava che tutti i crediti recati dalle cartelle di pagamento notificate prima del 20 gennaio 2017 erano prescritti per decorso del termine di 5 anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689/1981, non potendosi applicare la prescrizione ordinaria decennale, per come eccepita dall' , sia perché nella materia oggetto Controparte_1 dell'opposizione a sanzioni amministrative vi era la specifica norma di cui al citato art. 28, sia perché la cartella esattoriale non poteva essere parificata alla sentenza emessa in contraddittorio tra le parti dal giudice terzo. La prescrizione quinquennale andava applicata anche ai diritti camerali come indicato dall'ordinanza n. 14244/2021 della Suprema Corte di Cassazione. Tutti i crediti recati dalle cartelle di pagamento opposte erano prescritti, ad eccezione di quello recato dalla cartella di pagamento n. 09420160028408418000, la cui notifica era indicata nella data del 01.10.2018, per cui alla data del 20.01.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il termine di prescrizione quinquennale non era decorso. Tale notifica era stata regolarmente eseguita con deposito nella casa Comunale per irreperibilità temporanea del ricorrente all'indirizzo dallo stesso indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, corredato da tutte le formalità normativamente previste: affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale ed invio della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, attestazione di deposito presso la casa comunale con timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Taurianova e firma del ricevente e dell'agente della riscossione depositante. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, compensava le spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' , limitatamente alla parte in cui aveva Pt_1 affermato la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 09420160028408418000, ritenendo che la notifica indicata nella relata “1.10.2018” fosse regolare e che, per conseguenza, alla data del 20.01.2022, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, il termine di prescrizione quinquennale non fosse spirato. In contrario, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'Ufficio non solo doveva depositare gli originali delle relate di notifica del plico ma doveva produrre anche la raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Anche in ordine all'adempimento delle ulteriori formalità, non era stato provato il regolare perfezionamento dell'iter notificatorio. La relata di notifica non poteva ritenersi regolare, posto che era stata depositata una relata in cui il numero del documento presumibilmente notificato era stato apposto a penna, senza alcun timbro postale e senza indicare il numero della raccomandata informativa. 4
Ancora, non risultava depositata la raccomandata informativa, fondamentale ai fini della verifica della regolarità della notifica e che doveva essere effettivamente ricevuta, non essendo sufficiente la mera spedizione, e mancava anche la prova della affissione per otto giorni consecutivi presso la casa comunale. Ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione al soggetto irreperibile relativo, oltre al deposito di copia dell'atto da notificare nella casa del Comune e all'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, era necessario che fosse inoltrata e, quando il contribuente deduceva l'omessa o invalida notifica degli atti della riscossione (dal titolo alla cartella), gravava sull'agente della riscossione e sugli enti impositori l'onere di provare l'avvenuta tempestiva notifica degli stessi. Il Tribunale aveva omesso la verifica di tutte le regolarità formali previste in punto di notifica all'irreperibile relativo. Con il secondo motivo chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva disposta la compensazione integrale delle spese di lite. Con l'accoglimento parziale dei motivi di opposizione proposti e reiterati in appello, si rendeva necessario (e conforme a diritto procedere alla condanna delle parti opposte alle spese di lite. Nel caso di specie, il primo giudice, preso atto dell'avvenuta prescrizione dei crediti recati da quattro su cinque cartelle, avrebbe dovuto procedere anche alla condanna alle spese delle parti soccombenti.
Costituitasi, l deduceva l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 doglianza di nullità della notifica, correttamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. In particolare, attesa l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto al diretto interessato, a causa dell'assenza del medesimo e delle persone individuate ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la cartella veniva depositata in busta chiusa e sigillata nella casa comunale del Comune di Taurianova, comune di residenza dell' , secondo quanto previsto dal combinato Pt_1 disposto dagli articoli 26 ultimo comma, del D.P.R. n. 602/1973 art. 60 del D.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c. (come da copia della relata di notifica, che veniva allega). La notifica era regolare e aveva raggiunto il suo scopo. Tutti gli adempimenti erano stati effettuati dal messo notificatore: affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale ed invio della raccomandata informativa di detto deposito presso la casa comunale, attestazione di deposito presso la casa comunale con timbro dell'Ufficio protocollo del Comune di Taurianova e firma del ricevente e dell'agente della riscossione depositante. Senza rinunciare a quanto affermato, osservava che il ricorrente, costituendosi nel presente giudizio, aveva sanato la nullità che egli stesso aveva eccepito in sede di opposizione. Sul punto l'art. 160 c.p.c., disciplinando la nullità della notificazione, faceva salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., i quali stabilivano rispettivamente, al terzo e al primo comma, che la pronuncia della nullità era impedita dal raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato. Relativamente al capo della sentenza che aveva regolamentato le spese, richiamava che l'art. 92 c.p.c. contemplava, tra le ipotesi che potevano legittimare la compensazione, anche l'assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, situazione ricorrente in ragione del pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte sentenza n. 23397/2016, sul termine di prescrizione. Sul tema della corretta quantificazione in anni del termine prescrizionale per esigere il pagamento si era creato un contrasto giurisprudenziale. 5
Ecco spiegata la ragione secondo cui nello sposare la tesi della prescrizione quinquennale, il giudice di I grado teneva conto delle varie pronunce intervenute sul punto che avevano dato luogo a definire “complessa la materia trattata” ed a compensare le spese. Ove la Corte avesse ritenuto fondato l'appello, chiedeva che l'eventuale condanna fosse posta in solido a carico degli enti convenuti, sulla base del noto principio della causalità, per le parti che nello stesso processo avevano il medesimo interesse.
