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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO OC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1119 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex Parte_1 C.F._1
art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Pescara, Via Venezia 4
attrice
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. conveniva in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_1
dichiarare la convenuta, una volta accertata l'attività professionale svolta in favore di quest'ultima nel giudizio celebrato avanti il Tribunale Ordinario dell'Aquila (R.G. n.
306/2018), conclusosi con la sentenza n. 625/2022, tenuta al pagamento del compenso professionale, con conseguente condanna della medesima a tale titolo al pagamento dell'importo di euro 3.400,00, ovvero alla diversa somma sub judice accertata, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n°231/2002, dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia della convenuta, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del
22/01/2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo co. dell'art.281 sexies c.p.c.
3) Ciò posto, la disamina degli atti di causa versata dall'attrice consente di ripercorrere lo svolgimento di tutta l'attività di assistenza e difesa prestata in favore della convenuta, comprensiva delle quattro fasi previste dal noto D.M. n°55/2014 R.G. e s.m.i., nell'ambito del giudizio civile iscritto al n°306/2018 R.G. presso il Tribunale dell'Aquila, introdotto dalla contro il e conclusosi con sentenza depositata il CP_1 Controparte_2
22/09/2022 (Giudice estensore dott. de Sensi).
4) Sicché nulla quaestio riguardo all'an della pretesa creditoria svolta.
5) Circa il quantum appare congruo l'importo in tal senso liquidato in sede di sentenza dal
Tribunale dell'Aquila, quale pronuncia di condanna del convenuto al pagamento CP_2
delle spese del giudizio, al cui pagamento è tenuta la odierna convenuta, oltre accessori di legge.
6) Quanto alla misura degli interessi moratori richiesti secondo la normativa prevista dal
D.Lgs. n°231/2002 e s.m.i. occorre premettere che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Direttiva
2000/35 trasfusa integralmente nel cennato decreto, l'ambito di applicazione della disciplina comunitaria è indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori. Ciò nondimeno, appare applicabile nel caso in esame l'art.1284 co. IV c.c., che, in espresso richiamo a quella disciplina, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura (appare essere questo il caso in esame), dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Appare poi condivisibile l'orientamento della Cassazione, sia pure risalente nel tempo, secondo cui la spedizione della parcella da parte dell'avvocato non costituisce atto idoneo da cui far decorrere gli interessi moratori (cfr. Cass. Civ. 20806/2011) e ciò in quanto, ai fini della configurabilità del colpevole ritardo nel pagamento del debito, occorre che vi sia sufficiente certezza del suo ammontare. Pertanto, nell'ipotesi in cui la determinazione del quantum debeatur dell'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora avviene unicamente con la domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. 4561/1993).
7) Ne consegue che alla sorte capitale sopra liquidata vanno riconosciuti all'attrice gli interessi moratori ex art. 1284 co. IV c.c. dal dì della domanda giudiziale sino al saldo.
8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014, scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale, valori minimi, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 3.400,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre interessi ex art. 1284 co.
IV c.c. dalla data della domanda sino al saldo, a titolo di compenso professionale maturato nell'ambito del proc. iscritto al n°306/2018 R.G. dinanzi il Tribunale dell'Aquila ; - condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.408,87, di cui euro 130,87 per spese ed euro
1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 3 Luglio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
RITO OC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1119 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa da se medesima ex Parte_1 C.F._1
art.86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Pescara, Via Venezia 4
attrice
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
convenuta contumace
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 Gennaio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'Avv. conveniva in giudizio per sentire Parte_1 Controparte_1
dichiarare la convenuta, una volta accertata l'attività professionale svolta in favore di quest'ultima nel giudizio celebrato avanti il Tribunale Ordinario dell'Aquila (R.G. n.
306/2018), conclusosi con la sentenza n. 625/2022, tenuta al pagamento del compenso professionale, con conseguente condanna della medesima a tale titolo al pagamento dell'importo di euro 3.400,00, ovvero alla diversa somma sub judice accertata, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n°231/2002, dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, svoltosi nella dichiarata contumacia della convenuta, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del
22/01/2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo co. dell'art.281 sexies c.p.c.
3) Ciò posto, la disamina degli atti di causa versata dall'attrice consente di ripercorrere lo svolgimento di tutta l'attività di assistenza e difesa prestata in favore della convenuta, comprensiva delle quattro fasi previste dal noto D.M. n°55/2014 R.G. e s.m.i., nell'ambito del giudizio civile iscritto al n°306/2018 R.G. presso il Tribunale dell'Aquila, introdotto dalla contro il e conclusosi con sentenza depositata il CP_1 Controparte_2
22/09/2022 (Giudice estensore dott. de Sensi).
4) Sicché nulla quaestio riguardo all'an della pretesa creditoria svolta.
5) Circa il quantum appare congruo l'importo in tal senso liquidato in sede di sentenza dal
Tribunale dell'Aquila, quale pronuncia di condanna del convenuto al pagamento CP_2
delle spese del giudizio, al cui pagamento è tenuta la odierna convenuta, oltre accessori di legge.
6) Quanto alla misura degli interessi moratori richiesti secondo la normativa prevista dal
D.Lgs. n°231/2002 e s.m.i. occorre premettere che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Direttiva
2000/35 trasfusa integralmente nel cennato decreto, l'ambito di applicazione della disciplina comunitaria è indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori. Ciò nondimeno, appare applicabile nel caso in esame l'art.1284 co. IV c.c., che, in espresso richiamo a quella disciplina, prevede che se le parti non ne hanno determinato la misura (appare essere questo il caso in esame), dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Appare poi condivisibile l'orientamento della Cassazione, sia pure risalente nel tempo, secondo cui la spedizione della parcella da parte dell'avvocato non costituisce atto idoneo da cui far decorrere gli interessi moratori (cfr. Cass. Civ. 20806/2011) e ciò in quanto, ai fini della configurabilità del colpevole ritardo nel pagamento del debito, occorre che vi sia sufficiente certezza del suo ammontare. Pertanto, nell'ipotesi in cui la determinazione del quantum debeatur dell'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora avviene unicamente con la domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ. 4561/1993).
7) Ne consegue che alla sorte capitale sopra liquidata vanno riconosciuti all'attrice gli interessi moratori ex art. 1284 co. IV c.c. dal dì della domanda giudiziale sino al saldo.
8) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014, scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale, valori minimi, avuto riguardo ai parametri previsti dall'art. 4, co. I, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di euro 3.400,00, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.), oltre interessi ex art. 1284 co.
IV c.c. dalla data della domanda sino al saldo, a titolo di compenso professionale maturato nell'ambito del proc. iscritto al n°306/2018 R.G. dinanzi il Tribunale dell'Aquila ; - condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1.408,87, di cui euro 130,87 per spese ed euro
1.278,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 3 Luglio 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi