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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1247/2024 R.G.
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est. per deliberare su reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani-
Sezione Civile- Area Famiglia- del 09.10.2024 nel procedimento di separazione personale dei coniugi, num. R.G. 1319/2024
tra rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marcello Magarelli Parte_1
Reclamante
e rappresentato e difeso dall' avv. Annacora Azzollini Controparte_1
Resistente
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del sost.
Proc. Gen. Dott. Pasquale De Luca
*** Letti gli atti di causa;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
letto il parere formulato dal P.G.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.- Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 09.10.2024, comunicata in data 10.10.2024, nel giudizio di separazione coniugi promosso da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Trani, in via temporanea ed urgente,- ha così statuito: “autorizza i coniugi a vivere separati di letto e di
mensa; pone a carico del resistente il mantenimento della coniuge nella misura di € 200,00 mensili, oltre
adeguamenti annuali Istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 1° di ogni mese con decorrenza dalla introduzione del giudizio;
affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre, come in parte
motiva, nessun provvedimento assume in ordine alla assegnazione della casa familiare, pone a carico del
resistente il mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, oltre adeguamenti annuali Istat, da
corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 1° di ogni mese con decorrenza dalla introduzione del giudizio;
pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale, comprese le spese della retta dell'asilo nido e del percorso
terapeutico seguito dalla minore, ove il costo non sia coperto dal SSN,…”
2.- Con ricorso depositato il 18.10.2024, ha proposto reclamo ex art. 473 bis.24 cpc Parte_1
chiedendo, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, così provvedere: “ assegnare la casa coniugale
posto in Terlizzi alla via Genova n.c. 9, con tutto il suo arredo, alla GN , nella Parte_1
qualità di genitore collocatario in via prevalente della minore, modificare gli importi destinati al
mantenimento di moglie e figlia minore incrementandoli nella maniera che si riterrà giusta e/o equa e
tanto in virtù delle osservazioni mosse da questa difesa nella narrativa del presente atto, modificare a
statuizione che l'onere delle spese straordinarie occorrenti per la minore elevando l'obbligo a carico
del almeno nella misura del 70% o in quella, maggiore e/o minore, che si riterrà giusta e/o CP_1
equa in forza dei redditi degli obbligati;
disciplinare a chi dei due genitori competa la percezione del
c.d. assegno unico se ad entrambi in misura del 50% cadauno o nella sua interezza da parte da parte
del genitore collocatario, il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
2.1- A sostegno del gravame la reclamante, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di assegnazione della casa familiare quale genitrice collocataria della figlia minore, contesta l'erroneità del provvedimento, in quanto il suo allontanamento dalla casa familiare insieme alla figlia è avvenuto in epoca coincidente con la proposizione del giudizio di separazione e di aver chiesto l'assegnazione della casa familiare in ricorso (aprile 2024) a distanza di pochi mesi dal suo allontanamento ( febbraio 2024). Quanto agli assegni di mantenimento sia per la moglie che per la figlia chiede che vengano rideterminati per un maggior importo,
in quanto il Tribunale avrebbe errato nel considerare i finanziamenti contratti dal per esigenze CP_1
meramente personali, e per non aver tenuto conto della giusta proporzione tra i redditi dell'obbligato e le esigenze dei beneficiari degli assegni, anche ai fini del calcolo della percentuale delle spese straordinarie, non assumendo, peraltro, alcuna decisione sulla richiesta relativa alla ripartizione dell'assegno unico universale al
50% oppure al 100% a favore della richiedente.
3.- Al reclamo ha resistito il quale ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
per genericità delle contestazioni e, in via subordinata, il rigetto per infondatezza ed insussistenza dei requisiti,
poiché l'immobile sito in Terlizzi alla Via Genova n. 9, condotto in locazione dal solo sig. a CP_1
decorrere dal mese di giugno 2023 , non ha costituito di fatto un habitat domestico per la figlia minore(nata il
12.01.2022) cresciuta, invece , nella precedente casa familiare sita in Terlizzi alla via Millico 36 dove ha vissuto sino a fine 2023, rimanendo , per scelta materna, nell'abitazione di via Genova n.9 solo pochi mesi,
per poi seguire la madre che decideva di trasferirsi ,nel mese di gennaio 2024 , insieme alla figlia, di appena due anni, presso l'abitazione dei propri genitori in Terlizzi alla via Giovinazzo I trav. N. 6 , dove ha continuato a vivere, non rientrando più nell'immobile di via Genova, pur in assenza di pericoli presunti o reali dovuti alla convivenza coniugale. Ha insistito nel rigetto del reclamo su tutte le maggiori richieste economiche, ritenuta corretta la valutazione del Tribunale sulle posizioni economico-reddituali dei coniugi sulla scorta della puntuale e dettagliata documentazione offerta da entrambe le parti. In subordine, nella denegata ipotesi di riforma dell'ordinanza circa l'assegnazione dell'attuale abitazione condotta in locazione dal sig. ha CP_1
chiesto di tener conto della necessità del sig. i reperire altra abitazione con costi di affitto ed utenze CP_1
per almeno 500 euro mensili, del pagamento dei debiti contratti per la famiglia, con conseguente riduzione dell'assegno coniugale e del contributo al mantenimento della minore rispetto all' attuale quantificazione giudizialmente prevista;
con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente procedimento.
4.- Il Procuratore Generale ha formulato parere di rigetto, risultando il provvedimento impugnato congruo e corretto, nonché validamente motivato in fatto ed in diritto.
5.- All'udienza del 10.12.2024, disposta in modalità cartolare, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
6.- Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
7.- Non appare inutile precisare che i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Giudice delegato sono emessi per far fronte a situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela nell'arco di tempo che intercorre tra l'introduzione del giudizio e la sentenza, sulla base delle deduzioni delle parti e delle risultanze documentali prodotte. Pertanto, la pronuncia di tali provvedimenti si basa su una cognizione, allo stato degli atti e rebus sic stantibus, delle circostanze rilevanti ai fini della soluzione della controversia, ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore, qualora dette circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze.
Infatti, l'ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c., con specifico riferimento al comma 1° della medesima disposizione, è espressamente circoscritta, restando tali provvedimenti sempre modificabili, ma solo in presenza di nuovi accertamenti istruttori o di fatti sopravvenuti (art. 473bis.23 c.p.c.).
La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione, quale quella prevista ex art. 473 bis.24
co.IV c.p.c. indurrebbe ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo - per così dire ab externo della decisione- essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base della documentazione già prodotta, non potendo prendere in esame una nuova documentazione che non sia stata posta all'attenzione del primo giudice.
8.- Ciò premesso, non merita alcuna censura il provvedimento del Giudice delegato che con motivazione condivisibile, pur disponendo il collocamento della minore prevalentemente presso la madre , non ha ritenuto dover assegnare alla stessa la casa coniugale, avendo “tenuto conto, infatti, che non rileva ai fini
della assegnazione la circostanza che la ricorrente, pur allontanandosi dalla casa familiare, non abbia inteso
“rinunciare ai diritti sulla stessa” ovvero la circostanza che abbia continuato ella a recarsi nella casa
familiare per le faccende domestiche, perché l'unica ottica valorizzabile è quella della minore, che, come
riconosciuto dalla , neppure ha continuato a frequentare con assiduità il padre presso la casa di via Parte_1
Genova, considerato che la casa non può, dunque, essere assegnata ad alcuno dei coniugi, né alcun
provvedimento può essere adottato in questa sede riguardo agli arredi,…”
Sul punto, deve ritenersi condivisibile la decisione del Tribunale, tenuto conto che l'abitazione sita in Terlizzi
alla via Genova è stata abitata dalla piccola solo pochi mesi, quindi senza costituire per la bambina Per_1
un centro di affetti, interessi e consuetudini.
Invero l'art.337 sexies c.c., richiamato dal Tribunale, mira a tutelare il diritto della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e in cui ha diritto di rimanere anche dopo la disgregazione dell'unione familiare. Nel caso di specie, invero, è venuta certamente meno la continuità ambientale e la conseguente necessità di preservare alla minore un certo habitat di vita e che sola possa giustificare la disposizione della casa coniugale in favore del genitore collocatario, non potendo dirsi che costituisca una stabile dimora ed un centro di affetti, interessi e consuetudini della minore la casa in via Genova n. 9 , avendola abitata solo per pochi mesi e dalla quale è stata subito allontanata, senza che le fosse stato consentito un inizio di radicamento. Peraltro, l'allontanamento della reclamante dalla casa familiare è avvenuto circa due mesi prima dalla proposizione del ricorso per separazione e senza che vi fosse stato un grave motivo che lo giustificasse.
9.- Ciò premesso, quanto alla contribuzione del padre al mantenimento della figlia, tenuto conto di quanto sopra e dell'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre la quale provvederà al mantenimento in forma diretta, deve confermarsi l'assegno di contribuzione forfetizzato a carico del genitore non collocatario nella misura di €.300,00, come stabilito dal Tribunale, oltre adeguamenti annuali
Istat con decorrenza dalla introduzione del giudizio, con conferma del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trani, comprese le spese della retta dell'asilo nido e del percorso terapeutico seguito dalla minore, affetta da “ disturbo di regolazione iper attivo”, come accertato da certificazione medica, ove il costo non sia coperto dal SSN, considerato che tale assegno è stato determinato sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni dei genitori, dunque, da ritenersi congruo in considerazione delle esigenze della minore, ancora di tenera età, e considerato il reddito complessivo del genitore obbligato e dell'esposizione debitoria contratta nell'interesse della famiglia.
11.- Quanto all'assegno muliebre, il Tribunale , con ragionamento condivisibile, ha correttamente considerato,
che, allo stato, vi sia uno squilibrio reddituale tra le parti, che giustifica la previsione di un mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del resistente e a favore della ricorrente, perché, comunque, con la separazione “è
essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte” (Cass. Sez. 1 Ordinanza 34728 del 12.12.2023).
Di conseguenza, deve confermarsi l'assegno in favore della reclamante a titolo di mantenimento nella misura di € 200,00 oltre adeguamenti annuali Istat a carico del resistente, da versare entro il giorno 1° di ogni mese,
considerando che la ricorrente, pur laureata in Scienze dell'Educazione e della Formazione , titolo di studio spendibile, e pur avendo pregresse esperienze lavorative, al momento è incontestato che non stia lavorando, mentre il resistente presta attività lavorativa subordinata presso una azienda in Molfetta con la qualifica di magazziniere , percependo uno stipendio medio mensile di circa €. 1.800,00, come risulta dalle buste paga novembre e dicembre 2023, dagli statini paga da maggio a dicembre 2023 e dall'ultimo estratto conto al
31.03.2024, risultando, peraltro, depositata la sola dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2022
dalla quale risulta un reddito complessivo da lavoro dipendente di €.22.308,00.
A ciò si aggiunge che il è gravato ogni mese da esborsi per restituzione di rate di finanziamenti per CP_1
rate mensili di €.436,70 ( al di là del canone di locazione dell'appartamento ove abita per il quale paga un canone mensile di €. 460,00), relativi a prestiti contratti o rinegoziati per esigenze della famiglia (come accertato dai contratti di finanziamento depositati e come ha riportato in udienza anche la ricorrente rispetto al finanziamento inizialmente contratto per spese per il matrimonio), mentre non deve considerarsi l'altro finanziamento contratto dal in data 05.04.2024 per l'acquisto di una autovettura e per il quale è CP_1
tenuto a versare n. 66 rate mensili dell'importo di €. 106.80 ciascuna, in quanto finanziamento contratto quando i coniugi vivevano già di fatto separati. Così come non può considerarsi il finanziamento richiesto dalla la quale riferiva legato a proprie spese di matrimonio (ad esempio per il proprio corredo). Parte_1
12.- Quanto all'assegno unico, il Tribunale ha correttamente ritenuto nulla disporre in merito, considerata l'applicazione ex lege della ripartizione al 50%, in applicazione del principio regolatore generale in base al quale l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra i genitori.
13.- Il reclamo, quindi, è infondato e deve essere, pertanto rigettato.
14.- Il rigetto del reclamo comporta la condanna alle spese, secondo il disposto dell'art. 473 bis.24, comma 4,
c.p.c. che devono essere poste a carico della reclamante e liquidate in complessive €. 2.608,00 oltre spese generali 15%, cap ed iva come per legge.
Va infine addebitato alla reclamante il pagamento dell'importo per contributo unificato , ex art. 13 co. 1-
quater T.U.S.G.
La Corte,
PQM
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1
di Trani- Sezione Civile- Area Famiglia- del 09.10.2024 nel procedimento di separazione personale dei coniugi, num. R.G. 1319/2024, così provvede: 1.- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti resi con ordinanza del
09.10.2024 nel procedimento n. R.G. 1319/2024;
2.- condanna al pagamento delle spese legali di reclamo in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.608,00 oltre spese generali 15%, cap ed iva, se dovuta, come per legge;
3 - dichiara tenuta a versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il reclamo, in osservanza dell'art.13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art.1 co 17
l..228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari, tenutasi in data
10.12.2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est. per deliberare su reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani-
Sezione Civile- Area Famiglia- del 09.10.2024 nel procedimento di separazione personale dei coniugi, num. R.G. 1319/2024
tra rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marcello Magarelli Parte_1
Reclamante
e rappresentato e difeso dall' avv. Annacora Azzollini Controparte_1
Resistente
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del sost.
Proc. Gen. Dott. Pasquale De Luca
*** Letti gli atti di causa;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
letto il parere formulato dal P.G.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.12.2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.- Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 09.10.2024, comunicata in data 10.10.2024, nel giudizio di separazione coniugi promosso da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Trani, in via temporanea ed urgente,- ha così statuito: “autorizza i coniugi a vivere separati di letto e di
mensa; pone a carico del resistente il mantenimento della coniuge nella misura di € 200,00 mensili, oltre
adeguamenti annuali Istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 1° di ogni mese con decorrenza dalla introduzione del giudizio;
affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre, come in parte
motiva, nessun provvedimento assume in ordine alla assegnazione della casa familiare, pone a carico del
resistente il mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, oltre adeguamenti annuali Istat, da
corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 1° di ogni mese con decorrenza dalla introduzione del giudizio;
pone a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia come da
Protocollo in vigore presso questo Tribunale, comprese le spese della retta dell'asilo nido e del percorso
terapeutico seguito dalla minore, ove il costo non sia coperto dal SSN,…”
2.- Con ricorso depositato il 18.10.2024, ha proposto reclamo ex art. 473 bis.24 cpc Parte_1
chiedendo, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, così provvedere: “ assegnare la casa coniugale
posto in Terlizzi alla via Genova n.c. 9, con tutto il suo arredo, alla GN , nella Parte_1
qualità di genitore collocatario in via prevalente della minore, modificare gli importi destinati al
mantenimento di moglie e figlia minore incrementandoli nella maniera che si riterrà giusta e/o equa e
tanto in virtù delle osservazioni mosse da questa difesa nella narrativa del presente atto, modificare a
statuizione che l'onere delle spese straordinarie occorrenti per la minore elevando l'obbligo a carico
del almeno nella misura del 70% o in quella, maggiore e/o minore, che si riterrà giusta e/o CP_1
equa in forza dei redditi degli obbligati;
disciplinare a chi dei due genitori competa la percezione del
c.d. assegno unico se ad entrambi in misura del 50% cadauno o nella sua interezza da parte da parte
del genitore collocatario, il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
2.1- A sostegno del gravame la reclamante, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di assegnazione della casa familiare quale genitrice collocataria della figlia minore, contesta l'erroneità del provvedimento, in quanto il suo allontanamento dalla casa familiare insieme alla figlia è avvenuto in epoca coincidente con la proposizione del giudizio di separazione e di aver chiesto l'assegnazione della casa familiare in ricorso (aprile 2024) a distanza di pochi mesi dal suo allontanamento ( febbraio 2024). Quanto agli assegni di mantenimento sia per la moglie che per la figlia chiede che vengano rideterminati per un maggior importo,
in quanto il Tribunale avrebbe errato nel considerare i finanziamenti contratti dal per esigenze CP_1
meramente personali, e per non aver tenuto conto della giusta proporzione tra i redditi dell'obbligato e le esigenze dei beneficiari degli assegni, anche ai fini del calcolo della percentuale delle spese straordinarie, non assumendo, peraltro, alcuna decisione sulla richiesta relativa alla ripartizione dell'assegno unico universale al
50% oppure al 100% a favore della richiedente.
3.- Al reclamo ha resistito il quale ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
per genericità delle contestazioni e, in via subordinata, il rigetto per infondatezza ed insussistenza dei requisiti,
poiché l'immobile sito in Terlizzi alla Via Genova n. 9, condotto in locazione dal solo sig. a CP_1
decorrere dal mese di giugno 2023 , non ha costituito di fatto un habitat domestico per la figlia minore(nata il
12.01.2022) cresciuta, invece , nella precedente casa familiare sita in Terlizzi alla via Millico 36 dove ha vissuto sino a fine 2023, rimanendo , per scelta materna, nell'abitazione di via Genova n.9 solo pochi mesi,
per poi seguire la madre che decideva di trasferirsi ,nel mese di gennaio 2024 , insieme alla figlia, di appena due anni, presso l'abitazione dei propri genitori in Terlizzi alla via Giovinazzo I trav. N. 6 , dove ha continuato a vivere, non rientrando più nell'immobile di via Genova, pur in assenza di pericoli presunti o reali dovuti alla convivenza coniugale. Ha insistito nel rigetto del reclamo su tutte le maggiori richieste economiche, ritenuta corretta la valutazione del Tribunale sulle posizioni economico-reddituali dei coniugi sulla scorta della puntuale e dettagliata documentazione offerta da entrambe le parti. In subordine, nella denegata ipotesi di riforma dell'ordinanza circa l'assegnazione dell'attuale abitazione condotta in locazione dal sig. ha CP_1
chiesto di tener conto della necessità del sig. i reperire altra abitazione con costi di affitto ed utenze CP_1
per almeno 500 euro mensili, del pagamento dei debiti contratti per la famiglia, con conseguente riduzione dell'assegno coniugale e del contributo al mantenimento della minore rispetto all' attuale quantificazione giudizialmente prevista;
con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente procedimento.
4.- Il Procuratore Generale ha formulato parere di rigetto, risultando il provvedimento impugnato congruo e corretto, nonché validamente motivato in fatto ed in diritto.
5.- All'udienza del 10.12.2024, disposta in modalità cartolare, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
6.- Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
7.- Non appare inutile precisare che i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Giudice delegato sono emessi per far fronte a situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela nell'arco di tempo che intercorre tra l'introduzione del giudizio e la sentenza, sulla base delle deduzioni delle parti e delle risultanze documentali prodotte. Pertanto, la pronuncia di tali provvedimenti si basa su una cognizione, allo stato degli atti e rebus sic stantibus, delle circostanze rilevanti ai fini della soluzione della controversia, ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore, qualora dette circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze.
Infatti, l'ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c., con specifico riferimento al comma 1° della medesima disposizione, è espressamente circoscritta, restando tali provvedimenti sempre modificabili, ma solo in presenza di nuovi accertamenti istruttori o di fatti sopravvenuti (art. 473bis.23 c.p.c.).
La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione, quale quella prevista ex art. 473 bis.24
co.IV c.p.c. indurrebbe ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo - per così dire ab externo della decisione- essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base della documentazione già prodotta, non potendo prendere in esame una nuova documentazione che non sia stata posta all'attenzione del primo giudice.
8.- Ciò premesso, non merita alcuna censura il provvedimento del Giudice delegato che con motivazione condivisibile, pur disponendo il collocamento della minore prevalentemente presso la madre , non ha ritenuto dover assegnare alla stessa la casa coniugale, avendo “tenuto conto, infatti, che non rileva ai fini
della assegnazione la circostanza che la ricorrente, pur allontanandosi dalla casa familiare, non abbia inteso
“rinunciare ai diritti sulla stessa” ovvero la circostanza che abbia continuato ella a recarsi nella casa
familiare per le faccende domestiche, perché l'unica ottica valorizzabile è quella della minore, che, come
riconosciuto dalla , neppure ha continuato a frequentare con assiduità il padre presso la casa di via Parte_1
Genova, considerato che la casa non può, dunque, essere assegnata ad alcuno dei coniugi, né alcun
provvedimento può essere adottato in questa sede riguardo agli arredi,…”
Sul punto, deve ritenersi condivisibile la decisione del Tribunale, tenuto conto che l'abitazione sita in Terlizzi
alla via Genova è stata abitata dalla piccola solo pochi mesi, quindi senza costituire per la bambina Per_1
un centro di affetti, interessi e consuetudini.
Invero l'art.337 sexies c.c., richiamato dal Tribunale, mira a tutelare il diritto della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e in cui ha diritto di rimanere anche dopo la disgregazione dell'unione familiare. Nel caso di specie, invero, è venuta certamente meno la continuità ambientale e la conseguente necessità di preservare alla minore un certo habitat di vita e che sola possa giustificare la disposizione della casa coniugale in favore del genitore collocatario, non potendo dirsi che costituisca una stabile dimora ed un centro di affetti, interessi e consuetudini della minore la casa in via Genova n. 9 , avendola abitata solo per pochi mesi e dalla quale è stata subito allontanata, senza che le fosse stato consentito un inizio di radicamento. Peraltro, l'allontanamento della reclamante dalla casa familiare è avvenuto circa due mesi prima dalla proposizione del ricorso per separazione e senza che vi fosse stato un grave motivo che lo giustificasse.
9.- Ciò premesso, quanto alla contribuzione del padre al mantenimento della figlia, tenuto conto di quanto sopra e dell'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre la quale provvederà al mantenimento in forma diretta, deve confermarsi l'assegno di contribuzione forfetizzato a carico del genitore non collocatario nella misura di €.300,00, come stabilito dal Tribunale, oltre adeguamenti annuali
Istat con decorrenza dalla introduzione del giudizio, con conferma del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Trani, comprese le spese della retta dell'asilo nido e del percorso terapeutico seguito dalla minore, affetta da “ disturbo di regolazione iper attivo”, come accertato da certificazione medica, ove il costo non sia coperto dal SSN, considerato che tale assegno è stato determinato sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni dei genitori, dunque, da ritenersi congruo in considerazione delle esigenze della minore, ancora di tenera età, e considerato il reddito complessivo del genitore obbligato e dell'esposizione debitoria contratta nell'interesse della famiglia.
11.- Quanto all'assegno muliebre, il Tribunale , con ragionamento condivisibile, ha correttamente considerato,
che, allo stato, vi sia uno squilibrio reddituale tra le parti, che giustifica la previsione di un mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del resistente e a favore della ricorrente, perché, comunque, con la separazione “è
essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte” (Cass. Sez. 1 Ordinanza 34728 del 12.12.2023).
Di conseguenza, deve confermarsi l'assegno in favore della reclamante a titolo di mantenimento nella misura di € 200,00 oltre adeguamenti annuali Istat a carico del resistente, da versare entro il giorno 1° di ogni mese,
considerando che la ricorrente, pur laureata in Scienze dell'Educazione e della Formazione , titolo di studio spendibile, e pur avendo pregresse esperienze lavorative, al momento è incontestato che non stia lavorando, mentre il resistente presta attività lavorativa subordinata presso una azienda in Molfetta con la qualifica di magazziniere , percependo uno stipendio medio mensile di circa €. 1.800,00, come risulta dalle buste paga novembre e dicembre 2023, dagli statini paga da maggio a dicembre 2023 e dall'ultimo estratto conto al
31.03.2024, risultando, peraltro, depositata la sola dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2022
dalla quale risulta un reddito complessivo da lavoro dipendente di €.22.308,00.
A ciò si aggiunge che il è gravato ogni mese da esborsi per restituzione di rate di finanziamenti per CP_1
rate mensili di €.436,70 ( al di là del canone di locazione dell'appartamento ove abita per il quale paga un canone mensile di €. 460,00), relativi a prestiti contratti o rinegoziati per esigenze della famiglia (come accertato dai contratti di finanziamento depositati e come ha riportato in udienza anche la ricorrente rispetto al finanziamento inizialmente contratto per spese per il matrimonio), mentre non deve considerarsi l'altro finanziamento contratto dal in data 05.04.2024 per l'acquisto di una autovettura e per il quale è CP_1
tenuto a versare n. 66 rate mensili dell'importo di €. 106.80 ciascuna, in quanto finanziamento contratto quando i coniugi vivevano già di fatto separati. Così come non può considerarsi il finanziamento richiesto dalla la quale riferiva legato a proprie spese di matrimonio (ad esempio per il proprio corredo). Parte_1
12.- Quanto all'assegno unico, il Tribunale ha correttamente ritenuto nulla disporre in merito, considerata l'applicazione ex lege della ripartizione al 50%, in applicazione del principio regolatore generale in base al quale l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra i genitori.
13.- Il reclamo, quindi, è infondato e deve essere, pertanto rigettato.
14.- Il rigetto del reclamo comporta la condanna alle spese, secondo il disposto dell'art. 473 bis.24, comma 4,
c.p.c. che devono essere poste a carico della reclamante e liquidate in complessive €. 2.608,00 oltre spese generali 15%, cap ed iva come per legge.
Va infine addebitato alla reclamante il pagamento dell'importo per contributo unificato , ex art. 13 co. 1-
quater T.U.S.G.
La Corte,
PQM
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1
di Trani- Sezione Civile- Area Famiglia- del 09.10.2024 nel procedimento di separazione personale dei coniugi, num. R.G. 1319/2024, così provvede: 1.- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti resi con ordinanza del
09.10.2024 nel procedimento n. R.G. 1319/2024;
2.- condanna al pagamento delle spese legali di reclamo in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.608,00 oltre spese generali 15%, cap ed iva, se dovuta, come per legge;
3 - dichiara tenuta a versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Parte_1
dovuto per il reclamo, in osservanza dell'art.13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art.1 co 17
l..228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari, tenutasi in data
10.12.2024.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott.ssa Maria Mitola