Con ordinanza del 20.10.2023, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
, , Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6
, appellate non costituite, benché regolarmente citate.
[...]
Il decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di appello è infondato. E' incontroverso che in caso di irreperibilità relativa del destinatario, come nella fattispecie oggetto di giudizio, vada applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, sicché è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, inclusi l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 5, n. 25079 del 26/11/2014; Cass., 6-5, n. 9782 del 19/4/2018; Cass., 5, n. 27825 del 31/10/2018), o l'avvenuta decorrenza di dieci giorni dalla spedizione della lettera informativa (Cass. n. 8433 del 2017; Cass. n. 6788 del 2017).
“In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2020, n. 14250). Ai fini del valido perfezionamento dell'iter notificatorio devono essere assolti i seguenti adempimenti: deposito dell'atto presso il Comune nel quale la notifica deve eseguirsi;
affissione dell'avviso di deposito di copia sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario;
comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto di accertamento, ricevimento della lettera raccomandata informativa o avvenuta decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Essi risultano tutti compiutamente assolti in relazione alla cartella di pagamento n. 09420160028408418000, il cui credito è stato correttamente dichiarato non prescritto. Invero, dalla documentazione in atti risulta:
1. avviso di ricevimento in data 19.09.2018, in cui l'ufficiale di riscossione, identificatosi con timbro e firma, ha attestato di aver notificato la cartella 09420160028408418000 (il numero identificativo è stato apposto a margine del timbro e della firma dell'ufficiale di riscossione) mediante deposito del plico nella casa comunale del Comune di Taurianova e di aver affisso l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario medesimo e delle persone previste dall'art. 139 c.p.c., dando altresì atto 6
di aver informato il destinatario del deposto e dell'affissione con raccomandata con avviso di ricevimento;
2. avviso di deposito atti nella casa del , n. elenco 03716/115. Parte_3
L'avviso riporta la dichiarazione dell'ufficiale della riscossione che, previa attestazione dell'impossibilità di notificare gli atti sottoelencati per assenza dei destinatari e delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., di avvenuto deposito, ha attestato di aver provveduto al relativo deposito in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale. L'avviso contiene l'indicazione dei documenti e degli intestatari e per
è espressamente indicata la cartella n. 09420160028408418000. In Parte_1 calce, l'atto reca i timbri e le firme sia dell'ufficiale della riscossione che dell'addetto all'Ufficio Protocollo Comune di Taurianova, con stampigliatura della data;
3. testo raccomandata a/r elenco in data 20.09.2018, avente ad oggetto: Avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, indirizzato a , Parte_1 con indicazione del codice fiscale del destinatario e del numero del documento: 09420160028408418000. Il testo dà atto dell'avvenuto espletamento degli incombenti sopra descritti e dell'invio della “presente comunicazione ai sensi e per gli effetti d cui all'art. 140 c.p.c.”;
4. dettaglio tracking da cui risulta quale nome utente: si tratta CP_7 Persona_2 dell'ufficiale della riscossione che già aveva curato i due adempimenti precedenti, come risulta dai timbri apposti); data di ordine 20.09.2018 e data spedizione 21.09.2018; attestazione di avvenuta spedizione;
file caricato pdf; codice Pt_1 fiscale del destinatario, numero del documento: 09420160028408418000; codice raccomandata: 614600149677; 5. avviso di ricevimento in data 04.10.2018 della raccomandata n. 614600149677 (contrariamente all'assunto dell'appellante il numero della raccomandata è stampato e non manoscritto) del documento n. 09420160028408418000 (anch'esso stampato e non manoscritto), debitamente sottoscritto da colui che ha ricevuto l'atto, dell'incaricato alla distribuzione, con la compilazione della casella: consegna da portalettere. L'iter notificatorio della cartella n. 09420160028408418000 è stato, dunque, correttamente svolto e si è ritualmente perfezionato: la raccomandata informativa n. 614600149677, con cui era stato comunicato l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, è pervenuta all'indirizzo del destinatario ed è stata regolarmente ricevuta. Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato, posto che correttamente il Tribunale ha accertato la rituale notifica della cartella n. 09420160028408418000 ed ha dichiarato non prescritto il credito da essa recato.
5. È infondato anche il secondo motivo di appello proposto avverso la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice a quo. Tale statuizione è corretta, posto che l'esito finale del giudizio di primo grado, confermato in questo grado di giudizio, ha registrato una soccombenza reciproca delle parti, che ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
“Secondo i principi di diritto di recente precisati dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063-01),"in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o 7
parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.". (Cass. civ. sez. III, 03/09/2024, n.23641). Poiché il Tribunale ha accolto solo alcuni capi di domanda, rigettando quello oggetto del presente giudizio, correttamente, in applicazione del principio di diritto su riportato, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. L'integrale rigetto dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, impone che l'appellante sia condannato alla rifusione, in favore dell' TR
, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore dichiarato €
[...]
259.441,70 - in complessivi € 4.997,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nei confronti degli altri appellati, in quanto contumaci. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 TR
, di Controparte_3 Controparte_3
, , CP_4 Controparte_3 CP_5 Controparte_3 di Camera di Commercio di Bolzano, avverso la sentenza n. 98/2023 emessa dal CP_6 Tribunale di Palmi, pubblicata il 31.01.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , TR delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.997,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti