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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE LO Presidente dott.ssa NN Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 434/2024, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRATTAGLI DANILO e RIZZO LIDIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORELLO GIULIO
RESISTENTE
e
(c.f. ), rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso dall'Avv. SIGNORELLO GIULIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 rappresentava che, con sentenza parziale n. 471/2013, il Tribunale di
Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del ricorrente dalla resistente (relativa al Controparte_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 68, parte II, Serie A, anno 1992).
Deduceva che, nel menzionato provvedimento, il figlio era CP_2
stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, unitamente all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie, nonché di versare €
100,00 mensili, a titolo di assegno divorzile.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio , rilevando lo svolgimento da parte CP_2
dello stesso dell'attività di marittimo e che il ragazzo – onde interrompere qualsiasi collegamento con il padre – aveva pure deciso di sostituire il proprio cognome con quello materno.
Rappresentava il mutamento delle condizioni economiche anche della ex moglie, evidenziando che la medesima, da oltre dieci anni, aveva costituito un nuovo nucleo familiare, rallegrato dalla nascita di una bimba e da svariati viaggi di piacere. Aggiungeva, inoltre, che la aveva CP_1
acquistato un immobile, pur avendo dichiarato di non percepire redditi, e che su vari siti era stata pubblicizzata l'attività di b&b ubicata nell'isola di
Marettimo e, precisamente, nello stesso luogo di residenza della e CP_1 del figlio . Deduceva che anche quest'ultimo provvedeva alla CP_2
gestione della struttura ricettiva.
pagina 2 di 6 Segnalava la difficoltà di adempiere alle prescrizioni di cui alla sentenza di divorzio, dovendo far fronte a spese sopravvenute, derivanti dalla costituzione di una nuova famiglia.
Sicché, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e dell'assegno divorzile. CP_2
*****
Si costituiva la resistente contestando Controparte_1
integralmente quanto ex adverso dedotto relativamente alla propria sopravvenuta indipendenza economica e lamentando che il ricorrente non aveva mai corrisposto la sua quota di spese straordinarie per Matteo.
Dichiarava di rinunciare all'assegno divorzile, pur negando un miglioramento della propria condizione economica e sostenendo di essere sempre stata aiutata economicamente dalla propria famiglia d'origine.
Negava l'allegata indipendenza economica del figlio , CP_2
evidenziando come lo stesso, appena ventunenne, si fosse “fattivamente prodigato nel corso della propria vita per acquisire le professionalità necessarie a una carriera nel settore marittimo”. Tuttavia, rappresentava che il figlio aveva percepito compensi mensili modesti, insufficiente per mantenersi ed intaccato dai costi sostenuti per la frequenza dei corsi di preparazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio formulata in ricorso e, in via subordinata, chiedendo la riduzione dell'importo previsto.
Si costituiva anche , associandosi alle conclusioni CP_2
della madre.
*****
Alla prima udienza di comparizione, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c.: “un accordo con dimezzamento dell'assegno e cessazione automatica
pagina 3 di 6 a 24 mesi”. Detta proposta veniva accettata da parte resistente, ma non da parte ricorrente che dichiarava di versare in una situazione di ristrettezza economica, volendo pure sostenere le spese universitarie del figlio della nuova compagna.
Nella stessa sede, le parti concordavano sulla cessazione dell'obbligo di versamento di assegno divorzile in favore della dalla data della CP_1 domanda.
Con provvedimento dell'11.11.2024, veniva ridotta la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 200,00 e si dava CP_2
ulteriore corso al giudizio disponendo l'espletamento di accertamenti di polizia tributaria.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo- introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Preliminarmente, occorre prendere atto della rinuncia all'assegno divorzile formalizzata dalla già rilevata all'udienza del 19.09.2024. CP_1
pagina 4 di 6 Passando all'ulteriore questione oggetto di controversia, ovvero l'allegato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio della coppia, , si osserva che il padre ha sostenuto essere ormai CP_2
raggiunta una piena autonomia del figlio ormai maggiorenne, affermando sia che costui sia impiegato con la qualifica di allievo Ufficiale di Coperta, sia che collabori strutturalmente nella gestione del b&b dei nonni materni.
Ebbene, tale ultima affermazione non risulta confermata in relazione al giovane direttamente (piuttosto alla madre), mentre è vero che appare dalla documentazione in atti provata la volontà del figlio di perfezionare la propria formazione (avendo fatto accesso a più corsi abilitanti alla navigazione), anche con il tentativo di inserirsi nel mondo del lavoro tramite la stipula di contratti di formazione/lavoro.
Tuttavia, detta ultima circostanza, documentata (il che ha reso superfluo ulteriore approfondimento contabile), così come la circostanza che il giovane risulta in addestramento sino al 2027, non appare idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che, come è noto, alcuni brevi impieghi (di cui solo taluno in tempo risalente presentava un apprezzabile corrispettivo, ridotto sensibilmente in occasione delle altre occasioni di imbarco) discontinuo, rendono piuttosto conto di una volontà e di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro
(diversamente dovendosi opinare ove costui fosse stato negligentemente disoccupato ed ultratrentenne).
Inoltre, vanno considerate le risorse materne e soprattutto quelle paterne, persistenti, come emerse dall'approfondimento contabile – in disparte il rilievo della tardiva allegazione di una sopravvenuta fragilità fisica dell'obbligato (che comunque ha dichiarato di potere impiegare risorse per il mantenimento del figlio della nuova moglie) –: un quadro che rende legittimo il progetto del resistente di giovane età ed in CP_1
addestramento, di continuare a contare per un ulteriore (e presumibilmente pagina 5 di 6 breve) periodo su risorse familiari ed un persistente sostegno, finalizzato alla formazione e piena realizzazione economica, mediante lo svolgimento di una professione conforme a capacità (certamente esistenti giacchè confermate dai rinnovi), inclinazioni naturali ed aspirazioni (cfr. artt. 143,
147, 316 ss. cc.).
Il contributo va, dunque, mantenuto, sebbene ridotto per la parziale capacità manifestata nell'esercizio di lavori occasionali, nella misura già individuata di € 200.00; va naturalmente confermato anche l'obbligo di entrambe le parti di sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale e alla propensione alla conciliazione mostrata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 471/2013 (pronunciata dal
Tribunale di Trapani in data 6.06.2013), confermando la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio posto a carico CP_2
del ad € 200,00; Pt_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30.10.25
Il Giudice rel. est.
NN Lo AS
Il Presidente
LE LO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE LO Presidente dott.ssa NN Lo AS Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 434/2024, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRATTAGLI DANILO e RIZZO LIDIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORELLO GIULIO
RESISTENTE
e
(c.f. ), rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso dall'Avv. SIGNORELLO GIULIO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate nelle note conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1 rappresentava che, con sentenza parziale n. 471/2013, il Tribunale di
Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del ricorrente dalla resistente (relativa al Controparte_1 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Erice al n. 68, parte II, Serie A, anno 1992).
Deduceva che, nel menzionato provvedimento, il figlio era CP_2
stato affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed era stato sancito il suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, unitamente all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie, nonché di versare €
100,00 mensili, a titolo di assegno divorzile.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio , rilevando lo svolgimento da parte CP_2
dello stesso dell'attività di marittimo e che il ragazzo – onde interrompere qualsiasi collegamento con il padre – aveva pure deciso di sostituire il proprio cognome con quello materno.
Rappresentava il mutamento delle condizioni economiche anche della ex moglie, evidenziando che la medesima, da oltre dieci anni, aveva costituito un nuovo nucleo familiare, rallegrato dalla nascita di una bimba e da svariati viaggi di piacere. Aggiungeva, inoltre, che la aveva CP_1
acquistato un immobile, pur avendo dichiarato di non percepire redditi, e che su vari siti era stata pubblicizzata l'attività di b&b ubicata nell'isola di
Marettimo e, precisamente, nello stesso luogo di residenza della e CP_1 del figlio . Deduceva che anche quest'ultimo provvedeva alla CP_2
gestione della struttura ricettiva.
pagina 2 di 6 Segnalava la difficoltà di adempiere alle prescrizioni di cui alla sentenza di divorzio, dovendo far fronte a spese sopravvenute, derivanti dalla costituzione di una nuova famiglia.
Sicché, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e dell'assegno divorzile. CP_2
*****
Si costituiva la resistente contestando Controparte_1
integralmente quanto ex adverso dedotto relativamente alla propria sopravvenuta indipendenza economica e lamentando che il ricorrente non aveva mai corrisposto la sua quota di spese straordinarie per Matteo.
Dichiarava di rinunciare all'assegno divorzile, pur negando un miglioramento della propria condizione economica e sostenendo di essere sempre stata aiutata economicamente dalla propria famiglia d'origine.
Negava l'allegata indipendenza economica del figlio , CP_2
evidenziando come lo stesso, appena ventunenne, si fosse “fattivamente prodigato nel corso della propria vita per acquisire le professionalità necessarie a una carriera nel settore marittimo”. Tuttavia, rappresentava che il figlio aveva percepito compensi mensili modesti, insufficiente per mantenersi ed intaccato dai costi sostenuti per la frequenza dei corsi di preparazione.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio formulata in ricorso e, in via subordinata, chiedendo la riduzione dell'importo previsto.
Si costituiva anche , associandosi alle conclusioni CP_2
della madre.
*****
Alla prima udienza di comparizione, le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis
c.p.c.: “un accordo con dimezzamento dell'assegno e cessazione automatica
pagina 3 di 6 a 24 mesi”. Detta proposta veniva accettata da parte resistente, ma non da parte ricorrente che dichiarava di versare in una situazione di ristrettezza economica, volendo pure sostenere le spese universitarie del figlio della nuova compagna.
Nella stessa sede, le parti concordavano sulla cessazione dell'obbligo di versamento di assegno divorzile in favore della dalla data della CP_1 domanda.
Con provvedimento dell'11.11.2024, veniva ridotta la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio ad € 200,00 e si dava CP_2
ulteriore corso al giudizio disponendo l'espletamento di accertamenti di polizia tributaria.
All'esito, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo- introdotto art. 473-bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n. 28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Preliminarmente, occorre prendere atto della rinuncia all'assegno divorzile formalizzata dalla già rilevata all'udienza del 19.09.2024. CP_1
pagina 4 di 6 Passando all'ulteriore questione oggetto di controversia, ovvero l'allegato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio della coppia, , si osserva che il padre ha sostenuto essere ormai CP_2
raggiunta una piena autonomia del figlio ormai maggiorenne, affermando sia che costui sia impiegato con la qualifica di allievo Ufficiale di Coperta, sia che collabori strutturalmente nella gestione del b&b dei nonni materni.
Ebbene, tale ultima affermazione non risulta confermata in relazione al giovane direttamente (piuttosto alla madre), mentre è vero che appare dalla documentazione in atti provata la volontà del figlio di perfezionare la propria formazione (avendo fatto accesso a più corsi abilitanti alla navigazione), anche con il tentativo di inserirsi nel mondo del lavoro tramite la stipula di contratti di formazione/lavoro.
Tuttavia, detta ultima circostanza, documentata (il che ha reso superfluo ulteriore approfondimento contabile), così come la circostanza che il giovane risulta in addestramento sino al 2027, non appare idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che, come è noto, alcuni brevi impieghi (di cui solo taluno in tempo risalente presentava un apprezzabile corrispettivo, ridotto sensibilmente in occasione delle altre occasioni di imbarco) discontinuo, rendono piuttosto conto di una volontà e di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro
(diversamente dovendosi opinare ove costui fosse stato negligentemente disoccupato ed ultratrentenne).
Inoltre, vanno considerate le risorse materne e soprattutto quelle paterne, persistenti, come emerse dall'approfondimento contabile – in disparte il rilievo della tardiva allegazione di una sopravvenuta fragilità fisica dell'obbligato (che comunque ha dichiarato di potere impiegare risorse per il mantenimento del figlio della nuova moglie) –: un quadro che rende legittimo il progetto del resistente di giovane età ed in CP_1
addestramento, di continuare a contare per un ulteriore (e presumibilmente pagina 5 di 6 breve) periodo su risorse familiari ed un persistente sostegno, finalizzato alla formazione e piena realizzazione economica, mediante lo svolgimento di una professione conforme a capacità (certamente esistenti giacchè confermate dai rinnovi), inclinazioni naturali ed aspirazioni (cfr. artt. 143,
147, 316 ss. cc.).
Il contributo va, dunque, mantenuto, sebbene ridotto per la parziale capacità manifestata nell'esercizio di lavori occasionali, nella misura già individuata di € 200.00; va naturalmente confermato anche l'obbligo di entrambe le parti di sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale e alla propensione alla conciliazione mostrata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 471/2013 (pronunciata dal
Tribunale di Trapani in data 6.06.2013), confermando la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione dell'importo del contributo al mantenimento del figlio posto a carico CP_2
del ad € 200,00; Pt_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30.10.25
Il Giudice rel. est.
NN Lo AS
Il Presidente
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