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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2641/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA;
e
- con C.F.: -, nata il [...] ad [...] C.F._2
ANCONA;
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. PAMELA FRANCHINI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori, e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai medesimi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I figli risiederanno, a settimane
- 1 - alterne, presso l'abitazione paterna sita a Falconara Marittima, via Aeroporto n. 1/U, e presso l'abitazione materna sita ad Ancona, via Montegrappa 32.
3) Durante la settimana in cui i figli saranno affidati al padre, i minori trascorreranno comunque parte della giornata con i nonni materni, ricongiungendosi con il padre il pomeriggio dopo l'uscita dal lavoro di quest'ultimo (intorno alle ore 17,00): a fronte di ciò, il sig. Pt_1 verserà ai suoceri, a titolo di rimborso spese, la somma mensile forfettaria di € 80,00
[...]
(euro ottanta/00), che il predetto si impegna ad aumentare - per non gravare sui suoceri - qualora non fosse più adeguata per garantire le necessità dei figli.
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo con i figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
5) I genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni: la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, la Pasqua o la “Pasquetta”, la sera dell'ultimo dell'anno o il Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti” (a titolo esemplificativo: il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre, l'8 dicembre, etc.) nonchè il giorno del compleanno di ciascun figlio;
i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività e le vacanze estive.
6) Ciascun coniuge provvederà per il tempo in cui è collocatario dei figli alle spese del loro mantenimento.
7) Le spese straordinarie, per le quali le Parti fanno riferimento al protocollo concordato tra l'Ordine degli Avvocati di Ancona e il Tribunale di Ancona e di seguito trascritto, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno;
il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa.
A) SPESE MEDICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari.
B) SPESE MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
- 2 - accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
C) SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
E) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo - scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze.
8) L'assegno unico familiare sarà attribuito per intero alla sig.ra così come Parte_2 eventuali bonus erogati in favore dei figli e da impiegare esclusivamente per i beneficiari.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia mantenimento o contributo reciproco.
10) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
11) I coniugi si dichiarano che il presente accordo è satisfattivo di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo
- 3 - e/o ragione, salvo il buon fine delle obbligazioni espressamente concordate e pattuite a mezzo del presente atto”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 13/09/2009, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Precisamente, i figli risiederanno, a settimane alterne, presso l'abitazione paterna sita a Falconara Marittima, via Aeroporto n. 1/U, e presso l'abitazione materna sita ad Ancona, via Montegrappa 32. Per questo motivo, a fronte di un collocamento paritetico, è stata prevista una forma di contribuzione diretta [“Ciascun genitore provvederà per il tempo in cui è collocatario dei figli alla spese del loro mantenimento”]; inoltre, è previsto che il laddove sia nell'impossibilità di vedere e tenere con sé i Pt_1 figli per ragioni lavoro, li accompagnerà alla casa dei nonni materni cui il ricorrente verserà la somma forfettaria mensile di Euro 80,00 (o maggiore se insufficiente) per i costi che, nell'occasione, costoro sosterranno.
Dal momento che i minori trascorreranno lo stesso tempo presso la madre e presso il padre, non vi è alcun bisogno di determinare un assegno di mantenimento a carico di un genitore e a favore dell'altro. Gli ex coniugi, come visto, provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro e, come di consueto, sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che non possa ritenersi indeterminabile il contributo dei genitori al mantenimento dei figli (cfr. parere contrario del P.M.).
5. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita,
- 4 - appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio ad Ancona il 13/09/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 154, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2641/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] ad [...] C.F._1
ANCONA;
e
- con C.F.: -, nata il [...] ad [...] C.F._2
ANCONA;
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. PAMELA FRANCHINI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori, e verranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative ai medesimi ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I figli risiederanno, a settimane
- 1 - alterne, presso l'abitazione paterna sita a Falconara Marittima, via Aeroporto n. 1/U, e presso l'abitazione materna sita ad Ancona, via Montegrappa 32.
3) Durante la settimana in cui i figli saranno affidati al padre, i minori trascorreranno comunque parte della giornata con i nonni materni, ricongiungendosi con il padre il pomeriggio dopo l'uscita dal lavoro di quest'ultimo (intorno alle ore 17,00): a fronte di ciò, il sig. Pt_1 verserà ai suoceri, a titolo di rimborso spese, la somma mensile forfettaria di € 80,00
[...]
(euro ottanta/00), che il predetto si impegna ad aumentare - per non gravare sui suoceri - qualora non fosse più adeguata per garantire le necessità dei figli.
4) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo con i figli, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni.
5) I genitori trascorreranno con i figli minori, ad anni alterni: la vigilia di Natale o il giorno di
Natale, la Pasqua o la “Pasquetta”, la sera dell'ultimo dell'anno o il Capodanno, il giorno dell'Epifania, il giorno di Ferragosto, i giorni festivi ed i “ponti” (a titolo esemplificativo: il 25 aprile, il 1° maggio, il 1° novembre, l'8 dicembre, etc.) nonchè il giorno del compleanno di ciascun figlio;
i coniugi potranno concordare, di volta in volta, diverse modalità per trascorrere le predette festività e le vacanze estive.
6) Ciascun coniuge provvederà per il tempo in cui è collocatario dei figli alle spese del loro mantenimento.
7) Le spese straordinarie, per le quali le Parti fanno riferimento al protocollo concordato tra l'Ordine degli Avvocati di Ancona e il Tribunale di Ancona e di seguito trascritto, saranno a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno;
il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa.
A) SPESE MEDICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari.
B) SPESE MEDICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
- 2 - accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
C) SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria.
E) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo: tempo prolungato pre-scuola e dopo - scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze.
8) L'assegno unico familiare sarà attribuito per intero alla sig.ra così come Parte_2 eventuali bonus erogati in favore dei figli e da impiegare esclusivamente per i beneficiari.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia mantenimento o contributo reciproco.
10) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
11) I coniugi si dichiarano che il presente accordo è satisfattivo di ogni loro ragione e diritto e che, pertanto, non hanno più nulla a pretendere nei rispettivi confronti per qualsivoglia titolo
- 3 - e/o ragione, salvo il buon fine delle obbligazioni espressamente concordate e pattuite a mezzo del presente atto”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 13/09/2009, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
4. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore. Precisamente, i figli risiederanno, a settimane alterne, presso l'abitazione paterna sita a Falconara Marittima, via Aeroporto n. 1/U, e presso l'abitazione materna sita ad Ancona, via Montegrappa 32. Per questo motivo, a fronte di un collocamento paritetico, è stata prevista una forma di contribuzione diretta [“Ciascun genitore provvederà per il tempo in cui è collocatario dei figli alla spese del loro mantenimento”]; inoltre, è previsto che il laddove sia nell'impossibilità di vedere e tenere con sé i Pt_1 figli per ragioni lavoro, li accompagnerà alla casa dei nonni materni cui il ricorrente verserà la somma forfettaria mensile di Euro 80,00 (o maggiore se insufficiente) per i costi che, nell'occasione, costoro sosterranno.
Dal momento che i minori trascorreranno lo stesso tempo presso la madre e presso il padre, non vi è alcun bisogno di determinare un assegno di mantenimento a carico di un genitore e a favore dell'altro. Gli ex coniugi, come visto, provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro e, come di consueto, sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che non possa ritenersi indeterminabile il contributo dei genitori al mantenimento dei figli (cfr. parere contrario del P.M.).
5. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita,
- 4 - appunto, dal deposito telematico di note scritte) – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
6. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio ad Ancona il 13/09/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 154, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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